REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 272

Rettifica di errori materiali agli articoli 16, 17 e 19 delle norme del Piano territoriale paesistico regionale (delibera di Giunta regionale 7 luglio 2003, n. 1321)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2003, n. 1321,           
recante "Rettifiche alla deliberazione della Giunta regionale 16                
dicembre 2002, n. 2567 relativa al Testo coordinato delle Norme del             
PTPR. Ripubblicazione del Testo coordinato delle Norme del PTPR";               
rilevato dalla lettura del suddetto testo coordinato sono stati                 
individuati alcuni meri errori materiali, e in particolare:                     
- all'art. 16, comma 11, tra le parole "interventi aventi carattere"            
e le parole "di integrazione funzionale" non sono state aggiunte le             
parole "accessorio e";                                                          
- all'art. 17, comma 5, lett. h), dopo la parola "geognostico", il              
resto del testo dell'articolo avrebbe dovuto essere portato a capo              
per formare un capoverso applicabile a tutte le lettere dello stesso            
comma 5;                                                                        
- all'art. 19, comma 3, lett. f), dopo la parola "geognostico", il              
resto del testo dell'articolo avrebbe dovuto essere portato a capo              
per formare un capoverso applicabile a tutte le lettere dello stesso            
comma 5;                                                                        
ritenuto, al fine di eliminare tali errori materiali, di dover                  
rettificare la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2003, n.           
13231, e in particolare di dover rettificare il Testo coordinato                
degli articoli 16, 17 e 19 delle Norme del PTPR, cosi' come in tale             
deliberazione riportato;                                                        
dato atto del parere favorevole in merito alla  regolarita'                     
amministrativa del presente atto espresso dal Direttore generale alla           
Programmazione territoriale e ai Sistemi di mobilita' ai sensi                  
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione               
della Giunta regionale 447/03;                                                  
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale,                    
Politiche abitative e Sistemi di mobilita';                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di approvare le seguenti rettifiche degli errori materiali                    
contenuti nel Testo coordinato delle Norme del PTPR riportato                   
nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 7 luglio              
2003, n. 1321, in particolare relativamente al testo vigente degli              
articoli 16, 17 e 19 delle Norme del PTRP, cosi' come di seguito                
indicato:                                                                       
- all'art. 16, comma 11, tra le parole "interventi aventi carattere"            
e le parole "di integrazione funzionale" si aggiungono le parole                
"accessorio e";                                                                 
- all'art. 17, comma 5, dopo la lettera g), l'articolo cosi'                    
prosegue:                                                                       
"h) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che                
abbiano carattere geognostico;                                                  
sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste           
in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I            
progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilita'             
tecnica ed economica, la compatibilita' rispetto alle caratteristiche           
ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o           
indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto                  
significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in              
rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere             
sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta           
da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.";                           
- all'art. 19, comma 3, dopo la lettera e), l'articolo cosi'                    
prosegue:                                                                       
"f) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che                
abbiano carattere geognostico;                                                  
sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano                   
previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e                  
provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica               
della compatibilita' rispetto alle caratteristiche ambientali e                 
paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere               
dovranno in ogni caso rispettare le condizioni e i limiti derivanti             
da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti              
alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da                   
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.";                              
- di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della               
presente deliberazione, nel quale e' riportato il Testo coordinato              
dei suddetti articoli 16, 17 e 19 delle Norme del PTPR, cosi' come              
approvate dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28            
gennaio 1993, e successivamente modificate ed integrate dal Piano               
territoriale di coordinamento della Provincia di Rimini, approvato              
con la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999, n. 656,             
dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di                      
Forli'-Cesena, approvato con la deliberazione della Giunta regionale            
31 luglio 2001, n. 1595, e dalla variante al Piano territoriale di              
coordinamento della Provincia di Rimini, approvato con la                       
deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2001, n. 2377;                    
- di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna           
il Testo coordinato degli articoli 16, 17 e 19 delle Norme del PTPR.            
