REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SENTENZA DEL 23 giugno 2005, n. 271

SENTENZA del 23 giugno 2005, n. 271

CORTE COSTITUZIONALE                                                            
Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli             
12, 13 e 14 della Legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004,            
n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione), promosso           
con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il            
23 luglio 2004, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed                   
iscritto al n. 76 del Registro ricorsi 2004                                     
In nome del popolo italiano, la Corte Costituzionale composta dai               
signori:                                                                        
Piero Alberto Capotosti, Presidente; Fernanda Contri, Guido Neppi               
Modona, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco           
Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio              
Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, giudici                            
ha pronunciato la seguente                                                      
SENTENZA                                                                        
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 12, 13 e             
14 della Legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11               
(Sviluppo regionale della societa' dell'informazione), promosso con             
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 23             
luglio 2004, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto             
al n. 76 del Registro ricorsi 2004.                                             
Visto l'atto di costituzionale della Regione Emilia-Romagna;                    
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2005 il Giudice relatore Ugo           
De Siervo;                                                                      
uditi l'avocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del                  
Consiglio dei Ministri e l'avvocato Franco Mastragostino per la                 
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Ritenuto di fatto                                                               
1. - Con ricorso, notificato il 23 luglio 2004 e depositato in                  
Cancelleria il 30 luglio 2004, il Presidente del Consiglio dei                  
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello                 
Stato, ha impugnato gli articoli 12, 13 e 14 della Legge della                  
Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale                
della societa' dell'informazione), pubblicata nel Bollettino                    
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 65 del 25 maggio 2004, in             
relazione all'art. 117, secondo comma, lettere l), m) e r) e sesto              
comma della Costituzione, nonche' ai principi della legislazione                
statale in materia di protezione dei dati personali.                            
In particolare, il citato art. 12 prevede che, ferma restando                   
l'applicazione delle norme a tutela della privacy, "l'insieme delle             
informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche                   
funzioni" costituisce patrimonio comune per le attivita'                        
istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti, o                   
associazioni o soggetti privati che operano in ambito regionale per             
finalita' di interesse pubblico, disponendo inoltre che questo                  
patrimonio sia aperto al libero utilizzo di soggetti terzi, con forme           
e modalita' di carattere tecnico disciplinate dalla Giunta regionale.           
La disposizione in esame prevede, inoltre, che con regolamento                  
regionale sia disciplinata la cessione a privati ed enti pubblici               
economici dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico,             
stabilendo altresi' un obbligo sia delle pubbliche amministrazioni e            
degli enti pubblici, sia delle associazioni e dei soggetti privati              
che operano in ambito regionale per finalita' di interesse pubblico,            
di "fornire la disponibilita' dei dati contenuti nei propri sistemi             
informativi nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del              
2003".L'Avvocatura dello Stato ritiene del tutto generico il                    
richiamo, contenuto nel medesimo art. 12, al rispetto dei limiti di             
cui al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione             
dei dati personali), e dei principi fondamentali posti dalla                    
legislazione statale in materia, nonche' dei livelli di tutela                  
previsti nel citato decreto.                                                    
La disciplina della protezione dei dati personali, secondo la difesa            
erariale, sarebbe riconducibile alla conformazione dei diritti                  
fondamentali della persona il cui livello di tutela "non puo' che               
essere uniforme sul territorio nazionale", anche in coerenza con atti           
internazionali quali la Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio                
1981, n. 108 ratificata con la legge 21 febbraio 1989, n. 98                    
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 108 sulla protezione               
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di                  
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981), e con           
la direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995 (Direttiva del                     
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone           
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla            
libera circolazione di tali dati).                                              
Sarebbe quindi esclusa la configurabilita', in materia di protezione            
dei dati personali, di una qualsiasi competenza regionale,                      
sussistendo, invece, la potesta' legislativa esclusiva dello Stato,             
in base all'art. 117, secondo comma, lettere l), m) e r) della                  
Costituzione.                                                                   
La previsione, contenuta nella disposizione censurata, di una                   
generale condivisione delle informazioni ai fini della formazione di            
un patrimonio informativo comune di supporto alle varie attivita' di            
soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale per ogni            
diversa finalita' di interesse pubblico, e l'apertura di tale                   
patrimonio alla disponibilita' ed al libero utilizzo di soggetti                
terzi, estranei ad attivita' di interesse pubblico, secondo il                  
ricorrente, contrasterebbero con l'art. 11 del predetto decreto                 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale dispone che la raccolta            
e la registrazione dei dati sia fatta "per scopi determinati ed                 
espliciti", e che "siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle               
specifiche finalita' per le quali sono raccolti e siano conservati              
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli               
scopi per i quali sono stati raccolti".                                         
La previsione della emanazione di un regolamento regionale per la               
disciplina della cessione dei dati a privati e a soggetti pubblici              
economici contrasterebbe con l'art. 117, sesto comma, della                     
Costituzione, trattandosi di materia rientrante nella potesta'                  
legislativa esclusiva dello Stato. L'art. 12 della legge regionale n.           
