REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 363

Piano regionale di sviluppo rurale (PRSR) in attuazione del Regolamento (CE) 1257/99 - Misura 2E "Indennita'"compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali - Approvazione delle disposizioni applicative per l'annualita' 2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, relativo al            
sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di                     
Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e successive modificazioni ed                
integrazioni;                                                                   
- i successivi regolamenti di applicazione del Reg. (CE) n.                     
1257/1999, ed in particolare il vigente Reg. (CE) n. 817 della                  
Commissione del 29 aprile 2004;                                                 
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, che approva il Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione           
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (di seguito in sigla PRSR)              
attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;                                    
- la decisione della Commissione Europea C(2000)2153 del 20 luglio              
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla            
Commissione stessa il 3 luglio 2000;                                            
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 relativa alla attuazione del Piano              
regionale di Sviluppo rurale;                                                   
- l'art. 3, comma 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, che attribuisce           
alle Province e Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia           
di agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla            
base della normativa comunitaria, statale e regionale;                          
- l'art. 4, comma 2 della medesima L.R. 15/97, che prevede che le               
Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive emanate           
dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle                
funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione            
Europea alle Regioni;                                                           
- il Reg. (CE) n. 1663/95 inerente le modalita' di applicazione del             
Reg. (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione           
dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia e sue successive modificazioni           
e integrazioni;                                                                 
dato atto che il PRSR e' stato piu' volte modificato, seguendo le               
procedure previste dai citati Regolamenti, e che la vigente stesura             
e' stata approvata con le seguenti decisioni della Commissione:                 
- C(2002)3489 dell'8 ottobre 2002;                                              
- C(2003)2697 del 17 luglio 2003;                                               
- C(2004)401 del 5 febbraio 2004;                                               
richiamate le proprie deliberazioni n. 778 dell'11 aprile 2000, n.              
922 del 6 giugno 2000, n. 806 del 15 maggio 2001, n. 304 del 25                 
febbraio 2002, n. 276 del 24 febbraio 2003 e n. 566 del 29 marzo                
2004, che approvano le disposizioni applicative della Misura 2.e                
compresa nel PRSR, per le annualita' 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004;             
vista, inoltre, la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce                    
l'Agenzia regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per                
l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore             
regionale per le Misure del PRSR con decreto del Ministro delle                 
Politiche agricole e forestali del 13 novembre 2001;visto, in                   
particolare, l'art. 3, comma 2 della predetta L.R. 21/01, il quale              
prevede che i rapporti con gli Enti delegati alla gestione delle                
funzioni di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari - ai            
sensi e nel rispetto del punto 4) dell'Allegato al Regolamento (CE)             
n. 1663/95 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti           
del FEAOG, Sezione Garanzia - siano regolati da apposita convenzione,           
secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale con specifico               
atto;                                                                           
richiamata, in proposito, la propria deliberazione n. 2700 del 3                
dicembre 2001, nonche' la successiva deliberazione n. 2803 del 30               
dicembre 2004;                                                                  
dato atto:                                                                      
- che AGREA ha provveduto - sottoscrivendo specifiche convenzioni - a           
delegare alle Province ed alle Comunita' Montane le funzioni di                 
autorizzazione;                                                                 
- che AGREA ha altresi' provveduto a sottoscrivere apposita                     
convenzione con i Centri di Assistenza agricola per la                          
regolamentazione dell'attivita' di assistenza procedimentale                    
consistente in acquisizione, verifica ed accertamento della                     
completezza, validita' e rispondenza degli atti e della                         
documentazione presentata ai CAA dai soggetti richiedenti provvidenze           
comunitarie e  nazionali;                                                       
- che il R.R. n 17 del 15 settembre 2003, sulla disciplina                      
dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna prescrive,             
all'art. 6, comma 1, che le aziende agricole che intendono                      
intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica                        
Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte a detta                 
anagrafe;                                                                       
rilevato:                                                                       
- che il PRSR prevede che le domande siano presentate nell'ambito di            
disposizioni regionali di attuazione, in riferimento alle funzioni di           