ALLEGATO A                                                                      
Testo coordinato degli articoli 16, 17 e 19 delle Norme del Piano               
territoriale paesistico regionale                                               
Art. 16                                                                         
Colonie marine                                                                  
(modificato dal PTCP di Rimini approvato con deliberazione                      
della Giunta regionale 11 maggio 1999, n. 656;                                  
dal PTCP di Forli'-Cesena approvato con deliberazione                           
della Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1595;                                 
dalla variante al PTCP di Rimini approvata con                                  
deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2001, n. 2377)                 
1. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano                     
indicano:                                                                       
a) gli edifici delle colonie marine e le rispettive aree di                     
pertinenza;                                                                     
b) i perimetri degli ambiti territoriali caratterizzati da una                  
rilevante concentrazione di edifici di colonie marine denominati                
citta' delle colonie.                                                           
2. Gli ambiti di cui alla lettera b) del primo comma del presente               
articolo sono i seguenti:                                                       
1) Misano;                                                                      
2) Riccione;                                                                    
3) Marano;                                                                      
4) Bellaria-Igea Marina;                                                        
5) Cesenatico sud;                                                              
6) Cesenatico nord;                                                             
7) Pinarella di Cervia sud;                                                     
8) Pinarella di Cervia nord;                                                    
9) Milano Marittima.                                                            
3. Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie            
e sulle citta' delle colonie sono rivolti a:                                    
a) conservare le testimonianze storico-architettoniche, con                     
riferimento agli edifici di maggior pregio;                                     
b) consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e                  
l'arenile;                                                                      
c) favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e              
delle aree di pertinenza per dotare di servizi e qualita'                       
turistico-abitativa l'attuale conurbazione costiera.                            
4. Le direttive di cui ai commi 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17            
relative agli edifici delle colonie marine di interesse                         
storico-testimoniale ed alle rispettive aree di pertinenza, hanno               
l'efficacia di cui al terzo comma dell'articolo 4 delle norme del               
presente Piano.                                                                 
5. Le disposizioni di cui al successivo comma 10 costituiscono                  
prescrizioni ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma                  
dell'articolo 4 delle norme del presente Piano.                                 
5bis. Per i progetti relativi agli edifici delle colonie marine deve            
essere acquisito il parere della competente Soprintendenza per i Beni           
ambientali e architettonici nei casi previsti dall'art. 5 del DLgs              
490/99.                                                                         
6. Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale           
di complessivo pregio architettonico sono i seguenti:                           
 1) Le Navi Cattolica;                                                          
 2) Ferrarese, Cattolica;                                                       
 3) Reggiana, Riccione;                                                         
 4) Novarese, Rimini;                                                           
 5) Ferrovieri OPAFS, Bellaria;                                                 
 6) AGIP, Cesenatico;                                                           
 7) Varese, Cervia;                                                             
 8) Monopoli di Stato ex Montecatini, Cervia;                                   
 9) Croce Rossa, Ravenna;                                                       
10) Burgo, Riccione;                                                            
11) Bolognese, Rimini;                                                          
12) Murri, Rimini;                                                              
13) Comasco-De Orchi, Rimini;                                                   
14) Patronato scolastico, Rimini;                                               
15) Forlivese, Rimini;                                                          
16) Soresinese, Rimini;                                                         
17) Fratelli Baracca/Bergamasca, Cesenatico;                                    
18) Veronese, Cesenatico;                                                       
19) Centro climatico marino, Cervia.                                            
Gli interventi ammessi per gli edifici di cui al presente comma                 
devono essere coerenti con i criteri e i metodi del restauro                    
finalizzati a mantenere l'integrita' materiale, ad assicurare la                
tutela e conservazione dei valori culturali e la complessiva                    
funzionalita' dell'edificio, nonche' a garantire il suo miglioramento           
strutturale in riferimento alle norme sismiche.                                 
7. Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale           
di limitato pregio architettonico sono i seguenti:                              
20) Fusco, Misano;                                                              
21) Bertazzoni, Riccione;                                                       
22) Primavera, Riccione;                                                        
23) Adriatica Soliera-Carpi, Riccione;                                          
24) OPAFS Ferrovieri, Riccione;                                                 
25) Villa Margherita, Rimini;                                                   
26) ENEL, Rimini;                                                               
27) Villaggio Ragazzi Bresciana, Rimini;                                        
28) soppresso;                                                                  
29) Lanerossi, Gatteo;                                                          
30) Opera Bonomelli, Cesenatico.                                                
Per gli edifici delle colonie di cui al presente comma il progetto              
deve individuare gli elementi architettonici di pregio che devono               
essere conservati, attraverso il loro restauro, in rapporto spaziale            
e volumetrico coerente con l'assetto originario dell'edificio.                  
8. Gli edifici delle colonie marine privi di interesse                          
storico-testimoniale incompatibili o scarsamente compatibili con le             
caratteristiche dell'ambito territoriale cui ineriscono, sono i                 
seguenti:                                                                       
31) Villa Il Germoglio, San Mauro;                                              
32) S. Monica, Cesenatico;                                                      
33) Casa del Mare, Cif di Parma, Cesenatico;                                    
34) Madre di Dio, Cesenatico;                                                   
35) Ministero degli Interni, Cesenatico;                                        
36) Don Bosco, Cesenatico;                                                      
37) Mediterranea, Cervia.                                                       
9. Gli edifici delle colonie marine privi di interesse                          
storico-testimoniale, compatibili con le caratteristiche degli ambiti           
territoriali cui ineriscono sono tutti gli edifici delle colonie                
marine esistenti, diversi da quelli elencati ai precedenti commi.               
10. Gli strumenti di pianificazione comunale precisano le modalita'             
di intervento sugli edifici e le aree di pertinenza delle colonie               
marine di complessivo e di limitato pregio architettonico di cui ai             
precedenti commi, con riferimento alle specifiche caratteristiche               
degli immobili ubicati nel proprio territorio, nel rispetto delle               
seguenti direttive:                                                             
a) il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia             
l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione                    
unitaria, e dovra' essere assicurata la conservazione o il ripristino           
di tutti gli elementi archittettonici, interni ed esterni, che                  
abbiano valore storico, artistico o documentario;                               
b) fino all'approvazione di tali strumenti comunali sugli edifici               
delle colonie marine di complessivo e di limitato pregio                        
architettonico sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione           
ordinaria e straordinaria;                                                      
c) sono compatibili con le caratteristiche degli edifici delle                  
colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo                 
pregio e di limitato pregio architettonico le utilizzazioni per: -              
attivita' ricettive specialistiche, intese come le attivita' volte a            
rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo, in strutture a                 
gestione unitaria; - attivita' ricettive ordinarie, intese come                 
attivita' volte a rispondere alla domanda indifferenziata di                    
soggiorno temporaneo in strutture a gestione unitaria ed a rotazione            
d'uso, ed articolate in: alberghi, hotel, pensioni e locande,                   
residenze turistico-alberghiere, ostelli, cliniche della salute; -              
abitazioni collettive, intese come le abitazioni volte principalmente           
a dare alloggiamento ed a consentire lo svolgimento di peculiari                
attivita' a determinate comunita' o gruppi, quali collegi, convitti,            
studentati, ospizi e ricoveri; - strutture culturali e per il tempo             
libero, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e           
di supporto, articolate in centri di ricerca e di documentazione,               
