REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2669

Approvazione modifiche allo statuto dell'Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Parma, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 50/96 e successive modificazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- la L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo Studio           
universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della            
L.R. 19 luglio 1991, n. 20" e successive modifiche, con la quale e'             
istituita, per ciascuna Universita' avente sede nella regione,                  
un'Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario;                  
- la L.R. 3 luglio 2001, n. 18 "Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996,           
n. 50 'Disciplina del Diritto allo Studio Universitario. Abrogazione            
della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n.               
20'";                                                                           
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 368 del                   
16/11/2001 e successive modifiche, con il quale si e' provveduto alla           
costituzione degli organi dell'Azienda regionale per il Diritto allo            
Studio Universitario di Parma;                                                  
richiamati in particolare:                                                      
- il sesto comma dell'art. 5 della citata L.R. 50/96 con il quale si            
stabilisce che il funzionamento delle Aziende e le competenze degli             
organi debbono essere disciplinati dallo Statuto interno adottato dal           
Consiglio di Amministrazione;                                                   
- l'art. 18 della stessa legge regionale che prevede siano soggetti             
all'approvazione della Giunta regionale gli atti fondamentali delle             
Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario:                     
a) Statuto;                                                                     
b) Regolamento di contabilita' e dei contratti;                                 
c) il bilancio di previsione con l'allegata relazione, gli atti                 
amministrativi di variazione al bilancio, il conto consuntivo,                  
composto dal conto finanziario e dal conto del patrimonio;                      
d) dotazione organica e sue variazioni comportanti modifiche alla               
consistenza delle qualifiche;                                                   
e) alienazione e acquisto di immobili;                                          
f) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni;                          
considerato che:                                                                
- con delibera n. 34/13 del 13 aprile 2004 avente ad oggetto:                   
"Modifica ed integrazione nuovo Statuto dell'Azienda", il Consiglio             
di Amministrazione dell'Azienda regionale per il Diritto allo Studio            
Universitario di Parma ha modificato lo Statuto limitatamente                   
all'art. 12 "Presidente" e inserendo tre nuovi articoli nel Titolo              
III aventi ad oggetto i Dirigenti e i loro compiti e funzioni;                  
- con nota prot. n. 987 del 27 aprile 2004 l'Azienda regionale per il           
Diritto allo Studio Universitario di Parma ha trasmesso in allegato             
la predetta deliberazione per l'approvazione di cui all'art. 18 della           
L.R. 50/96;                                                                     
dato che con nota prot. n. 17171/DO del 28 settembre 2004 il                    
Responsabile del Servizio Attivita' consultiva giuridica e                      
coordinamento dell'Avvocatura regionale, ha segnalato che la modifica           
apportata all'art. 12, comma 6, contrasta con la disciplina regionale           
in materia di compensi e rimborsi a favore dei componenti di enti e             
aziende dipendenti dalla Regione e, piu' specificatamente, con la               
previsione dell'art. 17, comma 1 della L.R. 50/96, in combinato                 
disposto con gli articoli 3 e 4 della L.R. 20/82;                               
considerato, altresi', che:                                                     
- con delibera n. 42/48 del 22 novembre 2004 avente ad oggetto:                 
"Parziale modifica allo Statuto dell'ADSU approvato con atto n. 34/13           
del 13/4/2004", il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda                    
regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Parma ha                  
ulteriormente modificato in considerazione del parere sopra citato lo           
Statuto limitatamente all'art. 12, comma 6;                                     
- con nota prot. n. 2670 del 23 novembre 2004 l'Azienda regionale per           
il Diritto allo Studio Universitario di Parma ha trasmesso in                   
allegato la predetta deliberazione, con la quale viene riformulato lo           
Statuto con le modifiche sopra descritte, per l'approvazione di cui             
all'art. 18 della L.R. 50/96;                                                   
ritenuto pertanto di approvare lo Statuto dell'Azienda regionale per            
il Diritto allo Studio Universitario di Parma quale parte integrante            
della presente deliberazione;                                                   
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina            
Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della           
propria deliberazione 447/03;                                                   
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 50/96 e successive            
modifiche, lo Statuto dell'Azienda regionale per il Diritto allo                
Studio Universitario di Parma approvato dal Consiglio di                        
amministrazione con delibere 34/13 e 42/48 rispettivamente del 13               
aprile 2004 e del 22 novembre 2004 come risultante dal testo                    
coordinato, che si allega quale parte integrante del presente atto              
deliberativo;                                                                   
2) di disporre che il testo dell'allegato Statuto sia pubblicato nel            
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
AZIENDA REGIONALE                                                               
PER IL DIRITTO ALLO                                                             
STUDIO UNIVERSITARIO                                                            
DI PARMA                                                                        
STATUTO                                                                         
Approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 42/48 del             
22/11/2004                                                                      
INDICE                                                                          
TITOLO I                                                                        
PRINCIPI GENERALI                                                               
Art.  1 -  Natura giuridica, sede                                               
Art.  2 -  Oggetto e principi direttivi                                         
Art.  3 -  Compiti                                                              
Art.  4 -  Principi di azione                                                   
Art.  5 -  Convenzioni ed accordi                                               
Art.  6 -  Prestazioni per conto terzi                                          
TITOLO II                                                                       
ORGANI                                                                          
Art.  7 -  Organi dell'Azienda                                                  
Art.  8 -  Consiglio di Amministrazione: composizione, durata                   
Art.  9 -  Incompatibilita', decadenza, dimissioni dalla carica di              
Consigliere                                                                     
Art.  10 -  Attribuzioni del Cda                                                
Art.  11 -  Funzionamento del Cda                                               
Art.  12 -  Presidente                                                          
Art.  13 -  Revisore dei conti                                                  
Art.  14 -  Competenze del Revisore unico                                       
TITOLO III                                                                      
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE                                   
Art.  15 -  Direttore                                                           
Art.  16 -  Compiti del Direttore                                               
Art.  17 -  Dirigenti                                                           
Art.  18 -  Doveri dei Dirigenti                                                
Art.  19 -  Compiti dei Dirigenti                                               
Art.  20 -  Organizzazione e qualificazione del lavoro                          
Art.  21 -  Collaborazioni esterne                                              
TITOLO IV                                                                       
PATRIMONIO E CONTABILITA'                                                       
Art.  22 -  Patrimonio                                                          
Art.  23 -  Gestione finanziaria, patrimoniale ed economica.                    
