REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2006, n. 1105

Valutazione impatto ambientale (VIA) del progetto di un'opera di difesa idraulica sul torrente Savena, in prossimita' dell'edificio G dell'Ospedale di Bellaria, comune di Bologna (BO). Presentato da AUSL Bologna (Tit. III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la Valutazione di impatto ambientale negativa, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di un'opera di difesa idraulica sul
Torrente Savena, in prossimita' dell'edificio G dell'Ospedale
Bellaria, nel comune di Bologna, in provincia di Bologna, presentato
da Ausl Servizio Progettazione, gestione e manutenzione immobili di
Bologna, poiche' il progetto in oggetto, secondo gli esiti
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 24 maggio
2006, e' nel complesso ambientalmente non compatibile, secondo quanto
previsto nel "Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di
un'opera di difesa idraulica sul Torrente Savena, in prossimita'
dell'edificio G dell'Ospedale Bellaria", che costituisce l'Allegato 1,
parte integrante e sostanziale nella presente deliberazione, per le
valutazioni di seguito trascritte:
1. l'opera di difesa idraulica prevista sul Torrente Savena, in
prossimita' dell'Ospedale Bellaria in comune di Bologna risulta in
contrasto con i vincoli e le destinazioni d'uso previste:
- dal P.T.C.P. della Provincia di Bologna, (artt. 3.8; 4.2; 4.3; 4.4;
4.5; 4.11), che ha recepito il Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico
(P.S.A.I.);
- dal Piano Territoriale del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei
Calanchi dell'Abbadessa (art.14 delle Norme di attuazione);
- dal PRG del Comune di Bologna (TF tutela fluviale) disciplinata
dall'art. 56 delle NTA;
2. in particolare il Piano Territoriale del "Parco Regionale dei Gessi
Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa" prevede le seguenti norme di
tutela:
- l'articolo 14 delle Norme di attuazione attribuisce particolare
significato e valore ai contesti ambientali delle acque correnti,
intendendo tutelare sia il corso d'acqua vero e proprio, compresi gli
elementi morfologici (alveo - terrazzo), sia la sua funzione di
"corridoio ecologico" di connessione e collegamento dei vari
ambienti;
- l'elaborato T3.1 individua il contesto ambientale dei corsi d'acqua
principali: in tali ambiti la progettazione degli interventi dovra'
assumere quali aspetti vincolanti "la conservazione delle
caratteristiche di naturalita' dell'alveo fluviale e il rispetto delle
aree di naturale espansione e relative zone umide collegate";
- in particolare, inoltre, al comma 4 (prescrizioni per gli alvei
fluviali) dell'art. 14 "Tutela delle acque" si prescrive che in tali
ambiti nuove opere di difesa trasversali e longitudinali possono
"essere eseguite solo nel caso di accertata minaccia alla sicurezza
delle persone o delle opere". Si prescrive inoltre che tutti i
progetti di intervento vengano redatti secondo i "Criteri progettuali
e di compatibilita' ambientale per l'attuazione degli interventi di
difesa del suolo nella Regione Emilia-Romagna" di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 3939 del 6 settembre 1994;
3. l'area d'intervento risulta, inoltre, interna alla zona tutelata
dal PRG del Comune di Bologna come TF (tutela fluviale) e disciplinata
dall'art. 56 delle NTA; tale articolo cita "....e' vietata la
costruzione di edifici o manufatti per qualsiasi destinazione, ad
eccezione di quelli necessari per la sorveglianza e regolazione del
regime idraulico e per le attrezzature tecnologiche municipali....."
pertanto, l'intervento proposto si pone in contrasto con il PRG in
quanto finalizzato prevalentemente alla stabilizzazione dell'edificio
G dell'Ospedale Bellaria;
4. il progetto, rispetto ad opere analoghe realizzate in adiacenti
tratti di alveo del medesimo corso d'acqua, e' sovradimensionato anche
in considerazione della finalita' dell'intervento di difesa spondale
come salvaguardia dall'azione erosiva del Torrente;
5. le opere di difesa idraulica in progetto sono proposte come
"intervento preventivo di salvaguardia contro l'azione erosiva
torrentizia" della sponda destra del Torrente Savena, al fine di
mantenere nell'attuale condizione di stabilita' il pendio posto a
valle del nuovo intervento edilizio dell'Ospedale Bellaria (edificio
G);
6. l'intervento e' autonomamente proposto dall'AUSL, non deriva cioe'
da particolari prescrizioni dettate dalle Autorita' competenti in
merito alla pianificazione o agli interventi di carattere idraulico;
si evidenzia che il progetto comporta:
- la modifica della morfologia dell'alveo con livellamento del
fondale, attualmente diversificato e vario, con conseguente
semplificazione dell'habitat torrentizio;
- l'alterazione del gradiente idraulico nell'area di intervento;
- la creazione di manufatti artificiali del tutto incoerenti con le
difese spondali attualmente presenti nello stesso corso d'acqua: si
tratta di opere vistose, impattanti sia esteticamente che a livello
dell'ecosistema fluviale;
- la semplificazione della morfologia del terrazzo mediante la posa
del "Materasso Reno", che ostacolerebbe, inoltre, la ricostituzione
della boscaglia ripariale (prevista dal Piano del Parco), che
attualmente non e' presente solo per l'indesiderata presenza degli
orti;
7. si evidenzia, inoltre, che il progetto in esame potrebbe portare a
variazioni del regime idraulico a monte e a valle della zona oggetto
d'intervento;
8. si valuta la cantierizzazione dell'opera di difesa idraulica sul
Torrente Savena, benche' di durata temporale limitata, notevolmente
