PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) - ex artt. 9 e 10 della L.R. 9/99 - relativa alla realizzazione di un parco tematico dimostrativo per la produzione di energia elettrica da fonti alternative

L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la                  
decisione in merito alla procedura di verifica (screening) - ex artt.           
9 e 10 della L.R. 9/99 - relativa alla realizzazione di un parco                
tematico dimostrativo per la produzione di energia elettrica da fonti           
alternative.                                                                    
Il progetto e' presentato dal Comune di Portico e San Benedetto.                
Il progetto interessa il territorio del comune di Portico e San                 
Benedetto e della provincia di Forli'-Cesena.                                   
Il progetto rientra tra quelli indicati alla voce B.3.14 "Parchi                
tematici" dell'Allegato B.3 della L.R. 9/99 e successive                        
modificazioni ed integrazioni ed e' soggetto, ai sensi dell'art. 5,             
comma 2, lett. c, della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed                 
integrazioni, ad una procedura di screening di competenza                       
provinciale, anziche' comunale, perche' il Comune e' il soggetto                
proponente.                                                                     
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come                   
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita'                      
competente: Provincia di Forli' - Cesena, con atto di Giunta                    
provinciale del 23/8/2005, prot. n. 59397/296, ha assunto la seguente           
decisione:                                                                      
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA                                                       
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art.            
10, comma 1, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive                       
modificazioni ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo           
degli impatti attesi il progetto relativo alla realizzazione di un              
parco tematico dimostrativo per la produzione di energia elettrica da           
fonti alternative - presentato dal Comune di Portico e San Benedetto            
alle seguenti prescrizioni:                                                     
1. considerato che il progetto presentato dichiara, sui tratti                  
fluviali compresi tra le opere di presa e quella di restituzione,               
l'osservanza di portate istantanee tali da salvaguardare le                     
caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche                 
chimico-fisiche delle acque, nonche' il mantenimento delle biocenosi            
tipiche delle condizioni naturali locali, ovvero del Deflusso minimo            
vitale (DMV), e che tali portate risultano specificamente                       
identificate dal progetto attraverso una regionalizzazione dei valori           
calcolati dall'Autorita' di Bacino dei Fiumi Romagnoli per specifiche           
e puntuali sezioni dislocate lungo l'asta del fiume Montone, si                 
ritiene che, allo scopo di consentire un'effettiva e reale                      
determinazione delle portate fluenti in alveo lungo il tratto                   
fluviale interessato dalle opere in progetto, validare i dati di                
input utilizzati nei calcoli idraulici a sostegno del progetto                  
proposto ed infine di verificare, nella fase di esercizio,                      
l'effettivo rispetto dei valori di DMV, sia necessario prescrivere la           
predisposizione di un sistema automatico mediante il quale,                     
attraverso l'acquisizione in continuo dei valori di portata fluviale            
a monte delle opere di presa, sia consentita in tempo reale                     
l'esclusione dei volumi idrici derivati in caso di mancato                      
raggiungimento di portate pari a quelle di DMV;                                 
2. si ritiene necessario prescrivere che, in caso non venga concessa            
la possibilita' di andare in deroga all'art. 96 del RD 523/1904 che             
stabilisce che nella realizzazione dei manufatti si debba tenere una            
distanza di 10 m dal corso d'acqua, l'edificio dove si prevede di               
alloggiare le turbine in localita' Portico, deve essere posizionato             
esternamente rispetto alla suddetta fascia nel rispetto di tutti i              
vincoli e le prescrizioni contenute nel PTCP;                                   
3. le opere in esame possono essere ritenute compatibili all'interno            
delle aree individuate ai sensi dell'art. 10 delle norme del Piano              
provinciale a condizione che, nella realizzazione delle stesse, non             
vengano eliminati e/o danneggiati gli elementi vegetali, arborei e              
arbustivi, presenti;                                                            
4. conformemente a quanto previsto al comma 7 dell'art. 10, e'                  
necessario che le opere si inseriscano in maniera idonea                        
nell'ambiente caratterizzato da un alto livello di tutela e                     
conseguentemente vengano utilizzati, per la realizzazione dei                   
manufatti destinati ad ospitare le sale macchine, materiali locali e            
tipologie edilizie compatibili con l'assetto naturale e paesaggistico           
circostante;                                                                    
5. nella realizzazione di tutte le opere previste dal progetto, con             
particolare riferimento ai due manufatti destinati ad ospitare le               
turbine, e con riguardo al peculiare contesto geomorfologico ed                 
ambientale in cui si opera, dovra' trovare compiuto recepimento il              
principio della trasformazione ad invarianza idraulica prevista                 
dall'articolo 9 delle NTA del Piano stralcio per il rischio                     
idrogeologico, prevedendo idonei sistemi per lo stoccaggio e/o                  
dispersione dei volumi minimi d'invaso atti alla laminazione delle              
piene;                                                                          
6. relativamente all'impianto di Portico, ricadente secondo il Piano            
stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorita' di Bacino                  
Regionale dei Fiumi Romagnoli in zona definita a rischio medio (R2),            
e' necessario che l'Amministrazione comunale approfondisca e                    
verifichi gli eventuali rischi assoluti, definendo le eventuali                 
misure di salvaguardia ed opere di mitigazione. Altresi' per                    
l'impianto di San Benedetto, zonizzato dal citato in area a rischio             
elevato (R3), la realizzazione degli interventi edilizi previsti e le           
modificazioni morfologiche dei luoghi dovra' essere autorizzata dal             
Comune previa valutazione, tramite l'acquisizione di una relazione              
geologico-tecnica, della fattibilita' degli interventi;                         
7. per ogni singolo cantiere previsto, le attivita' di cantiere                 
devono venire svolte mediante l'utilizzo di un solo mezzo operatore             
alla volta;                                                                     
8. durante tutte le attivita' di cantiere e in ogni area adibita a              
tali attivita' dovranno essere comunque messi in atto tutti gli                 
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia                   
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in                   