indirizzo e di coordinamento che competono alla Regione;                        
- che costituisce parte integrante del PRSR una Tabella finanziaria             
indicativa nella quale sono rappresentate per ciascuna Misura le                
risorse pubbliche rese complessivamente disponibili nell'intero                 
periodo di validita' del Piano;                                                 
- che, nell'ambito della predetta disponibilita' finanziaria totale,            
si quantifica per le domande presentate per l'annualita' 2005 per la            
Misura 2.e una disponibilita' pari a 2,50 milioni di Euro, la cui               
copertura e' interamente assicurata da risorse comunitarie e statali,           
in ragione del 50% ciascuna;                                                    
- che, tenuto conto della applicazione all'intero PRSR dei vincoli              
del bilancio di cassa propri del FEAOG -  Sezione Garanzia, e'                  
necessario preordinare condizioni che consentano il completo utilizzo           
delle risorse previste in ciascuna annualita', in termini di                    
erogazioni effettive ai beneficiari finali, pena la perdita delle               
risorse non utilizzate;                                                         
considerato:                                                                    
- che e' possibile che le risorse disponibili per l'attuazione della            
Misura 2.e del PRSR non risultino sufficienti a soddisfare tutte le             
richieste, in caso di erogazione del massimo aiuto previsto (100                
Euro/ha);                                                                       
- che, stante la necessita' di garantire l'utilizzo ottimale di tutte           
le risorse destinate al finanziamento del PRSR, deve essere                     
conseguentemente prevista la possibilita' di definire l'importo da              
erogare in relazione alla effettiva capacita' di spesa sulle risorse            
stesse;                                                                         
- che, a tal fine, l'entita' dell'aiuto per l'annualita' 2005 del               
PRSR sara' definita con successivo atto formale del Responsabile del            
Servizio Aiuti alle imprese, una volta pervenuti da parte delle                 
Amministrazioni competenti i dati relativi alla superficie                      
complessivamente ammissibile all'aiuto;                                         
ritenuto, pertanto, di stabilire, ai fini della attuazione della                
Misura 2.e nell'annualita' 2005:                                                
- le modalita' per la presentazione delle domande e relativi                    
requisiti;                                                                      
- le procedure per istruttoria, controlli, liquidazione ed                      
autorizzazione al pagamento;                                                    
- le disposizioni per l'attuazione della Misura;                                
nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e           
sostanziale;                                                                    
dato atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio                     
Programmi, monitoraggio e valutazione, dr. Giorgio Poggioli, in                 
ordine alla compatibilita' del presente atto con i contenuti del                
PRSR;                                                                           
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- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003, recante                
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa                   
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in             
merito alla presente deliberazione, ai sensi del quarto comma                   
dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della citata deliberazione di Giunta            
regionale 447/03;                                                               
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di porre in attuazione nell'annualita' 2005 la Misura 2.e compresa           
nel Piano regionale di Sviluppo rurale;                                         
2) di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle            
domande le ore 18 del 28 aprile 2005, salvo proroghe da concedersi da           
parte del Direttore generale Agricoltura mediante atto formale;                 
3) di stabilire che, qualora le risorse disponibili per l'attuazione            
della Misura come sopra quantificate in 2,5 Meuro non risultino                 
sufficienti a soddisfare tutte le richieste per l'erogazione del                
massimo aiuto previsto nel PRSR (100 Euro/ha), l'entita' dell'aiuto             
per l'annualita' 2005 sara' definita con successivo atto formale del            
Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, in proporzione alla               
totalita' degli ettari di superficie ammissibili all'aiuto quali                
risulteranno dai dati trasmessi dalle Amministrazioni territoriali              
competenti;                                                                     
4) di approvare le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.e               
nell'annualita' 2005, denominate "Disposizioni applicative per                  
l'annualita' 2005", allegate al presente atto quale parte integrante            
e sostanziale;                                                                  
5) di dare atto che la Direzione generale Agricoltura potra' fornire,           
con le modalita' ritenute piu' adeguate alle esigenze di massima                
utilizzazione delle risorse, ulteriori indicazioni alle                         
Amministrazioni competenti circa la tempistica e l'iter procedurale             
relativi all'attuazione della Misura;                                           
6) di dare atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvedera' a dare           
la piu' ampia diffusione della presente deliberazione attraverso                
l'inserimento nel seguente sito internet della Regione                          
Emilia-Romagna;                                                                 
7) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE (PRSR) - Misura 2.e - Indennita'             
compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali (Reg. (CE) n.              
