PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli - Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia 9 agosto 2006, n. 42

Considerato che:
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" - Parte
Quarta - art. 181, comma 4 - stabilisce che le pubbliche
Amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di
programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni
di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di
favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme
di recupero dei rifiuti, nonche' l'utilizzo di materie prime
secondarie, di combustibili o prodotti ottenuti dal recupero
provenienti dalla raccolta differenziata;
- il medesimo comma 4 stabilisce altresi' che, nel rispetto dei
principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e dalle norme
nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma
attuano le disposizioni previste dalla Parte Quarta del DLgs 152/06,
oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti
amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale
ricorso a strumenti economici;
- il DLgs 152/06 contempla i produttori agricoli tra i soggetti tenuti
ad osservare gli obblighi legislativi relativi alla gestione dei
rifiuti, la cui elusione comporterebbe grave pregiudizio alle
politiche della tutela dell'ambiente;
visto:
- l'Accordo di programma sottoscritto,  ai sensi del DLgs 22/97, in
data 15 giugno 2000 tra la Provincia di Reggio Emilia, Associazioni di
categoria rappresentative del mondo agricolo, il Consorzio
Fitosanitario provinciale e le Aziende del Servizio pubblico di
raccolta rifiuti (A.G.A.C. e S.A.BA.R.),  in cui sono state previste
semplificazioni in termini di adempimenti amministrativi in materia di
gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole;
valutata:
- l'opportunita' di aggiornare il suddetto accordo definendo
attraverso un nuovo Accordo di programma ai sensi dell'art. 181 -
comma 4  del DLgs 152/06 un sistema integrato di gestione dei rifiuti
agricoli con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati
a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di:
- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;
- favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi
espressi dalla L.R. 27/94 e  l'organizzazione dell'utenza dei servizi
di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- aumentare l'efficacia dei controlli pubblici;
tra
- la Provincia di Reggio Emilia;
- la Confagricoltura;
- la Federazione provinciale Coldiretti;
- l'Unione generale Coltivatori;
- la Legacoop di Reggio Emilia;
- la Confcooperative Unione di Reggio Emilia;
- la Confederazione Italiana Agricoltori;
- l'Associazione Provinciale Allevatori;
- il Consorzio Fitosanitario provinciale;
- ENI'A SpA;
- S.A.BA.R. SpA;
si conviene e si stipula quanto segue:
tutto cio' considerato, le parti del presente accordo, come sopra
rappresentate, convengono quanto segue:
Art. 1
Finalita' ed ambito oggettivo di applicazione
1. Con il presente Accordo di programma le parti si propongono di
costruire un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei
principi espressi dal DLgs 152/06 di responsabilizzazione e
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti
agricoli, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il
riciclaggio e, comunque, il corretto smaltimento degli stessi,
semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori
agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.
2. Sono da considerarsi imprese agricole esclusivamente quelle di cui
all'art. 2135 Cod. civ. (E' imprenditore agricolo chi esercita una
attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
all'allevamento del bestiame e attivita' connesse. Si reputano
connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione
dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura).
3. Il presente accordo ha lo scopo di regolare la gestione dei rifiuti
agricoli compresi nelle seguenti tipologie:
rifiuti speciali pericolosi:
a) altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione CER 130208*;
b) filtri dell'olio CER 160107*;
c) batterie al piombo CER 160601*;
d) rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose CER 020108*;
e) tubi fluorescenti  ed altri rifiuti contenenti mercurio CER
200121*;
f) materiali da costruzione contenenti amianto CER 170605*;
rifiuti speciali non pericolosi:
a) imballaggi in carta e cartone CER 150101;
b) imballaggi in plastica CER 150102;
c) imballaggi in legno CER 150103;
d) imballaggi metallici CER 150104;
e) imballaggi in materiali compositi CER 150105;
f) imballaggi in materiali misti CER 150106;
g) rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) CER 020104;
h) rifiuti metallici CER 020110;
i) pneumatici fuori uso CER 160103;
j) ferro e acciaio CER 170405;
k) imballaggi in vetro CER  150107;
l) medicinali diversi  da quelli di cui alla voce  200131 - CER
200132.
Art. 2
Deposito temporaneo - Definizioni
Ai fini del presente accordo, si intendono confermate e trascritte le
definizioni contenute nell'art. 183 - lett. m) del DLgs 152/06 (Parte
Quarta).
Per il deposito temporaneo disciplinato dal presente accordo, si
intende per:
a) produttore agricolo conferente: l'impresa agricola di cui all'art.
