REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2696

Determinazione dei sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la L.R. 25/2/2000, n. 12 "Ordinamento del sistema                    
fieristico regionale", che all'art. 5, comma 6, ed all'art. 21, comma           
2, lett. a) dispone che la Giunta regionale determini i criteri                 
idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati                    
attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni                 
fieristiche con qualifica internazionale e nazionale;                           
vista la Legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, che, nel riformulato            
art. 117, commi 4 e 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la           
potesta' legislativa e regolamentare (e pertanto anche                          
amministrativa) esclusiva in materia fieristica;                                
dato atto dell'accordo interregionale, intervenuto in data                      
16/12/2004, in materia di determinazione dei sistemi idonei ed                  
oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli               
espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche con                
qualifica internazionale e nazionale;                                           
ritenuto di riformulare i criteri di rilevazione e certificazione dei           
dati, gia' disciplinati dalla deliberazione di Giunta regionale n.              
1464 in data 12/9/2000;                                                         
visto l'art. 5, comma 6, e l'art. 21, comma 2, lett. a) della L.R.              
25/2/2000, n. 12;                                                               
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
dell'area Attivita' produttive, Commercio e Turismo dr. Andrea                  
Vecchia in merito alla regolarita' amministrativa della presente                
deliberazione ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della           
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo                  
economico e Piano telematico;                                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di determinare i criteri idonei ed oggettivi di rilevazione e                
certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori              
delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e                 
nazionale di cui all'allegato, che forma parte integrante della                 
presente deliberazione;                                                         
b) di revocare la propria deliberazione n. 1464 in data 12/9/2000,              
che esaurisce la propria efficacia con l'edizione 2004 delle                    
manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali;                          
c) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente                  
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.               
ALLEGATO                                                                        
Determinazione dei sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e                 
certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori              
delle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale e                  
nazionale                                                                       
Disposizioni generali                                                           
1) Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica             
internazionale e nazionale sono tenuti alla rilevazione e                       
certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori              
secondo la presente regolamentazione.                                           
2) La rilevazione e certificazione dei dati e' effettuata da societa'           
o enti specializzati nel settore fieristico, allo scopo                         
tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della                     
manifestazione. Le societa' o enti predetti devono essere                       
riconosciuti dall'Osservatorio per il Sistema Fieristico Italiano.              
L'Osservatorio stabilisce i criteri e le modalita' per il                       
riconoscimento e il controllo dei certificatori.                                
3) La rilevazione e certificazione dei dati si applica  a decorrere             
dall'edizione 2006 delle manifestazioni fieristiche con qualifica               
internazionale e nazionale.                                                     
4) La rilevazione e certificazione dei dati va effettuata ad ogni               
edizione di manifestazione fieristica, ed e' condizione per                     
l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale o               
nazionale.                                                                      
5) La rilevazione e certificazione dei dati ad opera                            
dell'ente/societa' incaricato deve essere effettuata nel corso del              
periodo di svolgimento della manifestazione fieristica e deve essere            
ultimata nei 60 giorni successivi al termine della manifestazione               
stessa.                                                                         
6) L'organizzatore della manifestazione fieristica e' tenuto a                  
prestare la massima collaborazione per il migliore esito della                  
rilevazione e certificazione dei dati.                                          
7) Il certificatore rilascia una copia dell'attestato di                        
certificazione sia al soggetto organizzatore della manifestazione sia           
all'Assessorato regionale competente in materia fieristica, entro 90            
giorni dal termine della manifestazione.                                        
Sistema di rilevazione e certificazione                                         
8) Si intendono per:                                                            
a) espositori diretti: le imprese che occupano uno stand in nome e              
per conto proprio; sono intestatarie della fattura di affitto                   
dell'area espositiva e pagano l'importo in fattura direttamente                 
all'organizzatore;                                                              
b) espositori diretti: le imprese che espongono i loro prodotti nello           
stand di un espositore diretto; non vanno conteggiate se i loro                 
prodotti sono presenti solo in cataloghi, brochure, depliant, e se              
per la loro presenza non e' stata versata la tassa di iscrizione,               
prevista per ciascun espositore indiretto, secondo le tariffe                   
ufficiali della manifestazione;                                                 