1257/99 - Art. 14, 15.)                                                         
DISPOSIZIONI APPLICATIVE ANNUALITA' 2005                                        
Indice                                                                          
1. Obiettivi                                                                    
2. Beneficiari, requisiti e impegni 2.1. Beneficiari 2.2. Requisiti e           
condizioni 2.3. Impegni 2.4. Cambio di beneficiario per impegno in              
corso 2.5. Identificazione delle superfici e delle UBA 2.6. Casi                
particolari                                                                     
3. Modalita' di presentazione delle domande                                     
4. Entita' dell'aiuto                                                           
5. Area di applicazione                                                         
6. Istruttoria delle domande e Liquidazione degli aiuti                         
7. Controlli e sanzioni                                                         
8. Applicazione della Buona Pratica Agricola Usuale (BPAU)                      
9. Risorse finanziarie                                                          
10. Riferimenti normativi                                                       
Principali definizioni e abbreviazioni                                          
Annualita' (di impegno): per le domande iniziali, si intende il                 
periodo, di durata annuale, calcolato dal giorno successivo alla                
scadenza del termine per la presentazione delle domande. Per le                 
domande dal secondo anno di impegno in poi, si fa riferimento al                
periodo, sempre di durata annuale, che decorre dal giorno successivo            
al termine dell'annualita' di impegno riferita alla domanda                     
finanziata l'anno precedente.                                                   
Decorrenza impegno                                                              
- prima domanda presentata nell'annualita' 2000: 22 maggio 2000 o 14            
luglio 2000                                                                     
- prima domanda presentata nell'annualita' 2001: 21 giugno 2001                 
- prima domanda presentata nell'annualita' 2002: 14 maggio 2002                 
- prima domanda presentata nell'annualita' 2003: 1 maggio 2003                  
- prima domanda presentata nell'annualita' 2004: 10 luglio 2004                 
Annualita' (finanziaria): e' il periodo di riferimento del Bilancio             
FEOGA Garanzia, intercorrente tra il 16 ottobre dell'anno ed il 15              
ottobre dell'anno successivo.                                                   
Annualita' 2005: si intende l'annualita' finanziaria che parte il 16            
ottobre 2004 e termina il 15 ottobre 2005.                                      
1. Obiettivi                                                                    
Le presenti disposizioni applicative hanno l'obiettivo di garantire             
continuita' agli interventi previsti nel Piano regionale di Sviluppo            
rurale (PRSR), per l'Azione 1 della Misura 2.e "Indennita'                      
compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali",                          
nell'annualita' 2005.                                                           
La richiesta di pagamento di cui al presente bando e' inerente                  
unicamente alle indennita' compensative relative all'annualita'                 
finanziaria 2005. La stessa non puo' in alcun modo essere fatta                 
valere per esigere pagamenti di indennita' in annualita' successive,            
anche nei casi in cui la durata degli impegni che condizionano                  
l'accesso alla Misura perduri oltre i termini temporali di detta                
annualita'.                                                                     
Il pagamento, riferito all'annualita' 2006, di indennita'                       
compensative di cui alla Misura 2.e del PRSR 2000-2006, e'                      
subordinata all'apertura di un ulteriore bando. Per le annualita'               
successive non e' dovuto alcun pagamento in riferimento alla sopra              
citata Misura.                                                                  
Per le annualita' dal 2007 al 2013 si dovra' fare riferimento                   
all'eventuale attivazione di analoghe Misure nella nuova                        
programmazione relativa allo Sviluppo rurale (2007-2013).                       
2. Beneficiari, requisiti e impegni                                             
2.1. Beneficiari                                                                
Hanno diritto al pagamento dell'indennita' compensativa gli                     
imprenditori agricoli (art. 2135 del Codice civile) iscritti                    
nell'Anagrafe delle Aziende agricole con situazione dei dati                    
debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/03,            
in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne               
ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro           
delle imprese agricole della CCIAA, che conducano un'azienda il cui             
centro aziendale ricade in area svantaggiata.                                   
