REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2468

Assistenza extra ospedaliera ai malati di AIDS: assegnazione finanziamenti per l'anno 2004 alle Aziende Unita' sanitarie locali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- la L.R. 16 giugno 1988, n. 25, recante: "Programma regionale degli            
interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" ed in                   
particolare l'art. 8;                                                           
- la Legge 5 giugno 1990, n. 135, recante: "Programma di interventi             
urgenti per la prevenzione la lotta contro l'AIDS";                             
- il decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1991, recante              
"Schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti             
al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie             
correlate";                                                                     
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto            
di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei                 
servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e           
patologie correlate";                                                           
- il "Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la              
lotta all'AIDS" adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio               
1991 n. 375, cosi' come modificato con delibera consiliare n. 940               
dell'8/7/1998;                                                                  
- la deliberazione di Giunta 8 febbraio 1999 n. 124 recante "Criteri            
per la riorganizzazione delle cure domiciliari";                                
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2400 dell'8/3/1995, e             
la propria deliberazione n. 2002 del 30/7/1996, relative                        
all'attivita' di assistenza domiciliare a favore dei malati di AIDS e           
patologie correlate;                                                            
- la propria deliberazione n. 2488 dell'1/12/2003 relativa                      
all'attivita' di assistenza extra-ospedaliera per malati di AIDS e              
patologie correlate;                                                            
- la delibera CIPE del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta               
Ufficiale n. 93 del 21/4/2004, "Fondo Sanitario nazionale 2003 -                
Parte corrente - Finanziamento interventi Legge 5 giugno 1990, n.               
135." che assegna alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro                  
2.908.988,72, per il trattamento domiciliare ai malati di AIDS;                 
ritenuto di dover adottare i provvedimenti relativi all'assistenza              
extra-ospedaliera per i malati di AIDS in ordine:                               
- alla rendicontazione delle spese sostenute dalle Aziende USL, per             
l'assistenza domiciliare e presso strutture residenziali, erogata ai            
malati di AIDS nel 2003;                                                        
- alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate                
destinate all'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS                    
nell'anno 2004;                                                                 
- alla determinazione dei criteri di finanziamento alle Aziende                 
Unita' sanitarie locali: rette giornaliere, spese organizzative e               
gestionali, mobilita' infraregionale, intensita' assistenziale                  
sanitaria e sociale;                                                            
- alle modalita' di erogazione dei fondi;                                       
dato atto che la Direzione generale Sanita' e Politiche sociali ha              
provveduto a redigere le seguenti apposite tabelle, parti integranti            
della presente deliberazione, relative:                                         
- ai costi dell'attivita' di assistenza domiciliare ai malati di AIDS           
residenti in Emilia-Romagna, sostenuti nel corso dell'anno 2003,                
(Allegato 1);                                                                   
- ai costi dell'attivita' di assistenza ai malati di AIDS presso case           
alloggio e presso centri diurni, sostenuti nel corso dell'anno 2003,            
(Allegati 2 e 3);                                                               
dato atto che dalla rendicontazione si evince che sono state                    
considerate le spese sostenute dalle Aziende Unita' saniatrie locali            
per l'assistenza di cittadini residenti nella nostra regione, presso            
strutture collocate al di fuori della regione Emilia-Romagna e                  
precisamente quelle elencate a margine dell'Allegato 2;                         
considerato che le stesse tabelle sono state predisposte sulla base             
delle relazioni e rendicontazioni inviate dalle Aziende Unita'                  
sanitarie locali, acquisite agli atti del Servizio Sanita' pubblica,            
dallo stesso verificate per regolarita' contabile e congruita', e               
riepilogate nell'allegata Tabella 4;                                            
riscontrato come, per il corrente anno, le Aziende Unita' sanitarie             
locali di questa regione hanno stipulato convenzioni con Associazioni           
di volontariato e altro privato sociale per la gestione                         
dell'assistenza residenziale e che tali strutture, poste sul                    
territorio regionale riportate nell'apposito successivo prospetto,              
sono idonee al trattamento socio-sanitario dei soggetti affetti da              
AIDS e patologie correlate ed in possesso di autorizzazione al                  
funzionamento ai sensi della propria deliberazione n. 564 dell'1                
marzo 2000:                                                                     
Azienda USL  Associazione  N. posti letto  N. posti di                          