2135 del Codice civile dalla cui attivita' si producano rifiuti
agricoli, conferiti in deposito temporaneo presso le stazioni
ecologiche elencate nell'Allegato A al presente accordo;
b) stazione ecologica: il centro attrezzato per il conferimento dei
rifiuti urbani e assimilati, pericolosi e non pericolosi, gestito dal
servizio pubblico;
c) deposito temporaneo collettivo: il raggruppamento di rifiuti
sottoposto alle  condizioni di cui all'art. 183, lettera m), del DLgs
152/06 (Parte Quarta) ed effettuato nelle stazioni ecologiche elencate
nell'Allegato A;
d) documento di conferimento: il modello di trasporto dei rifiuti
prodotti dal produttore agricolo conferente conforme all'Allegato B
del presente Accordo di programma.
Art. 3
Riferimento normativo
1. Riferimento normativo fondamentale e' costituito dal DLgs 3 aprile
2006, n. 152 e dalla L.R. 12 luglio 1994, n. 27.
2. In particolare, il presente Accordo di programma e' stipulato ai
sensi dell'art. 181 - comma 4 del DLgs 152/06 (Parte Quarta), che
consente di introdurre "semplificazioni in materia di adempimenti
amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie" al fine di
favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con
particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti
ottenuti dalla raccolta differenziata e si integra con gli obiettivi
stabiliti dall'art. 14, comma 1 e 2 della L.R. 27/94, intesi a
favorire le operazioni di gestione e recupero dei rifiuti attraverso
la realizzazione di stazioni ecologiche polivalenti.
Art. 4
Raccolta e deposito temporaneo
di rifiuti speciali presso le stazioni ecologiche
1. I Comuni o i gestori del servizio pubblico mettono a disposizione
le stazioni ecologiche, per il raggruppamento e la raccolta
differenziata dei rifiuti indicati nell'art. 1, ai fini della loro
gestione da parte dei gestori del servizio pubblico tramite
convenzioni con le associazioni rappresentative delle imprese, singole
o associate, produttrici dei rifiuti di cui all'art. 1, in cui siano
stabiliti i corrispettivi del servizio, stipulate ai sensi dell'art.
188, comma 2, lett c) del DLgs 152/06.
2. Le imprese singole o associate per potere beneficiare del servizio
di raccolta e deposito temporaneo presso le stazioni ecologiche
dovranno preliminarmente sottoscrivere con l'Ente gestore della
stazione ecologica specifici contratti per la gestione e lo
smaltimento dei rifiuti conferiti.
3. Il raggruppamento dei rifiuti di cui all'art.1 effettuato presso le
stazioni ecologiche attrezzate si considera deposito temporaneo
collettivo ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, cosi'
come definita dall'art. 183 - lett. m) del DLgs 152/06 (Parte Quarta),
a condizione che il conferimento da parte della singola impresa
avvenga entro e non oltre giorni 7 dalla produzione del rifiuto
pericoloso e che siano inoltre complessivamente rispettati i termini e
i quantitativi stabiliti nel citato art. 183 - lett. m).
Art. 5
Trasporto di rifiuti agricoli presso le stazioni
ecologiche - Formulari e registro di carico e scarico
1. Il produttore agricolo conferente e' tenuto a trasportare alla
stazione ecologica prescelta i propri rifiuti, utilizzando apposito
documento di trasporto (DDT).
2. Il conferimento dei rifiuti agricoli pericolosi deve avvenire nei
limiti delle tipologie indicate all'art. 1 e in quantita' non
eccedenti i trenta chilogrammi al giorno o i trenta  litri al giorno.
2 bis. Per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali si fa riferimento
all'art. 212, comma 8 del DLgs n. 152 - Parte Quarta.
Considerato, inoltre,  che lo stesso comma prevede l'obbligo di
iscrizione all'Albo anche per  le imprese che esercitano l'attivita'
di trasporto di propri rifiuti non pericolosi in modo ordinario e
regolare, senza indicare criteri per definire l'ordinarieta' e la
regolarita' della stessa attivita', si stabilisce che, ai fini del
presente accordo di programma, e' da intendersi regolare e ordinario
il trasporto effettuato nell'arco dell'anno (1 gennaio - 31 dicembre)
per un numero superiore a sei (6) conferimenti.
A tale scopo sono fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni che
saranno emanate  ai sensi del medesimo comma.
3 ter. Al trasporto di rifiuti effettuato dal produttore agricolo
conferente alla stazione ecologica si applicano le vigenti
disposizioni stabilite dall'art. 193 del DLgs n. 152 - Parte Quarta.