2.2. Requisiti e condizioni                                                     
Per beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli devono, nel                
periodo di validita' dell'impegno, rispettivamente possedere e                  
rispettare tutti i requisiti e le condizioni di seguito                         
specificati/e:                                                                  
a) essere imprenditori agricoli non pensionati, titolari di                     
allevamento/i bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino;                          
b) essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole             
dell'Emilia-Romagna conformemente a quanto prescritto nel R.R. n. 17            
del 15 settembre 2003 "Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende                   
agricole", avendo a tale scopo conferito mandato ad un CAA                      
riconosciuto e convenzionato con la Regione Emilia-Romagna;                     
c) essere titolari di partita IVA agricola o combinata;                         
d) essere iscritti al registro delle imprese agricole della CCIAA               
(Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura), se ne                
ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali;                       
e) condurre un'azienda con centro aziendale ricadente in area                   
svantaggiata con almeno 3 ha di Superficie Agricola Utilizzata (SAU),           
di cui almeno il 50% (considerando l'intera S.A.U. aziendale) deve              
essere compreso nelle aree di applicazione della Misura 2.e;                    
f) possedere un titolo di conduzione valido per l'intera annualita'             
di impegno per tutti i terreni oggetto di domanda. Qualora il periodo           
di disponibilita' di conduzione, nel caso dell'azienda in affitto o             
comodato, sia inferiore alla durata dell'annualita' di impegno, la              
corresponsione dell'aiuto e' consentita a condizione che la                     
proprieta' rilasci al beneficiario una dichiarazione scritta di                 
assenso all'assunzione dell'impegno. Nel caso la proprieta'                     
appartenga a un Ente pubblico, il richiedente, all'atto della                   
presentazione della domanda, dovra' essere in possesso almeno della             
documentazione attestante che sono stati avviati gli atti per il                
rinnovo della concessione. In assenza di tale documentazione, tali              
superfici non potranno beneficiare dell'aiuto e non potranno essere             
calcolate ai fini del rapporto UBA/SAU e ai fini del rispetto degli             
altri indici previsti dall'impegno;                                             
g) il rapporto tra UBA e SAU relativa alle superfici investite a                
foraggere (comprensive di sorgo, segale, orzo e avena solo ai fini di           
questo calcolo e non per il calcolo delle superfici ad aiuto) non               
deve superare il valore 2 al momento della presentazione della                  
domanda (sia iniziale, sia relativa ad annualita' successive);                  
h) la documentazione catastale deve essere conforme (per quanto                 
riguarda le qualita' di coltura) alla effettiva situazione                      
aziendale;                                                                      
i) la conduzione dei terreni e l'attivita' zootecnica devono essere             
conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di                   
identificazione e registrazione degli animali.                                  
Con riferimento all'art. 14, paragrafo 2, terzo trattino del Reg.               
(CE) 1257/99 e all'art. 35 del Reg. (CE) 817/04 all'art. 20 del Reg.            
(CE) n. 445/02 e al comma 2 dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1257/99, i            
beneficiari di aiuti per la Misura 2.e del PRSR si impegnano, oltre             
che ad applicare la specifica Azione prevista dalla Misura, ad                  
attuare anche le normali buone pratiche agricole nella superficie               
aziendale (vedi l'allegato del PRSR n. 1: 1.a) Buona pratica agricola           
usuale, e il paragrafo 8 delle presenti Disposizioni).                          
Il testo della Buona Pratica Agricola Usuale e' disponibile nel sito            
http://www.ermesagricoltura.it/, Piano regionale di Sviluppo rurale,            
Documenti: La qualita' del'agricoltura per la qualita' dell'ambiente            
e del territorio, Allegato 1.a).                                                
2.3. Impegni                                                                    
Gli imprenditori agricoli che beneficiano degli aiuti relativi                  
all'Azione 1 della Misura 2.e, nel periodo di riferimento, devono               
rispettare i seguenti impegni:                                                  
a) mantenere in essere l'allevamento per almeno 5 anni continuativi a           
decorrere: - dalla data di inizio dell'annualita' di impegno relativa           
alla prima domanda di pagamento; - dalla data di inizio della                   
presente annualita' di impegno, per i soggetti che nel 2005 fanno               
domanda per la sesta annualita' (prima domanda nell'annualita'                  
2000);                                                                          
b) mantenere il rapporto tra UBA e ettari di SAU relativa alle                  
superfici investite a foraggere (comprensive di sorgo, segale, orzo e           
avena) non superiore a 2 dal momento della presentazione della                  
domanda; durante il periodo di impegno (fatta eccezione per i momenti           
corrispondenti alla presentazione delle domande di adesione e                   
conferma) la consistenza del bestiame ai fini del calcolo del                   
rapporto e' intesa come media ponderata tra la data di inizio impegno           
ed il momento del calcolo. Il mancato rispetto del rapporto e'                  
ammesso solo in caso di documentate cause di forza maggiore come                
indicato dall'art. 39 del Reg. (CE) n. 817/04;                                  
c) rispettare le norme ambientali vigenti;                                      
d) rispettare la Buona Pratica Agricola Usuale (BPAU) su tutte le               
superfici di conduzione aziendale (si rimanda al sopra citato                   
allegato del PRSR n. 1: 1.a) Buona pratica agricola usuale).                    
Per ulteriori dettagli sui requisiti necessari si rimanda al                    
successivo paragrafo 2.5.                                                       
Le condizioni di accesso agli aiuti possono essere dimostrate                   
attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e, ove ricorre           
il caso, di atto di notorieta', ricompresa all'interno del modulo di            
domanda firmato dal richiedente, oppure tramite la presentazione di             
documentazione allegata alla domanda (documentazione originale o in             
copia, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente).                      
Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere                   
posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche            
di uno solo dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non              
ammissibilita' della domanda. Si intende per mancanza anche il                  
conseguimento del requisito in un momento successivo alla                       
presentazione della domanda.                                                    
Per i richiedenti che siano gia' stati ammessi a beneficiare                    
dell'indennita' compensativa nelle precedenti annualita', il possesso           
dei requisiti e' confermato per l'annualita' corrente tramite la                
presentazione della domanda ai sensi delle presenti disposizioni                
secondo il modulo di domanda e relative istruzioni predisposte da               
AGREA.                                                                          
2.4. Cambio di beneficiario per impegno in corso                                
Nel caso in cui in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce             
la condizione per la concessione di indennita' compensative il                  
beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad            
un altro soggetto senza che sia decorso il quinquennio di adempimento           
continuativo dalla prima annualita' di impegno, il soggetto                     
subentrante deve:                                                               
a) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per                 
l'"anagrafe delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la            
documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del                  
Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003;                              
b) sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per                   
territorio una domanda di cambio beneficiario, secondo le procedure             
rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul            
sito internet , entro i medesimi termini di cui al punto a); o, in              
alternativa al punto b),                                                        
c) dichiarare alla Provincia o Comunita' Montana competente, e per              
conoscenza ad AGREA, che non intende prendere in carico gli stessi              
impegni, entro i medesimi termini di cui al punto a).                           
Ai sensi dell'art. 36 del Reg. (CE) 817/2004, "se il trasferimento              
non ha luogo, il beneficiario e' tenuto a restituire il sostegno                
ricevuto", e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non             
abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal            
citato regolamento, e notificati all'Ente competente nei termini                
previsti dal Reg. (CE) 817/04, il beneficiario che cessa gli impegni            
sara' soggetto al procedimento di decadenza.                                    
Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di beneficiare degli              
aiuti e il trasferimento puo' avere luogo solo se possiede i                    
requisiti prescritti.                                                           
Il soggetto subentrante dovra' inoltre specificare se le precedenti             
domande siano depositate presso altra Amministrazione.                          
Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste,                    
l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante               
fino al completamento del periodo d'impegno.                                    
Il subentrante e' tenuto alla restituzione degli aiuti erogati                  
dall'attivazione dell'Azione, (anche se percepiti dal precedente                
beneficiario) qualora, fatti salvi i casi di forza maggiore, non                
porti a termine l'impegno originariamente assunto, o sia oggetto di             
provvedimento di decadenza parziale o totale a seguito di controllo.            
Nel caso l'azienda, in virtu' dell'applicazione di normative                    
comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di                 
riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali               
tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il                
beneficiario e' tenuto a darne tempestivamente comunicazione                    
all'Amministrazione competente.                                                 
In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni                   
provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.              
Si dovra' procedere come indicato ai sopra citati punti a), b) e c)             
anche qualora la modifica dello stato della proprieta' avvenga per              
successione ereditaria. In tale evenienza, nei casi di decesso degli            
originari beneficiari, se entro i termini previsti dal Reg. (CE)                
817/04 non viene richiesto il riconoscimento della "causa di forza              
maggiore", gli stessi impegni devono essere mantenuti fino al loro              
compimento.                                                                     
Quando in corso d'esecuzione di un impegno, il beneficiario                     
trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda nel periodo                
corrispondente a quello di presentazione delle domande di pagamento             
delle Indennita' compensative, il "trasferimento di impegno per                 
cambio di beneficiario", se presentato entro i termini di cui al                
successivo paragrafo 3, assume anche la valenza di domanda di                   
pagamento.                                                                      
2.5. Identificazione delle superfici e delle UBA                                
Le superfici agricole aziendali e le superfici oggetto di impegno,              
sono quelle conformi a quanto prescritto nel Reg. (CE) n. 817/2002              
all'art. 66.                                                                    
Per quanto riguarda l'identificazione degli animali si specifica che            
i capi oggetto di domanda di impegno sono quelli conformi al DPR 30             
aprile 1996, n. 317.                                                            
In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve            
essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che               
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei                 
bovini relativo all'etichettatura della carni bovine e dei prodotti a           
base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del                     
Consiglio" e dalla direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni,             
nonche' dalle relative norme applicative, in particolare il DPR 19              
ottobre 2000, n. 437 e il decreto dei Ministri della Salute e delle             
Politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002, concernente il              
sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie           
bovina.                                                                         
Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette,             
si dovra' far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme                  
specifiche, all'identificazione prevista dai Libri Genealogici.                 
