DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 345
PRSR 2000-2006. Misura 1.C - Formazione. Attuazione deliberazione 194/04. Approvazione Programma operativo di misura per la modalita' "Formazione individuale" - Anno 2004
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, relativo al
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento e Garanzia (FEAOG) e successive modificazioni ed
integrazioni;
- i successivi regolamenti di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/1999
ed in particolare il vigente Reg. (CE) n. 817 della Commissione, in
data 29 aprile 2004;
- il Piano regionale di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna
per il periodo 2000/2006 (di seguito denominato Piano) attuativo del
citato Reg. CE n.1257/1999, adottato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 1338 del 19 gennaio 2000 ed approvato dalla Commissione
europea con Decisione C (2000) 2153 del 20 luglio 2000;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 "Attuazione del Piano regionale di
sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2000-2006" ed in
particolare l'art. 2;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto
1983, n. 34" ed in particolare l'art. 22;
dato atto che il Piano regionale di Sviluppo rurale e' stato piu'
volte modificato, seguendo le procedure previste dai citati
Regolamenti, e che la vigente stesura e' stata approvata con le
seguenti decisioni della Commissione:
- C (2002) 3489 dell'8 ottobre 2002;
- C (2003) 2697 del 17 luglio 2003;
- C (2004) 401 del 5 febbraio 2004;
richiamati, altresi':
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di
applicazione del Reg. (CE) 1260/99 del Consiglio, per quanto riguarda
l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate
dai Fondi strutturali, ed in particolare la Norma 7;
- il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503
"Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende
agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del DL 30 aprile
1998, n. 173";
- il R.R. 15 settembre 2003, n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle
aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si e' data
attuazione alla normativa sopra citata;
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese n. 16309 del 28 novembre 2003, recante "R.R. 17/03 -
Anagrafe delle Aziende agricole. Disposizioni in merito ad
attivazione dell'Anagrafe delle Aziende agricole
dell'Emilia-Romagna";
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese n. 962 dell'1 febbraio 2005, recante "R.R. 17/03 - Anagrafe
delle Aziende agricole. Attivazione dell'Anagrafe per i procedimenti
collegati al PRSR (Reg. CE 1257/99): Misura 1C - Formazione 2004 -
Formazione individuale e Misura 1G - Miglioramento condizioni di
trasformazione commercializzazione prodotti agricoli";
- il Regolamento (CE) n. 1663/1995 inerente le modalita' di
applicazione del Reg. (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la
procedura di liquidazione dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia;
- la L.R. n. 21 del 23 luglio 2001 che ha istituito l'Agenzia
regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia
Romagna;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del
13 novembre 2001 che ha riconosciuto AGREA come Organismo pagatore ai
sensi dell'art. 4 del Regolamento (CEE) 729/70, cosi' come modificato
dall'art. 1 del Regolamento (CE) 1287/1995, per quanto riguarda i
pagamenti sul territorio della regione Emilia-Romagna relativi alle
misure di sviluppo rurale;
- la propria deliberazione n. 2700 del 28 novembre 2001-
successivamente integrata con deliberazione n. 2803 del 30 dicembre
2004 - che approva lo schema di convenzione concernente la
regolamentazione dei rapporti tra AGREA e le Province e le Comunita'
Montane, nonche' tra AGREA e la Regione Emilia-Romagna, per quanto
concerne la delega da parte dell'Organismo pagatore di alcune
funzioni in materia di autorizzazione;
- la propria deliberazione n. 194 del 9/2/2004, che approva il
Programma operativo - Anno 2004 della Misura 1.c del Piano regionale
di Sviluppo rurale 2000-2006, che qui si intende integralmente
richiamata;
dato atto che fra le Misure previste nel Piano e' compresa la Misura
1.c "Formazione", che prevede il finanziamento della formazione e
dell'aggiornamento professionale di imprenditori, dipendenti,
coadiuvanti e tecnici del settore agricolo, agro-alimentare e
forestale, sulle tematiche tecniche ed economiche comprese nel
Piano;
considerato in particolare che con la predetta deliberazione 194/04:
- e' stata ripartita fra le Province la disponibilita' complessiva
delle risorse previste per la Misura 1.c, per l'annualita' 2004, pari
ad Euro 2.500.000,00;
- e' stata attivata la sola modalita' "Formazione tradizionale",
rimandando ad atti successivi l'attivazione della modalita'
"Formazione individuale";
- e' stato stabilito che ogni Provincia avrebbe provveduto a
determinare quali importi da destinare alla tipologia "Formazione
tradizionale" e quali alla tipologia "Formazione individuale" alla
quale doveva comunque essere destinato almeno il 25% delle risorse;
preso atto che tutte le Province hanno provveduto, con propri atti
formali, conservati in copia presso il Servizio Sviluppo del Sistema
agroalimentare, a definire gli importi da riservare alle due
tipologie formative e che pertanto, per la tipologia "Formazione
individuale" per l'annualita' 2004 sono disponibili le seguenti
risorse:
Provincia di Bologna Euro 80.500,00 (25,00%)
Provincia di Ferrara Euro 90.500,00 (25,45%)
Provincia di Forli'-Cesena Euro 69.750,00 (25,00%)
Provincia di Modena Euro 77.813,00 (25,00%)
Provincia di Parma Euro 67.250,00 (25,16%)
