COMUNE DI SARSINA (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica screening concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena) in loc. Fosso di Monteriolo

L'Autorita' competente: Comune di Sarsina - Ufficio Urbanistica -               
Edilizia privata, comunica la decisione relativa alla procedura di              
verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di             
una cava di arenaria (pietra serena).                                           
Il progetto e' presentato da: sigg.ri Fabrizi Giovanni e Fabrizi                
Isaia residenti rispettivamente in Alfero di Verghereto, Via P.                 
Guerra ed in Piazza della Repubblica n. 10.                                     
Il progetto e' localizzato: in loc. Fosso di Monteriolo.                        
Il progetto appartiene alla seguente categoria B. 3.4 cave e                    
torbiere.                                                                       
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina prov. di              
Forli'-Cesena.                                                                  
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                     
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35 l'Autorita' competente             
con atto G.C. n. 120 del 30/8/2005 ha assunto la seguente decisione:            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 18 maggio           
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla                       
coltivazione della cava di arenaria sita in localita' Monteriolo (9S)           
nel comune di Sarsina, presentato dalle Ditte proponenti - Fabrizi              
Giovanni e Fabrizi Isaia, dall'ulteriore procedura di VIA con le                
seguenti prescrizioni:                                                          
 1) durante le attivita' di coltivazione e lavorazione dovra' essere            
utilizzato un solo mezzo operatore alla volta;                                  
 2) in fase di coltivazione dovranno essere messe in atto tutte le              
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della              
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri                
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi           
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire           
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla                    
normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al            
fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti           
dalla movimentazione dei materiali, dal funzionamento dei mezzi                 
operatori e dalla movimentazione dei mezzi si prescrive quanto segue:           
a. copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni; b.              
copertura degli accumuli di materiale mediante teloni nei periodi di            
inattivita'; c. si dovra' provvedere nei periodi secchi alla                    
periodica umidificazione degli eventuali depositi di accumulo                   
provvisorio, delle vie di transito alle aree di scavo non asfaltate             
(interne ed esterne all'area di cava);                                          
 3) durante le attivita' di estrazione e lavorazione (movimentazione            
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messi in atto               
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore             
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in               
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivita' (ubicazione dei mezzi nell'area, tempi di lavorazione), sia           
mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di                 
mitigazione temporanee (trincee, rilevati, o barriere mobili), al               
fine di garantire il rispetto di tutti i valori limite vigenti                  
durante le fasi previste e nei periodi di loro attivita';                       
 4) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari             
all'utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite           
aree opportunamente confinate e impermeabilizzate, inoltre i mezzi              
utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione, dovranno permanere                
sulle zone di lavoro per il solo periodo del loro impiego ed essere             
posizionate nelle fasi di inattivita' entro un piazzale appositamente           
predisposto allo scopo isolato dalla rete scolante;                             
 5) durante tutto il periodo di coltivazione dovranno essere                    
realizzati fossi di guardia temporanei per lo smaltimento delle acque           
meteoriche impedendo alle stesse di invadere i fronti di scavo e                
prevedendo zone di calma delle acque per ridurne la velocita' e                 
consentire la sedimentazione dei materiali in sospensione;                      
 6) ad integrazione del sistema di regimazione delle acque                      
superficiali, previsto dal progetto di ripristino dell'area di cava,            
dovra' essere realizzato, in fase di ritombamento delle aree di                 
escavazione, un apparato di drenaggio profondo, definito da trincee             
drenanti impostate lungo le direzioni di massima pendenza ed                    
attestato alla base del banco coltivato, necessario a favorire la               
circolazione delle acque sotterranee lungo le direttrici di flusso              
idrico esistenti nelle condizioni originarie e ad evitare eventuali             
sacche di ristagno idrico all'interno dei materiali di riporto;                 
 7) relativamente alla sistemazione finale, e' necessario che le                
essenze arboree ed arbustive scelte siano comprese tra quelle                   
indicate nell'Elaborato 2 - Relazione generale - Analisi sugli                  
aspetti floristico vegetazionali e agronomico forestali del Piano               
intercomunale delle attivita' estrattive, con particolare riferimento           
a Fraxinus ornus, Quercus pubescens e Acer campestre per gli alberi,            
e Spartium juncenum, Rosa canina, Prunus spinosa e Crataegus                    
monogyna;                                                                       
 8) nella fase d'impianto delle essenze arbustive dovra' essere                 
verificata l'esistenza dell'attuale divieto, per motivi fitosanitari,           
di messa a dimora di piante appartenenti al genere Crataegus Spp. di            
cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario             
regionale n. 18250 del 13 dicembre 2004; nel caso in cui alla data              
del recupero vegetazionale dell'area di cava tale divieto sussista              
ancora, dovra' essere prevista la messa a dimora di essenze arbustive           
diverse dal Biancospino, in numero e densita' equivalente a quelle              
previste dal progetto di sistemazione finale;                                   
 9) per favorire il mantenimento della microflora presente nel                  
terreno i cumuli dovranno essere realizzati facendo attenzione ai               
compattamenti eccessivi ed ai processi di asfissia, prevedendone il             
rivestimento naturale mediante tappeti erbosi o fogliame o semina di            
colture da sovescio;                                                            
10) allo scopo di garantire il buon esito del previsto recupero                 
ambientale dell'area, dovra' essere predisposto ed attuato un                   
programma di manutenzione della compagine arborea-arbustiva per i               
primi tre anni dal suo impianto, prevedendo lo sfalcio della                    
vegetazione erbacea, necessario ad evitare il soffocamento delle                
piante, l'irrigazione di soccorso, il risarcimento delle fallanze e             
la fertilizzazione del terreno con concimi a rapida ed a lenta                  
cessione;                                                                       
b) di quantificare in Euro 94,63 pari allo 0,02 % del valore                    
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28                
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a              
carico del proponente;                                                          
c) di dare atto che il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro           
85,17 dovra' essere liquidato all'Amministrazione provinciale di                
Forli'-Cesena per l'attivita' istruttoria da essa svolta, in                    
attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della convenzione tra                 
Comune e Provincia citata in premessa.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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