Controllo di gestione                                                           
TITOLO V                                                                        
DISPOSIZIONI FINALI                                                             
Art.  24 -  Modifica dello Statuto                                              
TITOLO I                                                                        
PRINCIPI GENERALI                                                               
Art. 1                                                                          
Natura giuridica, sede                                                          
1. L'Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di              
Parma - d'ora in avanti Azienda - e' ente dipendente dalla Regione              
con sede legale in Parma.                                                       
2. L'Azienda e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico,           
di autonomia amministrativa, gestionale, statutaria e regolamentare,            
ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 24/12/1996, n. 50 - di seguito               
legge regionale.                                                                
Art. 2                                                                          
Oggetto e principi direttivi                                                    
1. L'Azienda gestisce i servizi idonei a rendere effettivo il diritto           
allo studio universitario, in particolare finalizzati a rendere piu'            
agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio e a qualificare la           
permanenza nella dimensione universitaria, nonche' a favorire                   
l'accesso e la frequenza agli studi degli studenti capaci e                     
meritevoli ancorche' privi o carenti di mezzi.                                  
2. I servizi gestiti dall'Azienda sono rivolti agli studenti iscritti           
ai corsi di studio dell'Universita' di Parma, e agli altri Istituti             
universitari e Istituti superiori di grado universitario che                    
rilasciano titoli aventi valore legale, aventi sede principale                  
nell'area territoriale parmense. Possono fruire dei servizi gestiti             
dall'Azienda, previa definizione delle modalita', anche gli studenti            
iscritti ad altre Universita' della regione Emilia-Romagna.                     
3. Nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali, l'Azienda puo'           
indirizzare i propri servizi anche ad altri soggetti - tra i quali              
diplomati di scuola media superiore o laureati, prevedendo un                   
corrispettivo a totale copertura dei costi sostenuti.                           
4. E' altresi' compito dell'Azienda agevolare in massima misura la              
fruizione dei servizi offerti agli studenti portatori di handicap,              
anche predisponendo specifici interventi, individuali o collettivi.             
5. L'Azienda, per quanto di sua competenza, attua interventi                    
indirizzati a favorire la frequenza degli studenti lavoratori ai                
corsi universitari.                                                             
6. L'Azienda, per quanto di sua competenza, promuove le iniziative              
idonee a contribuire al raccordo tra formazione universitaria e                 
mercato del lavoro e a favorire una positiva integrazione della                 
popolazione studentesca nelle comunita' locali.                                 
7. Nell'esercizio dei propri compiti l'Azienda realizza la piu' ampia           
armonizzazione con gli obiettivi della politica universitaria                   
formulati dall'Universita' di Parma nell'ambito delle proprie                   
attribuzioni.                                                                   
Art. 3                                                                          
Compiti                                                                         
1. L'attivita' prestata dall'Azienda nell'ambito delle sue finalita'            
istituzionali comprende il perseguimento degli obiettivi fissati dal            
programma regionale per il diritto allo studio universitario, tenendo           
anche conto delle direttive impartite dalla Giunta regionale ai sensi           
dell'art. 4, comma 3 della legge regionale, e dei contenuti del Piano           
universitario di cui alla Legge 14 agosto 1982, n. 590.                         
2. L'Azienda osserva la distinzione degli interventi a favore degli             
studenti a seconda che essi siano rivolti alla generalita' degli                
studenti, ovvero attribuibili per concorso.                                     
3. In particolare, l'Azienda eroga alla generalita' degli studenti i            
seguenti servizi:                                                               
a) orientamento al lavoro;                                                      
b) ristorazione;                                                                
c) assistenza sanitaria;                                                        
d) editoriale e librario;                                                       
e) informazione e consulenza sugli interventi relativi al diritto               
allo studio universitario e sulle opportunita' logistiche e formative           
presenti sul territorio;                                                        
f) ogni altro intervento che essa reputi utile alla realizzazione del           
diritto allo studio, con particolare riguardo ai servizi innovativi;            
g) eventuali altre prestazioni indicate dalla legge regionale, anche            
nei settori culturale e sportivo, compatibili con la propria area di            
intervento e con la disponibilita' delle risorse ad essa affidate.              