Provincia di Piacenza Euro 65.000,00 (26,55%)
Provincia di Ravenna Euro 85.262,00 (25,28%)
Provincia di Reggio Emilia Euro 101.500,00 (33,66%)
Provincia di Rimini Euro 51.500,00 (63,19%)
Totale Euro 689.075,00 (27,56%)
richiamate, relativamente alle modalita' di attuazione della Misura
predetta:
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
- la propria deliberazione n. 1475 dell'1 agosto 1997 "Direttive
attuative per la formazione professionale e per l'orientamento -
Triennio 1997/1999" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 539 dell'1 marzo 2000 "Approvazione
direttive regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione
2000/2006";
- la propria deliberazione n. 177 del 23 gennaio 2003 "Direttive
regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per
l'accreditamento degli organismi di formazione professionale";
- la propria deliberazione n. 277 del 16 febbraio 2004 "Prime
disposizioni in ordine all'avvio del catalogo regionale per la
formazione continua e permanente";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione e
Valutazione progetti n. 3377 del 18 marzo 2004 "Modalita' attuative
per l'accesso al catalogo regionale per la formazione continua e
permanente e per l'assegnazione dei relativi voucher" e successive
modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 1263 del 28 giugno 2004 "Approvazione
disposizioni attuative del Capo II, Sezione III 'Finanziamento delle
attivita' e Sistema informativo' della L.R. 12/03";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione e
Valutazione progetti n. 1218 del 7 febbraio 2005 "Modalita' attuative
per l'accesso al catalogo regionale per la formazione continua e
permanente e per l'assegnazione dei relativi assegni formativi -
Modifica della determinazione 3377/04";
considerato:
- che, in base a quanto previsto dal Piano e in particolare dalla
Misura 1.c, spetta alla Regione predisporre un Programma operativo di
Misura, definire i contenuti formativi attraverso un "bando tipo" di
indirizzo ed effettuare il monitoraggio delle attivita';
- che, ai sensi della citata L.R. 12/03, spetta alle Province la
programmazione territoriale dell'offerta formativa;
- che, in base alle convenzioni stipulate con AGREA, di cui alla
sopracitata deliberazione 2700/01, spetta alle Province compilare le
check-list e predisporre le liste di pagamento da trasmettere
all'Organismo pagatore;
- che, ai sensi della L.R. 12/03 e' riservata ad Enti di Formazione
professionale accreditati la possibilita' di progettare e gestire
attivita' formative;
richiamato quanto previsto dalla Misura 1.C del Piano per la
tipologia "Formazione individuale" ed in particolare:
- la formazione individuale si rivolge ad imprenditori, coadiuvanti e
dipendenti di aziende agricole, agro-industriali e forestali,
iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole
dell'Emilia-Romagna, con fascicolo aziendale validato, che abbiano
sottoscritto impegni o richiesto contributi sulle Misure previste dal
Piano, per elevare e sostenere la loro professionalita';
- e' previsto il finanziamento di tale formazione individuale,
attraverso l'erogazione diretta di un assegno formativo o voucher;
- ogni beneficiario puo' usufruire di uno o, a scelta di ogni
Provincia, piu' assegni formativi, fino ad un massimo di 1.291,14
Euro (comprensivi di IVA, se e in quanto dovuta) all'anno, per
partecipare ad attivita' formative, ritenute idonee a soddisfare le
proprie specifiche necessita' formative, scelte all'interno di uno
specifico catalogo e proposte da Enti di Formazione professionale
accreditati presso la Regione Emilia-Romagna;
- le Province provvedono, tramite appositi bandi, ad accogliere e
selezionare le domande di formazione individuale, ad assegnare ai
beneficiari aventi diritto uno o piu' voucher, da utilizzare per la
fruizione delle attivita' formative richieste;
- il pagamento al beneficiario avviene al termine dell'attivita'
formativa, a fronte della presentazione di un attestato di
partecipazione e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento
del costo di partecipazione;
ritenuto opportuno:
- provvedere con il presente atto all'attivazione, a valere sulle
risorse finanziarie previste per l'annualita' del PRSR 2004, della
modalita' "Formazione individuale" della Misura 1.c del Piano;
- attuare la modalita' "Formazione individuale" mediante l'utilizzo
di una procedura analoga a quella prevista dall'Assessorato regionale
della Formazione Professionale nelle "Prime disposizioni in ordine
all'avvio del Catalogo regionale per la formazione continua e
permanente", approvate con la citata deliberazione 277/04 e nelle
"Modalita' attuative per l'accesso al catalogo regionale per la
formazione continua e permanente e per l'assegnazione dei relativi
assegni formativi - Modifica della determinazione 3377/04" approvate
con la citata determinazione 1218/05;
- prevedere, dato il carattere sperimentale e innovativo
dell'intervento, che le funzioni relative al controllo in loco
pre-pagamento (in itinere) delle attivita' formative, siano svolte
dalla Regione (Servizio Sviluppo Sistema Agroalimentare, della
Direzione Agricoltura), in collaborazione con le Province;
- prevedere che le attivita' formative finanziabili tramite la
tipologia "Formazione individuale" della Misura 1.c del Piano, siano
quelle proposte da Enti accreditati presso la Regione Emilia-Romagna,
comprese all'interno del suddetto "Catalogo regionale per la
formazione continua e permanente", la cui offerta formativa e'
validata da un'apposita Commissione nominata dalla Regione
Emilia-Romagna;
- stabilire che le modalita' operative, le norme e le regole per
accedere all'assegnazione dei voucher e per ricevere i finanziamenti
