REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2005, n. 1105

Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo. Revoca deliberazione 1650/98

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto l'art. 5, secondo comma, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157             
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il               
prelievo venatorio" in base al quale la Regione e' chiamata ad                  
emanare norme relative alla costituzione ed alla gestione di un                 
patrimonio di richiami vivi di cattura;                                         
visto altresi' l'art. 54 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8                      
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica  e per                    
l'esercizio dell'attivita' venatoria", cosi' come modificato dalla              
L.R. 6/00, che, a recepimento di quanto previsto dalla sopracitata              
legge statale, attribuisce alle Province competenza e titolarita'               
dell'attivita' di cattura e prevede, contestualmente, l'emanazione di           
specifiche direttive regionali in materia;richiamate a tal proposito            
le "Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di                
richiamo" emanate con atto deliberativo 1650/98;                                
preso atto che, durante l'arco temporale di vigenza di tale                     
provvedimento, si e' progressivamente consolidato un processo di                
adeguamento dell'attivita' di cattura di uccelli da richiamo ai                 
principi di tutela e salvaguardia delle popolazioni di fauna                    
selvatica, mediante un ridimensionamento sia degli esemplari                    
catturati che degli impianti attivati, in linea con i suggerimenti              
tecnici forniti in materia dall'Istituto Nazionale per la Fauna                 
Selvatica;                                                                      
considerato infatti che - mentre nel 1997, anno immediatamente                  
precedente a quello di emanazione delle direttive di cui sopra, nella           
regione Emilia-Romagna svolgevano attivita' di cattura cinque                   
Province per un totale complessivo di 82 impianti di cattura e 14.470           
esemplari catturabili - nell'anno 2004 il numero di impianti si e'              
ridotto a 45, distribuiti su quattro Province, per un numero                    
complessivo di uccelli catturabili ammontante a 11.215;                         
atteso, pertanto, che i sette anni di applicazione delle suddette               
Direttive regionali hanno gradualmente consentito il raggiungimento             
di un livello ottimale di attivita' in linea, da un lato, con le                
esigenze di servizio per il fabbisogno annuale e, dall'altro, con lo            
stato di conservazione delle popolazioni appartenenti alle specie               
selvatiche oggetto di cattura;                                                  
rilevato, peraltro, che le stesse Direttive hanno evidenziato alcuni            
problemi di carattere amministrativo-procedurale che - coinvolgendo             
alcuni aspetti relazionali tra Regione, Province ed INFS - si                   
ripercuotono con effetto negativo sui tempi dell'attivita' di cattura           
riducendo l'efficacia del servizio di approvvigionamento dei                    
richiami;                                                                       
valutata, pertanto, l'opportunita' di ottimizzare anche tale aspetto            
delle piu' volte nominate Direttive regionali, prevedendo gli                   
opportuni correttivi da apportare alla successione degli adempimenti            
e delle competenze che sono in capo ai diversi soggetti coinvolti;              
valutato, altresi', opportuno apportare alcuni correttivi tecnici               
volti a chiarire ulteriormente aspetti connessi allo svolgimento                
dell'attivita' di cattura, anche in coerenza con l'evoluzione                   
legislativa nazionale in materia;                                               
ritenuto pertanto necessario adottare nuove Direttive, al fine di               
dotare le Province interessate a tale attivita' di uno strumento che            
associ alle gia' efficaci e consolidate caratteristiche tecniche                
anche piu' razionali supporti amministrativi;                                   
ravvisata, infine, la necessita' di revocare le proprie precedenti              
Direttive emanate con il gia' richiamato atto deliberativo 1650/98;             
atteso che e' acquisito e trattenuto agli atti del competente                   
Servizio il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;              
vista la L.R. 26/11/2001, n. 43 "Testo unico in materia di                      
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
dato atto, pertanto, del parere favorevole di regolarita'                       
amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura dott.                