2.6. Casi particolari                                                           
In conformita' alle disposizioni di cui al precedente punto 2.1, non            
sono ammessi agli aiuti gli imprenditori che percepiscono una                   
pensione di vecchiaia o di anzianita'.                                          
Gli imprenditori agricoli non pensionati che conducono aziende                  
agricole in corresponsabilita' con imprenditori pensionati possono              
beneficiare dell'aiuto, a condizione che i percettori di pensione non           
partecipino alla gestione dell'azienda ad un livello pari o superiore           
al 50% del totale.                                                              
Al fine di definire la condizione sopra richiamata, si dovra', in               
sede di istruttoria della domanda, procedere alla verifica dei                  
seguenti elementi:                                                              
- livello di compartecipazione nella conduzione aziendale, comprovato           
da atto pubblico o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai            
sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;                        
- situazione previdenziale e contributiva degli imprenditori agricoli           
non pensionati.                                                                 
E' fatto obbligo, pena la decadenza totale dell'aiuto, alle aziende             
che presentano domanda per la Misura 2.e di comunicare per iscritto             
all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza             
maggiore, momentaneo spostamento dei capi dall'azienda per alpeggio o           
transumanza) che possa comportare l'impossibilita' oggettiva di                 
rispettare i requisiti e gli impegni presi.                                     
Tale comunicazione deve essere effettuata:                                      
- in caso di impossibilita' per causa di forza maggiore, nei termini            
prescritti dal Reg. (CE) 817/04 (entro 10 giorni lavorativi a                   
decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi);                         
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione            
precisa della sede sostitutiva.                                                 
3. Modalita' di presentazione delle domande                                     
Le domande di Indennita' compensativa dovranno pervenire entro le ore           
18 del 28 aprile 2005, esclusivamente mediante una delle seguenti               
modalita':                                                                      
- presentazione elettronica con protocollazione su sop: la domanda e'           
presentata ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)                
convenzionato con AGREA da parte dei produttori che abbiano                     
rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda e' compilata,              
presentata e protocollata sul Sistema Operativo Pratiche (SOP) di               
AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della               
domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione           
della copia di valido documento d'identita' e quindi richiede la                
protocollazione su SOP. Una copia della domanda, appositamente                  
firmata e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di            
AGREA, e' trasferita con lettera d'accompagnamento insieme al                   
fascicolo, entro il giorno feriale successivo a quello di scadenza              
per la presentazione, all'Amministrazione territorialmente                      
competente, che provvedera' ad apporre il proprio protocollo di                 
ricezione. Agli effetti della data di presentazione della domanda fa            
fede in ogni caso la data del protocollo di sistema AGREA apposto dal           
CAA.                                                                            
Per tutti i produttori che abbiano conferito mandato ad un CAA                  
riconosciuto e convenzionato con AGREA, si fa ricorso alla modalita'            
di presentazione elettronica;                                                   
- presentazione semi-elettronica con protocollazione presso AGREA: la           
domanda e' compilata su SOP, stampata da sistema e presentata                   
direttamente ad AGREA, che la protocolla all'atto della ricezione               
presso i propri uffici. La compilazione su SOP consente la piena                
rispondenza dei dati contenuti nell'anagrafe regionale e quelli                 
dichiarati in domanda. Si ricorda infatti che la non rispondenza tra            
i dati dichiarati nel modello cartaceo e le informazioni registrate             
in anagrafe sara' motivo di applicazione delle riduzioni ed                     
esclusioni previste dai Regolamenti CE 817/2004 e 796/2004.                     