siano previste nel "Bando tipo per la presentazione di domande di
formazione individuale in applicazione della Misura 1.c del Piano
regionale di Sviluppo Rurale - Risorse finanziarie 2004" riportato
nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- prevedere che ogni Provincia possa decidere di destinare le
eventuali risorse non utilizzate per l'assegnazione dei voucher alla
"Formazione tradizionale" o di rendere tali importi disponibili per
la formazione individuale di altre Province, dandone formale
comunicazione alla Regione;
richiamati, inoltre:
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 12521 del
19 dicembre 2000 "Nomina dei componenti del 'Comitato regionale di
pilotaggio' per l'applicazione della Misura 1.c del Piano regionale
di Sviluppo rurale 2000-2006, in attuazione della deliberazione della
Giunta regionale 1487/00";
- le determinazioni dello stesso Direttore n. 5056 del 4 giugno 2002
e n. 5483 del 27 aprile 2004, che modificano la composizione del
sopracitato "Comitato regionale di pilotaggio";
- i verbali, conservati agli atti del Servizio Sviluppo del Sistema
agroalimentare, delle sedute del Comitato regionale di pilotaggio,
che - nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento, indirizzo
e supporto alle Province delle attivita' formative - ha espresso
indicazioni in merito alla stesura del "bando tipo" per la tipologia
formazione individuale, a valere sulle risorse previste dal PRSR per
l'annualita' 2004;
ritenuto infine opportuno prevedere il seguente elenco di criteri di
priorita', entro cui ogni Provincia potra' scegliere quali applicare,
ferma restando la facolta' delle Province di stabilire ulteriori
criteri, per selezionare le richieste di formazione individuale:
1. domande presentate da imprenditori, coadiuvanti e dipendenti di
aziende agricole, agro-industriali e forestali che hanno ricevuto
finanziamenti o le cui domande di finanziamento sono state giudicate
ammissibili, ai sensi delle misure del Piano;
2. domande in cui i contenuti dell'attivita' formativa prescelta
sono correlati con la misura del Piano, cui ha aderito l'azienda di
riferimento;
3. domande presentate da giovani imprenditori (meno di 40 anni);
4. domande presentate da donne, in particolare se imprenditrici o
coadiuvanti;
5. (in caso di parita' di punteggio), domande presentate dal
candidato piu' giovane;
dato atto che, coerentemente con quanto previsto dal Piano, la
procedura per l'attuazione della Misura 1.c "Formazione" con
riferimento alla tipologia "Formazione individuale" e' cosi'
definita:
1) la Regione, sentita la proposta del Comitato regionale di
pilotaggio, predispone il "Bando tipo per la presentazione di domande
di formazione individuale in applicazione della Misura 1.c del Piano
regionale di Sviluppo rurale - Risorse finanziarie 2004";
2) l'Agenzia regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per
l'Emilia-Romagna predispone la modulistica necessaria alla gestione
dei voucher ed alla liquidazione degli importi, nonche' gli eventuali
software di supporto;
3) le Province recepiscono il "bando tipo" per la formazione
individuale, il cui schema e' allegato al presente atto, lo
promuovono, accolgono le candidature, ne valutano l'ammissibilita',
provvedono a redigere una graduatoria ed assegnano i voucher;
4) nel caso non siano utilizzate tutte le risorse messe a bando per
la "Formazione individuale", anche dopo la riapertura dei bandi di
assegnazione, la Provincia puo' decidere di destinare tali fondi
residui alla tipologia "Formazione tradizionale" o di renderli
disponibili per altre Province, dandone formale comunicazione alla
Regione;
5) la Regione, su proposta del Comitato regionale di pilotaggio,
provvede a ripartire fra le Province le eventuali risorse residue di
cui al precedente punto 4);
6) l'Ente attuatore e' tenuto a: - avviare e svolgere i corsi secondo
i tempi, i contenuti e le modalita' del progetto approvato ed
indicati nel Catalogo; - comunicare alla Provincia competente e alla
Regione l'avvio, il termine dell'attivita', la percentuale di
presenze raggiunte da ogni singolo partecipante, nonche' il
calendario di massima; - rilasciare, al termine del corso, un
documento fiscalmente valido comprovante l'avvenuto pagamento del
costo di partecipazione;
7) al momento dell'assegnazione dei voucher la Provincia consegna al
beneficiario la documentazione informativa utile alla conoscenza dei
propri obblighi e di quelli dell'Ente erogatore del corso nei suoi
confronti, il voucher con numero identificativo, il nome del
beneficiario, l'indicazione del corso prescelto e dell'Ente
attuatore, nonche' l'importo assegnato e la modulistica necessaria;
8) la Regione, tramite il Servizio "Sviluppo del Sistema
agroalimentare" della Direzione generale Agricoltura, in
collaborazione con le Province, provvede a svolgere controlli sia sul
regolare svolgimento del corso, tramite sopralluoghi presso l'Ente
attuatore (controlli a campione in loco, pre-pagamento, o in
itinere), sia sulla effettiva partecipazione, con interviste ai
beneficiari;
9) al termine dell'attivita' il beneficiario puo' richiedere, alla
Provincia erogatrice del voucher, la liquidazione dell'importo dovuto
a rimborso della spesa sostenuta, consegnando: - la richiesta di
liquidazione voucher (Mod. 3); - la documentazione attestante la
frequenza di almeno il 70% del corso (Agenda di lavoro - Mod. 2); -
la fattura, o il documento fiscalmente valido, rilasciato dall'ente
di formazione, attestante la spesa di partecipazione al corso; -
copia del bonifico bancario con cui si e' provveduto al pagamento del
costo di partecipazione o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, rilasciata dall'Ente di formazione, attestante