4. Al momento del conferimento il produttore agricolo conferente o suo
dipendente delegato al trasporto dei rifiuti deve  sottoscrivere e
datare il documento di conferimento redatto in due esemplari, che il
titolare della stazione ecologica o suo delegato addetto al
ricevimento dei rifiuti provvedera' a compilare e controfirmare
all'atto del conferimento.  Un esemplare sara' rilasciato al
produttore agricolo conferente, l'altro sara' trattenuto dal titolare
della stazione ecologica e tenuto unitamente al registro di carico e
scarico.
5. Il documento di conferimento del rifiuto deve contenere i dati
riportati nell'Allegato B del presente Accordo di programma.
6. Ai limitati fini del deposito temporaneo collettivo disciplinato
dal presente accordo, il documento di conferimento sostituisce ad ogni
effetto il formulario di cui all'art. 193 del DLgs n. 152 - Parte
Quarta.
7. Restano salvi tutti gli obblighi di legge a carico del produttore
agricolo, anche associato, che effettui il deposito temporaneo di
rifiuti presso il proprio centro di produzione.
8. I responsabili delle stazioni ecologiche provvedono a riportare sul
registro di carico-scarico, nei termini di cui all'art. 190 del DLgs
n. 152 - Parte Quarta, le registrazioni relative alla movimentazione
degli oli e filtri usati, delle batterie e di eventuali altri rifiuti
pericolosi in entrata e in uscita e a presentare in nome e per conto
dei produttori agricoli conferenti la comunicazione annuale al catasto
dei rifiuti, secondo le modalita' e i termini previsti dalle norme
vigenti in materia.
9. Il registro di carico e scarico potra' essere unico per tutti i
centri pubblici di raccolta  gestiti da ogni singolo gestore; potra'
essere detenuto presso un'unica sede Organizzativa prescelta dal
soggetto e comunicata alla Provincia e potra' essere compilato a
cadenza mensile.
Art.6
Conferimento ai Consorzi obbligatori
1. Il gestore della stazione ecologica provvede a stipulare apposite
convenzioni con i Consorzi obbligatori o con soggetti dagli stessi
indicati, per l'invio al recupero dei rifiuti di cui al presente
accordo.
Art. 7
Disposizioni tecniche per la gestione dei rifiuti
1. Il deposito temporaneo allestito presso le stazioni ecologiche deve
essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative
norme tecniche nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esso
contenute.
2. In particolare dovranno essere assunte le precauzioni riportate
nell'Allegato C al presente Accordo di programma.
3. I responsabili delle stazioni ecologiche di cui all'Allegato A,
negli orari di apertura dovranno sorvegliare l'area al fine di
impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto e il
danneggiamento delle strutture adibite al deposito e alla raccolta.
4. I responsabili delle stazioni ecologiche dovranno rendere
accessibili le aree agli organi di controllo per la verifica del
corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti.
Art. 8
Costi
La copertura dei costi per la gestione dei rifiuti conferiti all'isola
ecologica in base al presente accordo avverra' secondo le modalita'
previste dall'art. 4), punto 2 del presente accordo.
Art. 9
Disposizioni finali
Le parti firmatarie sono convocate presso l'Assessorato Ambiente della
Provincia di Reggio Emilia con periodicita' semestrale a partire
dall'entrata in vigore del presente Accordo di programma allo scopo di
verificarne l'attuazione nonche' di apportare eventuali integrazioni
che dovessero rendersi necessarie.
I gestori delle stazioni ecologiche  si impegnano a fornire
annualmente alla Provincia di Reggio Emilia - Assessorato Ambiente i
dati relativi alle quantita' ed alle tipologie di rifiuti conferiti in
base al presente Accordo di programma.
Sono fatte salve le ulteriori semplificazioni amministrative, qualora
previste da successive modifiche e/o integrazioni del DLgs 152/06.
Reggio Emilia, li' 31 luglio 2006
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	
ASSESSORE AMBIENTE
Alfredo Gennari
CONFAGRICOLTURA
DIRETTORE
Marco Benati
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI
VICEPRESIDENTE
Marino Zani
UNIONE GENERALE COLTIVATORI
PRESIDENTE
Giuseppe Carini
LEGACOOP - R.E.