4. I servizi riservati all'attribuzione per concorso, destinati agli            
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, possono essere attuati             
attraverso l'erogazione diretta del servizio, ovvero in forma di                
concorso finanziario. Essi consistono in:                                       
a) borse di studio;                                                             
b) servizi abitativi;                                                           
c) prestiti d'onore.                                                            
5. Al di fuori delle ipotesi sopra considerate, l'Azienda puo'                  
disporre altre prestazioni di carattere straordinario a favore di               
studenti che per eccezionali e comprovati motivi non abbiano potuto             
fruire di altre forme di assistenza.                                            
Art. 4                                                                          
Principi di azione                                                              
1. L'Azienda agisce osservando i principi di buon andamento e di                
imparzialita' dell'amministrazione ed i criteri di economicita',                
efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi, al fine di                 
consentire un rapporto ottimale tra i costi di gestione e i benefici            
erogati.                                                                        
2. L'Azienda promuove il coordinamento tra i propri servizi e quelli            
universitari, nonche' la realizzazione di iniziative comuni, sulla              
base di apposite intese con i competenti organi dell'Universita' di             
Parma. Analoghe iniziative di coordinamento sono promosse con                   
riferimento alle attivita' del Comune di Parma.                                 
3. L'Azienda, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali,              
promuove ed attua la piu' ampia collaborazione con gli altri soggetti           
pubblici e privati presenti sul territorio, al fine di ottimizzare              
l'utilizzo delle risorse e di meglio corrispondere alle esigenze di             
carattere didattico e scientifico degli studenti, nonche' di                    
coordinare le attivita' aziendali con gli altri servizi indirizzati             
alla generalita' della popolazione giovanile.                                   
4. L'Azienda garantisce ai cittadini il diritto di accesso ai                   
documenti amministrativi attinenti all'attivita' aziendale, nel                 
rispetto della riservatezza dei terzi, ai sensi dei principi della L.           
7 agosto 1990, n. 241. Per la disciplina dell'esercizio del diritto             
di accesso, l'Azienda adotta un apposito regolamento entro sei mesi             
dalla sua costituzione.                                                         
5. Per l'erogazione dei servizi attribuibili per concorso e delle               
sovvenzioni straordinarie, l'Azienda provvede alla previa                       
determinazione dei criteri e delle modalita' alle quali essa si                 
impegna ad attenersi, curandone la piu' ampia diffusione a favore               
degli interessati.                                                              
6. L'Azienda promuove il coordinamento con le altre aziende regionali           
per il diritto allo studio e la Regione Emilia-Romagna al fine di               
omogeneizzare i servizi e le prestazioni offerte.                               
Art. 5                                                                          
Convenzioni ed accordi                                                          
1. L'Azienda presta i servizi di sua competenza direttamente, a mezzo           
della sua organizzazione, ovvero avvalendosi della collaborazione di            
ogni altro ente od organismo pubblico o privato, direttamente o                 
indirettamente interessato, per la realizzazione di finalita' comuni.           
L'Azienda si puo' in particolare avvalere di servizi resi da enti,              
soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche               
costituite ed operanti nelle Universita' come previsto dall'art. 10,            
comma 2, lettera r.                                                             
2. A tale scopo, e per conseguire economicita' e razionalita' della             
gestione, l'Azienda stipula con i soggetti interessati convenzioni od           
accordi, comunque denominati nella vigente legislazione, nei quali              
devono essere determinati oggetto, misura, modalita', oneri e tempi             
di detta collaborazione, garantendo al contempo la qualita' dei                 
servizi prestati all'utenza.                                                    
3. Qualora l'iniziativa per la collaborazione sia dell'Azienda, il              
Presidente, previa delibera del Cda, promuove la conclusione                    
dell'accordo, convocando i rappresentanti delle Amministrazioni                 
interessate; l'adesione ad accordi di programma promossi da altre               
Amministrazioni e' deliberata dal Cda, in relazione alla richiesta              
formulata all'Azienda.                                                          
4. Per la realizzazione degli stessi obiettivi di collaborazione con            
soggetti terzi, l'Azienda puo' altresi' procedere alla conclusione di           
negozi giuridici di diritto privato, nel rispetto della normativa               
vigente in materia di contabilita' pubblica, qualora reputi il                  
ricorso alla propria autonomia privatistica piu' funzionale alla                
migliore realizzazione dei propri compiti.                                      
Art. 6                                                                          
Prestazioni per conto terzi                                                     
1. L'Azienda, nell'ambito dei servizi di sua competenza e nel                   
rispetto dei propri compiti e caratteri istituzionali, puo' svolgere            
prestazioni per conto terzi, a fronte di un corrispettivo non                   
inferiore alla totale copertura dei costi sostenuti.                            
TITOLO II                                                                       
ORGANI                                                                          
Art. 7                                                                          
Organi dell'Azienda                                                             
1. Sono organi dell'Azienda:                                                    
a) il Consiglio di Amministrazione;                                             
b) il Presidente;                                                               
c) il Revisore dei conti.                                                       
Art. 8                                                                          
Consiglio di Amministrazione: composizione, durata                              
1. Il Consiglio di Amministrazione (Cda) dell'Azienda e' composto               
da:                                                                             
a) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;            
b) un rappresentante nominato dal Comune di Parma;                              
c) due rappresentanti dell'Universita', di cui uno eletto dalla                 
componente studentesca.                                                         
2. I componenti del Cda durano in carica quattro anni, salvo quanto             
previsto dallo Statuto dell'Universita' di Parma per le elezioni                
della componente studentesca.                                                   
3. Allo scadere del mandato i componenti del Cda restano in carica              
sino all'insediamento dei loro successori, e comunque non oltre il              
quindicesimo giorno dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono           
diventate esecutive.                                                            
4. Le indennita' e i rimborsi spettanti ai Consiglieri sono regolati            
dalla normativa regionale vigente in materia di compensi e rimborsi a           
favore dei componenti di Enti e di Aziende regionali e spettano anche           
nei casi di partecipazione, in rappresentanza dell'Azienda, ai lavori           
di organismi, collegi e comitati.                                               
Art. 9                                                                          
Incompatibilita', decadenza,                                                    
dimissioni dalla carica di Consigliere                                          
1. La carica di componente del Cda dell'Azienda e' incompatibile con            
la carica di parlamentare, nazionale od europeo, di Consigliere                 
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000                 
abitanti, Presidente o Assessore di un'Amministrazione provinciale;             
componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare              
qualsiasi forma di vigilanza sull'Azienda ovvero dipendente con                 
funzioni direttive del medesimo organismo.                                      