scuole, musei, sedi espositive, biblioteche, archivi, cinema                    
multisala, scuole di vela, palestre, piscine, centri giovanili per              
scambi internazionali; - attrezzature complementari alla balneazione            
anche commerciali e servizi di terziario avanzato di supporto                   
all'attivita' turistica;                                                        
d) l'attivazione di una delle utilizzazioni definite compatibili alla           
precedente lettera c) e' comunque subordinata all'apprestamento e/o             
alla disponibilita' di spazi per il ricovero od il parcheggio di                
autovetture nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni in               
relazione alla specifica utilizzazione proposta;                                
e) nel caso di eliminazione di superfetazioni o di edifici incongrui            
le relative volumetrie potranno essere recuperate destinandole alla             
realizzazione di servizi, spazi accessori e pertinenze mancanti                 
secondo soluzioni coerenti con le caratteristiche complessive delle             
strutture esistenti.                                                            
11. Le trasformazioni fisiche nelle aree di pertinenza degli edifici            
delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo           
pregio e di limitato pregio architettonico, sono prioritariamente               
rivolte alla conservazione e/o al ripristino in quanto tali aree                
costituiscono elemento connotante ed inscindibile dalle preesistenze            
edilizie. Nel rispetto di tale principio generale e nell'ambito di              
una progettazione unitaria comprendente l'edificio e l'intera area di           
pertinenza cosi' come storicamente documentata ed individuata, in               
tali aree sono ammessi interventi aventi carattere accessorio e di              
integrazione funzionale rispetto alla destinazione d'uso principale             
dell'edificio. Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del           
deflusso complessivo delle acque meteoriche nel sottosuolo:                     
- percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente                      
indispensabile a servire gli esistenti edifici delle colonie marine             
di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al                 
massimo del possibile di interessare arenili;                                   
- parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti           
disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta per             
l'edificio e che non sia possibile reperire mediante diverse                    
soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In ogni caso i parcheggi               
interrati non devono mai interessare arenili o apparati dunosi                  
esistenti o ricostituibili;                                                     
- elementi di arredo, amovibili e/o precari.                                    
12. Negli ambiti denominati citta' delle colonie ogni trasformazione,           
fisica e/o funzionale e' subordinata alla formazione di programmi               
unitari di qualificazione e/o di diversificazione dell'offerta                  
turistica, anche attraverso il recupero dell'identita' e della                  
riconoscibilita' locale. Tali programmi devono perseguire, nel                  
rispetto delle disposizioni dettate dal presente piano per il sistema           
o le zone cui eventualmente ineriscono gli ambiti interessati, la               
generale finalita' del ripristino della conformazione naturale delle            
aree comprese nei perimetri degli ambiti, con particolare riferimento           
per quelle prossimali alla battigia, e/o interessanti arenili od                
apparati dunosi o boschivi esistenti o ricostituibili.                          
13. I programmi di cui al precedente comma dovranno definire:                   
l'assetto generale dell'area tenendo conto dell'inserimento nel                 
contesto in termini di accessibilita', servizi e aspetti                        
paesaggistico-ambientali; gli edifici delle colonie marine e delle              
rispettive aree di pertinenza, nonche' di eventuali ulteriori aree ed           
edifici ricadenti all'interno delle citta' delle colonie, oggetto di            
intervento; i soggetti pubblici e/o privati che partecipano al                  
programma ed i reciproci impegni. Per gli edifici, che non siano                
colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo                 
pregio e di limitato pregio architettonico, originariamente compresi            
nel perimetro delle citta' delle colonie ma non ricomprese nel                  
programma valgono le previsioni del piano regolatore in conformita' a           
quanto disposto dalla normativa di zona del presente piano.                     
14. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente              
comma 12 e nella redazione dei programmi unitari di cui al precedente           
comma 13, le colonie marine prive di interesse storico-testimoniale e           
gli eventuali altri edifici non classificati come colonie e facenti             
parte del progetto possono essere oggetto di:                                   
a) accorpamento in loco di 2 o piu' edifici all'interno del sedime              
originario a parita' di volume;                                                 
b) demolizione senza ricostruzione in loco ma al di fuori delle zone            
di cui all'art. 13 con un incremento di volume pari al 15%;                     
c) demolizione con trasferimento all'interno dell'art. 13, ad                   
esclusione delle aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima           
strada parallela al mare, del volume dismesso con un incremento del             
5% per interventi di ristrutturazione dei volumi esistenti o per                
nuova costruzione.                                                              
15. Prima dell'approvazione definitiva da parte del Comune il                   
Programma e' inviato alla Provincia per un parere sugli aspetti ed              
argomenti di rilevanza sovracomunale.                                           
16. In assenza dei programmi di cui ai precedenti commi 12 e 13 non             
e' consentita alcuna trasformazione, fisica e/o funzionale, degli               
edifici classificati come colonie, che non siano classificate di                
interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato              
pregio architettonico, ad eccezione della manutenzione ordinaria e              
della demolizione senza ricostruzione.                                          
17. Gli strumenti programmatici relativi agli ambiti di cui al                  
presente articolo possono prevedere motivate rettifiche dei perimetri           
di tali ambiti, sia per portarli a coincidere con suddivisioni reali            
rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala               
maggiore, sia per includervi ulteriori immobili ove cio' consenta di            
meglio perseguire le finalita' e gli obiettivi di cui al precedente             
comma 12.                                                                       
Art. 17                                                                         
Zone di tutela dei caratteri ambientali                                         
di laghi, bacini e corsi d'acqua                                                
(modificato dal PTCP di Forli'-Cesena approvato con                             
deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1595)                   
1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:                         
a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e            
corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole                  
contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;                                 
b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali           
tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le               
medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del                
corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle                 
predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti                
degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali           
interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal               
presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente                   
limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.                          
2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12              
della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone            
di cui alla precedente lettera a) nonche' a definire                            
cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera            
b), fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad            
interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal               
presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente                   
limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.                          
3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi            
commi del presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di cui              
alla lettera a), ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b),            
del primo comma, le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione            
del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:                               
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come               
tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma                        
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non           
siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica            
propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai              
commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978,            
n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;                              
b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di              
completamento, nonche' in zone aventi le caratteristiche proprie                
delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della               
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2              
aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali             
di attuazione alla data di adozione del presente Piano;                         
c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla           
data di adozione del presente Piano, in zone aventi le                          
caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma              
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai            
sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;                            
d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa                   
pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani            
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di             
recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del              
presente Piano;                                                                 
e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata,                
vigenti alla data di adozione del presente Piano;                               
f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata           
ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in             
piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e            
successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle                  
relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di             
adozione del presente Piano.                                                    
4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a), ovvero              
nelle fasce laterali di cui alla lettera b), del primo comma, diverse           
da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni           
di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono,                
decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai                   
successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.                        
5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:                                  
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo                  
metropolitano ed idroviaria;                                                    
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di              
collegamento nonche' impianti a rete e puntuali per le                          
telecomunicazioni;                                                              
c) invasi ad usi plurimi;                                                       
d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonche' quelli a rete per           
lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle                
acque ad usi irrigui;                                                           
e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie            
prime e/o dei semilavorati;                                                     
f) approdi e porti per la navigazione interna;                                  
g) aree attrezzabili per la balneazione;                                        
h) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che                 
abbiano carattere geognostico;                                                  
sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste           
in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I            
progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilita'             
tecnica ed economica, la compatibilita' rispetto alle caratteristiche           
ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o           
indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto                  
significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in              
rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere             
sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta           
da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.                             
6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti           
di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade,            
agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le                          
telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei                  
reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che               
abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della                 
popolazione di non piu' di un comune ovvero di parti della                      
popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti            
di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle                         
infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si             
deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi                  
d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di                
impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da               
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.                                