l'avvenuto pagamento;
10) l'importo da richiedere a liquidazione potra' essere comprensivo
di IVA, solo nel caso in cui il beneficiario non sia titolare di
posizione IVA;
11) le Province, dopo aver verificato la completezza e la regolarita'
dei documenti presentati dai beneficiari, redigono le relative check
list, definiscono il contributo spettante, predispongono ed approvano
gli elenchi di liquidazione e li trasmettono ad AGREA, con le
modalita' dalla stessa indicate;
12) il Servizio regionale "Programmi, Monitoraggio e Valutazione", in
accordo con le Province provvedera' a monitorare le attivita'
finanziate;
considerato che le modalita' di attuazione della Misura 1.c a valere
sulle risorse previste dal PRSR per l'annualita' 2004, stabilite con
il presente atto, sono state concertate con la Consulta regionale
agricola, con AGREA e con gli Assessorati regionale e provinciali
competenti in materia di formazione professionale;
sentiti:
- il Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e Valutazione,
dr. Giorgio Poggioli, in ordine alla coerenza del presente atto con i
contenuti del Piano;
- il Responsabile del Servizio Programmi e Valutazione dei progetti,
dr. Valerio Vignoli in ordine alla coerenza delle procedure indicate
nel presente atto con le normative che presiedono alla materia della
formazione professionale;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 447, in data 24 marzo 2003, recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espressa dal
Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, ai sensi dell'art.
37, IV comma della L.R. 43/01 e della deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, sulla base delle considerazioni tutte formulate in
premessa e qui integralmente richiamate, le modalita' attuative
stabilite con il presente atto quale Programma operativo della Misura
1.c, compresa nel Piano regionale di Sviluppo rurale 2000-2006, per
la modalita' "Formazione individuale" a valere sulle risorse previste
dal Piano medesimo per l'annualita' 2004;
2) di prendere atto che ogni Provincia ha gia' provveduto a
determinare, nell'ambito delle assegnazioni complessive stabilite al
punto 4) della deliberazione 194/04, gli importi da destinare alla
tipologia "Formazione individuale";
3) di dare atto che tutte le funzioni di programmazione e
approvazione relative alle azioni di formazione professionale che
saranno attivate in applicazione della Misura 1.C del Piano spettano
alle Province (Assessorati competenti in materia di formazione
professionale);
4) di dare atto che tutte le funzioni di gestione e controllo saranno
svolte dalle Province sulla base delle deleghe operate da AGREA e
formalizzate in apposite convenzioni;
5) di dare atto che la Regione, tramite il Servizio Sviluppo del
sistema agroalimentare della Direzione generale Agricoltura, in
collaborazione con le Province, provvedera' a svolgere controlli sia
sul regolare svolgimento del corso, tramite sopralluoghi presso
l'Ente attuatore (controlli a campione in loco, pre-pagamento, o in
itinere), sia sulla effettiva partecipazione, con interviste ai
beneficiari;
6) di individuare quali beneficiari della tipologia "Formazione
individuale" prevista dalla Misura 1.c del Piano, imprenditori,
coadiuvanti e dipendenti di aziende agricole, agro-industriali e
forestali, iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole
dell'Emilia-Romagna, con fascicolo aziendale validato, che abbiano
sottoscritto impegni o richiesto contributi sulle Misure previste dal
Piano;
7) di stabilire che, nella selezione delle domande di assegnazione di
voucher, le Province adottino criteri di priorita' compresi
nell'elenco riportato in premessa e qui integralmente richiamato,
ferma restando la loro facolta' di stabilire ulteriori criteri legati
ad obiettivi di politica agricola provinciale;
8) di approvare il "Bando tipo per la presentazione di domande di
formazione individuale in applicazione della Misura 1.c del Piano
regionale di Sviluppo rurale - Risorse finanziarie 2004" allegato al
presente atto, del quale e' parte integrante e sostanziale, dando
atto che il testo del bando e' stato concordato con le Province;
9) di stabilire che per l'attuazione della modalita' "Formazione
individuale" le procedure sono quelle descritte in premessa e qui
integralmente richiamate;
10) di stabilire che il Responsabile del Servizio Sviluppo del
Sistema agroalimentare, sentita la proposta del Comitato regionale di
pilotaggio, provvedera', con propri atti formali, a ridistribuire tra
le altre Province gli eventuali residui finanziari non utilizzati e
resi disponibili da una o piu' Province;
11) di stabilire che le funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati
di monitoraggio, saranno svolte dal Servizio regionale Programmi,
Monitoraggio e Valutazione;
12) di pubblicare la presente deliberazione e l'allegato parte
integrante della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Bando tipo per la presentazione di domande di formazione individuale
in applicazione della Misura 1.c del Piano regionale di Sviluppo
rurale - Risorse finanziarie 2004
1. Obiettivi generali
Con il presente bando la Provincia di . . . . . . . . . . . . . ., in
sintonia con le direttive regionali vigenti, intende promuovere
azioni individuali di formazione a supporto dell'applicazione delle
misure del Piano regionale di Sviluppo rurale 2000/2006, approvato
con decisione della Commissione della Comunita' Europea C(2000)2153
del 20/7/2000 e successivamente modificato con le decisioni della
Commissione della Comunita' Europea C (2002) 3489, C (2003)2697 e C
(2004) 401, secondo quanto previsto dalla Misura 1.c del Piano
stesso.