11 del 2004 violerebbe, altresi', l'art. 19, terzo comma, del DLgs n.           
196 del 2003, secondo il quale la comunicazione di dati personali da            
parte di un soggetto pubblico a privati o ad enti pubblici economici,           
e la diffusione da parte di un soggetto pubblico, sono ammesse solo             
se previste da una norma di legge o di regolamento, "da intendere",             
secondo l'Avvocatura dello Stato, come fonti di livello statale.                
2. - Oggetto di censura governativa sono anche le disposizioni                  
contenute negli artt. 13 e 14 della Legge della Regione                         
Emilia-Romagna n. 11 del 2004, che disciplinano rispettivamente il              
Sistema informativo regionale (SIR) e la realizzazione da parte della           
Regione di progetti integrati volti "all'accrescimento e alla                   
valorizzazione del patrimonio pubblico di conoscenze".                          
Il ricorrente ritiene evidente il contrasto di tali previsioni con              
l'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, che                  
riserva allo Stato la competenza sul coordinamento informativo dei              
dati dell'Amministrazione statale, regionale e locale.                          
Ad avviso dell'Avvocatura, ciascun sistema informativo, strumentale             
all'esercizio di competenze distinte, si caratterizzerebbe per                  
funzioni e procedure diverse e per il trattamento dei dati con forme            
e modalita' differenti che non sarebbero suscettibili di interscambio           
al di fuori delle condizioni e delle cautele previste dalla normativa           
statale volta al fine di evitare la messa in pericolo dei diritti               
inviolabili garantiti dall'art. 2 Cost.                                         
L'interscambio di diversi sistemi informativi previsto dalla legge              
della Regione Emilia-Romagna avverrebbe invece al di fuori delle                
regole fissate dal Codice nei diversi settori. In particolare, la               
prevista collaborazione anche delle aziende sanitarie per                       
l'immissione ed il trattamento dei dati a scala regionale e locale,             
nonche' per l'alimentazione e l'aggiornamento dei flussi informativi            
(art. 13), e la realizzazione con il sistema delle aziende sanitarie            
di supporti e procedure informatiche per l'estrazione automatica da             
archivi ed il trattamento dei dati necessari ad integrare le basi               
informative del SIR (art. 14), sarebbero previste in modo generico ed           
indiscriminato. Non vi sarebbe, infatti, "alcuna particolare                    
considerazione dei dati sensibili (di cui all'art. 4, comma 1,                  
lettera d) del DLgs n. 196 del 2003)" e cio' sarebbe in contrasto con           
gli artt. 20, 21 e 22 del DLgs n. 196 del 2003, "che ne consentono il           
trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione di legge               
statale nella quale siano precisati i tipi di dati trattabili, le               
operazioni eseguibili e le specifiche finalita' di rilevante                    
interesse pubblico perseguite (. . .) e, per i soggetti pubblici, lo            
limitano ai dati indispensabili per svolgere attivita'                          
istituzionali".                                                                 
Relativamente all'art. 14, il quale per la realizzazione di supporti            
e procedure informatiche richiama l'accordo quadro stipulato tra                
Ministero della sanita', Regioni e Province autonome per lo sviluppo            
del nuovo sistema informativo sanitario nazionale (Accordo del 22               
febbraio 2001, avente durata triennale), la difesa erariale osserva             
che i "requisiti funzionali di massima indicati nell'art. 3                     
dell'accordo non potrebbero essere che quelli definiti nel dettaglio            
dallo Stato, in base alle sopravvenute previsioni della legge                   
costituzionale n. 3 del 2001, cosi' come e' rimessa allo Stato la               
definizione del quadro normativo cui fa riferimento l'art. 4 dello              
stesso accordo".                                                                
3. - In data 28 luglio 2004 si e' costituita la Regione                         
Emilia-Romagna, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilita' e               
l'infondatezza della questione, e riservandosi di presentare                    
successiva memoria, nella quale esplicitare le proprie ragioni.                 
