REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 356

L.R. 44/95. Affidamento ad ARPA dell'attivita' di divulgazione e deposito del Piano di tutela delle acque

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla                
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva              
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di            
cui al DLgs 18 maggio 2000, n. 258, stabilisce all'art. 44, comma 5,            
che entro il 31/12/2004 le Regioni debbano approvare il Piano di                
tutela delle acque;                                                             
- con propria deliberazione 799/02 del 20 maggio 2002 si e' affidato            
all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - ARPA - la               
realizzazione delle attivita' per il supporto tecnico alla Regione              
Emilia-Romagna, alle Province ed alle Autorita' di Bacino per la                
elaborazione del Piano regionale di tutela delle acque e Piano                  
territoriale di coordinamento provinciale;                                      
considerato che con propria deliberazione n. 2408/2004 del 29/11/2004           
e' stato proposto al Consiglio Regionale l'adozione del Piano                   
regionale di tutela delle acque;                                                
vista la L.R. del 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla               
tutela e l'uso del territorio" che detta nuove procedure relative               
alla pianificazione territoriale;                                               
richiamato l'art. 25 "Procedimento di approvazione" della L.R. 20/00            
il quale indica al primo comma che "il procedimento disciplinato dal            
presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e                       
l'approvazione del PTR, della sua parte tematica costituita dal PTPR            
e delle loro varianti. La medesima disciplina si applica ai piani               
settoriali regionali con valenza territoriale per i quali la legge              
non detti una specifica disciplina in materia";                                 
considerato altresi' che con deliberazione n. 633 del 22 dicembre               
2004 il Consiglio regionale ha adottato a norma dell'art. 25 della              
L.R. 20/00 il Piano di tutela delle acque regionale;                            
richiamati:                                                                     
- il comma 4 dell'art. 25 della L.R. 20/00 il quale stabilisce che              
copia del piano adottato debba essere trasmessa alle Province, ai               
Comuni e alle Comunita' Montane della regione Emilia-Romagna;                   
- altresi' il comma 5 dell'art. 25 della L.R. 20/00 il quale                    
stabilisce, tra l'altro, che il piano adottato sia depositato presso            
le sedi del Consiglio regionale e degli Enti territoriali di cui al             
comma 4 per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione;                     
visti:                                                                          
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia                  
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, ente             
strumentale della Regione affidandole all'art. 5, lettera n), tra le            
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla                 
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti           
ambientali;                                                                     
- l'art. 20 della sopra citata legge regionale, il quale stabilisce             
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad              
ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi            
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;                     
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare            
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione            
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o               
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di                  
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o                
amministrative;                                                                 
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua             
la proposta tecnico-economica presentata da ARPA Sezione di                     
Ingegneria ambientale relativa all'attivita' di divulgazione e                  
deposito del Piano di tutela regionale delle acque, che prevede un              
costo complessivo a favore di ARPA pari ad Euro 55.200,00, IVA                  
inclusa;                                                                        
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua                    
competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea                
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;                      
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA Sezione di                 
Ingegneria ambientale per l'attivita' di divulgazione deposito del              
Piano di tutela delle acque presso tutte le Province, i Comuni e le             
Comunita' Montane della regione Emilia-Romagna, secondo le modalita'            
previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto, quale           
parte integrante e sostanziale dello stesso;                                    
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 55.200,00, IVA inclusa             
si fa fronte attraverso lo stanziamento arrecato sul Capitolo 37250             
"Spese per la redazione del Piano regionale per il risanamento, l'uso           
e la tutela delle acque (art. 114, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui           
all'UPB 1.4.2.3. 14170 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005,           
che e' dotato della necessaria disponibilita';                                  
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47                 
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere            
assunto con il presente atto;                                                   
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;                                             
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di              
legge:                                                                          
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi                         
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi a livello dirigenziale (decorrenza              
1/1/2002)";                                                                     
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto:                                                                      
del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore                 
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa Leopolda            
Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e               
della propria deliberazione 447/03;                                             
del parere di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del               
servizio Bilancio-Risorse finanziarie dott.ssa Amina Curti ai sensi             
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria                     
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Ambiente e Sviluppo                  
sostenibile                                                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di affidare all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente            
- ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale con sede in Vicolo Carega             
n. 3, Bologna, secondo le motivazioni espresse in premessa e sulla              
base della proposta tecnico-economica depositata presso il Servizio             
Tutela e Risanamento risorsa acqua, la realizzazione delle attivita'            
di divulgazione e deposito del Piano di tutela delle acque presso               
tutte le Province, i Comuni e le Comunita' Montane della regione                
Emilia-Romagna per un importo di Euro 55.200,00, IVA inclusa secondo            
le modalita' di cui all'allegato schema di convenzione;                         
B) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto              
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;                              
C) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le cui               
attivita' avranno inizio a decorrere dalla sottoscrizione della                 
stessa per la durata di 1 mese, sulla base delle attivita' di cui               
alla proposta tecnico-economica, provvedera' il Dirigente regionale             
competente per materia, in rappresentanza della Regione, ai sensi               
della normativa vigente;                                                        
D) di impegnare la spesa di Euro 55.200,00, IVA inclusa, al n. 776 di           
impegno sul Capitolo 37250 "Spese per la redazione del Piano                    
regionale per il risanamento, l'uso e la tutela delle acque (art.               
114, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'UPB 1.4.2.3. 14170 del              
Bilancio per l'esercizio finanziario 2005, che e' dotato della                  
necessaria disponibilita';                                                      
E) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla  emissione            
della richiesta dei titolo di pagamento di cui alla lettera a)                  
provvedera' il Dirigente regionale competente con propri atti                   
formali, ai sensi della normativa vigente, secondo la modalita' di              
cui all'art. 4 dello schema di convenzione allegato al presente                 
atto;                                                                           
F) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA Sezione             
di Ingegneria ambientale per la realizzazione delle attivita' di                
deposito e divulgazione del Piano di tutela delle acque presso tutte            
le Province, i Comuni e le Comunita' montane della regione                      
Emilia-Romagna                                                                  
L'anno . . . . . . . . . . . . . . . . . , il giorno . . . . . del              
mese . . . . . . . .                                                            
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21              
(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione               
della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per               
materia, che elegge il domicilio legale presso il sopra citato                  
indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.. .            
. . . del . . . . . . . . . . .                                                 
l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente                             
dell'Emilia-Romagna - di seguito denominata ARPA Sezione di                     
Ingegneria ambientale, partita IVA e codice fiscale 04290860370 con             
sede in Vicolo Carega n. 3 Bologna, rappresentata dal Direttore;                
premesso che:                                                                   
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla                
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva              
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di            
cui al DLgs 18 maggio 2000, n. 258, stabilisce all'art. 44, comma 5,            
che entro il 31/12/2004 le Regioni, debbano approvare il Piano di               
tutela delle acque;                                                             
- con propria deliberazione 799/02 del 20 maggio 2002 si e' affidato            
all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente - ARPA - la               
realizzazione delle attivita' per il supporto tecnico alla Regione              
Emilia-Romagna, alle Province ed alle Autorita' di Bacino per la                
elaborazione del Piano regionale di tutela delle acque e Piano                  
territoriale di coordinamento provinciale;                                      
considerato che con deliberazione Ginta regionale 2408/04 del                   
29/11/2004 la Giunta ha proposto al Consiglio regionale l'adozione              
del Piano regionale di tutela delle acque;                                      
vista la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela            
e l'uso del territorio" che detta nuove procedure relative alla                 
pianificazione territoriale;                                                    
visto l'art. 25 "Procedimento di approvazione" della L.R. 20/00 il              
quale indica al primo comma che "il procedimento disciplinato dal               
presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e                       
l'approvazione del PTR, della sua parte tematica costituita dal PTPR            
e delle loro varianti. La medesima disciplina si applica ai piani               
settoriali regionali con valenza territoriale per i quali la legge              
non detti una specifica disciplina in materia";                                 
considerato altresi' che con deliberazione n. 633 del 22/12/2004 il             
Consiglio regionale ha adottato a norma dell'art. 25 della L.R. 20/00           
il Piano di tutela delle acque regionale;                                       
richiamato il comma 4 dell'art. 25 della L.R. 20/00 il quale                    
stabilisce che copia del piano adottato debba essere trasmessa alle             
Province, ai Comuni e alle Comunita' Montane della regione                      
Emilia-Romagna;                                                                 
richiamato altresi' il comma 5 dell'art. 25 della L.R. 20/00 il quale           
stabilisce, tra l'altro, che il piano adottato sia depositato presso            
le sedi del Consiglio regionale e degli Enti territoriali di cui al             
comma 4 per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione;                     
visti:                                                                          
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia                  
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Ente             
strumentale della Regione affidandole all'art. 5, lettera n), tra le            
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla                 
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti           
ambientali;                                                                     
- l'art. 20 della sopra citata legge regionale, il quale stabilisce             
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad              
ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi            
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;                     
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare            
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione            
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o               
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di                  
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o                
amministrative;                                                                 
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua             
la proposta tecnico-economica presentata da ARPA Sezione di                     
Ingegneria ambientale relativa all'attivita' di divulgazione e                  
deposito del Piano di tutela delle acque che prevede un costo                   
complessivo a favore di ARPA pari ad Euro 55.200,00, IVA inclusa;               
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,                   
competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea                
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;                      
tutto cio' premesso si stipula quanto segue                                     
Articolo 1                                                                      
Oggetto della convenzione                                                       
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA Sezione di Ingegneria                 
ambientale, che accetta, la realizzazione delle attivita' inerenti la           
divulgazione e deposito del Piano di tutela delle acque presso tutte            
le Province, i Comuni e le Comunita' Montane della regione                      