c) partecipazioni collettive: le imprese partecipanti rientrano tra             
gli espositori diretti se sono presenti alla manifestazione con                 
personale proprio ed il loro nome e l'area espositiva da essa                   
occupata sono indicati nella scheda di iscrizione sottoscritta                  
dall'intestatario dello stand;                                                  
d) nazionalita' degli espositori: si determina in base alla sede                
sociale dell'impresa; si considerano espositori esteri anche i                  
rappresentanti esclusivi per l'Italia o per zone del territorio                 
nazionale di ditte e prodotti esteri, purche' ad essi siano intestate           
le fatture relative all'area espositiva affittata ed essi provvedano            
a pagare direttamente l'importo delle fatture;                                  
e) superficie espositiva netta: superficie affittata ed                         
effettivamente pagata dagli espositori; tale superficie va distinta             
in: coperta (la superficie espositiva relativa a padiglioni fissi o             
prefabbricati) e scoperta: affittata ad espositori italiani ed                  
esteri; le superfici concesse a titolo gratuito e le superfici per              
eventi collaterali (convegni, congressi, simposi, ecc.) vanno                   
indicate separatamente;                                                         
f) visitatori: persone munite di biglietto, anche preregistrato, o di           
altro documento, comprovante il pagamento dei diritti di ingresso, o            
di biglietto di invito o che hanno compilato la scheda di                       
registrazione; i biglietti invito vanno conteggiati solo se i                   
possessori hanno compilato la scheda di registrazione all'ingresso              
della manifestazione; i biglietti permanenti vanno conteggiati una              
sola volta al giorno; i biglietti d'onore e per gli espositori non              
vanno conteggiati;                                                              
g) nazionalita' dei visitatori: si determina in base alla scheda di             
registrazione.                                                                  
9) I dati da sottoporre a rilevazione e certificazione e gli elementi           
su cui si basa il controllo da parte del certificatore si articolano            
come segue:                                                                     
espositori diretti:                                                             
- schede di iscrizione;                                                         
oppure                                                                          
- fatture emesse e ricevute corrispondenti;                                     
espositori indiretti:                                                           
- scheda di iscrizione degli espositori diretti;                                
nazionalita' degli espositori (diretti e indiretti):                            
- schede di iscrizione;                                                         
visitatori:                                                                     
- schede di registrazione;                                                      
oppure                                                                          
- tabulati di rilevazione magnetica a mezzo di sistemi elettronici;             
oppure                                                                          
- matrici dei biglietti venduti, per i visitatori che hanno                     
acquistato il biglietto all'entrata della manifestazione;                       
oppure                                                                          
- talloncini di controllo numerati, per i visitatori che hanno                  
acquistato il biglietto al di fuori della manifestazione;                       
nazionalita' dei visitatori:                                                    
- schede di registrazione;                                                      
superficie espositiva netta:                                                    
- contratti di esposizione o schede di iscrizione.                              
10) La certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai                  
visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali e                    
nazionali e' relativa:                                                          
- al numero complessivo degli espositori, disaggregato in diretti e             
indiretti, italiani ed esteri;                                                  
- alla tipologia di espositori diretti, distintamente indicati tra              
italiani ed esteri, nella seguente articolazione:                               
a) produttori;                                                                  
b) distributori;                                                                
c) filiali italiane di multinazionali;                                          
d) associazioni di produzione e distribuzione;                                  
e) altro;                                                                       
- agli espositori italiani, diretti e indiretti distintamente                   
indicati, che sono suddivisi per regioni di provenienza;                        
- agli espositori esteri, diretti e indiretti distintamente indicati,           
che sono suddivisi per Paese estero di provenienza;                             
- al numero complessivo dei visitatori, disaggregato in operatori e             
pubblico generico, italiani ed esteri;                                          
- ai visitatori italiani, operatori e pubblico generico distintamente           
indicati; i visitatori operatori italiani sono ulteriormente                    
suddivisi per regione di provenienza;                                           
- ai visitatori esteri, operatori e pubblico generico distintamente             
indicati; i visitatori operatori esteri sono ulteriormente suddivisi            
per Paese estero di provenienza;                                                
- alla superficie espositiva netta complessiva, distinta in coperta e           
scoperta, affittata ad espositori italiani ed esteri.                           
11) La rilevazione dei dati attinenti ai visitatori puo' essere                 
agevolata da sistemi di biglietterie elettroniche integrate col                 
sistema di rilevazione degli accessi al quartiere fieristico,                   
predisposti dal soggetto gestore del quartiere fieristico o dai                 
soggetti organizzatori.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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