DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2005, n. 19
Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa al progetto perforazione pozzo ricerca idrocarburi denominato Mignano 1 - Comune di Vernasca (PC) - Resa d'atto delle determinazioni della Conferenza Servizi (Titolo III L.R. 9/99 e successive modifiche / integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di perforazione del pozzo esplorativo
denominato "Mignano 1" in comune di Vernasca (PC), proposto da
British Gas International BV Filiale Italiana, poiche' l'intervento
previsto e', secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi
conclusasi il 21 dicembre 2004, nel complesso ambientalmente
compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito trascritte:
1. al fine di valutare l'effettivo rischio archeologico, la societa'
proponente dovra' effettuare, prima dell'inizio lavori e con oneri a
proprio carico, sondaggi condotti da personale specializzato
(archeologi), secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza
archeologica che assumera' la direzione scientifica dell'intervento;
2. dovranno essere attuate le migliori tecnologie esistenti tra i
sistemi di abbattimento dell'inquinamento acustico e dovra' essere
inizialmente prevista una campagna di misurazione delle emissioni
acustiche riferite all'abitato di Mignano, con successiva verifica da
parte dell'ARPA competente dei risultati ottenuti;
3. dovra' essere installato un sistema di monitoraggio della qualita'
delle acque di circolazione sotterranee mediante la realizzazione di
n. 2 piezometri della profondita' di almeno 25 mt., posti ad est del
campo di perforazione in posizione idrogeologica sottesa;
4. dovranno essere installati sistemi di gestione del traffico sul
previsto guado del torrente Arda, finalizzati a garantire la
sicurezza delle maestranze e dei veicoli in transito, collegato con
l'Ente gestore della diga di Mignano;
5. preventivamente all'esecuzione delle opere di regimazione
idraulica, dovra' essere redatto uno studio relativo al
dimensionamento delle canalette di scolo delle acque;
6. i fanghi e gli additivi utilizzati per la perforazione del pozzo
non dovranno contenere metalli pesanti e sostanze bioaccumulabili e/o
persistenti;
7. per quanto riguarda le infrastrutture stradali utilizzate per il
transito dei mezzi da e per l'area di cantiere, si ritiene
necessario: a) che preventivamente all'attivazione del cantiere venga
valutato, con il competente ufficio del Comune di Vernasca, lo stato
di consistenza/conservazione degli assi viari da utilizzare; b) che
le opere di adeguamento delle infrastrutture stradali necessarie al
passaggio dei mezzi, siano concordate con il competente ufficio del
Comune di Vernasca, che dovra' esprimere specifico nulla
osta/autorizzazione alla loro esecuzione; c) che gli eventuali danni
causati alle infrastrutture stradali dai mezzi in transito da e per
il cantiere, siano immediatamente segnalati al Comune di Vernasca a
cura del proponente, con ripristino, a propria cura e spese, delle
condizioni preesistenti, secondo le indicazioni tecniche e i tempi
forniti dal competente ufficio del Comune di Vernasca; d) a garanzia
di quanto sopra prescritto, il proponente dovra' prestare apposita
fidejussione nella misura indicata dal competente ufficio del Comune
di Vernasca successivamente alla valutazione di cui al punto a) e
prima dell'attivazione del cantiere;
8. ai tubi costituenti il guado provvisorio in progetto dovra' essere
assegnata una pendenza non inferiore al 5 per cento. Resta fermo che
l'esecuzione delle opere di attraversamento del torrente Arda non
potra' avere inizio, a norma del TU 523/1904, prima dell'emanazione,
in forma di determina dirigenziale, della relativa concessione
idraulica che dovra' essere espressamente richiesta;
9. la possibilita' di transito del guado in progetto e' subordinata
all'accertamento delle portate in corso nel torrente e/o di imminente
rilascio dagli scarichi della diga, previo contatto ed acquisizione
di tali informazioni direttamente dal consorzio gestore dello
sbarramento ed individuando con precisione i soggetti responsabili di
tale controllo;
10. qualora il pozzo risulti sterile, British Gas International BV
Filiale italiana dovra' verificare con il Comune di Vernasca,
l'opportunita' di mantenere in essere la viabilita' realizzata, ed in
particolare il guado sul torrente Arda, quale alternativa o
complemento all'esistente rete stradale di accesso alla frazione di
Mignano;
11. a garanzia dell'effettiva realizzazione del ripristino
ambientale, British Gas International BV Filiale Italiana dovra'
presentare al Comune di Vernasca fidejussione bancaria di importo
pari al valore del ripristino maggiorato del 30% per maggiori oneri;