Con il presente bando possono essere finanziate domande di formazione
individuale tramite l'assegnazione di voucher, da utilizzare per la
fruizione di attivita' formative proposte da Enti di formazione
professionale, accreditati presso la Regione Emilia-Romagna, comprese
all'interno del "Catalogo regionale per la formazione continua e
permanente".
2. Obiettivi degli interventi
Le attivita' formative fruibili tramite i voucher assegnati con
questo bando devono essere connesse alle tematiche previste dalle
misure del Piano e in particolare perseguire i seguenti obiettivi:
- contribuire all'aggiornamento professionale necessario per gestire
un'azienda agricola economicamente redditizia, in linea con gli
orientamenti della politica agricola comunitaria e con le finalita'
del Piano regionale di Sviluppo rurale;
- preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo delle
produzioni, all'adozione di sistemi di qualita', alla
diversificazione delle attivita' produttive e all'applicazione dei
metodi di produzione compatibili con la conservazione ed il
miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente ed il
benessere degli animali;
- preparare gli operatori agricoli e forestali e le altre persone
coinvolte in attivita' forestali all'applicazione di pratiche di
gestione forestale, allo scopo di migliorare le funzioni economiche,
ecologiche e sociali delle foreste.
3. Tipologie di destinatari e di interventi formativi
Gli interventi di formazione individuale possono rivolgersi ed essere
richiesti da imprenditori, coadiuvanti e dipendenti di aziende
agricole, agro-industriali e forestali, iscritte all'Anagrafe
regionale delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna, con fascicolo
aziendale validato, che abbiano sottoscritto impegni o richiesto
contributi sulle Misure previste dal Piano regionale di Sviluppo
rurale.
Al fine di elevare e sostenere la loro professionalita',
coerentemente con i loro progetti di sviluppo professionale, ogni
beneficiario potra' usufruire di uno o, se la Provincia lo prevede,
piu' assegni formativi, fino ad un massimo di 1.291,14 Euro
(comprensivi di IVA se e in quanto dovuta) all'anno, per partecipare
alle attivita' formative ritenute piu' idonee a soddisfare le
proprie, specifiche necessita' formative.
Il sostegno non puo' riguardare corsi che rientrano nel ciclo normale
di insegnamento scolastico e corsi finanziati dal Fondo Sociale
Europeo.
Per gli interventi formativi previsti da questo bando non si
applicano gli articoli da 87 a 89 del Trattato CE (aiuti di Stato) ai
sensi del considerando n. 5) compreso nelle premesse del Regolamento
CE n. 68/2001 della Commissione.
Le offerte formative disponibili sono raccolte nel "Catalogo
regionale per la formazione continua e permanente", aggiornato
periodicamente, la cui offerta formativa e' validata da un'apposita
Commissione nominata dalla Regione Emilia-Romagna.
Le norme e le procedure per proporre l'inserimento di offerte
formative nel Catalogo, sono stabilite dalla delibera della Giunta
regionale n. 277 del 16/2/2004 "Prime disposizioni in ordine
all'avvio del catalogo regionale per la formazione continua e
permanente" e dalla determinazione n. 1218 del 7/2/2005 "Modalita'
attuative per l'accesso al catalogo regionale per la formazione
continua e permanente e per l'assegnazione dei relativi assegni
formativi - Modifica della determinazione 3377/04".
Il "Catalogo regionale per la formazione continua e permanente" e' a
disposizione degli interessati attraverso Internet (all'indirizzo:
www.futuroinformazione.it) e/o attraverso i punti di consultazione
individuati dalla Provincia (specificare . . . . . . . . . . . . . .
. . . ).