Dario Manghi in merito alla presente deliberazione, ai sensi del                
quarto comma dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della citata                       
deliberazione di Giunta regionale 447/03;                                       
su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale, Difesa del              
Suolo e della Costa. Protezione civile;                                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le "Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare           
a scopo di richiamo" secondo il testo allegato alla presente                    
deliberazione della quale e' parte integrante e sostanziale;                    
2) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la                     
deliberazione n. 1650 del 21 settembre 1998;                                    
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di                    
richiamo                                                                        
Art. 1                                                                          
Norme generali                                                                  
Le attivita' di cattura di uccelli, finalizzate alla costituzione del           
patrimonio di richiami vivi di cui all'art. 5, secondo comma, della             
Legge 11 febbraio 1992, n. 157, si effettuano esclusivamente in                 
impianti della cui autorizzazione sono titolari le Province che si              
avvalgono, per la loro gestione, di operatori qualificati e valutati            
idonei dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ai sensi del              
successivo art. 2.                                                              
La Regione, sentito il parere dell'Istituto medesimo, stabilisce                
annualmente il numero degli impianti di cattura autorizzati ed il               
numero dei soggetti catturabili in ciascuna provincia e per ciascuna            
specie.                                                                         
Le attivita' svolte negli impianti autorizzati sono regolate secondo            
specifici disciplinari predisposti dalle Province ai sensi delle                
disposizioni di cui alle presenti Direttive, derivanti dalle                    
indicazioni tecniche fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna               
Selvatica con la nota prot. n. 2359/ T-A 62 del 15 aprile 1998.                 
Tali disciplinari devono contenere indicazioni in merito ai seguenti            
punti:                                                                          
a) denominazione e localizzazione dell'impianto                                 
b) tipologia e caratteristiche dell'impianto                                    
c) attivita' dell'impianto con particolare riferimento alle specie ed           
ai periodi consentiti                                                           
d) personale impiegato.                                                         
Gli operatori abilitati che intendono esercitare l'attivita' di                 
cattura in qualita' di responsabili di un impianto, devono                      
annualmente presentare alla Provincia territorialmente competente ed            
entro i termini dalla medesima stabiliti, una specifica domanda                 
corredata dalla documentazione relativa all'impianto da attivare; la            
Provincia, previo esame della documentazione ricevuta, predispone il            
disciplinare  che regola l'attivita' di ciascun impianto,                       
autorizzandone l'attivazione nei limiti stabiliti dalla Regione ai              
sensi del precedente secondo capoverso.                                         
La Provincia, all'atto dell'autorizzazione all'attivazione degli                
impianti, trasmette all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica               
copia dei relativi disciplinari, che devono altresi' essere                     
conservati presso ogni impianto di cattura.                                     
Gli impianti possono essere collocati anche all'interno delle zone di           
ripopolamento e cattura di cui all'art. 19 comma 2, della L.R. 15               
febbraio 1994, n. 8.                                                            
La cattura e la detenzione di uccelli a fini di richiamo sono                   
consentite per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello,            
tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.                               
Gli uccelli eventualmente catturati negli impianti e non appartenenti           
a tali specie devono essere immediatamente liberati alla rete.                  
L'accesso agli impianti deve essere permesso in qualsiasi momento a             
tutti i soggetti incaricati dalla Legge 157/92, art. 27, nonche' al             
personale espressamente incaricato dall'Istituto Nazionale per la               
Fauna Selvatica. Qualora un impianto sia situato all'interno di una             
proprieta' privata, il proprietario deve consentire il libero accesso           
al personale preposto alla vigilanza, pena l'immediata decadenza                
dell'autorizzazione a svolgere attivita' di cattura da parte della              
Provincia territorialmente competente.                                          
Ai fini della gestione ottimale di ogni impianto, e' necessario che             
sia prevista una struttura deputata al ricovero temporaneo sia degli            
operatori sia dei soggetti catturati.                                           
Tali strutture accessorie devono essere ubicate ad una distanza dalle           
reti che consenta di svolgere una stretta sorveglianza                          
dell'impianto.                                                                  
Nelle prime ore dopo la cattura, gli esemplari devono essere                    
mantenuti in penombra per ridurne lo stress.                                    