7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle                     
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre                      
disposizioni del presente Piano, puo' localizzare nelle aree di cui             
al quarto comma:                                                                
a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con                 
l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di                  
suoli;                                                                          
b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non                
motorizzati;                                                                    
c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attivita'           
di tempo libero;                                                                
d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione             
nonche' depositi di materiali e di attrezzi necessari per la                    
manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui             
alla lettera g) del quinto comma del presente articolo;                         
e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al           
precedente sesto comma.                                                         
8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto                     
specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque                     
consentiti:                                                                     
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora                
definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformita'               
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;                                               
b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente              
esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi                   
richiesti;                                                                      
c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'                     
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;                 
d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di                
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva                 
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade                   
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri                  
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre              
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle                
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori               
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali             
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei                      
familiari;                                                                      
e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e            
di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica            
e simili, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle             
stesse;                                                                         
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali               
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di             
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e                  
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di                 
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate              
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni                 
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento           
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione              
delle predette opere.                                                           
9. Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonche' le strade poderali             
ed interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono            
in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per              
cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto                
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli              
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e           
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a            
piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della           
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove            
previste in tali piani regolarmente approvati.                                  
10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri                 
lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei                 
laghi, bacini e corsi d'acqua naturali e' vietata la nuova                      
edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f)                 
dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i                        
rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura            
da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione                   
spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonche' di                   
consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed                    
esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.              
11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove           
i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al            
quarto comma, e fossero gia' insediati in data antecedente al 29                
giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di                   
ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici                 
programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una               
dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli           
interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi            
compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di           
tutela dell'ambiente, nonche' i conseguenti adeguamenti di natura               
urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti              
gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio              
comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facolta' di rilasciare           
i relativi provvedimenti abilitativi in conformita' alla disciplina             
urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi                  
suddetti programmi.                                                             
12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di                    
pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della               
Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti                   
limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri                   
l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e             
l'assenza di rischio idraulico, purche' le nuove previsioni non                 
compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino                 
organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.                          
13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel                
rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di                         
pianificazione infraregionale individuano:                                      
a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui            
al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in           
aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su            
aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;                                 
b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici           
all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso,            
procedere ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 dicembre 1978, n.              
47, e successive modificazioni ed integrazioni;                                 
c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui            
al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza                       
dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono           
permanere contro le predette zone di cui al primo comma,                        
subordinatamente ad interventi di riassetto;                                    
d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione             
dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c)            
con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere           
in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o               
dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi,            
e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi;                   
l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli                
elementi di naturalita', anche relitti, eventualmente esistenti; il             
divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti             
che non abbiano il carattere della precarieta', e/o che comportino              
l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente              
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;                                  
e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti,             
od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione                
delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;                      
f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia             
dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi             
delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a                    
riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);                            
g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di                     
trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: -           
non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle                  
indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un               
ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione            
all'entita' di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento              
dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti            
dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti           
parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della             
Regione, della Provincia o del Comune; - sono definiti, non dovendo             
comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da              
definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi            
tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi              
insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.                              
14. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di              
entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente              
comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di           
cui al primo comma del presente articolo sono consentiti                        
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonche' quelli             
volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori            
richiesti dalla relativa disciplina.                                            
15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche                
Autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi                    
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti                        
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:                           
a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi            
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed                       
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e'                 
consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole,             
zootecniche e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,                 
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di                  
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture             
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non            
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per                   
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di                   
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di                    
assistenza sanitaria e veterinaria;                                             
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei                   
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,             
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al                 
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;                             
c) le pubbliche Autorita' competenti possono altresi' disporre                  
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il               
passaggio ai soggetti aventi diritto.                                           
Art. 19                                                                         
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale                          
(modificato dal PTCP di Forli'-Cesena approvato con                             
deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1595)                   
1. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del           
presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di particolare                
interesse paesaggistico-ambientale, individuate e perimetrate come              
tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano le             
previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del presente Piano,            
ricomprese nei seguenti casi:                                                   
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come               
tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma                        
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, i Comuni, ove non           
siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica            
propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai              
commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978,            
n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;                              
b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di              
completamento, nonche' le zone aventi le caratteristiche proprie                
delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della               
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2              
aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali             
di attuazione alla data di adozione del presente Piano;                         
c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla           
data di adozione del presente Piano, in zone aventi le                          
caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma              
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai            
sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;                            
d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa                   
pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani            
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di             
recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del              
presente Piano;                                                                 
e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata,                
vigenti alla data di adozione del presente Piano;                               
f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata           
ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in             
piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e            
successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle                  
relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di             
adozione del presente Piano.                                                    
2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse                     
paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente primo           
comma valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi terzo,               
quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e le direttive di cui            
al successivo decimo comma.                                                     
3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:                                  
a) linee di comunicazione viaria, nonche' ferroviaria anche se di               
tipo metropolitano;                                                             
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di              
collegamento, nonche' impianti a rete e puntuali per le                         
telecomunicazioni;                                                              
c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei            
reflui e dei rifiuti;                                                           
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie            
prime e/o dei semilavorati;                                                     
e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;              
f) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che                 
abbiano carattere geognostico;                                                  
sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano                   
previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e                  
provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica               
della compatibilita' rispetto alle caratteristiche ambientali e                 
paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere               
dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti            
da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti             
alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da                   
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.                                
4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti           
di pianificazione e/o di programmazione di cui al terzo comma non si            
applica alla realizzazione di strade, impianti per                              
l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le             
telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto                   
dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al              
servizio della popolazione di non piu' di un Comune, ovvero di parti            
della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la                   
sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le           
quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o               
regionali.                                                                      
5. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, solamente a                   
strumenti di pianificazione regionali o provinciali compete, alle               
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre                      
disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:                     
a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attivita'              
del tempo libero;                                                               
b) rifugi e posti di ristoro;                                                   
c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.                     
6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non            
siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e             
b) del quinto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o                
provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti,               
esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali             
nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel             
rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e             
costruttive locali.                                                             
7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle                     
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre                      
disposizioni del presente Piano, puo' definire nelle aree di cui al             
secondo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei           
valori tutelati attraverso la realizzazione di:                                 
a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od            
amovibili e precarie;                                                           
b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non              
motorizzati;                                                                    
c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od                    
amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attivita' di            
tempo libero.                                                                   
8. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, fermo restando                
quanto specificato ai commi terzo, quarto, quinto e settimo, sono               
comunque consentiti:                                                            
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora                
definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformita'               
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;                                               
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'                     
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;                 
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di                
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva                 
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade                   
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri                  
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre              
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle               
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori               
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali             
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei                      
familiari;                                                                      
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e            
di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica            
e simili, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle             
stesse;                                                                         
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali               
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di             
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e                  
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di                 
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate              
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni                 
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento           
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione              
delle predette opere.                                                           
9. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonche' le strade poderali             
ed interpoderali di cui alla lettera c) dell'ottavo comma non devono            
in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per              
cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto                
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli              
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e           
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a            
piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della           
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove            
previste in tali piani regolarmente approvati.                                  
10. Relativamente alle aree di cui al secondo comma, le pubbliche               
Autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi                    
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti                        
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:                           
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi           
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed                       
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e'                 
consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole,             
zootecniche e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,                 
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di                  
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture             
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non            
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per                   
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di                   
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di                    
assistenza sanitaria e veterinaria;                                             
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei                   
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,             
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al                 
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;                             
c) le pubbliche Autorita' competenti possono altresi' disporre                  
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il               
passaggio ai soggetti aventi diritto.                                           
11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere                       
individuate, previo parere favorevole dell'Ente infraregionale                  
competente, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od              
intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola                 
diverse da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al            
primo comma, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere             
di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonche' la                
compatibilita' delle predette individuazioni con la tutela delle                
caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con              
quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse            
culturale in essi presenti.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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