2. La carica di consigliere e' altresi' incompatibile qualora le                
sottoelencate funzioni siano ricoperte in imprese fornitrici od                 
esercenti, direttamente od indirettamente, attivita' connesse ai                
servizi gestiti dall'Azienda:                                                   
- la titolarita' di aziende individuali;                                        
- la qualifica di socio illimitatamente responsabile in societa' di             
persone od anche limitatamente responsabile nel caso di societa' in             
accomandita semplice;                                                           
- la qualifica di amministratore o dirigente societa' a                         
responsabilita' limitata.                                                       
3. La mancata cessazione delle cause di incompatibilita' entro il               
trentesimo giorno dalla loro insorgenza comporta la decadenza dalla             
carica.                                                                         
4. I componenti del Cda che non intervengano a tre sedute consecutive           
senza darne giustificata motivazione scritta decadono dalla carica.             
5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate           
presso la sede legale dell'Azienda per iscritto, tramite raccomandata           
con avviso di ricevimento, al Presidente dell'Azienda ed hanno                  
effetto dalla data del loro ricevimento.                                        
6. In caso di decadenza, dimissione, o cessazione dalla carica di               
Consigliere per qualsiasi causa, il Presidente ne da' immediata                 
comunicazione al Cda ed all'organo competente alla nomina del nuovo             
rappresentante in Consiglio.                                                    
7. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Cda           
comportano la decadenza del Cda stesso, che rimane in carica per la             
sola ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi                       
Consiglieri.                                                                    
Art. 10                                                                         
Attribuzioni del Cda                                                            
1. Il Cda formula gli indirizzi ai quali l'attivita' aziendale deve             
essere orientata; il Cda esercita inoltre tutti i poteri                        
amministrativi connessi alla realizzazione delle finalita'                      
istituzionali dell'Azienda, ad eccezione di quelli rientranti nelle             
attribuzioni ricondotte dalla legge e dallo Statuto agli altri organi           
dell'Ente, ovvero al Direttore dell'Azienda.                                    
2. In particolare, il Cda:                                                      
a) adotta lo Statuto dell'Azienda;                                              
b) adotta un regolamento di contabilita';                                       
c) stabilisce con apposito regolamento, ai sensi dell'art. 51 della             
L.R. 31/94, quali atti relativi al personale, sono adottati dal                 
Consiglio di Amministrazione e dal Presidente dell'Azienda;                     
d) delibera la nomina, la conferma e la risoluzione del rapporto con            
il Direttore;                                                                   
e) adotta la dotazione organica dell'Azienda;                                   
f) adotta il bilancio annuale di previsione, di competenza e di                 
cassa, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si            
riferisce;                                                                      
g) adotta il rendiconto annuale entro il 30 aprile dell'anno                    
successivo a quello cui esso si riferisce;                                      
h) delibera l'assunzione di finanziamenti;                                      
i) accetta donazioni, eredita' e legati;                                        
j) delibera le spese, gli acquisti, le alienazioni, i contratti che             
non rientrino nella competenza del Direttore dell'Azienda;                      
k) delibera, su proposta del Direttore, i regolamenti interni                   
dell'Azienda e quelli per l'organizzazione e per la fruizione dei               
servizi;                                                                        
l) delibera i bandi relativi all'erogazione dei servizi e degli                 
interventi attribuibili per concorso, di competenza dell'Azienda;               
m) delibera, sulla base delle direttive regionali, i criteri per la             
determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche            
per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso,           
gli importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore e le tariffe           
ed i prezzi dei servizi;                                                        
n) delibera gli accordi e le convenzioni relative alla gestione dei             
servizi di competenza dell'Azienda;                                             
o) vigila sul funzionamento dei servizi e sulla conservazione del               
patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Azienda;                                
p) autorizza il Presidente a promuovere giudizi eccedenti l'ordinaria           
amministrazione innanzi alla Magistratura ordinaria, amministrativa e           
contabile;                                                                      
q) ha facolta', previa diffida, di sostituire il Direttore                      
nell'adozione di atti di sua competenza in caso di omissione o                  
ritardo nell'esercizio delle funzioni dirigenziali tali da recare               
pregiudizio all'interesse pubblico;                                             
r) definisce, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della legge regionale, i           
requisiti per l'affidamento di servizi ed interventi di competenza              
dell'Azienda ad associazioni e cooperative di studenti regolarmente             
costituite ed operanti nell'Universita';                                        
s) esprime, ai sensi dell'art. 19, comma 6 della legge regionale, il            
parere sulla definizione della quota di risorse che l'Azienda deve              
finalizzare alla erogazione del salario accessorio in ambito della              
contrattazione decentrata regionale;                                            
t) esercita le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore,                
dallo Statuto e dai regolamenti;                                                
u) determina, sulla base dei limiti e nel rispetto dei criteri e                
delle direttive fissate dalla Regione, l'importo degli emolumenti da            
corrispondere ai componenti dei propri organi.                                  