impattante, in considerazione del fatto che andra' ad alterare un'area
da poco attrezzata e sistemata a parco;
9. si ritiene che quanto in progetto vada ad alterare un tratto
dell'ambito fluviale del Torrente Savena sostanzialmente in
equilibrio, in cui non si riscontra la necessita' di intervenire,
soprattutto con siffatte opere ad elevato impatto;
10. si concorda con l'affermazione contenuta nella Relazione Geologica
che evidenzia "l'attuale stabilita' del pendio", mentre non si ritiene
necessario l'intervento di difesa spondale come salvaguardia
dall'azione erosiva del Torrente;
11. durante il sopralluogo effettuato, infatti, si e' potuto osservare
unicamente un modesto fenomeno di dissesto localizzato sul ciglio
della scarpata in prossimita' dell'area in cui sorgera' l'edificio "G"
in costruzione. Il dissesto interessa unicamente la coltre di
alterazione e il deposito alluvionale sovrastante la formazione
arenacea costituente il substrato. Tale fenomeno appare evidentemente
indipendente dalla azione erosiva sulla sponda che si verifica ad una
distanza di oltre 60 metri e non avra' alcun beneficio dalle opere di
difesa progettate in alveo;
12. a seguito del sopralluogo si e', inoltre, constatato che le opere
di fondazione che si stanno eseguendo per l'ampliamento dell'Ospedale,
peraltro non riportate nel progetto in esame, prevedono la
realizzazione di un diaframma perimetrale profondo dai 10 ai 14 metri,
attestato sulle sabbie gialle cementate. Tale diaframma e' posto a
corona, lungo l'orlo del terrazzo, con la funzione di consolidare e
stabilizzare i terreni su cui sorgera' l'edificio. Da quanto
riscontrato emerge quindi che il proponente ha gia' progettato ed
effettuato gli interventi per la messa in sicurezza del nuovo
ampliamento dell'edificio;
13. la parte superiore della scarpata prospiciente l'area oggetto
dell'intervento edilizio ricade al di fuori della linea di esondazione
per piene con tempo di ritorno di 200 anni, cosi' come risulta dalla
tav. B1/mi del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
14. dall'esame della carta IGM del 1884 e delle foto aeree dal 1954 al
2005, risulta che il corso del Torrente Savena, nel punto di
interesse, e' rimasto pressoche' invariato, a testimonianza della
modesta attivita' erosiva dello stesso;
15. nell'ipotesi in cui il proponente ritenga comunque necessario
effettuare opere di difesa spondale da eventuale erosione, si
consiglia di eseguire opere di ingegneria naturalistica a basso
impatto, come ad esempio l'impianto di talee di salice arbustivo. In
tal modo la vegetazione potra' svolgere un'adeguata funzione di
trattenimento del terreno con riduzione della naturale capacita'
erosiva del torrente;
16. si consiglia inoltre di prevedere un intervento di manutenzione
della scarpata attualmente occupata da vegetazione arborea ed
arbustiva, costituita prevalentemente da Robinia pseudoacacia, in modo
da eliminare gli individui morti che gravano inutilmente sulla
scarpata stessa. In questo modo si favorira' il rinnovo di vegetazione
con conseguente consolidamento della scarpata;
17. tale intervento, cosi' come il precedente, dovra' essere
concordato con i tecnici del Parco dei Gessi, adottando tutte le
precauzioni necessarie al fine di non innescare fenomeni di dissesto
conseguenti alla eliminazione di copertura vegetale;
18. si raccomanda, comunque, un utilizzo del suolo compatibile con le
indicazioni contenute nel Piano del Parco dei Gessi;
b) di dare atto che l'espressione ai sensi del DLgs 42/04 del
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali Direzione regionale Beni
Architettonici e Paesaggio, e' espressa all'interno del Rapporto di
cui al punto 3.9;
c) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino Reno non rilascia
l'Autorizzazione in ottemperanza delle norme: Legge 183/89, art. 10
comma 4, Legge 584/94, DPR 1363/59, poiche' condivide le conclusioni
della Conferenza di Servizi contenute all'interno del Rapporto di cui
al punto 3.9;
d) di dare atto che ARPA sezione di Bologna non ha partecipato alla
seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, per esprimersi in
merito al parere di competenza, ma ha provveduto a far pervenire,
acquisita al prot. n. 2829/VIM del 10 gennaio 2006, il proprio parere,
che costituisce l'Allegato n. 2, parte integrante della presente
delibera;
e) di dare atto che l'Amministrazione comunale di Bologna, ha
provveduto a far pervenire il proprio parere di competenza, che
costituisce l'Allegato n. 3 parte integrante della presente delibera;
f) di dare atto che il Consorzio di gestione del Parco Regionale dei
Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, ha provveduto a far
pervenire il proprio parere, che costituisce l'Allegato n. 4 parte
integrante della presente delibera;
g) di dare atto che l'Amministrazione provinciale di Bologna, ha
provveduto a far pervenire il proprio parere, ai sensi del comma 2
dell'art. 5, comma 2, del DPR 12 aprile 1996, che costituisce
l'Allegato n. 5 parte integrante della presente delibera;
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Ausl Servizio Progettazione,
gestione e manutenzione immobili di Bologna;
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Amministrazione provinciale di
Bologna, alla Amministrazione comunale di Bologna, al Parco storico
dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, al Servizio Tecnico di
Bacino Reno, al Ministero per i Beni e le Attivita' culturali
Direzione regionale Beni Architettonici e Paesaggio, all'ARPA sez.
Bologna;
j) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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