DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2006, n. 1185
Provvedimenti per potenziare il sistema regionale di protezione civile. Approvazione della sesta fase del programma per la realizzazione di strutture provinciali, sovracomunali e comunali. In attuazione della delibera della GR 872/06
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare, in attuazione della delibera 872/06, la sesta fase
del programma pluriennale degli interventi di potenziamento del
sistema di protezione civile destinando ed assegnando a titolo di
copertura delle spese un finanziamento complessivo di Euro
3.188.000,00 a favore degli Enti locali che provvederanno alla
realizzazione delle strutture di protezione civile, aventi le
caratteristiche di cui all'Allegato 1, elencate nell'Allegato 2, parti
integranti e sostanziali del presente atto;
2) di dare atto che le risorse complessivamente necessarie, pari a
Euro 3.188.000,00, per l'attuazione del presente provvedimento
risultano allocate al Capitolo 47132 "Spese per il finanziamento di
interventi urgenti in caso di calamita' naturali di livello B) di cui
all' art. 108, DLgs 112/98 ed art. 2, comma 1, lett. b), Legge 225/92,
nonche' per il potenziamento del sistema regionale di protezione
civile - Fondo regionale di protezione civile (art. 138, comma 16,
Legge 23 dicembre 2000, n. 388) - Mezzi statali", afferente alla UPB
1.4.4.2. 17101 interventi in materia di protezione civile - Risorse
statali, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006
che presenta la necessaria disponibilita';
3) di stabilire che la concessione dei finanziamenti e l'assunzione
degli impegni di spesa sul Capitolo 47132 del bilancio regionale, in
conformita' alle norme di gestione dettate dalla L.R. 40/01, verranno
effettuate, nei limiti degli importi indicati per ogni Ente attuatore
nell'Allegato 2, ed agli stessi comunicati, dal Dirigente regionale
competente ai sensi della propria deliberazione 447/03 e successive
modificazioni, a seguito della presentazione da parte degli Enti
beneficiari, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, della seguente
documentazione relativa all'intera struttura da realizzare :
- progetto definitivo o equipollente corredato del quadro economico e
relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si
configurano come lavori pubblici;
- atto di approvazione delle specifiche tecniche e del quadro
economico per tutti gli interventi che si configurano come
acquisizione di beni e servizi;
4) di stabilire inoltre che:
- la mancata presentazione della documentazione di cui al precedente
punto 3) comporta lo stralcio dal programma di assegnazione approvato
con il presente atto;
- i lavori e/o le forniture relative agli interventi di cui
all'Allegato 2 devono iniziare entro un anno dalla data di adozione
del provvedimento dirigenziale di concessione del finanziamento di cui
al punto 3) che precede ed essere ultimati entro tre anni dalla stessa
data; il mancato rispetto dei termini sopra indicati comportera' la
revoca del finanziamento concesso;
5) di stabilire che la liquidazione della spesa, cui provvedera' il
Dirigente regionale competente, ai sensi della L.R. 40/01 e della
propria deliberazione 447/03, venga disposta di norma in due rate come
di seguito specificato :
- la prima rata, corrispondente al 40% del finanziamento
effettivamente concesso a favore di ciascun Ente beneficiario, dietro
presentazione, entro 1 anno dalla data di adozione del provvedimento
dirigenziale di concessione, della seguente documentazione:
a) verbale di consegna dei lavori per tutti gli interventi che si
configurano come lavori pubblici;
b) atto di aggiudicazione della fornitura per tutti gli interventi che
si configurano come acquisizione di beni e servizi;
c) dichiarazione dell'Ente beneficiario attestante il proprio impegno
a restituire la quota di finanziamento gia' ottenuta ed eventualmente
non spesa entro tre anni dalla data di adozione del provvedimento di
concessione;
- la seconda rata, nel limite massimo dell'impegno assunto e della
spesa sostenuta, entro tre anni dalla data di adozione del
provvedimento di concessione, dietro presentazione da parte dell'Ente
beneficiario della rendicontazione delle spese ammissibili sostenute,
approvata dai competenti organi sulla base delle disposizioni vigenti
e dell'ordinamento interno per ogni singolo Ente beneficiario;
6) di stabilire che i Comuni e le Comunita' Montane beneficiari dei
finanziamenti devono assicurarsi che le caratteristiche tecniche degli
interventi di propria competenza risultino integrabili e compatibili
con quelle utilizzate dal sistema provinciale e regionale di
protezione civile;
7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Tipologie e caratteristiche delle strutture del sistema regionale di
protezione civile
a) Centri operativi unificati provinciali di Protezione civile (CUP)
I Centri operativi debbono:
- essere sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente
costituita da uffici della Provincia e del Comune o dei Comuni che
realizzano questa struttura insieme con la Provincia;
- essere centro di coordinamento delle associazioni del volontariato
provinciale e/o locale di protezione civile;
- essere base della colonna mobile operativa provinciale e regionale;
- essere centro di gestione della protezione civile a livello
provinciale in emergenza e in tempo di pace;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle Prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 225/92 e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- disporre di sedi e attrezzature che, in linea di massima, abbiano le
seguenti caratteristiche:
1. il luogo deve essere:
- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e
autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie
compatibilmente con le caratteristiche del territorio;
- servito dalle reti di acqua, fogne, elettricita', telefonia fissa e
cellulare;
2. l'area deve:
- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed,
eventualmente, di macchine operatrici;
- contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo
industriale;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di
container;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di
elicotteri;
3. l'edificio civile deve:
- avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici
strategici per le finalita' di protezione civile,
- comprendere spazi adatti a contenere:
• uffici protezione civile della Provincia;
• uffici protezione civile del Comune o dei Comuni che realizzano
questa struttura insieme con la Provincia;
• uffici del volontariato protezione civile;
• una segreteria attrezzata con centralino telefonico;