RESP. UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA
Marco Pecorari
COOPERATIVE UNIONE DI REGGIO EMILIA
RESPONSABILE SETTORE AGRICOLO
Alberto Lasagni
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
PRESIDENTE
Ivan Bertolini
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI
PRESIDENTE
Maurizio Garlappi
CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE
PRESIDENTE
Luigi Peri
ENI'A SPA
PRESIDENTE
Andrea Allodi
S.A.BA.R. SPA
PRESIDENTE
James Barbieri
ALLEGATO A
Elenco delle stazioni ecologiche gestite da ENI'A SpA
- Castellarano, Via della Cava
- Castelnovo Monti, loc. Croce Zona artigianale
- Cavriago, Via Nove Biolche/Guardanavona
- Correggio, Via Pio La Torre
- Fabbrico, Via Guidotti
- Gattatico, Via Vivaldi (Zona artigianale Vecchia Puglia)
- Montecchio Emilia, Via S. Rocco (Zona artigianale)
- Reggio Emilia, Via Gonzaga (incenerit.)
- S. Polo d'Enza (Via Caduti sul Lavoro)
- Scandiano, Via Sacchi n. 9 (fianco cimitero).
Elenco delle stazioni ecologiche gestite da S.A.BA.R. SpA
- Comune: Brescello, Via Alberici dietro zona sportiva
- Comune: Novellara, Via Levata, 64.
ALLEGATO B
Facsimile documento di conferimento
Documento di trasporto n. . . . . . . . . . . (del produttore agricolo
conferente)
Stazione  ecologica a cui sono destinati i rifiuti
Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comune	
Soggetto che provvede alla raccolta e gestione dei rifiuti
|_| ENI'A SpA      Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Codice fiscale	
|_| S.A.BA.R. SpA  Indirizzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Codice fiscale	
Origine e codice rifiuto - Descrizione rifiuto - Quantita' rifiuto
(Kg, litri)
Rifiuti speciali pericolosi
a)	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione CER 130208*	o  
Kg	 o   Litri . . . . .
b)	filtri dell'olio CER 160107*	o   Kg	o   Litri . . . . .
c)	batterie al piombo CER 160601*	o   Kg	o   Litri . . . . .
d)	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose CER 020108*	o  
Kg	o   Litri . . . . .
e)	tubi fluorescenti  ed altri rifiuti contenenti mercurio CER
200121*	o   Kg	o   Litri . . . . .
f)	materiali da costruzione contenenti amianto CER 170605*	o   Kg	o  
Litri . . . . .
Rifiuti speciali non pericolosi
a)	Imballaggi in carta e cartone CER 150101	o   Kg	o   Litri . . . .
b)	imballaggi in plastica CER 150102	o   Kg	o   Litri . . . . .
c)	imballaggi in legno CER 150103	o   Kg	o   Litri . . . . .
d)	imballaggi metallici CER 150104	o   Kg	o   Litri . . . . .
e)	imballaggi in materiali compositi CER 150105	o   Kg	o   Litri . . .
. .
f)	imballaggi in materiali misti CER 150106	o   Kg	o   Litri . . . .
g)	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) CER 020104	o  
Kg	o   Litri . . . . .
h)	rifiuti metallici CER 020110	o   Kg	o   Litri . . . . .
i)	pneumatici fuori uso CER 160103	o   Kg	o   Litri . . . . .
j)	ferro e acciaio CER 170405	o   Kg	o   Litri . . . . .
k)	imballaggi in vetro CER  150107	o   Kg	o   Litri . . . . .
l)	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131  - CER
200132	o   Kg	o   Litri . . . . .
Dati identificativi del produttore agricolo conferente
Nome o ragione sociale 	
Codice fiscale/partita IVA 	
Luogo di produzione	
Tipo di trasporto: |_| in proprio
|_| Nome del trasportatore  (Titolare dell'Azienda o suo dipendente
delegato)
Firma del produttore agricolo conferente o trasportatore  dipendente
delegato 	
Firma del gestore della Stazione ecologica	
Data e ora di arrivo	
ALLEGATO C
Disposizioni tecniche per la gestione dei rifiuti
Il deposito temporaneo collettivo deve avvenire con l'adozione delle
seguenti precauzioni.
a) Batterie
Le batterie devono essere stoccate in appositi contenitori a tenuta,
resistenti alla corrosione, approvati dal COBAT e conservati in locali
idonei per prevenire qualsiasi possibilita' di sversamento o
dispersione delle sostanze liquide.
b) Oli e filtri esausti
Gli oli e filtri esausti da motori, trasmissioni e ingranaggi devono
essere stivati prima del conferimento in contenitori a tenuta adatti a
conservarli in condizioni idonee, eliminando i rischi di rottura e
sversamenti e non possono essere miscelati in acqua, oli vegetali,
miscele acquose, emulsioni oleose, idrocarburi e solventi organici
clorurati; in particolare devono essere provvisti di idonee chiusure
per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e dispositivi
atti ad effettuare in condizioni di sicurezza il riempimento e lo
svuotamento, apposita etichettattura in base alle norme che
disciplinano imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi. Le
operazioni di deposito temporaneo devono essere svolte su apposita
piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza e senza
rischi per l'uomo e l'ambiente.
c) Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari
I produttori agricoli devono provvedere, prima del conferimento al
centro di raccolta, al lavaggio con acqua dei contenitori vuoti di
prodotti fitosanitari, al fine di asportare la massima quantita'
possibile di prodotto. Si considera idoneo il lavaggio che avvenga
normalmente mediante almeno tre risciacqui consecutivi o mediante
l'uso di specifiche attrezzature meccaniche. In ogni caso gli eluati
dei singoli risciacqui dovranno essere immessi esclusivamente nella
miscela preparata per effettuare il trattamento fitosanitario.
Fermo restando che la classificazione dei rifiuti deve essere fatta
dal produttore conferente secondo le vigenti procedure previste dal
Catalogo europeo dei rifiuti, i contenitori dei prodotti fitosanitari
sottoposti alle operazioni di cui sopra sono considerati ai fini della
gestione rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 184,
comma 3, lett. a) del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, per il successivo
smaltimento tramite incenerimento.
Per il conferimento dei contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati,
vengono messi a disposizione dei produttori appositi sacchi provvisti
di etichetta nella quale vanno indicati gli estremi identificativi del
conferente.
Il personale addetto deve controllare che il sacco sia ermeticamente
chiuso e che su di esso sia riposta l'etichetta recante in modo
leggibile i dati identificativi del conferente. Sui contenitori, cosi'
conferiti, sara' effettuato un controllo a campione.
4. Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)
I prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici) CER 020108*
vanno preventivamente riposti dal conferitore in appositi sacchi
all'uopo adibiti, messi a disposizione dalla stazione ecologica presso
cui viene allestito il deposito temporaneo; i sacchi devono essere
provvisti di etichetta nella quale vanno riportati gli estremi
identificativi del conferente. Il personale addetto deve controllare
che il sacco sia ermeticamente chiuso e che su di esso sia riposta
l'etichetta recante in modo leggibile i dati identificativi del
conferente.
5. Materiali da costruzione contenenti amianto
Il conferimento di rifiuti d'amianto compatto, in particolare di
cemento-amianto (eternit), ossia lastre piane od ondulate, tubi, canne
fumarie, serbatoi, vasi d'espansione, ecc., non piu' inseriti in
edifici o impianti d'aziende agricole della provincia di Reggio
Emilia, di cui il detentore abbia deciso di disfarsi avendo perso la
loro destinazione d'uso originaria, puo' essere effettuato presso le
isole ecologiche dell'Allegato A al presente accordo, attrezzate allo
scopo nel rispetto delle norme vigenti in materia di amianto e di
rifiuti e secondo le modalita' di seguito riportate.
Conferimento di rifiuti contenenti amianto fino a 30 Kg
L'agricoltore che intende trasportare direttamente i rifiuti di
amianto prodotti nella propria Azienda alla stazione ecologica, a cui
ha dato la sua preventiva adesione, valutato che il peso del rifiuto
non eccede i 30 kg, deve confezionare gli stessi in condizioni di
sicurezza (mascherina per la protezione delle vie respiratorie,
soluzione impregnante per impedire la liberazione di fibre d'amianto
durante la movimentazione dei rifiuti, etichette, sacchi e teli di
plastica per il loro imballaggio) e secondo le modalita' e le cautele
previste dalle leggi vigenti.
L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a
ridurre il pericolo di rotture accidentali.
I rifiuti devono essere inseriti in un sacco di materiale impermeabile
(polietilene), di spessore adeguato per  essere successivamente
inserito in un secondo sacco, poiche' il primo potrebbe risultare
contaminato.
I sacchi devono essere riempiti per non piu' dei due terzi, chiusi con
doppio legaccio e essere etichettati per segnalare la natura del
materiale contenuto e il pericolo che puo' rappresentare per la salute
e l'ambiente.
Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in teli
in modo da evitare lo sfondamento dell'imballaggio e successivamente 
avvolti e sigillati con nastro adesivo ed etichettati a norma di
legge.
I rifiuti d'amianto non possono essere frantumati allo scopo di
trasportarli in quote da 30 Kg alla volta al centro di raccolta.
E' vietato altresi' frantumare gli oggetti di cemento-amianto, di peso
inferiore ai 30 Kg, per ridurne il volume e agevolarne l'inserimento
nei sacchi per il trasporto all'isola ecologica.
Il rifiuto d'amianto, prima di essere insaccato, deve essere trattato
con la soluzione impregnante.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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