4. Finanziamenti e modalita' di assegnazione dei voucher per la
formazione individuale
La disponibilita' finanziaria complessiva della Provincia di . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . per le attivita' di "Formazione
individuale", nell'ambito delle risorse previste dalla Misura 1.c del
Piano regionale di Sviluppo rurale a valere sulle risorse previste
per l'annualita' 2004, e' di Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gli interessati a richiedere l'assegnazione di un voucher dovranno
presentare domanda alla Provincia ove e' localizzata la sede legale
dell'azienda di riferimento.
Per presentare domanda occorre compilare l'apposita "Domanda di
adesione al Piano regionale di Sviluppo rurale per la Misura 1.c -
Formazione individuale" reperibile tramite Internet sul sito . . . .
. . . . . . . . . ., oppure presso . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
I moduli debitamente sottoscritti e compilati debbono in ogni caso
indicare, pena l'esclusione della domanda, l'attivita' formativa
prescelta, la modalita' formativa, le date di svolgimento previste,
il costo di partecipazione, l'Ente formatore, i dati identificativi
dell'azienda agricola, la posizione IVA del richiedente e le
motivazioni della richiesta (esplicitando i fabbisogni formativi e la
loro relazione con gli obiettivi del Piano).
Le domande presentate, previa verifica istruttoria per l'accertamento
dei requisiti di ammissibilita', sono inserite in una graduatoria
secondo i seguenti criteri di priorita' (e' discrezione della
Provincia scegliere tutti, o solo alcuni, dei seguenti criteri):
1. domande presentate da imprenditori, coadiuvanti e dipendenti di
aziende agricole, agro-industriali e forestali che hanno ricevuto
finanziamenti o le cui domande di finanziamento sono state ritenute
ammissibili, ai sensi delle misure del Piano;
2. domande in cui i contenuti dell'attivita' formativa prescelta
sono correlati con la misura del Piano, cui ha aderito l'azienda di
riferimento;
3. domande presentate da giovani imprenditori (meno di 40 anni);
4. domande presentate da donne, in particolare se imprenditrici o
coadiuvanti;
5. (solo in caso di parita' di punteggio), domande presentate dal
candidato piu' giovane;
6. (altri criteri individuati dagli indirizzi della politica agricola
provinciale).
La Provincia, in base alle disponibilita' finanziarie, rilascia il
voucher ai beneficiari ammessi al finanziamento.
A ogni beneficiario potra' essere assegnato uno o piu' (a discrezione
della Provincia) voucher fino ad un massimo di Euro 1.291,14
(comprensivi di IVA, se e in quanto dovuta) all'anno.
Il valore di ogni singolo voucher assegnato non potra' comunque
superare il costo di partecipazione al corso prescelto.
Nel caso in cui il beneficiario partecipi anche ad attivita'
formative tradizionali, finanziate dalla Misura 1.c, occorre
verificare che non sia comunque superato il massimale complessivo di
2.500 Euro per persona, per anno.
Al momento dell'assegnazione dei voucher la Provincia consegnera' al
beneficiario la documentazione informativa utile alla conoscenza dei
propri obblighi e di quelli dell'Ente erogatore del corso nei suoi
confronti, il voucher con numero identificativo, il nome del
beneficiario, l'indicazione del corso prescelto e dell'ente
attuatore, nonche' l'importo assegnato e la modulistica di seguito
specificata:
- l'"Agenda di lavoro" (Mod. 2), regolarmente vidimata a cura della
Provincia, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente;
- la "Richiesta di liquidazione" (Mod. 3);
- la "Scheda di monitoraggio".
5. Obblighi dell'assegnatario del voucher - Casi di revoca
L'assegnatario del voucher (o beneficiario) ha 60 giorni di tempo, a
partire dalla data di assegnazione, per iniziare a frequentare
l'attivita' prescelta, pena la revoca del medesimo, tranne gravi,
documentate motivazioni, o nel caso in cui il corso non venga
avviato, o nel caso in cui la data di avvio del corso prescelto sia
successiva a tale termine.
Il beneficiario e' tenuto a frequentare almeno il 70% della durata
del corso prescelto.
In caso di mancata partecipazione al corso o di frequenza inferiore
al 70% della durata dello stesso, il voucher viene revocato
d'ufficio.
Nel caso in cui l'interruzione della frequenza sia gravemente
motivata e documentata, il beneficiario mantiene il diritto al
voucher. L'interessato dovra' darne immediata comunicazione alla
Provincia e potra' scegliere di iscriversi successivamente ad altra
attivita' corsuale.
La Provincia riassegnera' i voucher revocati per i motivi sopra
esposti, seguendo l'ordine della graduatoria compilata secondo i
criteri sopra riportati.
Il beneficiario e' tenuto a registrare giornalmente la propria
frequenza alle attivita' formative ed a raccogliere la firma del
docente sull'apposita scheda. Al termine del corso il partecipante
dovra' far timbrare e controfirmare tale scheda dal legale
rappresentante dell'Ente erogatore del corso o dal suo rappresentante
autorizzato. Tale registrazione avra' valore di autocertificazione e
sara' effettuata sull'Agenda lavoro.