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivita', sia mediante la eventuale realizzazione di misure di                 
mitigazione acustica temporanee (barriere, rilevati, ecc.) a                    
protezione dei ricettori maggiormente prossimi, al fine di garantire            
il rispetto dei valori limite vigenti in prossimita' dei ricettori              
presenti;                                                                       
9. durante la fase di esercizio ordinario degli impianti si ritiene             
necessario, per ogni singolo impianto (nelle localita' Portico,                 
Bocconi e S. Benedetto), che vengano effettuati rilievi fonometrici             
di verifica secondo le modalita' di seguito descritte: a. devono                
essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla normativa                 
vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite               
differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in prossimita'             
del ricettore presente maggiormente prossimo ai locali turbina di               
ciascuno dei tre impianti previsti. Tali rilievi vanno eseguiti                 
all'interno degli ambienti abitativi monitorando il rumore residuo e            
il livello equivalente di rumore ambientale con impianto in                     
attivita'; b. devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello             
di rumore ambientale in periodo diurno e notturno, in prossimita' del           
ricettore presente maggiormente prossimo ai locali turbina di                   
ciascuno dei tre impianti previsti, secondo le modalita' stabilite              
dalla normativa vigente, in fase di esercizio, al fine di verificare            
i possibili incrementi di rumorosita' prodotti dal funzionamento                
degli impianti in esame rispetto ai livelli esistenti e il rispetto             
dei valori limite vigenti nelle aree monitorate; c. il monitoraggio             
di cui ai punti precedenti dovra' essere eseguito con oneri a carico            
del proponente entro e non oltre 2 mesi dalla data di messa a regime            
di ogni singolo impianto, in situazione di funzionamento a regime               
massimo; d. le comunicazioni delle date di messa a regime di ciascun            
impianto dovranno essere trasmesse a cura del proponente                        
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio                      
Pianificazione territoriale; e. tutti i risultati e le relative                 
conclusioni dovranno essere trasmessi, all'Amministrazione                      
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;             
f. in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti dovuto           
all'attivita' oggetto di valutazione, dovranno essere messi in atto             
dal proponente, a proprio carico ed entro 3 mesi dalla trasmissione             
all'Amministrazione provinciale dei risultati del monitoraggio                  
effettuato, idonei interventi di mitigazione e bonifica acustica                
necessari per garantire il rispetto dei limiti vigenti presso tutti i           
ricettori presenti;                                                             
10. durante tutte le attivita' di cantiere e in ogni area adibita a             
tale attivita' dovranno essere messe in atto tutte le misure di                 
mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'               
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e               
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e           
dalle attivita' previste in tali fasi, al fine di garantire il non              
peggioramento della qualita' dell'aria esistente, il rispetto dei               
limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e                
garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le            
emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalle attivita' di            
lavorazione e dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di             
impianti fissi e dalla movimentazione dei mezzi su piste o aree di              
cantiere si prescrive quanto segue: a. per eventuali impianti fissi,            
e' necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in               
corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il                
carico, lo scarico e la lavorazione; b. si dovra' prevedere la                  
copertura e/o la periodica bagnatura dei depositi temporanei di                 
terre, dei depositi di materie prime ed inerti ponendo particolare              
attenzione a non localizzarli in prossimita' delle aree residenziali            
o caratterizzate dalla presenza di ricettori poste a margine                    
dell'area di cantiere; c. le vie di transito e le aree non asfaltate            
dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate; d. i                
cassoni per il trasporto degli inerti o materiale di scavo dovranno             
essere ricoperti con teloni; e. i camion dovranno mantenere il motore           
spento durante le fasi di sosta degli stessi all'interno del cantiere           
nonche' durante le fasi di carico;                                              
11. le griglie che verranno realizzate a monte delle briglie lungo i            
corsi d'acqua, dovranno avere caratteristiche tali da evitare che i             
pesci presenti possano rimanere intrappolati o cadere all'interno               
delle vasche di accumulo;                                                       
12. nelle aree interessate dagli interventi di progetto, devono                 
essere previsti, cosi' come evidenziato negli elaborati presentati,             
l'inerbimento e la piantumazione, con essenze quali l'acero di monte            
(Acer pseudoplatanus), il frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e              
l'ontano bianco (Alnus incana), disposti secondo un sesto di impianto           
irregolare, al fine di minimizzare gli impatti visivi delle opere;              
13. la temperatura delle acque prelevate dal corso d'acqua e quella             
delle acque in esso rilasciate, non dovra' assumere valori tali da              
compromettere, nei tratti immediatamente a valle dei punti di                   
rilascio, la funzionalita' dell'ecosistema fluviale;                            
14. i materiali di risulta derivanti dagli interventi e quelli                  
necessari alla realizzazione delle opere non dovranno essere                    
scaricati nel corso d'acqua o posizionati nell'alveo al fine di non             
alterare la qualita' delle acque e per non causare una riduzione                
della sezione dell'alveo;b) di quantificare in Euro 169,6 pari allo             
0,02 % del valore dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi           
dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed                      
integrazioni, sono a carico del Comune proponente;                              
c) di trasmettere la presente delibera all'Amministrazione comunale             
di Portico e San Benedetto;                                                     
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante              
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del           
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                                    
e) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione                   
territoriale per il seguito di competenza;                                      
f) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione,           
ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e               
successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di                
deliberazione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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