Art. 2                                                                          
Valutazione di idoneita' del personale operante negli impianti                  
La valutazione di idoneita' del personale che opera negli impianti di           
cattura, come previsto dalla vigente normativa, viene effettuata                
dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica presso la propria sede           
o presso una sede predisposta dalla Provincia e concordata con                  
l'Istituto stesso.                                                              
I requisiti richiesti per il riconoscimento dell'idoneita' sono:                
- capacita' comprovata nella messa in opera degli strumenti di                  
cattura previsti;                                                               
- capacita' di gestire e condurre correttamente l'impianto;                     
- capacita' di estrarre correttamente gli esemplari dalle reti;                 
- capacita' di riconoscere le specie catturabili e detenibili come              
richiami;                                                                       
- capacita' di apporre correttamente i contrassegni inamovibili dei             
quali tutti i soggetti appartenenti alle specie detenibili ai fini di           
richiamo devono essere dotati;                                                  
- capacita' di trascrivere correttamente i dati di carico e scarico             
negli appositi registri.                                                        
L'idoneita' viene valutata attraverso una prova d'esame svolta                  
secondo le modalita' stabilite dall'Istituto Nazionale per la Fauna             
Selvatica.                                                                      
Art. 3                                                                          
Tipologia e caratteristiche degli impianti                                      
Gli impianti di cattura si suddividono in:                                      
a) fissi e mobili; gli impianti fissi svolgono la loro attivita'                
sempre nello stesso luogo per tutta la durata del periodo consentito            
per le catture, mentre quelli mobili possono invece spostarsi                   
all'interno di una zona predeterminata;                                         
b) a reti orizzontali, verticali o miste; gli impianti attrezzati con           
reti orizzontali (copertoni, prodine e paretai), specializzati per la           
cattura di Allodola, Pavoncella e Colombaccio, devono essere muniti             
per il loro funzionamento esclusivamente di dispositivi a scatto                
attivati meccanicamente ed in presenza di soggetti appartenenti alle            
specie sopra riportate, che si siano posati nell'area di cattura.               
Gli impianti di cattura devono sempre essere collocati in luoghi                
facilmente raggiungibili e dislocati in situazioni geografiche ed               
ambientali idonee alla cattura delle specie consentite.                         
Le reti devono essere sempre costituite da doppio filo ritorto, al              
fine di ridurre al minimo il rischio di ferimento degli animali; le             
dimensioni delle maglie devono essere rapportate alle specie che si             
intendono catturare e comunque non possono essere inferiori a mm. 20            
per l'Allodola, a mm. 32 per i Turdidi, a mm. 50 per la Pavoncella e            
il Colombaccio.                                                                 
Gli impianti a reti orizzontali possono essere costituiti da una sola           
prodina con pali fissi comprendente due paia di reti tipo prodina               
coprenti, quando chiuse, una superficie massima di mq. 70 per ogni              
paio di reti, da paretai ( reti orizzontali a chiusura verticale )              
coprenti, quando chiuse, una superficie massima di mq. 180 oppure da            
un copertone avente, da chiuso, una superficie non superiore a mq.              
120. L'uso del copertone deve essere tale da consentire l'estrazione            
manuale dei soli uccelli appartenenti alle specie autorizzate e la              
liberazione naturale mediante apertura dell'impianto, delle eventuali           
altre specie rimaste intrappolate.                                              
Gli impianti a reti verticali (Roccoli e Bresciane), specializzati              
per la cattura di Tordo sassello, Tordo bottaccio, Cesena e Merlo,              
possono utilizzare solo reti a tramaglio o di tipo mist-net, di                 
maglia non inferiore a mm. 32 di lato, al fine di minimizzare la                
possibilita' di catturare specie diverse da quelle soprariportate.              
Art. 4                                                                          
Attivita' degli impianti                                                        
Il periodo di attivita' degli impianti e' compreso tra il 20                    
settembre ed il 30 novembre di ogni anno, ad eccezione della specie             
Cesena per la quale e' consentita la cattura sino al 30 dicembre e              
del Tordo sassello la cui cattura e' consentita sino al 10 dicembre.            
Ogni attivita' svolta al di fuori di questo periodo e' da                       
considerarsi illecita.                                                          
Per ogni impianto deve essere stabilito un contingente massimo                  
annuale, suddiviso per specie, di uccelli da catturare. Al                      
raggiungimento di tale limite l'attivita' di cattura per ciascuna               
specie deve cessare e gli esemplari eventualmente catturati in                  
soprannumero devono essere immediatamente liberati alla rete.                   