Art. 11                                                                         
Funzionamento del Cda                                                           
1. Il Cda si riunisce su convocazione del Presidente, di regola                 
almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo                
ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno due                  
componenti del Cda, entro dieci giorni dalla richiesta stessa.                  
2. La convocazione, indicante gli argomenti all'ordine del giorno, il           
giorno, l'ora ed il luogo della riunione, deve essere inviata a                 
ciascun componente del Cda nella rispettiva residenza anagrafica,               
ovvero in luogo diverso, previa richiesta scritta dell'interessato ed           
al Direttore, almeno cinque giorni prima della data fissata per le              
riunioni e, in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima, anche             
mediante telegramma, ovvero telex o telefax.                                    
3. La convocazione e' altresi' comunicata, negli stessi termini                 
appena indicati, al Revisore unico, il quale puo' assistere alle                
sedute del Cda.                                                                 
4. Il Direttore partecipa al Cda senza diritto di voto.                         
5. Le sedute del Cda non sono pubbliche.                                        
6. Ad esse possono essere invitati a partecipare, ai soli fini                  
conoscitivi, i soggetti che il Cda ritenga utili per ottenere                   
chiarimenti relativi agli oggetti compresi nell'ordine del giorno.              
7. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a votazione                
segreta.                                                                        
8. Non possono partecipare alle deliberazioni del Cda i componenti              
che abbiano un interesse personale essi stessi, o loro congiunti e              
affini entro il quarto grado, sugli atti in discussione.                        
9. Le riunioni del Cda sono valide qualora siano presenti la                    
maggioranza dei componenti in carica, sempre che tra i presenti sia             
compreso anche il Presidente, ovvero il Vicepresidente a cio'                   
espressamente delegato.                                                         
10. Il Cda delibera a maggioranza degli intervenuti, salvo che sia              
richiesta una diversa maggioranza per legge o per Statuto; in caso di           
parita' prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, del                  
Vicepresidente.                                                                 
11. Le delibere del Cda sono immediatamente efficaci ed eseguibili,             
ad eccezione di quelle per le quali la legge regionale prescrive                
l'approvazione regionale.                                                       
Art. 12                                                                         
Presidente                                                                      
1. Il Presidente dell'Azienda e' nominato dalla Giunta regionale,               
d'intesa con l'Universita'.                                                     
2. Il Presidente dura in carica cinque anni. La sua rieleggibilita'             
e' disciplinata dalla legislazione della Regione Emilia-Romagna.                
3. Il Presidente e' titolare, quale organo monocratico, delle                   
seguenti competenze:                                                            
a) rappresentare legalmente l'Azienda nei confronti dei terzi e nei             
rapporti istituzionali;                                                         
b) convocare e presiedere i lavori del Cda e sovrintendere alla                 
esecuzione delle relative deliberazioni, nonche' firmare gli atti e             
la corrispondenza, riguardanti direttamente e non in via esecutiva,             
le deliberazioni del Cda;                                                       
c) vigilare sul corretto funzionamento delle strutture e dei                    
servizi;                                                                        
d) assumere, in caso di comprovate emergenze e necessita', sentito il           
parere - non vincolante - del Direttore, i provvedimenti che                    
rientrano nella competenza del CdA;                                             
e) eseguire gli incarichi eventualmente affi'datigli dal CdA;                   
f) esercitare le altre eventuali competenze attribuitegli dalla                 
legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni.                                 
4. Le deliberazioni assunte in via di necessita' e d'urgenza dal                
Presidente devono essere sottoposte per la ratifica, a pena di                  
decadenza, al CdA nella prima seduta successiva. In caso di mancata             
ratifica da parte del CdA, il provvedimento perde efficacia fin dalla           
sua emanazione, salvo che il CdA non ne faccia salvi gli effetti nel            
frattempo prodotti dal provvedimento stesso.                                    
5. Il Presidente designa, a suo insindacabile giudizio, all'interno             
del CdA, un Vicepresidente, che lo sostituisce nell'esercizio delle             
funzioni in caso di suo impedimento o di sua assenza.                           
6. Il Presidente puo' conferire, nel rispetto della normativa                   
regionale di riferimento, deleghe al Vice Presidente o affidare                 
singoli incarichi specifici ai Consiglieri, con provvedimento                   
motivato indicante ambito e limite della delega o dell'incarico.                
6.1. Il Presidente puo', in ogni momento, revocare la delega al Vice            
Presidente o gli incarichi affidati a singoli componenti del CdA.               
6.2. I compensi sono stabiliti dalle norme vigenti in materia.                  
7. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate per iscritto             
al Presidente della Giunta regionale ed hanno effetto dal loro                  
ricevimento.                                                                    
7.1. Le funzioni di Presidente vengono svolte, fino alla entrata in             
carica del nuovo Presidente, dal Vice Presidente, o,                            
nell'impossibilita' di questi, dal consigliere piu' anziano per                 
eta'.                                                                           
Art. 13                                                                         
Revisore dei conti                                                              
1. Il Revisore dei conti e' unico, nominato dalla Giunta regionale,             
scelto tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili di cui al              
DLgs 27 gennaio 1992, n. 88.                                                    
2. Il Revisore dura in carica quattro anni.                                     
3. La carica di Revisore non puo' essere assunta da parenti ed affini           
entro il quarto grado dei  componenti gli altri organi dell'Azienda.            