4. - In prossimita' dell'udienza pubblica la Regione Emilia-Romagna             
ha presentato una memoria nella quale premette che le censure                   
governative appaiono muovere da una impostazione non corretta circa             
le prerogative regionali esercitabili ai fini del "coordinamento                
informativo statistico e informatico" dei dati dell'amministrazione             
regionale e locale e paiono essere caratterizzate inoltre da "un                
eccessivo formalismo che porta ad intravedere lesioni dei principi              
fondamentali fissati dalla normativa statale anche dove il                      
legislatore regionale si e' invece ad essa espressamente                        
richiamato".                                                                    
In particolare, la difesa della Regione ritiene che il coordinamento            
informatico sia materia "trasversale"; si tratterebbe di una                    
competenza di scopo, nel senso che la lettera r) dell'art. 117,                 
secondo comma, della Costituzione collega a quella materia una                  
finalita' del cui raggiungimento lo Stato si fa carico. Le Regioni,             
partendo dalle proprie materie, potrebbero dettare norme interferenti           
con i predetti ambiti trasversali e, sia pure nel rispetto delle                
norme di principio e di uniformita' fissate dalla normativa statale,            
potrebbero adottare misure ulteriori in materie di propria competenza           
intrecciate con la competenza esclusiva statale. Le norme regionali             
oggetto di censura, prevedendo forme di coordinamento, di                       
organizzazione e sviluppo dei sistemi infornativi statistici e                  
informatici, sempre secondo la difesa della Regione, in quanto                  
"strumentali rispetto a materie tipicamente regionali quali                     
"l'organizzazione degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti           
dalla Regione" ovvero: il "sostegno all'innovazione per i settori               
produttivi"" sarebbero da ritenere "pienamente giustificate quanto al           
titolo di competenza e legittimazione, piu' in generale perche'                 
strumentali a tutte le funzioni di programmazione, di coordinamento             
finanziario e di costruzione del sistema amministrativo regionale e             
locale".                                                                        
Con l'art. 12 la Regione vorrebbe semplicemente "agevolare la                   
costituzione di un patrimonio informativo pubblico, rimuovendo. gli             
ostacoli tecnici e giuridici alla condivisione delle informazioni fra           
pubbliche amministrazioni e fra i soggetti che ne abbiano diritto.              
Cio' ovviamente, nel rispetto dei limiti dettati dalla disciplina in            
materia di trattamento dei dati personali". Quindi la                           
interconnessione fra le banche dati non implicherebbe "che                      
automaticamente tutte le informazioni siano allora condivise e che              
esse siano, pertanto, visibili da chiunque".                                    
Circa la presunta violazione della normativa sulla protezione dei               
dati personali ed in particolare dei principi di pertinenza e di non            
eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti e                
trattati, fissati nel DLgs n. 196 del 2003, la difesa regionale                 
afferma che l'art. 12 impugnato prevede esplicitamente il rispetto              
delle norme statali in materia di riservatezza e che da tale                    
normativa quindi non potrebbero discostarsi "il regolamento regionale           
e le direttive tecniche che dovranno essere emanate con deliberazione           
di Giunta, ai sensi dell'art. 26 della medesima legge".                         