6. Obblighi dell'Ente attuatore - Esclusione dal Catalogo
Cosi' come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale
277/04 e dalla determinazione regionale 3377/04, l'Ente attuatore e'
tenuto ad avviare e svolgere i corsi secondo i tempi, i contenuti e
le modalita' del progetto approvato ed indicati a Catalogo. Gli
elementi oggetto dell'offerta formativa e riportati nel Catalogo sono
tutti vincolanti nella realizzazione dei corsi, sia nei confronti
dell'utente sia della pubblica Amministrazione.
Per la frequenza al corso, l'Ente non puo' richiedere a chi si
iscrive un importo diverso da quello comunicato alla Regione nella
presentazione dell'attivita' ed indicato a catalogo come "costo del
corso".
Per favorire la partecipazione si richiede agli Enti attuatori di
prevedere il pagamento scaglionato del costo del corso da parte
dell'utente. Qualora il partecipante non frequenti almeno il 70% del
corso, l'Ente potra' trattenere la quota gia' versata.
Entro cinque giorni dall'inizio del corso, l'Ente attuatore deve
comunicare tale data, unitamente al calendario di massima, alla
Provincia competente ed alla Regione, tramite e-mail o fax.
Recapiti della Provincia
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Recapiti della Regione
Servizio Sviluppo Sistema agroalimentare: fax: 051/284524; e-mail:
mlucchiari@regione.emilia-romagna.it -
gdepietra@regione.emilia-romagna.it
L'Ente attuatore, al termine del corso, e' tenuto a rilasciare al
partecipante un documento, fiscalmente valido, attestante la spesa
di partecipazione al corso, intestato al partecipante stesso e
contenente, nella causale, l'identificativo del voucher (numero di
voucher) a lui assegnato, il titolo e la durata del corso.
Nel caso in cui il pagamento non sia avvenuto con bonifico bancario,
l'Ente attuatore e' tenuto, inoltre, a rilasciare al partecipante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che attesti
l'avvenuto pagamento.
L'Ente dovra' inoltre verificare che i docenti abbiano controfirmato,
come previsto, la frequenza del partecipante al corso sulla "Agenda
di lavoro" , che deve essere timbrata e controfirmata dal legale
rappresentante dell'Ente erogatore del corso o da suo delegato
individuato.
Entro cinque giorni dal termine del corso, l'Ente attuatore deve
comunicare tale data, insieme alla percentuale di frequenza raggiunta
dal partecipante, alla Provincia che ha erogato il voucher ed alla
Regione, tramite e-mail o fax, agli stessi indirizzi di cui sopra,
con riferimento ai singoli partecipanti beneficiari di voucher.
Nel caso di interruzione definitiva ed accertata della frequenza al
corso di partecipanti beneficiari di voucher, l'ente e' altresi'
tenuto a darne comunicazione ai medesimi soggetti e nei medesimi
tempi, di cui al precedente paragrafo.
E' fatto divieto, in base alle norme vigenti, di utilizzare
pubblicita' ingannevole, tale da indurre in equivoco i possibili
utenti sulla natura, sui costi, i contenuti, ed ogni altro elemento
riguardante gli interventi formativi presenti a catalogo.
In caso di mancato adempimento di quanto sopra indicato l'Ente potra'
essere escluso dal Catalogo regionale elettronico per la formazione
continua e permanente.
7. Modalita' di liquidazione dei voucher
Per ottenere la liquidazione del voucher il beneficiario dovra'
presentare alla Provincia, entro 60 giorni dalla fine dell'attivita'
formativa (pena l'esclusione dal rimborso) i seguenti documenti:
- Modulo "Richiesta liquidazione" redatto a cura del partecipante;
- "Agenda di lavoro", compilata secondo quanto piu' sopra indicato,
controfirmata regolarmente dal/i docente/i e vidimata dal legale
rappresentante dell'ente erogatore del corso o da suo delegato
individuato;
- documento, fiscalmente valido, attestante la spesa di
partecipazione al corso, emesso dall'Ente attuatore, intestato al
partecipante e contenente, nella causale, l'identificativo del
voucher (numero di voucher), il titolo e la durata del corso;
- copia del bonifico bancario con cui e' stato effettuato il
pagamento del costo di partecipazione o, in alternativa,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante
l'avvenuto pagamento, rilasciata dall'Ente di formazione;
- scheda di monitoraggio.
La scheda di monitoraggio rappresenta un utile strumento di
valutazione e consente di migliorare l'attivita' ed i servizi
offerti; si consiglia e si sollecita pertanto la sua compilazione che
non e' pero' da considerare obbligatoria per l'ammissione alla
liquidazione del contributo.
Nel modulo "Richiesta di liquidazione", nel punto in cui e' richiesto
di riportare il costo del corso, deve essere indicato sia il costo
totale, sia l'eventuale quota di IVA e di imponibile, cosi' come
riportato nella fattura rilasciata dall'Ente di formazione.
L'eventuale quota di IVA compresa nel costo di partecipazione al
corso, sara' rimborsata solo ai beneficiari che non sono titolari di
posizione IVA.