All'interno degli impianti ogni attivita' direttamente o                        
indirettamente connessa alla cattura degli uccelli (maneggio delle              
reti, dei richiami, degli uccelli catturati, apposizione dei                    
contrassegni, compilazione dei registri ecc.), puo' essere esercitata           
solo ed esclusivamente da personale abilitato dall'Istituto Nazionale           
per la Fauna Selvatica.                                                         
Il numero di addetti al funzionamento di ciascun impianto deve essere           
correlato alla potenzialita' di cattura dello stesso. Negli impianti            
fissi e mobili a reti verticali con piu' di 100 metri lineari di rete           
e negli impianti a reti orizzontali con piu' di una coppia di reti              
devono comunque essere sempre presenti contemporaneamente almeno due            
operatori in possesso di idoneita' e di autorizzazione rilasciata               
dall'Amministrazione provinciale competente.                                    
Analoghe indicazioni valgono anche per impianti misti che usino                 
contemporaneamente reti orizzontali e verticali, indipendentemente              
dalle dimensioni delle stesse. Per impianti di minori dimensioni, o             
per quelli in cui la dimensione lineare delle reti in attivita' venga           
temporaneamente ridotta a meno di 100 mt, e' consentita la presenza             
anche di un solo operatore.                                                     
In un impianto a reti orizzontali con piu' di una coppia di reti sono           
permesse le operazioni di cattura con un solo operatore nel caso sia            
utilizzata una sola coppia di reti, mentre le altre devono essere               
rese inidonee alla cattura. Ciascun operatore non puo' prestare                 
servizio contemporaneamente presso piu' impianti. Gli impianti non              
possono essere attivati prima dell'alba e non possono proseguire                
l'attivita' oltre il tramonto; nelle ore notturne le reti devono                
essere rese inidonee alla cattura. Inoltre durante l'esercizio                  
dell'attivita' l'impianto non puo' essere abbandonato dagli operatori           
se non previa disattivazione delle reti.                                        
Durante il periodo di attivita' dell'impianto si deve effettuare                
almeno un controllo alle reti ogni ora; in caso di condizioni                   
climatiche sfavorevoli i controlli vanno intensificati e,                       
all'occorrenza, l'impianto va disattivato. Parimenti occorre                    
sospendere le attivita' di cattura qualora l'intensita' delle stesse            
non consenta agli operatori di rimuovere dalle reti tutti i soggetti            
catturati con la necessaria rapidita'.                                          
Le localita' e le date di cattura degli impianti mobili devono essere           
segnalate nei rispettivi disciplinari. Eventuali cambiamenti che si             
rendessero eventualmente necessari, devono essere autorizzati dalla             
Provincia territorialmente competente previa comunicazione all'INFS.            
Per la gestione dell'impianto e' consentito l'utilizzo di un numero             
di richiami pari ad 80 unita', con un massimo di 20 unita' per                  
specie, per le strutture a reti verticali con piu' di 100 ml. di rete           
e per quelle a reti orizzontali con piu' di una coppia di reti,                 
oltreche' per quelle strutture che utilizzino entrambi i tipi di                
rete.                                                                           
Per gli impianti di minori dimensioni per i quali sia consentita la             
gestione anche da parte di un solo operatore, e' consentito                     
l'utilizzo di 40 richiami con un massimo di 20 per specie.                      
I richiami utilizzati possono appartenere esclusivamente alle specie            
catturabili in ogni impianto. Detti richiami devono essere marcati              
con gli stessi contrassegni inamovibili utilizzati per gli uccelli di           
cui e' prevista la cessione. I dati relativi a ciascun soggetto                 
devono essere riportati in un apposito registro o scheda differente             
da quello di carico e scarico utilizzato per i soggetti catturati.              
Le batterie di richiami possono essere rifornite (nell'ambito dei               
limiti numerici sopra riportati) anche con soggetti provenienti da              
allevamento, purche' opportunamente contrassegnati con anelli chiusi,           
muniti di valida documentazione che ne comprovi la legittima                    
provenienza.                                                                    
I richiami utilizzati dall'impianto devono essere gestiti in                    
osservanza al dettato della Legge 157/92, art. 21, comma 1, lett. r)            
e delle norme stabilite dalla Legge 473/93. E' ammesso l'uso di                 
zimbelli vivi ed appartenenti alle specie di cui all'art. 1, settimo            
capoverso, del presente provvedimento, regolarmente imbracati, non              
sottoposti direttamente a strattonamenti.                                       
La Provincia provvede ogni anno a redigere una relazione consuntiva             
sull'attivita' svolta negli impianti in base ai registri forniti                
dagli operatori e ad inviarla all'Istituto Nazionale per la Fauna               
Selvatica entro il 30 gennaio dell'anno successivo.                             
