COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica screening concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena) in loc. Fosso di Monteriolo
L'Autorita' competente: Comune di Sarsina - Ufficio Urbanistica -
Edilizia privata, comunica la decisione relativa alla procedura di
verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di
una cava di arenaria (pietra serena).
Il progetto e' presentato da: sigg.ri Fabrizi Giovanni e Fabrizi
Isaia residenti rispettivamente in Alfero di Verghereto, Via P.
Guerra ed in Piazza della Repubblica n. 10.
Il progetto e' localizzato: in loc. Fosso di Monteriolo.
Il progetto appartiene alla seguente categoria B. 3.4 cave e
torbiere.
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina prov. di
Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35 l'Autorita' competente
con atto G.C. n. 120 del 30/8/2005 ha assunto la seguente decisione:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla
coltivazione della cava di arenaria sita in localita' Monteriolo (9S)
nel comune di Sarsina, presentato dalle Ditte proponenti - Fabrizi
Giovanni e Fabrizi Isaia, dall'ulteriore procedura di VIA con le
seguenti prescrizioni:
1) durante le attivita' di coltivazione e lavorazione dovra' essere
utilizzato un solo mezzo operatore alla volta;
2) in fase di coltivazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla
normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al
fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti
dalla movimentazione dei materiali, dal funzionamento dei mezzi
operatori e dalla movimentazione dei mezzi si prescrive quanto segue:
a. copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni; b.
copertura degli accumuli di materiale mediante teloni nei periodi di
inattivita'; c. si dovra' provvedere nei periodi secchi alla
periodica umidificazione degli eventuali depositi di accumulo
provvisorio, delle vie di transito alle aree di scavo non asfaltate
(interne ed esterne all'area di cava);
3) durante le attivita' di estrazione e lavorazione (movimentazione
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messi in atto
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita' (ubicazione dei mezzi nell'area, tempi di lavorazione), sia
mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di
mitigazione temporanee (trincee, rilevati, o barriere mobili), al
fine di garantire il rispetto di tutti i valori limite vigenti
durante le fasi previste e nei periodi di loro attivita';
4) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari
all'utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite
aree opportunamente confinate e impermeabilizzate, inoltre i mezzi
utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione, dovranno permanere
sulle zone di lavoro per il solo periodo del loro impiego ed essere
posizionate nelle fasi di inattivita' entro un piazzale appositamente
predisposto allo scopo isolato dalla rete scolante;
5) durante tutto il periodo di coltivazione dovranno essere
realizzati fossi di guardia temporanei per lo smaltimento delle acque
meteoriche impedendo alle stesse di invadere i fronti di scavo e
prevedendo zone di calma delle acque per ridurne la velocita' e
consentire la sedimentazione dei materiali in sospensione;
6) ad integrazione del sistema di regimazione delle acque
superficiali, previsto dal progetto di ripristino dell'area di cava,
dovra' essere realizzato, in fase di ritombamento delle aree di
escavazione, un apparato di drenaggio profondo, definito da trincee
drenanti impostate lungo le direzioni di massima pendenza ed
attestato alla base del banco coltivato, necessario a favorire la
circolazione delle acque sotterranee lungo le direttrici di flusso
idrico esistenti nelle condizioni originarie e ad evitare eventuali
sacche di ristagno idrico all'interno dei materiali di riporto;
7) relativamente alla sistemazione finale, e' necessario che le
essenze arboree ed arbustive scelte siano comprese tra quelle
indicate nell'Elaborato 2 - Relazione generale - Analisi sugli
aspetti floristico vegetazionali e agronomico forestali del Piano
intercomunale delle attivita' estrattive, con particolare riferimento
a Fraxinus ornus, Quercus pubescens e Acer campestre per gli alberi,
e Spartium juncenum, Rosa canina, Prunus spinosa e Crataegus
monogyna;
8) nella fase d'impianto delle essenze arbustive dovra' essere
verificata l'esistenza dell'attuale divieto, per motivi fitosanitari,
di messa a dimora di piante appartenenti al genere Crataegus Spp. di
cui alla determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario
regionale n. 18250 del 13 dicembre 2004; nel caso in cui alla data
del recupero vegetazionale dell'area di cava tale divieto sussista
ancora, dovra' essere prevista la messa a dimora di essenze arbustive
diverse dal Biancospino, in numero e densita' equivalente a quelle
previste dal progetto di sistemazione finale;
9) per favorire il mantenimento della microflora presente nel
terreno i cumuli dovranno essere realizzati facendo attenzione ai
compattamenti eccessivi ed ai processi di asfissia, prevedendone il
rivestimento naturale mediante tappeti erbosi o fogliame o semina di
colture da sovescio;
10) allo scopo di garantire il buon esito del previsto recupero
ambientale dell'area, dovra' essere predisposto ed attuato un
programma di manutenzione della compagine arborea-arbustiva per i
primi tre anni dal suo impianto, prevedendo lo sfalcio della
vegetazione erbacea, necessario ad evitare il soffocamento delle
piante, l'irrigazione di soccorso, il risarcimento delle fallanze e
la fertilizzazione del terreno con concimi a rapida ed a lenta
cessione;
b) di quantificare in Euro 94,63 pari allo 0,02 % del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a
carico del proponente;
c) di dare atto che il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro
85,17 dovra' essere liquidato all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena per l'attivita' istruttoria da essa svolta, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della convenzione tra
Comune e Provincia citata in premessa.