Per quanto concerne poi le censure mosse agli artt. 13 e 14 della               
legge regionale n. 11 del 2004, la difesa regionale precisa che il              
mancato riferimento alla categoria dei dati sensibili deriverebbe dal           
fatto che le norme in esame si occupano solo di definire cosa sia il            
Sistema informativo regionale, senza che, la condivisione ipotizzata            
dei flussi informativi implichi l'automatica condivisione anche delle           
informazioni detenute.                                                          
Pertanto, la partecipazione all'interno del predetto sistema                    
informativo regionale delle aziende sanitarie locali avverrebbe nel             
piu' assoluto rispetto delle regole a tutela dei diversi tipi di dati           
personali, mentre la Regione svolgerebbe solo un ruolo di "gestore              
tecnico del sistema".                                                           
Considerato in diritto                                                          
1. - II Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione            
di legittimita' costituzionale degli articoli 12, 13 e 14 della legge           
della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo                    
regionale della societa' dell'informazione), per violazione dell'art.           
117, secondo comma, lettere l), m) e r), e sesto comma, della                   
Costituzione, nonche' dei principi della legislazione statale in                
materia di protezione dei dati personali.                                       
Secondo il ricorrente le norme impugnate violerebbero i citati                  
parametri costituzionali poiche' in materia di tutela dei dati                  
personali sarebbe riservata solo allo Stato la potesta' legislativa e           
regolamentare, dal momento che la legislazione a tutela dei dati                
personali, derivata dal recepimento nell'ordinamento nazionale di               
atti internazionali e comunitari, sarebbe riconducibile alla                    
esclusiva competenza statale in tema di "ordinamento civile" e di               
"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti            
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il              
territorio nazionale", nonche' a quella in tema di "coordinamento               
informativo statistico e informatico dei dati dell'Amministrazione              
statale, regionale e locale".                                                   
L'art. 12 della legge regionale contrasterebbe sotto molteplici                 
profili con quanto previsto negli artt. 11 e 19 del DLgs 30 giugno              
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e            
inoltre sarebbe illegittima la previsione di un regolamento regionale           
in una materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato.                 
Gli artt, 13 e 14 della legge regionale n. 11 del 2004, nel                     
disciplinare il sistema informativo regionale, contrasterebbero con             
l'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione che                   
riconosce allo Stato la competenza esclusiva in tema di                         
"coordinamento informativo statistico e informatico dei dati                    
dell'Amministrazione statale, regionale e locale" e con gli artt. 20,           
21 e 22 del DLgs n. 196 del 2003 che consentono il trattamento solo             
se autorizzato da espressa disposizione di legge statale nella quale            
siano previsti i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e            
le specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite, e           
per i soggetti pubblici lo limitano ai dati indispensabili per                  
svolgere attivita' istituzionali.                                               
2. - Occorre in via preliminare prendere in considerazione il                   
problema della collocazione, rispetto al riparto di competenze fra              
Stato e Regioni di cui al Titolo V della Costituzione, di una                   
legislazione, quale quella censurata, incidente sulla tutela dei dati           
personali.                                                                      
Il DLgs n. 196 del 2003 attualmente vigente coordina in un testo                
unico la normativa originata dal recepimento - mediante la Legge 31             
dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti                 
rispetto al trattamento dei dati personali) - della direttiva n.                
95/46/CE del 24 ottobre 1995 (Direttiva del Parlamento europeo e del            
Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al           
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di             
tali dati), nonche' dalle successive numerose integrazioni e                    
modificazioni del richiamato testo legislativo sulla base della Legge           
31 dicembre 1996, n. 676 (Delega al Governo in materia di tutela                
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati              
personali), e recepisce la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002              
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al                  
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel             
settore delle comunicazioni elettroniche), secondo quanto previsto              
dalla Legge 24 marzo 2001, n. 127 (Differimento del termine per                 
l'esercizio della delega prevista dalla Legge 31 dicembre 1996, n.              