  convenzionata    ass.za diurna                                                
Piacenza  "La ricerca"  9                                                       
Parma  "Betania"  9                                                             
Reggio Emilia  "CEIS" di  6                                                     
    Reggio Emilia                                                               
Reggio Emilia  "La Collina"  3                                                  
Modena  "Casa S. Lazzaro"  7 + 7  2                                             
Bologna  "Anlaids"  6  6                                                        
Rimini  "Comunita' di  30  20                                                   
    S. Patrignano"                                                              
e che inoltre l'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna gestisce             
un Centro Diurno per persone HIV positive di 10 posti e che,                    
pertanto, l'offerta sul territorio regionale e' di complessivi 77               
posti residenziali e 38 semiresidenziali;                                       
considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende Unita'                    
sanitarie locali con le Associazioni di volontariato e col privato              
sociale sono conformi a quanto previsto dall'Allegato B) del citato             
decreto del Ministero della Sanita' 13/9/1991 e risultano agli atti             
del Servizio Sanita' pubblica, Direzione generale Sanita' e Politiche           
sociali;                                                                        
dato atto che le Aziende Unita' sanitarie locali consentono                     
l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni            
in argomento di soggetti provenienti da qualunque Azienda Unita'                
sanitaria locale della regione e, in subordine, dalle altre regioni;            
dato atto inoltre che:                                                          
- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che              
gia' siano inserite in strutture residenziali gestite da Enti                   
ausiliari iscritti all'Albo regionale, e' possibile erogare le                  
prestazioni socio-sanitarie previste dall'Allegato A del DM 13                  
settembre 1991 recante: "Approvazione degli schemi tipo di                      
convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a            
domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate",                  
prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la             
retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia             
necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni                    
socio-sanitarie previste dal sopracitato DM 13 settembre 1991. In tal           
caso, la retta per l'attivita' di cui trattasi sostituisce quella               
stabilita per gli altri ospiti degli Enti ausiliari;                            
- le Aziende Unita' sanitarie locali interessate sono autorizzate a             
stipulare, apposite convenzioni, oltre che con Associazioni di                  
volontariato ed organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli             
Enti ausiliari, iscritti nell'apposito Albo regionale, che gestiscono           
strutture residenziali o semiresidenziali (comunita' terapeutiche),             
in specie nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni                 
necessarie per permettere l'intervento al domicilio del malato;                 
evidenziato come, per sostenere le attivita' di assistenza                      
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, sia                  
opportuno adeguare, per l'anno 2004, sulla base del tasso di                    
inflazione programmato (+1,7%), le rette medie giornaliere per                  
ciascuna giornata di assistenza;                                                
considerato che le rette medie giornaliere relative all'anno 2003               
ammontavano ad un importo pari a Euro 86,71 per giornata di                     
assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio, Euro 51,13              
per giornata di assistenza presso centri diurni, Euro 57,79 per                 
giornata di assistenza domiciliare e che, sulla base del tasso di               
inflazione programmato, il valore viene determinato come segue:                 
- Euro 88,18 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza               
collettiva o casa alloggio;                                                     
- Euro 52,00 per ciascuna giornata di assistenza presso centri                  
diurni;                                                                         
- Euro 58,77 per ogni giornata di assistenza domiciliare;                       
atteso che, cosi' come stabilito con precedenti deliberazioni, per              
sostenere le spese organizzative e gestionali ed al fine di                     
consentire una migliore e piu' efficace pianificazione                          
dell'assistenza da parte delle Aziende Unita' sanitarie locali della            
regione, appare necessario fornire un contributo giornaliero da                 
erogare alle Aziende Unita' sanitarie locali che accendono apposite             
convenzioni con il privato sociale per l'assistenza ai malati di AIDS           
ed alle Aziende Unita' sanitarie locali che attivano l'assistenza               
domiciliare ai malati di AIDS;                                                  
atteso inoltre che, come stabilito nella propria deliberazione                  
2069/99, tale contributo e' stato diversificato come di seguito                 
specificato:                                                                    
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Euro                
10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun              
paziente;                                                                       
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio            