Tale modalita' e' riservata ai produttori che non abbiano conferito             
mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato con AGREA. I                     
produttori interessati a tale modalita' richiedono ad AGREA                     
l'apposita autorizzazione come "utente Internet" utilizzando le                 
procedure messe a disposizione sul sito                                         
http://agrea.regione.emilia-romagna.it.                                         
AGREA, la Direzione generale Agricoltura regionale, le Province, le             
Comunita' Montane e i CAA non effettuano servizi di compilazione                
delle domande presentate con tale modalita'. Per tali necessita' e'             
necessario rivolgersi ad un CAA, al quale conferire apposito mandato            
alle medesime condizioni della modalita' di presentazione                       
elettronica.                                                                    
- presentazione manuale: tale modalita' e' consentita ai soli                   
produttori che non abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e           
convenzionato con AGREA, i quali non intendano usufruire dell'opzione           
di presentazione semi-automatica. Il produttore provvede alla                   
compilazione manuale del modulo di domanda, messo a disposizione sul            
sito Internet di AGREA e reperibile anche presso gli Assessorati                
provinciali competenti in materia di agricoltura e le Comunita'                 
Montane ed all'invio direttamente ad AGREA del modulo stampato e                
firmato. Si ricorda che la non rispondenza tra i dati dichiarati nel            
modello cartaceo e le informazioni registrate in anagrafe sara'                 
motivo di applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dai               
Regolamenti CE 817/2004 e 796/2004.                                             
Con riferimento ai casi di presentazione semi-elettronica e manuale,            
la domanda, compilata in ogni sua parte, in copia unica, debitamente            
sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento di identita'           
valido dovra', in alternativa:                                                  
a) pervenire per posta esclusivamente a mezzo raccomandata a/r: fa              
fede come data di presentazione quella di ricezione da parte di                 
AGREA. Ciascuna busta puo' contenere una sola domanda e deve essere             
indirizzata ad AGREA - Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122 Bologna;            
b) essere consegnata direttamente ad AGREA, Largo Caduti del Lavoro             
n. 6 - 40122 Bologna.                                                           
AGREA provvede alla protocollazione delle domande pervenute ed alla             
loro consegna all'Amministrazione competente.                                   
Le domande pervenute tramite i CAA (presentazione elettronica), o               
direttamente all'AGREA (altre modalita'), successivamente al termine            
di presentazione sopra indicato non saranno accolte.                            
Le domande di Indennita' compensativa dovranno essere predisposte               
utilizzando la modulistica e i supporti informativi messi a                     
disposizione da AGREA e dovranno essere rispondenti a quanto                    
prescritto nell'art. 66 par. 1 del Reg. (CE) 817/2004.                          
E' consentita la presentazione di una sola domanda per beneficiario.            
In caso di mancata presentazione della domanda o di presentazione               
della medesima oltre i termini riportati ai precedenti capoversi,               
coloro che hanno presentato domanda e percepito indennita' relative             
alla Misura 2.E nelle annualita' 2001, 2002, 2003, 2004, sono                   
comunque tenuti a mantenere in essere l'allevamento per almeno 5 anni           
a decorrere da quello di primo pagamento, da dimostrare in sede di              
eventuale controllo (pena la decadenza totale dell'aiuto e la                   
restituzione con interessi delle annualita' percepite).                         
Il beneficiario non potra' percepire l'indennita' compensativa per              
l'annualita' relativa alla mancata o tardiva presentazione. Potra'              
ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalita' stabilite             
per la successiva annualita'.                                                   
4. Entita' dell'aiuto                                                           
L'indennita' compensativa e' corrisposta in relazione alla superficie           
foraggera di cui dispone l'azienda. Per superficie foraggera ai fini            
del pagamento si intende quella classificata con i codici coltura:              
330  erba medica                                                                
340  trifoglio                                                                  
360  prato                                                                      
370  prato-pascolo                                                              
380  pascolo                                                                    
390  mais da foraggio                                                           
400  altre foraggiere                                                           
600  sulla                                                                      
610  lupinella                                                                  
620  erbaio da graminacee                                                       
630  erbaio da leguminose                                                       
640  erbaio misto                                                               
Sono in ogni caso escluse le superfici a silomais. L'aiuto e'                   
cumulabile con le altre azioni del Piano regionale di Sviluppo                  
rurale.                                                                         
Nel caso in cui il rapporto UBA/superficie foraggera sia inferiore a            
0,5 il pagamento dell'aiuto e' limitato alle superfici che concorrono           
al rapporto fino a 0,5. Le superfici eccedenti non sono ammesse                 
all'aiuto.                                                                      
L'entita' massima dell'aiuto prevista dal PRSR ammonta a 100 Euro/ha.           
L'importo che sara' effettivamente erogato nell'annualita' 2005                 
verra' definito con determinazione del Responsabile del Servizio                
Aiuti alle imprese in base alle superfici ammissibili a contributo              
per l'annualita' corrente.                                                      
5. Area di applicazione                                                         
Il presente intervento si applica alle aree svantaggiate cosi' come             
definite nel punto 2.5 del Capitolo III del Piano regionale di                  
Sviluppo rurale. Tali aree sono identificate nei territori dei comuni           
individuati dalla direttiva 75/273/CEE, ora abrogata.                           