Emilia-Romagna analiticamente descritte nella proposta                          
tecnico-economica, conservata agli atti del Servizio Tutela e                   
Risanamento risorsa acqua.                                                      
Articolo 2                                                                      
Tempi di esecuzione                                                             
I tempi di esecuzione per le attivita' previsti dalla presente                  
convenzione decorrono dalla data di stipula della convenzione stessa            
e dovranno terminare entro 1 mese.                                              
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute             
dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione              
delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove                     
giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna,               
concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Tutela e                
Risanamento risorsa acqua.                                                      
Articolo 3                                                                      
Controllo sull'esecuzione dell'incarico                                         
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la            
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e                
risanamento aisorsa Acqua che avvalendosi del personale del Servizio,           
verifichera' l'operato dell'ARPA e il rispetto dei tempi e delle                
modalita' di attuazione del programma di lavoro in conformita' della            
presente convenzione.                                                           
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle             
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in            
accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli           
obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere tra il            
Responsabile ed ARPA.                                                           
Articolo 4                                                                      
Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento                        
La Regione corrispondera' ad ARPA Sezione di Ingegneria ambientale              
quale compenso per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 1           
l'importo di Euro 55.200,00, IVA inclusa.                                       
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione in una unica                   
soluzione previa sottoscrizione della convenzione, dietro                       
presentazione di regolare fattura, a seguito di presentazione di                
idonea documentazione comprovante l'avvenuta attivita' di deposito e            
divulgazione del Piano di tutela delle acque presso tutte le Province           
i Comuni, e le Comunita' Montane della regione Emilia-Romagna.                  
Articolo 5                                                                      
Obblighi dell'ARPA                                                              
L'ARPA Sezione di Ingegneria ambientale s'impegna, altresi', in                 
adempimento della presente convenzione a:                                       
- comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle             
attivita', che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento                
risorsa acqua potra' sindacare chiedendone la sostituzione a suo                
libero convincimento;                                                           
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento risorsa            
acqua, nonche' esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione             
relativa allo svolgimento delle attivita' nonche' predisporre                   
tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attivita'             
stessa;                                                                         
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate               
dalla Regione;                                                                  
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei               
risultati.                                                                      
Aricolo 6                                                                       
Collaborazioni esterne                                                          
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra'                     
avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la                  
normativa c.d. "antimafia", dell'opera di altri organismi                       
specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di professionisti.            
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto            
di coinvolgere la Regione e fara' fronte, a sua cura e spese, agli              
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.                                     
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di               
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente             
convenzione.                                                                    
Articolo 7                                                                      
Diritti d'autore e riservatezza                                                 
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce                       
sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la           
titolarita' a titolo originario del diritto d'autore della Regione.             
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti            
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione                  
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,             
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le              
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto             
da parte di enti pubblici.                                                      
Articolo 8                                                                      
Responsabilita' nei confronti di terzi                                          
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che            
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi                        
dall'esecuzione della presente convenzione.                                     
Articolo 9                                                                      
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR           
26 aprile 1986, n. l31, con spesa a carico della parte richiedente.E'           
inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre               
1972, n. 642 e successive modificazioni.                                        
L'imposta di bollo e' a carico di ARPA.                                         
Letto, confermato e sottoscritto.                                               
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per ARPA SEZIONE DI                              
IL DIRIGENTE REGIONALE  INGEGNERIA AMBIENTALE                                   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . .            
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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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