DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2468
Assistenza extra ospedaliera ai malati di AIDS: assegnazione finanziamenti per l'anno 2004 alle Aziende Unita' sanitarie locali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la L.R. 16 giugno 1988, n. 25, recante: "Programma regionale degli
interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" ed in
particolare l'art. 8;
- la Legge 5 giugno 1990, n. 135, recante: "Programma di interventi
urgenti per la prevenzione la lotta contro l'AIDS";
- il decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1991, recante
"Schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti
al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie
correlate";
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto
di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei
servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e
patologie correlate";
- il "Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la
lotta all'AIDS" adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio
1991 n. 375, cosi' come modificato con delibera consiliare n. 940
dell'8/7/1998;
- la deliberazione di Giunta 8 febbraio 1999 n. 124 recante "Criteri
per la riorganizzazione delle cure domiciliari";
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2400 dell'8/3/1995, e
la propria deliberazione n. 2002 del 30/7/1996, relative
all'attivita' di assistenza domiciliare a favore dei malati di AIDS e
patologie correlate;
- la propria deliberazione n. 2488 dell'1/12/2003 relativa
all'attivita' di assistenza extra-ospedaliera per malati di AIDS e
patologie correlate;
- la delibera CIPE del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 21/4/2004, "Fondo Sanitario nazionale 2003 -
Parte corrente - Finanziamento interventi Legge 5 giugno 1990, n.
135." che assegna alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro
2.908.988,72, per il trattamento domiciliare ai malati di AIDS;
ritenuto di dover adottare i provvedimenti relativi all'assistenza
extra-ospedaliera per i malati di AIDS in ordine:
- alla rendicontazione delle spese sostenute dalle Aziende USL, per
l'assistenza domiciliare e presso strutture residenziali, erogata ai
malati di AIDS nel 2003;
- alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate
destinate all'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS
nell'anno 2004;
- alla determinazione dei criteri di finanziamento alle Aziende
Unita' sanitarie locali: rette giornaliere, spese organizzative e
gestionali, mobilita' infraregionale, intensita' assistenziale
sanitaria e sociale;
- alle modalita' di erogazione dei fondi;
dato atto che la Direzione generale Sanita' e Politiche sociali ha
provveduto a redigere le seguenti apposite tabelle, parti integranti
della presente deliberazione, relative:
- ai costi dell'attivita' di assistenza domiciliare ai malati di AIDS
residenti in Emilia-Romagna, sostenuti nel corso dell'anno 2003,
(Allegato 1);
- ai costi dell'attivita' di assistenza ai malati di AIDS presso case
alloggio e presso centri diurni, sostenuti nel corso dell'anno 2003,
(Allegati 2 e 3);
dato atto che dalla rendicontazione si evince che sono state
considerate le spese sostenute dalle Aziende Unita' saniatrie locali
per l'assistenza di cittadini residenti nella nostra regione, presso
strutture collocate al di fuori della regione Emilia-Romagna e
precisamente quelle elencate a margine dell'Allegato 2;
considerato che le stesse tabelle sono state predisposte sulla base
delle relazioni e rendicontazioni inviate dalle Aziende Unita'
sanitarie locali, acquisite agli atti del Servizio Sanita' pubblica,
dallo stesso verificate per regolarita' contabile e congruita', e
riepilogate nell'allegata Tabella 4;
riscontrato come, per il corrente anno, le Aziende Unita' sanitarie
locali di questa regione hanno stipulato convenzioni con Associazioni
di volontariato e altro privato sociale per la gestione
dell'assistenza residenziale e che tali strutture, poste sul
territorio regionale riportate nell'apposito successivo prospetto,
sono idonee al trattamento socio-sanitario dei soggetti affetti da
AIDS e patologie correlate ed in possesso di autorizzazione al
funzionamento ai sensi della propria deliberazione n. 564 dell'1
marzo 2000:
Azienda USL Associazione N. posti letto N. posti di
convenzionata ass.za diurna
Piacenza "La ricerca" 9
Parma "Betania" 9
Reggio Emilia "CEIS" di 6
Reggio Emilia
Reggio Emilia "La Collina" 3
Modena "Casa S. Lazzaro" 7 + 7 2
Bologna "Anlaids" 6 6
Rimini "Comunita' di 30 20
S. Patrignano"
e che inoltre l'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna gestisce
un Centro Diurno per persone HIV positive di 10 posti e che,
pertanto, l'offerta sul territorio regionale e' di complessivi 77
posti residenziali e 38 semiresidenziali;
considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende Unita'
sanitarie locali con le Associazioni di volontariato e col privato
sociale sono conformi a quanto previsto dall'Allegato B) del citato
decreto del Ministero della Sanita' 13/9/1991 e risultano agli atti