676 in materia di trattamento dei dati personali), modificata                   
dall'art. 26 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per               
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia               
alle Comunita' Europee).                                                        
Questa complessa legislazione tende a tutelare per la prima volta in            
modo organico il trattamento dei dati personali (esplicitamente                 
definiti dall'art. 4, comma 1, lettera b), del DLgs n. 196 del 2003,            
come "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona                 
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili anche            
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra                          
informazione"), riferendosi all'intera serie dei fenomeni sociali nei           
quali questi possono venire in rilievo: da cio' una disciplina che,             
pur riconoscendo tutele differenziate in relazione ai diversi tipi di           
dati personali ed alla grande diversita' delle situazioni e dei                 
contesti normativi nei quali tali dati vengono utilizzati, si                   
caratterizza essenzialmente per il riconoscimento di una serie di               
diritti alle persone fisiche e giuridiche relativamente ai propri               
dati, diritti di cui sono regolate analiticamente caratteristiche,              
limiti, modalita' di esercizio, garanzie, forme di tutela in sede               
amministrativa e giurisdizionale. Anche nel trattamento dei dati                
personali da parte dei soggetti pubblici rileva essenzialmente la               
necessaria tutela dei diversi tipi di dati personali, cosi' come                
dispone espressamente il terzo comma dell'art. 18 del DLgs n. 196 del           
2003, secondo il quale "nel trattare i dati il soggetto pubblico                
osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche           
in relazione alla diversa natura dei dati, nonche' dalla legge e dai            
regolamenti".                                                                   
Cio' rende evidente che ci si trova dinanzi ad un corpo normativo               
essenzialmente riferibile, all'interno delle materie legislative di             
cui all'art. 117 Cost., alla categoria dell'"ordinamento civile", di            
cui alla lettera l) del secondo comma (alla medesima disposizione ci            
si deve riferire per quanto attiene alle tutele giurisdizionali delle           
situazioni soggettive del settore, mentre le disposizioni relative al           
"garante per la protezione dei dati personali" ed ai suoi poteri sono           
riconducibili alla lettera g) del medesimo comma).                              
Improprio appare, invece, il riferimento alla competenza esclusiva              
dello Stato in tema di "determinazione dei livelli essenziali delle             
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere            
garantiti su tutto il territorio nazionale", di cui alla lettera m)             
del secondo comma dell'art. 117 Cost, dal momento che la legislazione           
sui dati personali non concerne prestazioni, bensi' la stessa                   
disciplina di una serie di diritti personali attribuiti ad ogni                 
singolo interessato, consistenti nel potere di controllare le                   
informazioni che lo riguardano e le modalita' con cui viene                     
effettuato il loro trattamento.                                                 
Deve peraltro notarsi che, pur nell'ambito di questa esclusiva                  
competenza statale, la legislazione vigente prevede anche un ruolo              
normativo, per quanto di tipo meramente integrativo, per i soggetti             
pubblici chiamati a trattare i dati personali, evidentemente per la             
necessita', almeno in parte ineludibile, che i principi posti dalla             
legge a tutela dei dati personali siano garantiti nei diversi                   
contesti legislativi ed istituzionali: ad esempio, il Codice prevede,           
all'art. 19, che norme di legge o di regolamento possano modulare               
nelle diverse materie il trattamento dei dati comuni, per cio' che              
riguarda la loro comunicazione ai soggetti pubblici o privati o la              
loro diffusione, e all'art. 20, comma 2, che l'integrazione delle               
prescrizioni legislative statali che siano incomplete in relazione al           
trattamento di dati sensibili da parte di pubbliche amministrazioni             
(poiche' non determinano "i tipi di dati sensibili e di operazioni              
eseguibili") sia operata tramite appositi regolamenti "a cura dei               
soggetti che ne effettuano il trattamento", seppure "in conformita'             
al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,                 
lettera g), anche su schemi tipo".                                              
In questi ambiti possono quindi essere adottati anche leggi o                   
regolamenti regionali, ma solo in quanto e nella misura in cui cio'             
sia appunto previsto dalla legislazione statale.                                