Il Revisore non puo' assumere incarichi professionali o consulenze              
presso l'Azienda; tale divieto permane per un triennio dallo scadere            
dalla carica.                                                                   
4. Sono cause di decadenza dalla carica la cancellazione o la                   
sospensione dal ruolo dei Revisori contabili, il mancato espletamento           
delle proprie funzioni per tre trimestri consecutivi senza                      
giustificata motivazione scritta, e l'assenza, anche se giustificata,           
protratta per un intero esercizio. Tali circostanze devono essere               
immediatamente comunicate al Presidente dell'Azienda ed alla Giunta             
regionale, la quale provvedera' alla nomina di un nuovo Revisore.               
5. Il Revisore deve espletare le proprie funzioni almeno una volta              
ogni trimestre. Delle riunioni, ispezioni o verifiche effettuate deve           
essere redatto apposito verbale, nel quale, a richiesta del Revisore,           
possono essere iscritti i motivi del dissenso rispetto alle delibere            
assunte dal Consiglio.                                                          
6. Al Revisore spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dalla            
legislazione regionale e nazionale.                                             
Art. 14                                                                         
Competenze del Revisore unico                                                   
1. Il Revisore:                                                                 
a)                                                                              
b) vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto;                          
c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e redige le relazioni di           
propria competenza;                                                             
d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;                     
e) riferisce tempestivamente al Presidente dell'Azienda ed al Cda               
sulle eventuali irregolarita' riscontrate in sede di esercizio                  
dell'attivita' di vigilanza e di controllo;                                     
f) formula rilievi e proposte per conseguire miglioramenti di                   
produttivita' ed efficienza di gestione;                                        
g) fornisce al Cda, su sua richiesta, elementi e valutazioni tecniche           
utili ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del           
Cda stesso.                                                                     
2. I modelli elaborati ai fini del controllo di gestione ed i                   
relativi risultati sono posti a disposizione del Revisore.                      
3. Il Revisore puo' chiedere notizie agli amministratori dell'Azienda           
sull'andamento  di determinati affari od operazioni dell'Azienda.               
4. Il Revisore puo' procedere in ogni momento ad ispezioni e                    
controlli.                                                                      
TITOLO III                                                                      
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVAE DEL PERSONALE                                    
Art. 15                                                                         
Direttore                                                                       
1. Il Direttore occupa la posizione dirigenziale piu' elevata                   
nell'ambito della dotazione organica dell'Azienda.                              
2. L'incarico di Direttore e' incompatibile con l'assunzione di                 
cariche elettive presso gli Organi rappresentativi della Regione e              
degli Enti locali rappresentati in seno al Cda. L'incarico e'                   
altresi' incompatibile con qualsiasi ulteriore rapporto di impiego              
pubblico o privato e con l'esercizio di qualsiasi professione o                 
industria, nonche' con qualsiasi prestazione anche di carattere                 
occasionale dalla quale possa sorgere un conflitto con gli interessi            
e le funzioni dell'Azienda. Il Direttore puo' accettare incarichi               
temporanei di carattere professionale estranei all'attivita'                    
aziendale previa autorizzazione scritta del Presidente, da richiedere           
di volta in volta. La mancata cessazione delle cause di                         
incompatibilita' entro il trentesimo giorno dalla loro insorgenza               
comporta, previa diffida scritta adottata dal Presidente                        
dell'Azienda, la decadenza dall'incarico.                                       
3. Il Direttore dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato su           
delibera del Cda. Il Direttore puo' essere scelto tra i dirigenti               
dell'Azienda, o qualora il Cda ritenga che tra i livelli dirigenziali           
non vi sia idonea professionalita', assunto con contratto a tempo               
determinato ai sensi della legislazione vigente.                                