tale importo dovra' essere validato dall'Amministrazione comunale;
12. l'idoneita' delle operazioni di ripristino dovra' essere
documentata a mezzo di esecuzione di campioni di suolo, le cui
analisi dovranno attestare caratteristiche chimiche inferiori a
quelle indicate dal DM 471/99 per i siti inquinati. I risultati delle
analisi dovranno essere prodotti all'ARPA territorialmente
competente;
13. prima dell'allestimento del cantiere, British Gas International
BV Filiale Italiana dovra' effettuare un rilievo del quadro
fessurativo dei fabbricati presenti entro un raggio di m. 300 dalla
postazione in progetto. A copertura di eventuali danni British Gas
International BV Filiale Italiana dovra' accendere una polizza
assicurativa "tutti rischi" con massimale di Euro 1.600.000,00 per
sinistro, per responsabilita' civile verso terzi e per danni alle
cose, che dovra' essere presentata prima dell'inizio lavori al Comune
di Vernasca;
14. a garanzia dell'effettiva tutela delle falde acquifere dovranno
essere rispettate tutte le modalita' operative descritte nel SIA
depositato; in particolare, l'infissione a rotazione del conductor
pipe dovra' essere effettuata almeno fino ai 30 mt. di profondita';
15. la societa' proponente dovra' effettuare il monitoraggio delle
acque sotterranee sia in termini qualitativi che quantitativi,
concordandolo preventivamente con l'ARPA territorialmente competente
e fornendo i dati monitorati all'ARPA ed al Comune di Vernasca;
16. prima dell'inizio della fase di cantierizzazione, British Gas
International BV Filiale Italiana dovra' fornire ad ARPA copia dei
titoli abilitativi delle ditte che si occuperanno del trasporto e del
trattamento rifiuti, ai sensi del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche ed integrazioni;
17. al momento dell'attivazione della fase di perforazione e durante
i primi tre giorni della stessa, la societa' proponente dovra'
effettuare, concordandolo preventivamente con ARPA, un monitoraggio
acustico in prossimita' dei ricettori al fine di verificare i livelli
di rumore immessi realmente nell'ambiente, ed adottare eventuali
mitigazioni; il monitoraggio dovra' essere realizzato sia in periodo
diurno sia in periodo notturno; i risultati dei rilievi e le
eventuali conseguenti opere di mitigazione dovranno essere
immediatamente sottoposti alla valutazione del Comune di Vernasca e
dell'ARPA competente territorialmente;
18. per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti
dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi
e dalla movimentazione dei mezzi si reputa necessario: a) per
l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, prevedere
sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati
da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la
lavorazione; b) per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di
ricopertura dei cassoni con teloni; c) prevedere l'umidificazione dei
depositi temporanei di inerti e delle vie di transito da e per il
cantiere;
19. i valori di emissione di CO indicati nel SIA per i motori diesel
dovranno rispettare i limiti del criterio CRIAER 4.12.17; inoltre
dovranno rientrare nei limiti di emissione del citato criterio CRIAER
anche i valori di SO2 e di COT;
20. prima dell'inizio della fase di cantierizzazione, British Gas
International BV Filiale Italiana dovra' stimare le concentrazioni e
le ricadute attese di PM10, inquinante ormai divenuto critico
soprattutto nei periodi di stabilita' atmosferica. Le stime
effettuate dovranno essere presentate ad ARPA, AUSL ed al Comune di
Vernasca;
21. la gestione dei reflui, generati dall'attivita' di perforazione e
dal dilavamento della postazione, come rifiuti liquidi da avviare ad
appositi impianti di smaltimento, dovra' avvenire in conformita' alle
prescrizioni fissate dalla normativa tecnica di settore vigente e nel
rispetto delle quantita' e dei tempi previsti per il "deposito
temporaneo" dall'art. 6, lettera m del DLgs 5/2/1997, n. 22. Qualora
il rispetto dei tempi e delle quantita' non sia possibile occorrera'
conseguire le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del DLgs
22/97;
22. British Gas International BV Filiale Italiana dovra' provvedere
alla messa in opera di una copertura provvisoria delle vasche a
"cielo libero" del potabilizzatore; tale copertura dovra' essere
predisposta a titolo precauzionale, e montata solo nel caso in cui si
verifichi che eventuali scarti di combustione o del processo di
perforazione (liberati nell'atmosfera) possano venire a contatto in
maniera significativa con il ciclo di trattamento dell'acqua; la
predisposizione della copertura ed il suo montaggio, dovranno
avvenire a cura e spese della societa' proponente, secondo le
indicazioni e prescrizioni tecniche impartite dall'Azienda Consortile