e centro diurno Euro 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di             
ogni singola struttura, Euro 11,88 per i successivi posti fino a                
venti, e Euro 10,33 per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di            
durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;                     
precisato:                                                                      
- che, tenuto conto della pluralita' dei soggetti che concorrono a              
realizzare l'attivita' gestionale ed organizzativa di cui trattasi,             
le Aziende moduleranno l'eventuale quota di tale contributo da                  
trasferire alle strutture convenzionate secondo quanto stabilito                
nelle relative convenzioni;                                                     
- che, per il recupero dei costi delle rette dei servizi erogati a              
soggetti provenienti da altre regioni, le Aziende Unita' sanitarie              
locali convenzionate provvederanno con fatturazione diretta, cosi'              
come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n. 100/SCPS/4             
del 28/1/1997 e dalla circolare della Direzione generale Sanita' e              
Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002               
"Regolamentazione della mobilita' sanitaria interregionale ed                   
infraregionale. Anno 2002", e dalla successiva circolare n. 20 del              
12/12/2003 e sulla base delle rette giornaliere stabilite dalla                 
presente deliberazione;                                                         
atteso:                                                                         
- che risulta opportuno prevedere fin d'ora l'incremento, per l'anno            
2005, delle rette medie giornaliere per ciascuna giornata di                    
assistenza sopra richiamata nella misura del 2% rispetto a quelle in            
vigore per il 2004, tenuto conto delle previsioni contenute nel                 
disegno di legge della finanziaria 2005 per gli interventi nel                  
settore sanitario, allo scopo di fornire ai gestori delle strutture             
un punto di riferimento preciso per la programmazione della propria             
attivita';                                                                      
- che alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento                
provvedono le Aziende Unita' sanitarie locali che hanno convenzioni             
con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;             
precisato che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti           
provenienti da altre Aziende Unita' sanitarie locali verra'                     
rimborsato alla Azienda Unita' sanitarie locali che ha attivato la              
convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la                  
compensazione della mobilita' sanitaria, secondo quanto stabilito               
dalle citate circolari della Direzione generale Sanita' e Politiche             
sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002 e n. 20 del             
12/12/2003 e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale                
della mobilita' sanitaria approvato dalla Conferenza dei Presidenti             
delle Regioni e delle Province autonome del 19/6/2003;considerato               
inoltre che per quanto riguarda l'assistenza erogata presso il                  
domicilio del paziente, compresa anche quella presso Comunita'                  
terapeutiche, la retta si riferisce necessariamente a prestazioni di            
assistenza socio-sanitaria e che nel caso in cui per un periodo                 
superiore alla meta' delle giornate di effettiva assistenza vengano             
erogate - per ciascun paziente considerato - prestazioni a carattere            
esclusivamente sociale, per questa tipologia di giornate la retta               
verra' diminuita del 50%;                                                       
per quanto riguarda le modalita' di erogazione dei fondi vengono                
mantenute per l'anno 2004 le disposizioni richiamate nella propria              
deliberazione 2935/01 per la complessiva attivita' di assistenza                
extra-ospedaliera ai malati di AIDS;                                            
precisato che la tabella di cui all'Allegato 5 evidenzia che,                   
sottraendo dai fondi a disposizione delle Aziende USL per l'attivita'           
di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS residenti in                  
Emilia-Romagna per l'anno 2003 - indicati alla colonna B - i costi              
effettivamente sostenuti per tale attivita' in tale anno - indicati             
alla colonna C - risultano al 31/12/2003 per alcune Aziende dei                 
maggiori oneri e per altre Aziende dei residui, rispettivamente                 
specificati alle colonne D ed E;                                                
ritenuto opportuno assegnare per l'anno 2004 finanziamenti alle                 
Aziende Unita' sanitarie locali nella stessa misura di quanto                   
rendicontato per l'anno 2003, tenendo peraltro conto delle pregresse            
disponibilita', nonche' dei maggiori oneri sostenuti nel 2003 da                
alcune di esse, come specificato nelle colonne F e G della medesima             
tabella Allegato 5;                                                             
considerato che nel corso dell'anno 2005 si potra' provvedere alla              
ridefinizione delle modalita' di erogazione dei fondi delle Aziende             
Unita' sanitarie locali, in relazione alla prevista riorganizzazione            
delle attivita' ad elevata integrazione come sara' determinata nel              
Piano socio-sanitario in corso di elaborazione;                                 
viste:                                                                          
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del             
Servizio Sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 ottobre 1992, n.              