3. - Quanto appena espresso non equivale peraltro ad affermare la               
incompetenza del legislatore regionale a disciplinare procedure o               
strutture organizzative che prevedono il trattamento di dati                    
personali, pur ovviamente nell'integrale rispetto della legislazione            
statale sulla loro protezione (ivi comprese le disposizioni relative            
alle "misure minime di sicurezza" prescritte per i trattamenti dei              
dati personali con o senza l'utilizzazione degli strumenti                      
elettronici): infatti le Regioni, nelle materie di propria competenza           
legislativa, non solo devono necessariamente prevedere                          
l'utilizzazione di molteplici categorie di dati personali da parte di           
soggetti pubblici e privati, ma possono anche organizzare e                     
disciplinare a livello regionale una rete informativa sulle realta'             
regionali, entro cui far confluire i diversi dati conoscitivi                   
(personali e non personali) che sono nella disponibilita' delle                 
istituzioni regionali e locali o di altri soggetti interessati. Cio',           
tuttavia, deve avvenire ovviamente nel rispetto degli eventuali                 
livelli di riservatezza o di segreto, assoluti o relativi, che siano            
prescritti dalla legge statale in relazione ad alcune delle                     
informazioni, nonche' con i consensi necessari da parte delle diverse           
realta' istituzionali o sociali coinvolte.                                      
Ne' in quest'ambito e' preclusiva la titolarita' esclusiva del                  
legislatore statale in tema di "coordinamento informativo statistico            
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e                
locale", di cui alla lettera r) del secondo comma dell'art. 117                 
Cost., come sostenuto dalla Avvocatura generale dello Stato.                    
Cio' anzitutto perche' si tratta di un potere legislativo di                    
coordinamento, il cui mancato esercizio non preclude autonome                   
iniziative delle Regioni aventi ad oggetto la razionale ed efficace             
organizzazione delle basi di dati che sono nella loro disponibilita'            
ed anche il loro coordinamento paritario con le analoghe strutture              
degli altri enti pubblici o privati operanti sul territorio. Il                 
problema sorgerebbe solo nel momento in cui il legislatore statale              
dettasse normative nei medesimi ambiti a fine di coordinamento.                 
D'altra parte questo esclusivo potere legislativo statale concerne              
solo un coordinamento di tipo tecnico che venga ritenuto opportuno              
dal legislatore statale (si vedano le sentenze di questa Corte n. 31            
del 2005 e n. 17 del 2004) e il cui esercizio, comunque, non puo'               
escludere una competenza regionale nella disciplina e gestione di una           
propria rete informativa (cfr. Sentenza n. 50 del 2005).                        
4. - Sulla base di quanto affermato nei paragrafi precedenti, va                
peraltro dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 12               
della legge della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 2004.                        
Cio' in quanto questo articolo, che pure si apre affermando il                  
rispetto "delle norme a tutela della privacy e delle forme di                   
segreto", in concreto contraddice sotto molteplici profili la                   
legislazione statale vigente in materia di protezione dei dati                  
personali (nonche' le stesse direttive europee che ne sono                      
all'origine).                                                                   
Innanzitutto, il primo comma dispone che, mediante apposito                     
regolamento regionale, sia disciplinata la "cessione dei dati                   
costitutivi del patrimonio informativo pubblico a privati ed enti               
pubblici economici", con un'espressione tanto generica da poter                 
essere riferita ad ogni tipo di dato personale. L'istituto della                
"cessione" dei dati personali, tuttavia, e' del tutto estraneo alla             
legislazione statale in materia di protezione di tali dati. Anche ove           
si volesse interpretare questa espressione come riferita alla                   
"comunicazione" dei dati personali da parte di un soggetto pubblico a           
privati o ad enti pubblici economici, la disposizione contrasterebbe            
comunque con la normativa statale, poiche' l'art. 19, comma 3, del              
DLgs n. 196 del 2003 disciplina la sola comunicazione dei dati                  
personali diversi da quelli sensibili e giudiziali, mentre gli artt.            
20, 21 e 22 del medesimo testo normativo disciplinano in termini                
molto restrittivi il trattamento dei dati sensibili e di quelli                 
giudiziari.                                                                     
In secondo luogo, il comma 2 dell'art. 12 ripete la volonta' di                 
rispettare la legislazione "in materia di protezione dei dati                   
personali", ma poi prevede che la Regione e gli enti regionali                  
incontrino il solo limite dell'art. 18 del DLgs n. 196 del 2003 nel             
rendere disponibili i "dati contenuti nei propri sistemi                        
informativi", laddove, invece, il "Codice" prevede molteplici altri             
limiti per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici, individuati           
nelle disposizioni dell'intero Capo II del Titolo III.                          
