REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA 19 maggio 2005, n. 7102

Azienda agricola Sassi Giuseppe e Rizzi Giancarlo. Domanda in data 15/4/2004 di concessione di derivazione di acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Soragna (PR). R.R. 41/01, artt. 5 e 6. Provvedimento di concessione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) d'assentire al sig. Sassi Giuseppe proprietario e rappresentante             
legale dell'Azienda agricola Sassi Giuseppe e Rizzi Giancarlo,                  
C.F./P.IVA: 534430343, con sede nel capoluogo del Comune di Soragna,            
Via Rossetti n. 185 e legalmente domiciliata presso la sede del                 
Comune di Soragna, la concessione a derivare acqua pubblica dalle               
falde sotterranee in comune di Soragna, da destinare all'impianto               
irriguo del "Podere Borsi" in localita' Strada Ruzza, n. 157 del                
comune di Soragna esteso circa 14 Ha, nella quantita' stabilita fino            
ad un massimo e non superiore a 0,22 moduli (22,00 1/s), per un                 
volume complessivo annuo di circa 23.250 mc;                                    
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle                    
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte                    
integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione           
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel                     
disciplinare medesimo;                                                          
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 22,00 l/s,            
pari a 0,22 moduli massimi, con limitazione del prelievo al periodo             
stagionale irriguo da maggio ad agosto;                                         
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 7102 in data 19/5/2005.                                            
(omissis)                                                                       
Art. 4 -  Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la                       
derivazione                                                                     
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01.                  
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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