502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517",                              
cosi' come modificata dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 11 e dalla L.R.           
20 ottobre 2003, n. 21;                                                         
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;                                              
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;                                              
- la L.R. 20 ottobre 2003, n. 21 ed in particolare l'art. 6;                    
- le LL.RR. 22 dicembre 2003, n. 28 e n. 29;                                    
- le LL.RR. 28 luglio 2004, n. 17 e n. 18;                                      
richiamate:                                                                     
- la propria deliberazione, n. 447 del 24 marzo 2003, concernente               
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
- la propria deliberazione n. 1912 del 6 ottobre 2004 avente per                
oggetto: "DL 12/7/2004, n. 168 come convertito nella Legge 30 luglio            
2004, n. 191. Direttive per l'applicazione.";                                   
ritenuto altresi' che ricorrano tutte le condizioni previste dagli              
artt. 47, II comma, e 49 della citata L.R. 40/01 e che, pertanto,               
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;                   
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' amministrativa, espresso dal Direttore              
generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi              
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01, nonche' della propria              
deliberazione 447/03;                                                           
- del parere di regolarita' contabile espresso dalla Responsabile del           
Servizio Bilancio-Risorse finanziarie, dr.ssa Amina Curti, ai sensi             
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01, nonche' della propria              
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si              
intendono integralmente riportate, le tabelle allegate e                        
contrassegnate dai numeri dall'1 al 5, che sono tutte parte                     
integrante e sostanziale del presente atto, i consuntivi finanziari             
per l'anno 2003 nonche' i costi previsti per l'anno 2004 attinenti              
l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS                   
residenti in Emilia-Romagna  indicati nell'Allegato 5 colonna G e di            
seguito specificati:                                                            
Azienda USL  Euro                                                               
Piacenza  266.373,29                                                            
Parma  454.406,69                                                               
Reggio Emilia  407.922,53                                                       
Modena  743.577,54                                                              
Imola  68.810,01                                                                
Bologna  151.039,82                                                             
Ferrara  135.974,28                                                             
Ravenna  175.817,33                                                             
Forli'  60.784,39                                                               
Cesena  102.110,94                                                              
Rimini  1.297.895,17                                                            
per complessivi Euro 3.864.711,99;                                              
2) di prendere atto delle convenzioni stipulate per l'anno 2004 dalle           
Aziende Unita' sanitarie locali con le Associazioni di volontariato             
elencate in premessa;                                                           
3) di determinare che le rette medie giornaliere per l'assistenza               
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, per l'anno           
2004 - cosi' come specificato in premessa - siano adeguate a:                   
- Euro 88,18 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza               
collettiva o casa alloggio;                                                     
- Euro 52,00 per ciascuna giornata di assistenza presso centri                  
diurni;                                                                         
- Euro 58,77 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;                   
4) di determinare che, cosi' come specificato in premessa, venga                
attribuito alle Aziende Unita' sanitarie locali, per l'attivita' di             
cui trattasi, un contributo per le spese organizzative e gestionali             
differenziato in base al tipo di assistenza ed alle dimensioni della            
struttura dove la stessa e' erogata, come di seguito specificato:               
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Euro                
10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun              
paziente;                                                                       
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio            
e centro diurno Euro 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di             
ogni singola struttura (sia in casa alloggio che in centro diurno),             
Euro 11,88 per i successivi posti fino a venti e Euro 10,33 per i               
posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione e           
per ciascun posto convenzionato;                                                
5) di stabilire che i Comuni, ai sensi della L.R. n. 34 del                     
12/10/1998 e della propria deliberazione n. 564 dell'1/3/2000                   
esercitino la vigilanza ed il controllo sull'attivita' delle case               
alloggio con cui sono state accese le relative convenzioni, anche               
avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4 della L.R. 34/98 gia'           
citata;                                                                         
6) di affidare alle Aziende Unita' sanitarie locali in parola il                
calcolo delle somme necessarie alla liquidazione delle strutture                
convenzionate tenendo conto della effettiva occupazione dei posti               
letto, ovvero della non disponibilita' degli stessi durante il                  
periodo di assenza motivata del soggetto degente, verificando e                 
convalidando le motivazioni addotte dalle relative strutture                    
convenzionate;7) di stabilire che la Regione, ai sensi del paragrafo            
9 della gia' citata deliberazione regionale 564/00, possa disporre              
controlli e verifiche sull'attivita' svolta, dandone comunicazione al           
Comune, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4 della L.R.              