In terzo luogo, nel medesimo comma 2, si prevede un obbligo per "le             
associazioni e i soggetti privati che operano in ambito regionale per           
finalita' di interesse pubblico" di fornire "la disponibilita' dei              
dati contenuti nei propri sistemi informativi", sia pure "nei limiti            
previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003". E tuttavia un                
obbligo del genere non e' previsto dal Codice, caratterizzato,                  
piuttosto, dalla normale preminenza della volonta' dell'interessato             
in ordine al trattamento dei propri dati personali e dal fatto che              
questi sono raccolti ed utilizzati per scopi determinati. Ne', certo,           
appare sufficiente prevedere, come fa il secondo comma dell'art. 12,            
che, ai fini della comunicazione dei dati, sia fornita "un'adeguata             
informativa all'interessato e, ove previsto dalla legge, la richiesta           
dello specifico consenso", perche' questi istituti sono configurati             
dalla legislazione statale come preliminari, e comunque sempre                  
obbligatori al trattamento da parte dei privati o di enti pubblici              
economici (cfr. artt. 13 e 23 del DLgs n. 196 del 2003).                        
Il contrasto delle disposizioni contenute nei primi due commi                   
dell'art. 12 con la disciplina dettata dal DLgs n. 196 del 2003                 
determina la illegittimita' costituzionale dell'intero art. 12 della            
legge regionale n. 11 del 2004.                                                 
5. - Le censure mosse contro gli artt. 13 e 14 della legge regionale            
n. 11 del 2004 sono solo in parte fondate.                                      
Mentre non rileva, per quanto esposto al paragrafo 3, la competenza             
esclusiva del legislatore statale in tema di "coordinamento                     
informativo statistico e informatico dei dati dell'Amministrazione              
statale, regionale e locale", assume, invece, rilevanza l'assenza,              
nell'art. 13 di ogni riferimento espresso al doveroso rispetto della            
normativa a tutela dei dati personali: cio' tanto piu' in quanto                
l'art. 13 configura un vero e proprio sistema informativo regionale,            
nel quale confluiscono molteplici dati anche personali, sia ordinari            
che sensibili, provenienti da diverse pubbliche Amministrazioni. Tali           
dati, secondo la normativa statale, possono essere utilizzati solo              
nei limiti e con tutte le garanzie da essa poste in relazione alla              
protezione dei dati personali. Il mancato richiamo, da parte della              
disposizione censurata, di tali garanzie e limiti, e dunque                     
l'utilizzabilita' dei dati personali nell'ambito del SIR, determina             
l'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 13 della legge            
regionale n. 11 del 2004, nella parte in cui non richiama                       
espressamente il pieno rispetto della legislazione statale sulla                
protezione dei dati personali.                                                  
6. - La dichiarazione d'incostituzionalita' del primo comma dell'art.           
13 nel senso del doveroso rispetto da parte del Sistema informativo             
regionale (SIR) della legislazione statale in materia, consente di              
ritenere infondate le censure formulate nei confronti dell'art. 14              
della medesima legge regionale essendo quest'ultima disposizione                
meramente attuativa dell'art. 13, dal momento che definisce solo                
alcune modalita' di funzionamento del sistema informativo regionale.            
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge               
della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo                    
regionale della societa' dell'informazione);                                    
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, della           
Legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, nella parte           
in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia           
di protezione dei dati personali;                                               
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale                
degli artt. 13, commi 2 e 3, e 14 della Legge della Regione                     
Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, sollevate dal Presidente del              
Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117 della                        
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.                              
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo            
della Consulta, il 23 giugno 2005.                                              
IL PRESIDENTE  IL REDATTORE                                                     
Piero Alberto Capotosti  Ugo De Siervo                                          
IL CANCELLIERE                                                                  
Maria Rosaria Fruscella                                                         
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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