Ai sensi del Reg. (CE) n. 1685/2000 (Norma 7), ai beneficiari
titolari di posizione IVA, sara' liquidato solo l'importo al netto
dell'eventuale quota IVA, anche quando tale quota non venga
effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
La Provincia verifichera' tutte le seguenti condizioni:
- che il documento di spesa attestante il pagamento del corso da
parte del partecipante e la richiesta di liquidazione si riferiscano
al voucher assegnato;
- che l'importo indicato nel documento di spesa non sia inferiore al
valore del voucher assegnato;
- la posizione IVA del beneficiario;
- che il numero delle ore frequentate dal partecipante titolare del
voucher sia maggiore/uguale al 70% del monte ore previsto per il
corso in questione;
- che non siano presenti vizi formali (firme, modulistica standard,
ecc.).
L'esito positivo della verifica svolta su tutti gli elementi sopra
descritti e' condizione sufficiente per la liquidazione, in favore
del partecipante titolare del voucher assegnato, dell'importo
dovuto.
In caso di costi di partecipazione comprensivi di quota IVA,
l'importo dovuto a liquidazione sara' pari al costo totale di
partecipazione, per i beneficiari non titolari di posizione IVA,
sara' invece pari al costo sostenuto al netto della quota IVA, per
i titolari di posizione IVA.
La Provincia provvedera' a trasmettere gli elenchi di liquidazione ad
AGREA che, nell'ambito delle proprie disponibilita' di cassa,
eroghera' il finanziamento direttamente al beneficiario, secondo le
modalita' indicate nella domanda di adesione.
8. Monitoraggio, controlli e sanzioni
Le Province effettueranno controlli in merito al possesso, da parte
dei richiedenti, dei requisiti d'accesso da loro dichiarati.
Parimenti la Regione potra' effettuare controlli a campione sulle
sedi indicate dagli Enti per lo svolgimento dei corsi. In caso di
eventuali segnalazioni di anomalie riguardanti sia le sedi che le
attivita' corsuali, potra' inoltre effettuare controlli, d'intesa con
le Province interessate, tesi ad accertare la coerenza delle
attivita' con quanto approvato ed inserito a catalogo.
Sulla base delle "Schede di monitoraggio" riconsegnate dai
partecipanti le Province, secondo modalita' concordate con la
Regione, effettueranno un'analisi sul grado di soddisfazione espresso
dagli interessati relativamente ai diversi aspetti delle attivita'
svolte.
La Regione, attraverso il Servizio Sviluppo del Sistema
agro-alimentare della Direzione Agricoltura, in collaborazione con la
Provincia, provvedera' a svolgere controlli a campione sul regolare
svolgimento del corso, con sopralluoghi presso l'Ente attuatore e
sulla effettiva partecipazione dei beneficiari, con interviste
dirette ai partecipanti, relativamente ai contenuti e alle modalita'
di svolgimento del corso; tali interviste potranno essere svolte
durante la frequenza al corso o, di norma, nei 60 giorni successivi
al termine dell'attivita'. Le interviste tenderanno ad accertare la
piena ed effettiva partecipazione ed il livello di coinvolgimento e
di interesse raggiunto.
Le domande potranno riguardare:
- gli obiettivi formativi;
- le motivazioni della scelta;
- le metodologie formative;
- le sedi di svolgimento;
- le docenze;
- il calendario;
- le eventuali verifiche;
- i costi;
- i materiali;
- il reale utilizzo di quanto appreso.
I contributi concessi, anche se gia' erogati, sono revocati qualora
il soggetto beneficiario:
a) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti;
b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre
l'Amministrazione in grave errore;
c) realizzi progetti difformi da quelli autorizzati.
La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle
somme percepite con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato
di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche'
l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di
agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L.R. 15/97.
Nell'atto formale di revoca sara' fissata l'eventuale rateazione
delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle
agevolazioni.
Gli indirizzi generali relativi alla revoca del contributo e alle
modalita' di recupero sono disciplinate dal "Manuale delle procedure
sugli indebiti percepimenti", approvato con determina del Direttore
di AGREA n. 9438 del 25/9/2001.
9. Termini per la presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro le ore . . . . . . . del
. . . . . . . . . . . . . . , presso . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogni domanda (una per ogni attivita' formativa prescelta) e'
costituita dal modulo "Domanda di adesione al Piano regionale di
Sviluppo rurale" compilato in ogni sua parte e debitamente firmato.
I moduli sono reperibili presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
10. Valutazione delle domande
L'esame istruttorio delle domande pervenute, per valutarne
l'ammissibilita', avverra' nello specifico come segue:
a) verifica preliminare del possesso dei requisiti di ammissibilita'
dei beneficiari;
b) verifica dei requisiti formali e sostanziali delle domande
(rispetto dei termini di presentazione, compilazione di tutte le
parti previste nell'apposita modulistica, rispetto dei vincoli
previsti dal presente bando). La mancanza di anche uno degli elementi
sopra citati determina la non ammissibilita' della domanda che
pertanto non viene sottoposta alla successiva fase di valutazione;
c) valutazione delle singole domande, sulla base dei criteri esposti
precedentemente.
L'istruttoria tecnica delle domande sara' svolta congiuntamente con
l'Assessorato provinciale Agricoltura.
Una volta completata l'istruttoria delle domande, sara' predisposta
una graduatoria delle domande ammissibili ed un elenco delle domande
non ammissibili.