• una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che
coordinano le operazioni di emergenza;
• una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per
l'attivazione delle funzioni (ex Metodo Augustus) utili in emergenza
e, tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, ovvero sala-radio
; la sala operativa potra' essere costituita da diversi ambienti
opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala
decisioni;
- comprendere eventualmente spazi adatti a contenere:
• l'ufficio provinciale del Corpo forestale dello Stato;
• l'ufficio della Polizia provinciale;
• l'ufficio della Polizia urbana del capoluogo;
• l'ufficio delle strutture operative del Comune capoluogo;
• la cucina e la mensa per gli addetti ai vari uffici e servizi;
• la foresteria per eventuali ospiti;
4. gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a:
- consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici,
camion, automobili;
- consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in
fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro,
pompe, ecc .
- consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza
quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc.
b) Aree di ammassamento (AA)
Le aree debbono:
- essere adatte all'ammassamento di materiali e alla predisposizione
di campi base per le operazioni di emergenza;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle Prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 225/92 e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- avere, in linea di massima, le caratteristiche di seguito
descritte:
1. il luogo deve essere individuato nel rispetto dei criteri fissati
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio
2005 "Linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di
emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile" e deve
essere :
- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e
autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricita', telefonia
fissa e cellulare;
2. l'area deve:
- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed, eventualmente
di macchine operatrici;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di
container;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di
elicotteri;
3. gli eventuali edifici debbono avere le caratteristiche antisismiche
che si richiedono agli edifici strategici per le finalita' di
protezione civile.
c) Strutture di prima assistenza (SPA)
(sostituisce la denominazione "Centri di Ricovero - CR" utilizzata nei
precedenti programmi)
Le strutture di Prima assistenza debbono:
- fornire un primo ricovero a persone evacuate perche' vittime di
calamita' o sottoposte a grave rischio;
- offrire il proprio servizio a tutto il territorio provinciale;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle Prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 225/92 e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- avere, in linea di massima, le caratteristiche di seguito descritte
1. il luogo deve essere individuato nel rispetto dei criteri fissati
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio
2005 "Linee guida per l' individuazione di aree di ricovero di
emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile" e deve
essere:
- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e
autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricita', telefonia
fissa e cellulare;
2. l'area di pertinenza del Centro deve:
- consentire la sosta di autobus, camion, automobili;
- contenere edifici adatti al ricovero anche temporaneo di persone e/o
consentire la realizzazione di una tendopoli, il tutto per ospitare un
numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza
ipotizzano la necessita' di evacuazione;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di
elicotteri;
3. gli eventuali edifici debbono:
- avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici
strategici per le finalita' di protezione civile ;
- essere capaci di ospitare un numero di persone commisurato a quello
per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessita' di evacuazione;
in particolare si fa notare che secondo la citata direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 "......nel caso
di grave evento sismico la popolazione da assistere, almeno per i
primi giorni, coincide, indipendentemente dai danni, con tutta la
popolazione residente nel centro storico del Comune ......".
d) Centri operativi sovracomunali di Protezione civile (CS)
I Centri operativi sovracomunali debbono:
- essere sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente di
protezione civile;
- essere possibilmente centro di coordinamento delle associazioni del
volontariato di protezione civile;
- corrispondere eventualmente con la sede del Centro operativo misto o
del Centro operativo comunale di cui ai punti seguenti;
- essere possibilmente sede di un distaccamento dei Vigili del Fuoco
volontari;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle Prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 225/92 e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- disporre di sedi e attrezzature che, in linea di massima, abbiano le
seguenti caratteristiche :
1. il luogo deve essere:
- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e
autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie
compatibilmente con le caratteristiche del territorio;
- servito dalle reti di acqua, fogne, elettricita', telefonia fissa e
cellulare;
2. l'area deve:
- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed,
eventualmente, di macchine operatrici;
- contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo
industriale;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di
container;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di
elicotteri;
3. l'edificio civile deve:
- avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici
strategici per le finalita' di protezione civile;
- comprendere spazi adatti a contenere gli uffici e i locali tecnici
del distaccamento dei Vigili del Fuoco e/o delle associazioni del
Volontariato di Protezione civile e/o dei Servizi di Protezione Civile
degli Enti locali;
- comprendere spazi eventualmente adatti a contenere il Centro
operativo misto o del Centro operativo comunale di cui ai punti
seguenti;
4. gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a:
- consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici,
camion, automobili;
- consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in
fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro,
pompe, ecc.;
- consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza
quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc..