34/98;                                                                          
8) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali, secondo le            
modalita' e le periodicita' stabilite fra le parti, provvedano alla             
liquidazione a favore delle strutture con cui hanno stipulato le                
relative convenzioni, previa presentazione da parte di queste ultime            
di apposita relazione e documentazione, della somma corrispondente              
alle prestazioni effettivamente erogate;                                        
9) di determinare che il recupero delle rette per l'assistenza a                
soggetti residenti in altre regioni venga realizzato dalle Aziende              
Unita' sanitarie locali convenzionate tramite fatturazione diretta,             
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.                  
100/SCPS/4 del 28/1/1997, dalla richiamata circolare della Direzione            
generale Sanita' e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n.            
10 del 6/6/2002 e dalla successiva circolare n. 20 del 12/12/2003 e             
sulla base delle rette stabilite nella presente deliberazione;                  
10) di impegnare la complessiva somma di Euro 3.864.711,99                      
corrispondente all'assegnazione, per l'anno 2004, alle Aziende Unita'           
sanitarie locali della Regione per il finanziamento di quanto                   
specificato al precedente punto 1), registrandola al numero di                  
impegno 5320 sul Capitolo 51783 "Interventi per il trattamento                  
domiciliare dei soggetti affetti da AIDS nell'ambito del programma di           
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art.            
1, comma 2, Legge 5 giugno 1990 n. 135) Mezzi statali" - UPB                    
1.5.1.2.18220 - del Bilancio regionale dell'esercizio 2004 che                  
presenta la necessaria disponibilita';                                          
11) di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti a favore               
delle Aziende Unita' sanitarie locali specificate al precedente punto           
1) provvedera' con proprio atto formale ai sensi dell'art. 51 della             
L.R. 40/01 nonche' della propria deliberazione 447/03 anche nel                 
rispetto dell'art. 6 della L.R. 20/10/2003, n. 21, il Dirigente                 
competente ad avvenuta esecutivita' del presente atto;                          
12) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali che                   
svolgono l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di               
AIDS nell'anno 2004 provvedano, entro il mese di marzo 2005, ad                 
inviare alla Direzione generale Sanita' e Politiche sociali della               
Regione la specifica rendicontazione e relazione per documentare                
analiticamente l'assistenza prestata a domicilio, presso case                   
alloggio e centri diurni a favore dei malati di AIDS nell'anno 2004;            
13) di stabilire fin d'ora che le rette medie giornaliere per                   
l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie                    
correlate per l'anno 2005 siano incrementate del 2%, per le                     
motivazioni indicate in premessa e, pertanto, rideterminate come                
segue:                                                                          
- Euro 89,94 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza               
collettiva o casa alloggio;                                                     
- Euro 53,04 per ciascuna giornata di assistenza presso centri                  
diurni;                                                                         
- Euro 59,95 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;                   
14) di riservarsi per l'anno 2005 l'eventuale modifica della                    
modalita' di erogazione dei fondi alle Aziende Unita' sanitarie                 
locali.                                                                         
segue allegato fotografato)                                                     

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