Servizi Val d'Arda;
23. con riferimento al sistema di monitoraggio strutturale installato
nella diga di Mignano di cui al paragrafo 6.1.2 del quadro di
riferimento progettuale si ritiene che, a seguito di eventuali
rilevamenti anomali registrati dal sistema di monitoraggio
strutturale presumibilmente correlati - a giudizio del consorzio
gestore della diga - alle attivita' in corso da parte di British Gas,
la societa' si impegni a valutare di concerto con il Consorzio Bacini
Piacentini di Levante tali rilevamenti ed adempiere ad eventuali
prescrizioni in merito;
24. qualora il pozzo esplorativo avesse esito positivo, la societa'
proponente, nell'ambito del SIA che dovra' essere presentato per la
procedura di VIA relativa alla concessione di coltivazione, dovra'
effettuare specifici studi tesi ad accertare le possibili interazioni
fra la coltivazione del giacimento e lo stato deformativo dei
versanti e della roccia sottostante la diga, anche in considerazione
della presenza, nella stretta del torrente Arda a Mignano, di una
faglia di separazione tra due zone distinte di roccia sulla quale
venne impostata la struttura di sbarramento;
resta fermo che qualora la perforazione del pozzo di ricerca
idrocarburi denominato "Mignano 1" avesse esito positivo, la
concessione di coltivazione ed il relativo programma di messa in
produzione dovranno essere assoggettati, in ottemperanza alla
normativa vigente in materia, ad una nuova procedura di valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale;
c) di dare atto che sull'osservazione scritta pervenuta
successivamente alla seduta conclusiva di Conferenza di Servizi ed
acquisita agli atti della Regione con prot. n. 104917/VIM del 23
dicembre 2004, si formula la risposta riportata all'Allegato 3 che
costituisce parte integrante del "Rapporto" di cui al punto 3.8;
d) di dare atto che il parere della Provincia di Piacenza e del
Comune di Vernasca, espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 12
aprile 1996 e dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno del
sopracitato "Rapporto" di cui al punto 3.8;
e) di dare atto che l'autorizzazione ambientale ex art. 159 del DLgs
22 gennaio 2004, n. 42, prot. n. 6923 del 20 dicembre 2004,
rilasciata dal Comune di Vernasca per il progetto di perforazione
pozzo di ricerca idrocarburi denominato "Mignano 1", costituisce
l'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
f) di dare atto che il parere del Ministero per i Beni e le Attivita'
culturali, espresso ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e'
contenuto all'interno del "Rapporto" di cui al punto 3.8;
g) di dare atto che la Comunita' Montana Valli Nure e Arda non ha
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi per
pronunciarsi in merito all'Autorizzazione all'esecuzione di lavori su
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, pertanto la presente
delibera sostituisce, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,
l'Autorizzazione all'esecuzione di lavori su terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico di competenza della Comunita' Montana Valli
Nure e Arda;
h) di dare atto che la Conferenza di Servizi, preso atto delle
conclusioni della valutazione di impatto acustico presentata a firma
di tecnico abilitato, non ha ritenuto necessario procedere al
rilascio dell'autorizzazione in materia di inquinamento acustico per
particolari attivita' di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 15;
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente British Gas International BV
Filiale Italiana;
j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per gli
adempimenti di rispettiva competenza e per consentire l'esercizio
delle facolta' previste dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, copia della presente deliberazione al Ministero
delle Attivita' produttive - Direzione generale per l'Energia e le
Risorse minerarie - UNMIG Ufficio F3; all'UNMIG - Ufficio F5; al
Servizio Politiche energetiche della Regione Emilia-Romagna; alla
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna; alla Provincia di Piacenza; al Comune di
Vernasca; al Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure; alla Comunita'
Montana Valli Nure e Arda; all'ARPA - Sezione provinciale di
Piacenza; al Consorzio Bacini Piacentini di Levante; all'AUSL di
Piacenza - Servizio Igiene pubblica; all'Azienda Consortile Servizi
Val d'Arda;
k) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 3
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto
ambientale, fermo restando che i pozzi esplorativi potranno essere
realizzati solo nell'ambito del periodo di vigenza del permesso di
idrocarburi liquidi e gassosi "Torrente Nure";
l) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.