DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 1 marzo 2005, n. 2399
Modello di comunicazione degli impianti esistenti ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DM 44/04 "Recepimento direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attivita' industriali ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DPR 24/5/1988, n. 203"
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualita'
dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento
prodotto da impianti industriali, all'art. 7) attribuisce alla
Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione preventiva per
le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri
impianti fissi impiegati per usi industriali o di pubblica utilita'
che possono provocare inquinamento atmosferico;
- la Regione con L.R. n. 3 del 21 aprile 1999, ai sensi dell'art.
122), comma 4), ha delegato alle Province l'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera degli impianti produttivi e di servizio di cui
agli articoli 6), 15) e 17) del DPR 24 maggio 1998, n. 203, da
esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive emanate ai sensi
dell'art. 121), comma 1), lettera c) della citata legge regionale;
considerato che:
- in data 12 marzo 2004 e' entrato in vigore il decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio, 16 gennaio 2004, n. 44
"Recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa alle emissioni di
composti organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi
dell'art. 3), comma 2) del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio
2004, n. 47;
- all'art. 6, comma 3 del citato decreto 44/04, e' prescritto che,
entro 12 mesi dall'entrata in vigore, il gestore di un impianto
esistente presenti all'Autorita' competente una relazione tecnica
contenente la descrizione delle attivita' di cui all'All. II) che
superano le soglie di consumo indicate nello stesso allegato, delle
tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, della qualita' e
della quantita' delle emissioni con riferimento alle prescrizioni di
cui all'articolo 3), comma 1), nonche' , se necessario un progetto di
adeguamento indicando le misure che si intendono adottare per
rispettare le prescrizioni di cui all' art. 3), comma 1) del citato
DM 44/04;
considerato inoltre che:
- all'art. 8), comma 1) del citato DM 44/04 , le Autorita' competenti
trasmettono, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio una relazione relativa
all'applicazione del citato decreto 44/04, e in particolare, ai
valori limite di emissione in conformita' a quanto previsto dalla
Decisione comune della Commissione 2002/529/CE del 27 giugno 2002;
- una prima relazione, riguardante il periodo compreso fra la data di
entrata in vigore del citato DM 44/04 ed il 31 dicembre 2004 debba
essere inviata, oltre che al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del territorio per il successivo inoltro alla Commissione Europea,
anche alla Regione;
- e' fondamentale raccogliere ed organizzare in modo opportuno tutte
le informazioni necessarie a conoscere la situazione esistente sia
sul numero e la localizzazione sul territorio dei soggetti coinvolti,
sia sulla capacita' degli stessi di rispettare o raggiungere i
livelli di emissione previsti dal DM 16 gennaio 2004, n.44 in
recepimento della direttiva 1999/13/CE;
ritenuto opportuno:
- al fine di ottenere un comportamento omogeneo dei gestori degli
impianti esistenti nella elaborazione delle relazioni tecniche sopra
citate e nella fornitura di tutti gli elementi conoscitivi utili alla
redazione da parte dell' Autorita' competente della relazione di cui
all'art. 8), comma 1) del citato decreto 44/04 predisporre un modello
di Comunicazione unificato completo di allegati;
- che per ottenere i migliori risultati nella fase di raccolta ed
organizzazione dei dati fosse importante conoscere e recepire le
osservazioni e le eventuali integrazioni da tutti i soggetti
interessati;
dato atto:
- che a tale fine sono state trasmesse, tramite posta elettronica,
bozze della comunicazione sia alle Province, nella loro veste di
Autorita' competenti, sia alle Associazioni imprenditoriali
interessate, che hanno fornito indicazioni e suggerimenti nel corso
di due riunioni tenutesi presso l'Assessorato Agricoltura, Ambiente,
Difesa del suolo e della costa in data 16 febbraio 2005 ed in data 22
febbraio 2005;
- che sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti raccolti si e'
pervenuti alla definizione di un testo definitivo che rappresenta una
base comune concordata per rispondere ai quesiti ed agli adempimenti
previsti dalla normativa;
visti:
- la Decisione della Commissione Europea 2002/529/CE del 27 giugno
2002;
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203;
- il Decreto Ministero Ambiente e Tutela del territorio 16 gennaio
2004, n. 44 "Recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa alle
limitazioni delle emissioni di composti organici volatili di talune
attivita' industriali,ai sensi dell'art. 3), comma 2), del DPR 24
maggio 1988, n. 203";
- la L. R. 21 aprile 1999, n. 3;
- la determinazione del Direttore generale Ambiente n. 4606 del 4
giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle
autorizzazioni in atmosfera";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo
2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate le proprie determinazioni:
- n. 14199 del 21/12/2001, n. 17321 del 23/12/2003 e n. 4358
dell'1/4/2004, relative al conferimento di incarichi di
responsabilita' dirigenziali della Direzione Ambiente e Difesa del
suolo e della costa;
- n. 17331 del 23 dicembre 2003 recante "Indirizzi e criteri per
l'attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 447 in data
24/3/2003, nella Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e
della costa";
dato atto inoltre del parere di regolarita' amministrativa espresso
sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 37, quarto comma della
L.R. 43/01 e della citata deliberazione 447/03 dal Responsabile del
Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, dott.
Sergio Garagnani;
determina:
1) di adottare, anche al fine di uniformare su tutto il territorio
regionale le modalita' di presentazione ed i contenuti della
comunicazione che i gestori di impianti esistenti sono tenuti a
presentare all'Autorita' competente ai sensi dell'art. 6), comma 3)
del DM 16 gennaio 2004, n. 44 contenente la descrizione delle
attivita' che superano le soglie di consumo, delle tecnologie
adottate per prevenire l'inquinamento, della qualita' e quantita'
delle emissioni e, se necessario, un progetto di adeguamento con
indicazioni in merito alle misure che si intendono adottare per
rispettare le prescrizioni di cui all'art. 3), comma 1) del citato
decreto 44/04, il modello di comunicazione completo di allegati che
costituisce parte integrante del presente atto;
2) di trasmettere, corredato dagli allegati, su supporto informatico
il presente atto alle Province quale strumento da utilizzare per la
predisposizione degli opportuni adempimenti previsti dalla
normativa;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti
(segue allegato fotografato)