4. L'incarico puo' essere revocato prima della scadenza con                     
provvedimento motivato del Cda, previa contestazione all'interessato,           
in caso di reiterata inosservanza degli indirizzi degli organi                  
aziendali o di irregolarita' gravi nella gestione amministrativa e              
contabile imputabili alla sua direzione.                                        
5. In caso di cessazione dall'incarico del Direttore, le sue funzioni           
sono assunte temporaneamente, fino alla nomina del successore, dal              
dirigente piu' anziano in ruolo.                                                
Art. 16                                                                         
Compiti del Direttore                                                           
1. Il Direttore e' capo degli uffici e delle strutture amministrative           
dell'Azienda e svolge un'attivita' generale di indirizzo, di                    
coordinamento e di controllo nei confronti del personale                        
dell'Azienda; in attuazione degli obiettivi definiti dagli organi di            
governo dell'Azienda, definisce le competenze analitiche delle                  
strutture organizzative; provvede, in osservanza delle direttive del            
Cda, all'andamento dei servizi prestati dall'Azienda, ne regola il              
funzionamento e ne e' responsabile; puo' formulare proposte al Cda ai           
fini dell'adozione di atti aziendali di competenza del Cda stesso               
previo accordo con il Presidente.                                               
2. In particolare, il Direttore:                                                
a) partecipa alle riunioni del Cda, con funzione consultiva;                    
b) dirige e coordina le strutture aziendali e risponde del loro                 
efficiente ed efficace funzionamento al Presidente ed al Cda;                   
c) adotta nell'ambito di indirizzo del Consiglio i provvedimenti e le           
misure opportune per migliorare l'efficienza delle attivita' gestite            
dall'Azienda, compresa l'eventuale delega di funzione e di firma;               
d) cura la predisposizione degli atti ed adempimenti istruttori per             
le delibere del Cda;                                                            
e) cura l'esecuzione delle delibere del Cda;                                    
f) predispone gli schemi del bilancio di previsione, delle relative             
relazioni e del conto consuntivo da sottoporre al Cda in accordo con            
il Presidente;                                                                  
g) redige la relazione annuale sull'attivita' dell'Azienda e sugli              
obiettivi raggiunti, da sottoporre al Cda;                                      
h) presiede le commissioni di gara per lavori, servizi, forniture e             
quelle per i concorsi;                                                          
i) firma la corrispondenza e gli atti che non rientrano nella                   
competenza del Presidente;                                                      
j) dirige il personale stesso, adottando i provvedimenti relativi               
allo stato giuridico ed economico e la disciplina del personale, in             
osservanza delle procedure prescritte dai regolamenti e dai contratti           
collettivi;                                                                     
k) sottoscrive i contratti in nome e per conto dell'Azienda                     
relazionando al Presidente sulle modalita' delle scelte atte a                  
garantire la massima trasparenza;                                               
l) assume ruolo di consegnatario di tutti i beni che costituiscono il           
patrimonio aziendale, fatte salve le responsabilita' espressamente              
imputate a carico di altri soggetti;                                            
m) svolge ogni altro compito riferibile alla gestione dell'Azienda              
che gli e' attribuito dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e             
dal Cda.                                                                        
3. Il Direttore, entro i limiti posti dal regolamento di contabilita'           
ed eventualmente integrati con delibera del Cda da aggiornare                   
periodicamente, e comunque non oltre il biennio, provvede in accordo            
con il Presidente, agli acquisti di beni e servizi necessari per il             
funzionamento dell'Azienda, sottoponendo al Cda idonea                          
rendicontazione.                                                                
Art.17                                                                          
Dirigenti                                                                       
1. I Dirigenti occupano la posizione organizzativa di vertice dei               
Servizi e delle relative strutture amministrative non sottoposti alle           
dirette dipendenze della Direzione.                                             
2. I Dirigenti sono nominati con delibera del CdA, su proposta del              
Direttore.                                                                      
3. I Dirigenti possono essere scelti tra soggetti gia' presenti nella           
dotazione organica dell'Azienda, o, qualora il Direttore ritenga che            
tra questi non vi sia idonea professionalita', assunti con contratto            
a tempo determinato, ai sensi della legislazione vigente.                       
4. I Dirigenti durano in carica per un periodo stabilito dal CdA,               
sentito il Direttore, e, comunque, nel rispetto del periodo minimo              
dell'incarico, come normalmente previsto dal CCNL dei Dirigenti del             
pubblico impiego. Il mandato puo' essere rinnovato dal CdA, su                  
proposta del Direttore.                                                         
5. Ai Dirigenti si applicano le norme sulle incompatibilita' previste           
per il Direttore dall'art. 15, comma 2 del presente Statuto.                    
6. I Dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie                  
funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Direttore,             
nonche' della gestione delle risorse ad essi affidate, del buon                 
andamento, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione delle            
strutture organizzative, cui sono preposti.                                     
7. Allo scopo di garantire un elevato livello di efficienza                     
operativa, i Dirigenti sono soggetti alla valutazione del Direttore,            
effettuabile in ogni tempo e, comunque, almeno una volta l'anno, onde           
valutare i risultati del controllo strategico e del controllo di                
gestione.                                                                       
7.1. Qualora abbia esito negativo la valutazione compiuta dal                   
Direttore o si verifichi una grave inosservanza di direttive                    
impartite dal medesimo, il Direttore deve riferire al CdA, e deve               
proporre allo stesso di avviare il procedimento disciplinare, per il            
quale svolgera' le funzioni di responsabile del procedimento.                   
8. Gli incarichi dirigenziali possono, altresi', essere revocati                
prima della scadenza, con provvedimento motivato del CdA, su proposta           
del Direttore, in caso di reiterata inosservanza degli obiettivi di             
cui al precedente comma 6 o di irregolarita' gravi nell'esercizio               
delle funzioni ad essi assegnate.                                               
9. In caso di cessazione dall'incarico di Dirigente, le                         
corrispondenti funzioni sono temporaneamente assunte, fino alla                 
nomina del successore, dal Direttore.                                           
10. I provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 sono adottati previo                  
conforme parere del Comitato di Garanti istituito ai sensi dell'art.            
48, L.R. 43/01 e successive modifiche ed integrazioni.                          
Art. 18                                                                         
Doveri dei Dirigenti                                                            
1. I Dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia               
tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa, entro i limiti e           
secondo le modalita' previste dalla legge, dallo Statuto e dai                  
regolamenti dell'ADSU, dalle deliberazioni del CdA e dalle                      
determinazioni del Direttore.                                                   
2. I Dirigenti sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della           
gestione e dei relativi risultati, secondo quanto stabilito dall'art.           