Art. 5                                                                          
Marcatura e registrazione degli uccelli catturati                               
Gli uccelli catturati e appartenenti alle specie utilizzabili a fini            
di richiamo devono essere immediatamente muniti, alla rete, di                  
contrassegno inamovibile avente le caratteristiche indicate                     
dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e fornito dalla                  
Provincia; immediatamente dopo la marcatura il responsabile                     
dell'impianto deve provvedere ad annotare su apposito registro,                 
anch'esso fornito dalla Provincia, gli esemplari catturati. Tale                
registro deve essere predisposto e compilato secondo le specifiche              
indicazioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Negli               
impianti non devono risultare in alcun momento presenti soggetti                
sprovvisti di contrassegno. I richiami catturati che siano                      
eventualmente marcati con anelli utilizzati per lo studio sulle                 
migrazioni, devono essere immediatamente liberati.                              
I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per            
lo studio delle migrazioni che venissero eventualmente catturati                
negli impianti, una volta estratti dalle reti, devono essere                    
immediatamente liberati dopo aver letto e trascritto con la massima             
cura tutta la dicitura riportata sull'anello. Successivamente i dati            
devono essere trasmessi con appposita cartolina o modulo predisposto            
dalla Provincia all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.                  
I casi di decesso di esemplari marcati o da marcare, nonche'  di fuga           
accidentale di uccelli gia' marcati, devono essere segnalati sul                
registro giornaliero.                                                           
Art. 6                                                                          
Centri di raccolta e cessione dei richiami                                      
Le Province, per la cessione dei richiami ai cacciatori, si avvalgono           
di appositi centri di raccolta, nei quali devono giornalmente                   
confluire gli uccelli catturati nei singoli impianti, gia' muniti del           
contrassegno previsto al precedente art. 5. Il titolare del centro di           
raccolta, nominativamente incaricato dalla Provincia, ha l'obbligo di           
segnare su appositi registri di carico e scarico forniti dalla                  
Provincia stessa, tutte le operazioni che avvengono all'interno del             
centro, con particolare riferimento al numero dei soggetti                      
giornalmente confluiti e ceduti, alle eventuali giacenze di giornata            
ed alle generalita' dei cacciatori ai quali i richiami vengano                  
assegnati.                                                                      
Tali centri, ai fini di garantire la copertura del fabbisogno,                  
possono cedere richiami anche a cacciatori provenienti da altre                 
Province o Regioni, purche' siano stati attivati specifici e formali            
accordi tra le Amministrazioni interessate.                                     
Le marcature e le certificazioni dei richiami che il cacciatore abbia           
direttamente acquisito presso centri di raccolta di altre Province o            
Regioni devono essere convalidate dalla Provincia di residenza che              
puo' autorizzare la detenzione ed il relativo utilizzo dei richiami             
stessi ad esclusivo uso venatorio, previa verifica della congruita'             
degli stessi con la normativa vigente e fino al raggiungimento dei              
quantitativi totali e per specie, consentiti per singolo cacciatore.            
Le Province, al fine di garantire il servizio di cattura e gestione             
dei richiami vivi attraverso gli impianti ed i centri, possono                  
prevedere il rimborso delle spese vive sostenute per il mantenimento            
e la gestione degli impianti di cattura e dei centri di raccolta. E'            
vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura                  
utilizzati a fini di richiamo.Per la cessione dei richiami vivi le              
Province adottano proprie modalita' e liste di prenotazione, dando              
comunque la precedenza ai cacciatori che abbiano optato per la forma            
di caccia da appostamento fisso - lett. b), art. 12, comma 5, Legge             
157/92.                                                                         
Art. 7                                                                          
Divieti                                                                         
Nel periodo compreso tra il 20 settembre ed il 30 dicembre,                     
l'esercizio venatorio e' vietato in un raggio compreso tra mt. 300 e            
mt. 500 dall'impianto di cattura in effettivo esercizio e                       
opportunamente segnalato da parte del responsabile.                             
La distanza minima che deve essere rispettata fra gli impianti non              
deve essere inferiore a mt. 500.                                                
Per tutto il periodo di attivita' autorizzato non e' consentita ne'             
la detenzione di armi da fuoco ne' di munizioni all'interno                     
dell'impianto.                                                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina