DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2005, n. 1105
Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo. Revoca deliberazione 1650/98
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 5, secondo comma, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio" in base al quale la Regione e' chiamata ad
emanare norme relative alla costituzione ed alla gestione di un
patrimonio di richiami vivi di cattura;
visto altresi' l'art. 54 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria", cosi' come modificato dalla
L.R. 6/00, che, a recepimento di quanto previsto dalla sopracitata
legge statale, attribuisce alle Province competenza e titolarita'
dell'attivita' di cattura e prevede, contestualmente, l'emanazione di
specifiche direttive regionali in materia;richiamate a tal proposito
le "Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di
richiamo" emanate con atto deliberativo 1650/98;
preso atto che, durante l'arco temporale di vigenza di tale
provvedimento, si e' progressivamente consolidato un processo di
adeguamento dell'attivita' di cattura di uccelli da richiamo ai
principi di tutela e salvaguardia delle popolazioni di fauna
selvatica, mediante un ridimensionamento sia degli esemplari
catturati che degli impianti attivati, in linea con i suggerimenti
tecnici forniti in materia dall'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica;
considerato infatti che - mentre nel 1997, anno immediatamente
precedente a quello di emanazione delle direttive di cui sopra, nella
regione Emilia-Romagna svolgevano attivita' di cattura cinque
Province per un totale complessivo di 82 impianti di cattura e 14.470
esemplari catturabili - nell'anno 2004 il numero di impianti si e'
ridotto a 45, distribuiti su quattro Province, per un numero
complessivo di uccelli catturabili ammontante a 11.215;
atteso, pertanto, che i sette anni di applicazione delle suddette
Direttive regionali hanno gradualmente consentito il raggiungimento
di un livello ottimale di attivita' in linea, da un lato, con le
esigenze di servizio per il fabbisogno annuale e, dall'altro, con lo
stato di conservazione delle popolazioni appartenenti alle specie
selvatiche oggetto di cattura;
rilevato, peraltro, che le stesse Direttive hanno evidenziato alcuni
problemi di carattere amministrativo-procedurale che - coinvolgendo
alcuni aspetti relazionali tra Regione, Province ed INFS - si
ripercuotono con effetto negativo sui tempi dell'attivita' di cattura
riducendo l'efficacia del servizio di approvvigionamento dei
richiami;
valutata, pertanto, l'opportunita' di ottimizzare anche tale aspetto
delle piu' volte nominate Direttive regionali, prevedendo gli
opportuni correttivi da apportare alla successione degli adempimenti
e delle competenze che sono in capo ai diversi soggetti coinvolti;
valutato, altresi', opportuno apportare alcuni correttivi tecnici
volti a chiarire ulteriormente aspetti connessi allo svolgimento
dell'attivita' di cattura, anche in coerenza con l'evoluzione
legislativa nazionale in materia;
ritenuto pertanto necessario adottare nuove Direttive, al fine di
dotare le Province interessate a tale attivita' di uno strumento che
associ alle gia' efficaci e consolidate caratteristiche tecniche
anche piu' razionali supporti amministrativi;
ravvisata, infine, la necessita' di revocare le proprie precedenti
Direttive emanate con il gia' richiamato atto deliberativo 1650/98;
atteso che e' acquisito e trattenuto agli atti del competente
Servizio il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
vista la L.R. 26/11/2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
dato atto, pertanto, del parere favorevole di regolarita'
amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura dott.
Dario Manghi in merito alla presente deliberazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della citata
deliberazione di Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale, Difesa del
Suolo e della Costa. Protezione civile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le "Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare
a scopo di richiamo" secondo il testo allegato alla presente
deliberazione della quale e' parte integrante e sostanziale;
2) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la
deliberazione n. 1650 del 21 settembre 1998;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di
richiamo
Art. 1
Norme generali
Le attivita' di cattura di uccelli, finalizzate alla costituzione del
patrimonio di richiami vivi di cui all'art. 5, secondo comma, della
Legge 11 febbraio 1992, n. 157, si effettuano esclusivamente in
impianti della cui autorizzazione sono titolari le Province che si
avvalgono, per la loro gestione, di operatori qualificati e valutati
idonei dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ai sensi del
successivo art. 2.
La Regione, sentito il parere dell'Istituto medesimo, stabilisce
annualmente il numero degli impianti di cattura autorizzati ed il
numero dei soggetti catturabili in ciascuna provincia e per ciascuna
specie.
Le attivita' svolte negli impianti autorizzati sono regolate secondo
specifici disciplinari predisposti dalle Province ai sensi delle
disposizioni di cui alle presenti Direttive, derivanti dalle
indicazioni tecniche fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica con la nota prot. n. 2359/ T-A 62 del 15 aprile 1998.
Tali disciplinari devono contenere indicazioni in merito ai seguenti
punti:
a) denominazione e localizzazione dell'impianto
b) tipologia e caratteristiche dell'impianto
c) attivita' dell'impianto con particolare riferimento alle specie ed
ai periodi consentiti
d) personale impiegato.
Gli operatori abilitati che intendono esercitare l'attivita' di
cattura in qualita' di responsabili di un impianto, devono
annualmente presentare alla Provincia territorialmente competente ed
entro i termini dalla medesima stabiliti, una specifica domanda
corredata dalla documentazione relativa all'impianto da attivare; la
Provincia, previo esame della documentazione ricevuta, predispone il
disciplinare che regola l'attivita' di ciascun impianto,
autorizzandone l'attivazione nei limiti stabiliti dalla Regione ai
sensi del precedente secondo capoverso.
La Provincia, all'atto dell'autorizzazione all'attivazione degli
impianti, trasmette all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
copia dei relativi disciplinari, che devono altresi' essere
conservati presso ogni impianto di cattura.
Gli impianti possono essere collocati anche all'interno delle zone di
ripopolamento e cattura di cui all'art. 19 comma 2, della L.R. 15
febbraio 1994, n. 8.
La cattura e la detenzione di uccelli a fini di richiamo sono
consentite per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello,
tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.
Gli uccelli eventualmente catturati negli impianti e non appartenenti
a tali specie devono essere immediatamente liberati alla rete.
L'accesso agli impianti deve essere permesso in qualsiasi momento a
tutti i soggetti incaricati dalla Legge 157/92, art. 27, nonche' al
personale espressamente incaricato dall'Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica. Qualora un impianto sia situato all'interno di una
proprieta' privata, il proprietario deve consentire il libero accesso
al personale preposto alla vigilanza, pena l'immediata decadenza
dell'autorizzazione a svolgere attivita' di cattura da parte della
Provincia territorialmente competente.
Ai fini della gestione ottimale di ogni impianto, e' necessario che
sia prevista una struttura deputata al ricovero temporaneo sia degli
operatori sia dei soggetti catturati.
Tali strutture accessorie devono essere ubicate ad una distanza dalle
reti che consenta di svolgere una stretta sorveglianza
dell'impianto.
Nelle prime ore dopo la cattura, gli esemplari devono essere
mantenuti in penombra per ridurne lo stress.
Art. 2
Valutazione di idoneita' del personale operante negli impianti
La valutazione di idoneita' del personale che opera negli impianti di
cattura, come previsto dalla vigente normativa, viene effettuata
dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica presso la propria sede
o presso una sede predisposta dalla Provincia e concordata con
l'Istituto stesso.
I requisiti richiesti per il riconoscimento dell'idoneita' sono:
- capacita' comprovata nella messa in opera degli strumenti di
cattura previsti;
- capacita' di gestire e condurre correttamente l'impianto;
- capacita' di estrarre correttamente gli esemplari dalle reti;
- capacita' di riconoscere le specie catturabili e detenibili come
richiami;
- capacita' di apporre correttamente i contrassegni inamovibili dei
quali tutti i soggetti appartenenti alle specie detenibili ai fini di
richiamo devono essere dotati;
- capacita' di trascrivere correttamente i dati di carico e scarico
negli appositi registri.
L'idoneita' viene valutata attraverso una prova d'esame svolta
secondo le modalita' stabilite dall'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica.
Art. 3
Tipologia e caratteristiche degli impianti
Gli impianti di cattura si suddividono in:
a) fissi e mobili; gli impianti fissi svolgono la loro attivita'
sempre nello stesso luogo per tutta la durata del periodo consentito
per le catture, mentre quelli mobili possono invece spostarsi
all'interno di una zona predeterminata;
b) a reti orizzontali, verticali o miste; gli impianti attrezzati con
reti orizzontali (copertoni, prodine e paretai), specializzati per la
cattura di Allodola, Pavoncella e Colombaccio, devono essere muniti
per il loro funzionamento esclusivamente di dispositivi a scatto
attivati meccanicamente ed in presenza di soggetti appartenenti alle
specie sopra riportate, che si siano posati nell'area di cattura.
Gli impianti di cattura devono sempre essere collocati in luoghi
facilmente raggiungibili e dislocati in situazioni geografiche ed
ambientali idonee alla cattura delle specie consentite.
Le reti devono essere sempre costituite da doppio filo ritorto, al
fine di ridurre al minimo il rischio di ferimento degli animali; le
dimensioni delle maglie devono essere rapportate alle specie che si
intendono catturare e comunque non possono essere inferiori a mm. 20
per l'Allodola, a mm. 32 per i Turdidi, a mm. 50 per la Pavoncella e
il Colombaccio.
Gli impianti a reti orizzontali possono essere costituiti da una sola
prodina con pali fissi comprendente due paia di reti tipo prodina
coprenti, quando chiuse, una superficie massima di mq. 70 per ogni
paio di reti, da paretai ( reti orizzontali a chiusura verticale )
coprenti, quando chiuse, una superficie massima di mq. 180 oppure da
un copertone avente, da chiuso, una superficie non superiore a mq.
120. L'uso del copertone deve essere tale da consentire l'estrazione
manuale dei soli uccelli appartenenti alle specie autorizzate e la
liberazione naturale mediante apertura dell'impianto, delle eventuali
altre specie rimaste intrappolate.
Gli impianti a reti verticali (Roccoli e Bresciane), specializzati
per la cattura di Tordo sassello, Tordo bottaccio, Cesena e Merlo,
possono utilizzare solo reti a tramaglio o di tipo mist-net, di
maglia non inferiore a mm. 32 di lato, al fine di minimizzare la
possibilita' di catturare specie diverse da quelle soprariportate.
Art. 4
Attivita' degli impianti
Il periodo di attivita' degli impianti e' compreso tra il 20
settembre ed il 30 novembre di ogni anno, ad eccezione della specie
Cesena per la quale e' consentita la cattura sino al 30 dicembre e
del Tordo sassello la cui cattura e' consentita sino al 10 dicembre.
Ogni attivita' svolta al di fuori di questo periodo e' da
considerarsi illecita.
Per ogni impianto deve essere stabilito un contingente massimo
annuale, suddiviso per specie, di uccelli da catturare. Al
raggiungimento di tale limite l'attivita' di cattura per ciascuna
specie deve cessare e gli esemplari eventualmente catturati in
soprannumero devono essere immediatamente liberati alla rete.
All'interno degli impianti ogni attivita' direttamente o
indirettamente connessa alla cattura degli uccelli (maneggio delle
reti, dei richiami, degli uccelli catturati, apposizione dei
contrassegni, compilazione dei registri ecc.), puo' essere esercitata
solo ed esclusivamente da personale abilitato dall'Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica.
Il numero di addetti al funzionamento di ciascun impianto deve essere
correlato alla potenzialita' di cattura dello stesso. Negli impianti
fissi e mobili a reti verticali con piu' di 100 metri lineari di rete
e negli impianti a reti orizzontali con piu' di una coppia di reti
devono comunque essere sempre presenti contemporaneamente almeno due
operatori in possesso di idoneita' e di autorizzazione rilasciata
dall'Amministrazione provinciale competente.
Analoghe indicazioni valgono anche per impianti misti che usino
contemporaneamente reti orizzontali e verticali, indipendentemente
dalle dimensioni delle stesse. Per impianti di minori dimensioni, o
per quelli in cui la dimensione lineare delle reti in attivita' venga
temporaneamente ridotta a meno di 100 mt, e' consentita la presenza
anche di un solo operatore.
In un impianto a reti orizzontali con piu' di una coppia di reti sono
permesse le operazioni di cattura con un solo operatore nel caso sia
utilizzata una sola coppia di reti, mentre le altre devono essere
rese inidonee alla cattura. Ciascun operatore non puo' prestare
servizio contemporaneamente presso piu' impianti. Gli impianti non
possono essere attivati prima dell'alba e non possono proseguire
l'attivita' oltre il tramonto; nelle ore notturne le reti devono
essere rese inidonee alla cattura. Inoltre durante l'esercizio
dell'attivita' l'impianto non puo' essere abbandonato dagli operatori
se non previa disattivazione delle reti.
Durante il periodo di attivita' dell'impianto si deve effettuare
almeno un controllo alle reti ogni ora; in caso di condizioni
climatiche sfavorevoli i controlli vanno intensificati e,
all'occorrenza, l'impianto va disattivato. Parimenti occorre
sospendere le attivita' di cattura qualora l'intensita' delle stesse
non consenta agli operatori di rimuovere dalle reti tutti i soggetti
catturati con la necessaria rapidita'.
Le localita' e le date di cattura degli impianti mobili devono essere
segnalate nei rispettivi disciplinari. Eventuali cambiamenti che si
rendessero eventualmente necessari, devono essere autorizzati dalla
Provincia territorialmente competente previa comunicazione all'INFS.
Per la gestione dell'impianto e' consentito l'utilizzo di un numero
di richiami pari ad 80 unita', con un massimo di 20 unita' per
specie, per le strutture a reti verticali con piu' di 100 ml. di rete
e per quelle a reti orizzontali con piu' di una coppia di reti,
oltreche' per quelle strutture che utilizzino entrambi i tipi di
rete.
Per gli impianti di minori dimensioni per i quali sia consentita la
gestione anche da parte di un solo operatore, e' consentito
l'utilizzo di 40 richiami con un massimo di 20 per specie.
I richiami utilizzati possono appartenere esclusivamente alle specie
catturabili in ogni impianto. Detti richiami devono essere marcati
con gli stessi contrassegni inamovibili utilizzati per gli uccelli di
cui e' prevista la cessione. I dati relativi a ciascun soggetto
devono essere riportati in un apposito registro o scheda differente
da quello di carico e scarico utilizzato per i soggetti catturati.
Le batterie di richiami possono essere rifornite (nell'ambito dei
limiti numerici sopra riportati) anche con soggetti provenienti da
allevamento, purche' opportunamente contrassegnati con anelli chiusi,
muniti di valida documentazione che ne comprovi la legittima
provenienza.
I richiami utilizzati dall'impianto devono essere gestiti in
osservanza al dettato della Legge 157/92, art. 21, comma 1, lett. r)
e delle norme stabilite dalla Legge 473/93. E' ammesso l'uso di
zimbelli vivi ed appartenenti alle specie di cui all'art. 1, settimo
capoverso, del presente provvedimento, regolarmente imbracati, non
sottoposti direttamente a strattonamenti.
La Provincia provvede ogni anno a redigere una relazione consuntiva
sull'attivita' svolta negli impianti in base ai registri forniti
dagli operatori e ad inviarla all'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica entro il 30 gennaio dell'anno successivo.
Art. 5
Marcatura e registrazione degli uccelli catturati
Gli uccelli catturati e appartenenti alle specie utilizzabili a fini
di richiamo devono essere immediatamente muniti, alla rete, di
contrassegno inamovibile avente le caratteristiche indicate
dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e fornito dalla
Provincia; immediatamente dopo la marcatura il responsabile
dell'impianto deve provvedere ad annotare su apposito registro,
anch'esso fornito dalla Provincia, gli esemplari catturati. Tale
registro deve essere predisposto e compilato secondo le specifiche
indicazioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Negli
impianti non devono risultare in alcun momento presenti soggetti
sprovvisti di contrassegno. I richiami catturati che siano
eventualmente marcati con anelli utilizzati per lo studio sulle
migrazioni, devono essere immediatamente liberati.
I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per
lo studio delle migrazioni che venissero eventualmente catturati
negli impianti, una volta estratti dalle reti, devono essere
immediatamente liberati dopo aver letto e trascritto con la massima
cura tutta la dicitura riportata sull'anello. Successivamente i dati
devono essere trasmessi con appposita cartolina o modulo predisposto
dalla Provincia all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
I casi di decesso di esemplari marcati o da marcare, nonche' di fuga
accidentale di uccelli gia' marcati, devono essere segnalati sul
registro giornaliero.
Art. 6
Centri di raccolta e cessione dei richiami
Le Province, per la cessione dei richiami ai cacciatori, si avvalgono
di appositi centri di raccolta, nei quali devono giornalmente
confluire gli uccelli catturati nei singoli impianti, gia' muniti del
contrassegno previsto al precedente art. 5. Il titolare del centro di
raccolta, nominativamente incaricato dalla Provincia, ha l'obbligo di
segnare su appositi registri di carico e scarico forniti dalla
Provincia stessa, tutte le operazioni che avvengono all'interno del
centro, con particolare riferimento al numero dei soggetti
giornalmente confluiti e ceduti, alle eventuali giacenze di giornata
ed alle generalita' dei cacciatori ai quali i richiami vengano
assegnati.
Tali centri, ai fini di garantire la copertura del fabbisogno,
possono cedere richiami anche a cacciatori provenienti da altre
Province o Regioni, purche' siano stati attivati specifici e formali
accordi tra le Amministrazioni interessate.
Le marcature e le certificazioni dei richiami che il cacciatore abbia
direttamente acquisito presso centri di raccolta di altre Province o
Regioni devono essere convalidate dalla Provincia di residenza che
puo' autorizzare la detenzione ed il relativo utilizzo dei richiami
stessi ad esclusivo uso venatorio, previa verifica della congruita'
degli stessi con la normativa vigente e fino al raggiungimento dei
quantitativi totali e per specie, consentiti per singolo cacciatore.
Le Province, al fine di garantire il servizio di cattura e gestione
dei richiami vivi attraverso gli impianti ed i centri, possono
prevedere il rimborso delle spese vive sostenute per il mantenimento
e la gestione degli impianti di cattura e dei centri di raccolta. E'
vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura
utilizzati a fini di richiamo.Per la cessione dei richiami vivi le
Province adottano proprie modalita' e liste di prenotazione, dando
comunque la precedenza ai cacciatori che abbiano optato per la forma
di caccia da appostamento fisso - lett. b), art. 12, comma 5, Legge
157/92.
Art. 7
Divieti
Nel periodo compreso tra il 20 settembre ed il 30 dicembre,
l'esercizio venatorio e' vietato in un raggio compreso tra mt. 300 e
mt. 500 dall'impianto di cattura in effettivo esercizio e
opportunamente segnalato da parte del responsabile.
La distanza minima che deve essere rispettata fra gli impianti non
deve essere inferiore a mt. 500.
Per tutto il periodo di attivita' autorizzato non e' consentita ne'
la detenzione di armi da fuoco ne' di munizioni all'interno
dell'impianto.