Si sottolinea nuovamente che, per accedere all'aiuto, il centro                 
aziendale ed almeno il 50% della S.A.U. aziendale dovranno rientrare            
nelle zone di cui sopra.                                                        
6. Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti                         
Con riferimento al Reg. (CE) n. 1663/95 e alla L.R. n. 21 del 23                
luglio 2001, si rimanda a quanto previsto nelle procedure e nei                 
diagrammi di flusso di cui alla delega delle funzioni di AGREA alle             
Amministrazioni competenti.                                                     
7. Controlli e Sanzioni                                                         
Le attivita' di controllo sono condotte in conformita' a quanto                 
riportato al paragrafo "Il sistema e le procedure di controllo" al              
Cap. VI del PRSR della Regione Emilia-Romagna. Le suddette                      
disposizioni sono integrate da quanto contemplato nelle seguenti                
norme:                                                                          
- Reg. (CE) n. 1782/03;                                                         
- Reg. (CE) n. 796/04, che sostituisce e abroga il Reg. (CE) n.                 
2419/01;                                                                        
- Reg. (CE) n. 817/04 che sostituisce e abroga il Reg. (CE) n.                  
445/02;                                                                         
- decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n. 6306            
del 4 dicembre 2002 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n.             
445/02;                                                                         
- Leggi 689/81 e 898/86.                                                        
Tutte le attivita' di controllo previste sono sottoposte                        
all'autorita' dell'Organismo Pagatore regionale (AGREA) che puo'                
delegare sulla base di apposite convenzioni altre Strutture.                    
Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 4            
comma 3 del DM n. 6306 del 4 dicembre 2002, nel caso di rilievi di              
inadempimenti accessori o essenziali si procedera' come indicato nel            
PRSR, e nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni             
di AGREA riferito alle misure del PRSR prot. APR/OPR/03/3311 del                
26/6/2003.                                                                      
8. Applicazione della Buona Pratica Agricola Usuale (BPAU)                      
Il controllo del rispetto della BPAU ricade nell'ambito del                     
precedente punto 7.Ai fini dell'attivita' di controllo in loco                  
assumono rilevanza per la verifica dell'applicazione della BPAU, le             
seguenti pratiche agricole, come previsto nell'allegato del PRSR. n.            
1: 1.a) Buona pratica agricola usuale:                                          
- difesa e diserbo                                                              
- fertilizzazione                                                               
- corretta effettuazione di interventi colturali                                
- gestione e lavorazione del suolo.                                             
Non sono oggetto di controllo gli adempimenti relativi a pratiche               
agricole non espressamente indicate nella BPAU.                                 
Gli inadempimenti possono essere riconosciuti all'atto                          
dell'effettuazione dei controlli in loco, unicamente nel caso in cui            
la pratica oggetto di rilievo sia indicata, nella BPAU, nella                   
specifica scheda di coltura cui si riferisce l'utilizzo della                   
particella e/o superficie in esame.                                             
Per quanto riguarda l'individuazione della rilevanza                            
dell'inadempimento connesso al mancato rispetto della BPAU si fa                
riferimento al DM n. 6306 del 4 dicembre 2002, fino all'approvazione            
del DLgs di cui all'art. 4, comma 3 del decreto medesimo, si applica            
quanto previsto dal PRSR.                                                       
9. Risorse finanziarie                                                          
Con riferimento alla tabella finanziaria allegata al PRSR,                      
successivamente modificata secondo le procedure previste nella quale            
sono indicate le risorse totali riferite ai pagamenti da effettuare             
sulla Misura, la disponibilita' finanziaria destinata alle domande              
presentate per l'annualita' 2005 sulla Misura 2.e e' quantificata in            
2,5 milioni di Euro.                                                            
10. Riferimenti normativi                                                       
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si                
rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:                        
- L.R. n. 15 del 30 maggio 1997, che attribuisce alle Province e                
Comunita' Montane funzioni amministrative in materia di Agricoltura,            
rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della                 
normativa comunitaria, statale e regionale;                                     
- Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio, relativo al sostegno allo                 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e           
garanzia (FEAOG), sue modifiche e integrazioni;                                 
- Reg. (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante           
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del              
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo                  
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), che ha                  
abrogato il Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione;                            
- Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna               
(PRSR), approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000)            
2153 del 20 luglio 2000, come modificato in applicazione dell'art.              
35, par. 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1464 del 17            
luglio 2001;                                                                    
- L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia regionale per             
le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;                      
- deliberazioni della Giunta regionale n. 778 del 11 aprile 2000, n.            
806 del 15 maggio 2001, n. 304 del 25 febbraio 2002, n. 276 del 24              
febbraio 2003, e n. 566 del 29 marzo 2004, che approvano le                     
disposizioni applicative della Misura 2.e rispettivamente per le                
annualita' 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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