COMUNE DI PONTENURE (PIACENZA)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente la coltivazione di una cava di ghiaia in localita' Cascina Valso di Pontenure

L'Autorita' competente: Comune di Pontenure (PC) - Servizio Edilizia            
Urbanistica sito in Via Moschini n. 16, comunica la decisione                   
relativa alla procedura di verifica (screening) concernente                     
- proggetto: coltivazione di una cava di ghiaia in localita' Cascina            
Valso di Pontenure che si estende su un'area di circa 6,3 ettari                
interessata da attivita' estrattiva. Il volume ipotizzato di inerti             
e' stato calcolato in 90.800 mc. circa. I valori di estrazione si               
sviluppano in un periodo di anni 5. A fine lavori la cava sara'                 
ritombata e ripristinata all'uso agricolo;                                      
- presentato: dall'Impresa Pagani Snc di Pagani Franco e C. con sede            
in Pontenure (PC) Via Ferrari n. 82;                                            
- localizzato: comune di Pontenure (PC) "Localita' Cascina Valso".              
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                     
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'autorita' competente            
Comune di Pontenure (PC) - Servizio Edilizia Urbanistica sito in Via            
Moschini n. 16 con atto deliberazione di Giunta comunale n. 133 del             
27/8/2005 ha assunto le seguenti decisioni:                                     
1) di decidere, a conclusione della verifica effettuata sul progetto            
di cui alla richiesta pervenuta in data 7/12/2004 da parte                      
dell'impresa Pagani di Pagani Franco e C. Snc con sede in Pontenure             
(PC), Via Ferrari n. 82, per la realizzazione di una cava di ghiaia             
in localita' Cascina Valso, in conformita' alle valutazioni contenute           
nella relazione dell'Ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica, che la               
suddetta verifica ha avuto esito positivo e che conseguentemente il             
progetto deve essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA, previa           
ottemperanza alle seguenti prescrizioni impartite da ARPA con nota              
prot. n. 8108/80P/DF del 28/6/2005, e precisamente:                             
- dovranno essere adottate soluzioni mitigative rispetto alla                   
diffusione di polveri per la barriera in terrapieno prevista a                  
protezione del fabbricato esistente denominato "Cascina Valso" quali            
ad esempio la copertura vegetale;                                               
- dovra' essere prevista la realizzazione di barriere in terrapieno,            
cosi' come indicato nella valutazione di impatto acustico, al fine              
del rispetto dei limiti acustici individuati dalla normativa, in                
ragione di cio' si ritiene che la distanza fra l'area di escavazione            
ed il fabbricato civile, per ragioni cautelative debba essere                   
mantenuta a 20 metri;                                                           
- sulle macchine operatrici utilizzate all'interno del perimetro di             
cava:                                                                           
- non dovranno essere eseguite operazioni di lavaggio e di                      
manutenzione ai mezzi aziendali e/o qualsiasi altra attivita' che               
possa provocare, anche accidentalmente, l'inquinamento del suolo o              
delle acque;                                                                    
- i serbatoi di carburanti, per il rifornimento dei mezzi, dovranno             
essere realizzati con modalita' e caratteristiche costruttive idonee            
a garantirne la completa tenuta e posizionati su piazzola                       
impermeabile dotata di opportuni cordoli;                                       
- si dovra' prevedere all'allontanamento delle acque piovane, nei               
reticoli di canali adiacenti alla zona di escavazione, al fine di               
evitare eventuali fenomeni di impaludamento e/o saturazione del sito            
di escavazione;                                                                 
- relativamente al ripristino della zona di cava, dovranno essere               
seguite le indicazioni previste dal P.I.A.E. provinciale ed in                  
particolare l'impermeabilizzazione del fondo di scavo dovra' avvenire           
con materiale argilloso ad elevata impermeabilita', ben compattato,             
per uno strato di almeno 50/70 cm.;                                             
- nella fase di recupero ambientale del sito (operazioni di                     
ritombamento) non dovranno essere utilizzati terreni provenienti da             
zone di bonifica; potranno essere invece utilizzati materiali per               
ripristino ambientale previsti dal DM 5/2/1998, secondo le modalita'            
di cui all'art. 33 del DLgs 22/97 oltre al terreno agrario,                     
precedentemente asportato, che non dovra' comunque essere soggetto a            
miscelazioni di alcun tipo;                                                     
- al fine di procedere al controllo della qualita' delle acque di               
falda che interessano l'area di scavo, dovranno essere posizionati n.           
3 piezometri, con diametro di almeno 10 cm., lungo la direzione di              
flusso della falda medesima. Gli stessi dovranno essere posti uno a             
monte della zona di escavazione e due a valle al di fuori dell'area             
di escavazione. Le verifiche qualitative delle acque prelevate dai              
piezometri dovranno essere eseguite con cadenza trimestrale e                   
dovranno prevedere la valutazione dei seguenti parametri: pH,                   
conducibilita', idrocarburi totali, cloruri, calcio, magnesio, sodio,           
potassio, nichel e piombo;                                                      
- la coltivazione della cava dovra' avvenire per lotti al fine di               
assicurare il progressivo recupero ambientale, la sistemazione finale           
di un lotto su cui si e' esaurita la fase di scavo deve essere                  
completato contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo,           
relativamente alle specifiche inerenti le modalita' di sistemazione             
finale si rimanda alle valutazioni della competente Amministrazione             
provinciale;                                                                    
- l'eventuale deroga alle distanze ai sensi dell'art. 104 del DPR n.            
128 del 9/4/1954, rispetto al corpo idrico superficiale denominato              
"Rio Braccioforte", dovra' essere valutata e autorizzata dall'Ente              
gestore;                                                                        
- relativamente ai campi elettromagnetici derivanti dalla presenza in           
sito di una linea elettrica aerea, si fa presente la necessita' di              
una valutazione, da parte del competente organo di controllo, in                
merito alla possibile esposizione dei lavoratori;                               
e secondo le indicazioni contenute nella relazione dell'Ufficio                 
Tecnico Edilizia Urbanistica e precisamente:                                    
- l'uscita della strada di uso pubblico dovra' essere maggiormente              
dettagliata e andra' adeguatamente segnalata con l'obbligo di apporre           
idonea segnaletica verticale e orizzontale;                                     
- dovranno essere rispettate le distanze previste dall'art. 25 delle            
NTA del PAE, salvo deroga da parte degli Enti;                                  
- la sistemazione finale dell'area dovra' essere eseguita secondo               
quanto previsto dal PIAE;                                                       
- lo strato di terreno agrario non dovra' essere inferiore a ml.                
0,50;                                                                           
2) di dare atto che a seguito della presente verifica positiva il               
proponente dovra' conformare il progetto alle prescrizioni ed                   
indicazioni soprariportate;3) di quantificare le spese istruttorie              
previste dall'art. 28 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed                 
integrazioni, in attesa della definizione regionale dei relativi                
criteri, e tenuto conto del limite massimo dello 0,05% contenuto nel            
citato art. 28, con riferimento alla tipologia di intervento di cui             
trattasi, nella misura dello 0,025% del costo di intervento,                    
assumendo come tale il costo di recupero ambientale della cava,                 
stabilito in Euro 325.299,00, e pertanto con importo di Euro 81,32;             
4) di dare atto che ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e            
successive modifiche ed integrazioni si provvedera' a far pubblicare,           
per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione la presente                
decisione.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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