e) Centri operativi misti (COM)
I Centri operativi misti debbono:
- dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile di
un gruppo di Comuni;
- offrire servizi di protezione civile a tutto il territorio dei
comuni di cui sopra;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle Prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 225/92 e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- avere, di massima, le caratteristiche di seguito descritte:
1. il luogo deve essere:
- ben servito da collegamenti stradali sia verso i centri piu'
periferici che verso le linee di comunicazione nazionali;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricita', telefonia
fissa e cellulare;
- prossimo o ben collegato con aree utilizzabili come eliporto,
ammassamento, sosta;
2. l'edificio civile deve essere:
- dotato delle caratteristiche antisismiche che si richiedono agli
edifici strategici per le finalita' di protezione civile;
- facilmente accessibile dalla viabilita' ordinaria;
- dotato di parcheggi;
- dotato di spazi almeno adatti a contenere:
- una segreteria attrezzata con centralino telefonico;
- una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che
coordinano le operazioni di emergenza;
- una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per
l'attivazione delle funzioni (ex Metodo Augustus) utili in emergenza
e, tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, ovvero sala-radio
; la sala operativa potra' essere costituita da diversi ambienti
opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala
decisioni;
3. deve essere disponibile attrezzatura informatica, per comunicazioni
e telecomunicazioni. Tali attrezzature possono essere quelle di
seguito esemplificate:
- 2 PC desktop
- 1 PC portatile
- 1 stampante A3
- 1 stampante portatile
- 2 fax con funzionalita' di fotocopiatrice
- 1 fotocopiatrice
- 1 scanner
- 2 cellulari GSM
- 1 cellulare-modem applicabile al PC portatile
- 1 radiort VHF fissa
- 2 radiort VHF portatile
- 1 radiort CB fissa
- 1 gruppo di continuita';
4. deve essere disponibile attrezzatura informatica software e
hardware che permetta la connessione Internet e la lettura e
l'elaborazione degli strumenti messi a disposizione dalla Provincia e
dalla Regione.
f) Centri operativi comunali (COC)
I Centri operativi comunali debbono:
- dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile
del Comune;
- offrire servizi di protezione civile a tutto il territorio del
Comune;
- avere, di massima, le caratteristiche di seguito descritte:
1. il luogo deve essere:
- ben servito da collegamenti stradali sia verso i centri piu'
periferici che verso le linee di comunicazione nazionali;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricita', telefonia
fissa e cellulare;
- prossimo o ben collegato con aree utilizzabili come eliporto,
ammassamento, sosta;
2. l'edificio civile deve essere:
- dotato delle caratteristiche antisismiche che si richiedono agli
edifici strategici per le finalita' di protezione civile;
- facilmente accessibile dalla viabilita' ordinaria,
- dotato di parcheggi;
- dotato di spazi adatti a contenere:
- una segreteria attrezzata con centralino telefonico;
- una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che
coordinano le operazioni di emergenza;
- una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per
l'attivazione delle funzioni (ex Metodo Augustus) utili in emergenza
e, tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, ovvero sala-radio
; la sala operativa potra' essere costituita da diversi ambienti
opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala
decisioni;
3. deve essere disponibile attrezzatura informatica, per comunicazioni
e telecomunicazioni. Tali attrezzature possono essere quelle di
seguito esemplificate:
- 2 PC desktop
- 1 stampante A3
- 1 fotocopiatrice
- 1 scanner
- 2 cellulari GSM
- 1 radiort VHF fissa
- 2 radiort VHF portatile
- 1 radiort CB fissa
- 1 gruppo di continuita';
4. deve essere disponibile attrezzatura informatica software e
hardware che permetta la connessione Internet e la lettura e
l'elaborazione degli strumenti messi a disposizione dalla Provincia e
dalla Regione.
ALLEGATO 2
Sesta fase del programma pluriennale degli interventi di potenziamento
del sistema di protezione civile. Elenco degli Enti attuatori, delle
strutture e delle risorse assegnate
(segue allegato fotografato)
Legenda
CUP Centro operativo unificato provinciale di protezione civile
AA Area di ammassamento
CS Centro sovracomunale di Protezione civile
SPA Struttura di Prima assistenza
COM Centro operativo misto
COC Centro operativo comunale