del Servizio Sanita' pubblica, Direzione generale Sanita' e Politiche
sociali;
dato atto che le Aziende Unita' sanitarie locali consentono
l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni
in argomento di soggetti provenienti da qualunque Azienda Unita'
sanitaria locale della regione e, in subordine, dalle altre regioni;
dato atto inoltre che:
- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che
gia' siano inserite in strutture residenziali gestite da Enti
ausiliari iscritti all'Albo regionale, e' possibile erogare le
prestazioni socio-sanitarie previste dall'Allegato A del DM 13
settembre 1991 recante: "Approvazione degli schemi tipo di
convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a
domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate",
prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la
retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia
necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni
socio-sanitarie previste dal sopracitato DM 13 settembre 1991. In tal
caso, la retta per l'attivita' di cui trattasi sostituisce quella
stabilita per gli altri ospiti degli Enti ausiliari;
- le Aziende Unita' sanitarie locali interessate sono autorizzate a
stipulare, apposite convenzioni, oltre che con Associazioni di
volontariato ed organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli
Enti ausiliari, iscritti nell'apposito Albo regionale, che gestiscono
strutture residenziali o semiresidenziali (comunita' terapeutiche),
in specie nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni
necessarie per permettere l'intervento al domicilio del malato;
evidenziato come, per sostenere le attivita' di assistenza
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, sia
opportuno adeguare, per l'anno 2004, sulla base del tasso di
inflazione programmato (+1,7%), le rette medie giornaliere per
ciascuna giornata di assistenza;
considerato che le rette medie giornaliere relative all'anno 2003
ammontavano ad un importo pari a Euro 86,71 per giornata di
assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio, Euro 51,13
per giornata di assistenza presso centri diurni, Euro 57,79 per
giornata di assistenza domiciliare e che, sulla base del tasso di
inflazione programmato, il valore viene determinato come segue:
- Euro 88,18 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza
collettiva o casa alloggio;
- Euro 52,00 per ciascuna giornata di assistenza presso centri
diurni;
- Euro 58,77 per ogni giornata di assistenza domiciliare;
atteso che, cosi' come stabilito con precedenti deliberazioni, per
sostenere le spese organizzative e gestionali ed al fine di
consentire una migliore e piu' efficace pianificazione
dell'assistenza da parte delle Aziende Unita' sanitarie locali della
regione, appare necessario fornire un contributo giornaliero da
erogare alle Aziende Unita' sanitarie locali che accendono apposite
convenzioni con il privato sociale per l'assistenza ai malati di AIDS
ed alle Aziende Unita' sanitarie locali che attivano l'assistenza
domiciliare ai malati di AIDS;
atteso inoltre che, come stabilito nella propria deliberazione
2069/99, tale contributo e' stato diversificato come di seguito
specificato:
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Euro
10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun
paziente;
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio
e centro diurno Euro 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di
ogni singola struttura, Euro 11,88 per i successivi posti fino a
venti, e Euro 10,33 per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di
durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;
precisato:
- che, tenuto conto della pluralita' dei soggetti che concorrono a
realizzare l'attivita' gestionale ed organizzativa di cui trattasi,
le Aziende moduleranno l'eventuale quota di tale contributo da
trasferire alle strutture convenzionate secondo quanto stabilito
nelle relative convenzioni;
- che, per il recupero dei costi delle rette dei servizi erogati a
soggetti provenienti da altre regioni, le Aziende Unita' sanitarie
locali convenzionate provvederanno con fatturazione diretta, cosi'
come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n. 100/SCPS/4
del 28/1/1997 e dalla circolare della Direzione generale Sanita' e
Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002
"Regolamentazione della mobilita' sanitaria interregionale ed
infraregionale. Anno 2002", e dalla successiva circolare n. 20 del
12/12/2003 e sulla base delle rette giornaliere stabilite dalla
presente deliberazione;
atteso:
- che risulta opportuno prevedere fin d'ora l'incremento, per l'anno
2005, delle rette medie giornaliere per ciascuna giornata di
assistenza sopra richiamata nella misura del 2% rispetto a quelle in
vigore per il 2004, tenuto conto delle previsioni contenute nel
disegno di legge della finanziaria 2005 per gli interventi nel
settore sanitario, allo scopo di fornire ai gestori delle strutture
un punto di riferimento preciso per la programmazione della propria
attivita';
- che alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento
provvedono le Aziende Unita' sanitarie locali che hanno convenzioni
con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;
precisato che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti
provenienti da altre Aziende Unita' sanitarie locali verra'
rimborsato alla Azienda Unita' sanitarie locali che ha attivato la
convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la
compensazione della mobilita' sanitaria, secondo quanto stabilito
dalle citate circolari della Direzione generale Sanita' e Politiche
sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002 e n. 20 del
12/12/2003 e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale
della mobilita' sanitaria approvato dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome del 19/6/2003;considerato
inoltre che per quanto riguarda l'assistenza erogata presso il
domicilio del paziente, compresa anche quella presso Comunita'
terapeutiche, la retta si riferisce necessariamente a prestazioni di
assistenza socio-sanitaria e che nel caso in cui per un periodo
superiore alla meta' delle giornate di effettiva assistenza vengano
erogate - per ciascun paziente considerato - prestazioni a carattere
esclusivamente sociale, per questa tipologia di giornate la retta
verra' diminuita del 50%;
per quanto riguarda le modalita' di erogazione dei fondi vengono
mantenute per l'anno 2004 le disposizioni richiamate nella propria
deliberazione 2935/01 per la complessiva attivita' di assistenza
extra-ospedaliera ai malati di AIDS;
precisato che la tabella di cui all'Allegato 5 evidenzia che,
sottraendo dai fondi a disposizione delle Aziende USL per l'attivita'
di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS residenti in
Emilia-Romagna per l'anno 2003 - indicati alla colonna B - i costi
effettivamente sostenuti per tale attivita' in tale anno - indicati
alla colonna C - risultano al 31/12/2003 per alcune Aziende dei
maggiori oneri e per altre Aziende dei residui, rispettivamente
specificati alle colonne D ed E;
ritenuto opportuno assegnare per l'anno 2004 finanziamenti alle
Aziende Unita' sanitarie locali nella stessa misura di quanto
rendicontato per l'anno 2003, tenendo peraltro conto delle pregresse
disponibilita', nonche' dei maggiori oneri sostenuti nel 2003 da
alcune di esse, come specificato nelle colonne F e G della medesima
tabella Allegato 5;
considerato che nel corso dell'anno 2005 si potra' provvedere alla
ridefinizione delle modalita' di erogazione dei fondi delle Aziende
Unita' sanitarie locali, in relazione alla prevista riorganizzazione
delle attivita' ad elevata integrazione come sara' determinata nel
Piano socio-sanitario in corso di elaborazione;
viste:
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del
Servizio Sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 ottobre 1992, n.
502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517",
cosi' come modificata dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 11 e dalla L.R.
20 ottobre 2003, n. 21;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
- la L.R. 20 ottobre 2003, n. 21 ed in particolare l'art. 6;
- le LL.RR. 22 dicembre 2003, n. 28 e n. 29;
- le LL.RR. 28 luglio 2004, n. 17 e n. 18;
richiamate:
- la propria deliberazione, n. 447 del 24 marzo 2003, concernente
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- la propria deliberazione n. 1912 del 6 ottobre 2004 avente per
oggetto: "DL 12/7/2004, n. 168 come convertito nella Legge 30 luglio
2004, n. 191. Direttive per l'applicazione.";
ritenuto altresi' che ricorrano tutte le condizioni previste dagli
artt. 47, II comma, e 49 della citata L.R. 40/01 e che, pertanto,
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa, espresso dal Direttore
generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01, nonche' della propria
deliberazione 447/03;
- del parere di regolarita' contabile espresso dalla Responsabile del
Servizio Bilancio-Risorse finanziarie, dr.ssa Amina Curti, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01, nonche' della propria
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si
intendono integralmente riportate, le tabelle allegate e
contrassegnate dai numeri dall'1 al 5, che sono tutte parte
integrante e sostanziale del presente atto, i consuntivi finanziari
per l'anno 2003 nonche' i costi previsti per l'anno 2004 attinenti
l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS
residenti in Emilia-Romagna indicati nell'Allegato 5 colonna G e di
seguito specificati:
Azienda USL Euro
Piacenza 266.373,29
Parma 454.406,69
Reggio Emilia 407.922,53
Modena 743.577,54
Imola 68.810,01
Bologna 151.039,82
Ferrara 135.974,28
Ravenna 175.817,33
Forli' 60.784,39
Cesena 102.110,94
Rimini 1.297.895,17
per complessivi Euro 3.864.711,99;
2) di prendere atto delle convenzioni stipulate per l'anno 2004 dalle
Aziende Unita' sanitarie locali con le Associazioni di volontariato
elencate in premessa;
3) di determinare che le rette medie giornaliere per l'assistenza
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, per l'anno
2004 - cosi' come specificato in premessa - siano adeguate a:
- Euro 88,18 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza
collettiva o casa alloggio;
- Euro 52,00 per ciascuna giornata di assistenza presso centri
diurni;
- Euro 58,77 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;
4) di determinare che, cosi' come specificato in premessa, venga
attribuito alle Aziende Unita' sanitarie locali, per l'attivita' di
cui trattasi, un contributo per le spese organizzative e gestionali
differenziato in base al tipo di assistenza ed alle dimensioni della
struttura dove la stessa e' erogata, come di seguito specificato:
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Euro
10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun
paziente;
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio
e centro diurno Euro 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di
ogni singola struttura (sia in casa alloggio che in centro diurno),
Euro 11,88 per i successivi posti fino a venti e Euro 10,33 per i
posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione e
per ciascun posto convenzionato;
5) di stabilire che i Comuni, ai sensi della L.R. n. 34 del
12/10/1998 e della propria deliberazione n. 564 dell'1/3/2000
esercitino la vigilanza ed il controllo sull'attivita' delle case
alloggio con cui sono state accese le relative convenzioni, anche
avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4 della L.R. 34/98 gia'
citata;
6) di affidare alle Aziende Unita' sanitarie locali in parola il
calcolo delle somme necessarie alla liquidazione delle strutture
convenzionate tenendo conto della effettiva occupazione dei posti
letto, ovvero della non disponibilita' degli stessi durante il
periodo di assenza motivata del soggetto degente, verificando e
convalidando le motivazioni addotte dalle relative strutture
convenzionate;7) di stabilire che la Regione, ai sensi del paragrafo
9 della gia' citata deliberazione regionale 564/00, possa disporre
controlli e verifiche sull'attivita' svolta, dandone comunicazione al
Comune, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 4 della L.R.
34/98;
8) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali, secondo le
modalita' e le periodicita' stabilite fra le parti, provvedano alla
liquidazione a favore delle strutture con cui hanno stipulato le
relative convenzioni, previa presentazione da parte di queste ultime
di apposita relazione e documentazione, della somma corrispondente
alle prestazioni effettivamente erogate;
9) di determinare che il recupero delle rette per l'assistenza a
soggetti residenti in altre regioni venga realizzato dalle Aziende
Unita' sanitarie locali convenzionate tramite fatturazione diretta,
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.
100/SCPS/4 del 28/1/1997, dalla richiamata circolare della Direzione
generale Sanita' e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n.
10 del 6/6/2002 e dalla successiva circolare n. 20 del 12/12/2003 e
sulla base delle rette stabilite nella presente deliberazione;
10) di impegnare la complessiva somma di Euro 3.864.711,99
corrispondente all'assegnazione, per l'anno 2004, alle Aziende Unita'
sanitarie locali della Regione per il finanziamento di quanto
specificato al precedente punto 1), registrandola al numero di
impegno 5320 sul Capitolo 51783 "Interventi per il trattamento
domiciliare dei soggetti affetti da AIDS nell'ambito del programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art.
1, comma 2, Legge 5 giugno 1990 n. 135) Mezzi statali" - UPB
1.5.1.2.18220 - del Bilancio regionale dell'esercizio 2004 che
presenta la necessaria disponibilita';
11) di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti a favore
delle Aziende Unita' sanitarie locali specificate al precedente punto
1) provvedera' con proprio atto formale ai sensi dell'art. 51 della
L.R. 40/01 nonche' della propria deliberazione 447/03 anche nel
rispetto dell'art. 6 della L.R. 20/10/2003, n. 21, il Dirigente
competente ad avvenuta esecutivita' del presente atto;
12) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali che
svolgono l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di
AIDS nell'anno 2004 provvedano, entro il mese di marzo 2005, ad
inviare alla Direzione generale Sanita' e Politiche sociali della
Regione la specifica rendicontazione e relazione per documentare
analiticamente l'assistenza prestata a domicilio, presso case
alloggio e centri diurni a favore dei malati di AIDS nell'anno 2004;
13) di stabilire fin d'ora che le rette medie giornaliere per
l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie
correlate per l'anno 2005 siano incrementate del 2%, per le
motivazioni indicate in premessa e, pertanto, rideterminate come
segue:
- Euro 89,94 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza
collettiva o casa alloggio;
- Euro 53,04 per ciascuna giornata di assistenza presso centri
diurni;
- Euro 59,95 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;
14) di riservarsi per l'anno 2005 l'eventuale modifica della
modalita' di erogazione dei fondi alle Aziende Unita' sanitarie
locali.
segue allegato fotografato)