18, comma 6.                                                                    
Art. 19                                                                         
Compiti dei Dirigenti                                                           
1. Ai Dirigenti compete, nel rispetto del principio di distinzione              
tra la funzione direttiva attribuita agli organi istituzionali e                
quella esecutivo-amministrativa ad essi conferita, la gestione                  
finanziaria, tecnica e amministrativa per la realizzazione degli                
obiettivi fissati dagli organi istituzionali ed ulteriormente                   
precisati dal Direttore.                                                        
2. Ai Dirigenti compete, altresi', l'adozione degli atti e                      
provvedimenti amministrativi (altrimenti detti determinazioni)                  
nell'ambito delle competenze loro attribuite. Sempre in tale ambito,            
i Dirigenti stessi hanno la firma aziendale, in via esclusiva, anche            
per gli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, compresi i                
mandati di pagamento.                                                           
3. In particolare, i Dirigenti:                                                 
a) formulano proposte e pareri al Direttore, in merito ad atti di               
competenza di quest'ultimo;                                                     
b) predispongono, annualmente, una proposta di programma operativo              
per il settore di competenza, da sottoporre alla valutazione ed                 
approvazione del Direttore;                                                     
c) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi                    
assegnati dal Direttore, tramite l'adozione degli atti e dei                    
provvedimenti amministrativi, e tramite l'esercizio dei poteri di               
spesa e di acquisizione delle entrate;                                          
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei Servizi e delle           
strutture organizzative, cui sono preposti, dei responsabili dei                
procedimenti amministrativi, e dei responsabili delle funzioni di               
programmazione e progettazione, di controllo, verifica e vigilanza,             
di studio, ricerca ed elaborazione, anche esercitando i poteri                  
sostitutivi, in caso di inerzia;                                                
e) partecipano, in qualita' di membri, alle commissioni di gara per             
lavori, servizi, forniture e a quelle per i concorsi riguardanti la             
copertura di posti vacanti nei loro Servizi ovvero "ratione                     
materiae", cioe' in virtu' della loro specializzazione;                         
f) sottoscrivono, in via esclusiva, la corrispondenza e tutti gli               
atti che si riferiscono all'attivita' imputabile ai Servizi e alle              
strutture da essi dirette;                                                      
g) gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali               
assegnate nell'ambito delle rispettive competenze;                              
h) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore;             
i) esprimono parere preventivo di regolarita' amministrativa e                  
contabile sulle proposte di atti degli organi istituzionali,                    
sempreche' riguardino le competenze del loro Servizio.                          
Art. 20                                                                         
Organizzazione e qualificazione del lavoro                                      
1. Nel pieno rispetto della legge e degli accordi collettivi, le                
modalita' di organizzazione lavoro del personale addetto ai servizi             
dell'Azienda perseguono la massima produttivita' possibile e sono               
adeguate alle esigenze primarie degli utenti ed a quelle                        
scientifico-didattiche dell'Universita'.                                        
2. Gli orari degli uffici dell'Azienda aperti al pubblico sono                  
stabiliti con riguardo ai bisogni delle fasce di utenza.                        
3. L'Azienda promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e             
lo sviluppo della professionalita' del personale.                               
Art. 21                                                                         
Collaborazioni esterne                                                          
Nel rispetto delle normative vigenti, per esigenze connesse con i               
suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con il                  
proprio personale in servizio, l'Azienda puo' ricorrere a incarichi e           
a consulenze esterne a contenuto tecnico-specialistico affidate a               
persone, fisiche o giuridiche, di adeguata qualificazione.                      
TITOLO IV                                                                       
PATRIMONIO E CONTABILITA'                                                       
Art. 22                                                                         
Patrimonio                                                                      
1. L'Azienda ha un proprio patrimonio formato da beni mobili ed                 
immobili.                                                                       
2. Il patrimonio dell'Azienda e' costituito dai beni all'uopo                   
trasferiti dalla Regione nonche' dai beni derivanti da acquisizioni,            
donazioni, eredita' e legati.                                                   
3. I beni aziendali derivanti dal trasferimento regionale sono                  
vincolati nell'uso all'attuazione degli interventi per il diritto               
allo studio; il relativo mutamento di destinazione comporta il                  
ritrasferimento degli stessi al patrimonio regionale.                           
4. L'alienazione dei beni immobili dell'Azienda deve essere                     
autorizzata dalla Giunta regionale, che deve preventivamente                    
approvare la relativa delibera di cessione.                                     
5. Il ricavato della vendita dei beni immobili e' in ogni caso                  
destinato alla realizzazione di interventi di edilizia finalizzata al           
diritto allo studio.                                                            
Art. 23                                                                         
Gestione finanziaria, patrimoniale                                              
ed economica. Controllo di gestione                                             
1. La gestione finanziaria e contabile ed i criteri di funzionamento            
del sistema di controllo di gestione dell'Azienda, sono disciplinati            
dalla legge e dal regolamento di contabilita', deliberato dal Cda ed            
approvato dalla Giunta regionale.                                               
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.                          
3. Il bilancio annuale deve presentare l'equilibrio economico e                 
finanziario.                                                                    
4. Gli strumenti necessari all'attivita' di direzione ed alle                   
valutazioni di competenza degli organi dell'Azienda sono forniti da             
un apposito sistema di controllo di gestione.                                   
5. Le deliberazioni comportanti impegno di spesa sono adottate previa           
attestazione dei pareri previsti dalla legislazione regionale e                 
nazionale vigente.                                                              
TITOLO V                                                                        
DISPOSIZIONI FINALI                                                             
Art. 24                                                                         
Modifica dello Statuto                                                          
1. Le deliberazioni riguardanti le modificazioni del presente Statuto           
sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei                 
componenti del Cda compreso il Presidente, e diventano esecutive con            
l'approvazione della Giunta regionale.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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