REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2666

Disposizioni in materia di unificazione delle comunicazioni obbligatorie delle imprese sull'assunzione, trasformazione, cessazione in relazione a contratti di apprendistato attraverso il Sistema telematico SARE

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni,                  
recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali delle                  
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma                    
dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;                                   
- la L.R. 27 luglio 1998, n. 25 "Norme in materia di politiche                  
regionali del lavoro e di servizi per l'impiego";                               
- il DL dell'1 luglio 1999, n. 214 "Disposizioni urgenti per                    
disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero              
del Lavoro e delle Politiche sociali e per incentivare il ricorso               
all'apprendistato" convertito con modificazioni con Legge n. 263 del            
1999, che detta disposizioni per l'attuazione dell'art. 16, comma 2             
della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni                   
recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in                 
particolare all'art. 2: " . . . il predetto decreto legge definisce             
altresi' i termini e le modalita' per la certificazione                         
dell'attivita' formativa svolta, per la dislocazione territoriale               
della stessa nonche' per le comunicazioni da parte delle imprese per            
consentire all'amministrazione competente l'organizzazione                      
dell'attivita' formativa esterna";                                              
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.             
243 del 7 ottobre 1999 recante "Norme in materia di promozione                  
dell'occupazione" per l'attuazione dell'art. 16, comma 2 della Legge            
24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni che prevede                   
all'art. 1) "In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del DL 1              
luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, nella Legge 2               
agosto 1999, n. 263, le imprese comunicano all'amministrazione                  
competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale                
entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista                   
stesso";                                                                        
- il DLgs 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal DLgs 19                   
dicembre 2002, n. 297, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro           
tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1,           
lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";                                 
- l'art. 1, comma 2 del DPR 7 luglio 2000, n. 442 "Regolamento                  
recante norme per la semplificazione del procedimento per il                    
collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8           
della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che demanda alle Regioni di                   
stabilire "i criteri di organizzazione, le modalita', le                        
specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente            
regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione                
presso le pubbliche Amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo           
confronto con le autonomie locali";                                             
- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del               
mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 16;                               
- la propria deliberazione n. 810 del 5 maggio 2003, e successive               
modificazioni, avente ad oggetto "Indirizzi operativi per                       
l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle              
Province dei principi fissati nel DLgs del 21/4/2000, n. 181 e                  
successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 297/02 e del DPR            
7 luglio 2000, n. 442";                                                         
considerato che:                                                                
- la citata deliberazione 810/03 al punto E) dell'Allegato 1) "Gli              
obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego ricadenti           
su chi impiega prestatori ovvero ospita tirocinanti e figure a questi           
assimilate" prevede: "A partire dalla data in cui sara' operativo in            
tutto il territorio regionale il sistema semplificato di                        
comunicazione in via telematica denominato 'SARE', sara' consentito             
alle imprese, o ai consulenti, o centri di servizio da esse delegati,           
di adempiere all'obbligo di comunicazione nei confronti dei servizi             
per l'impiego con tale specifica modalita', previa sottoscrizione di            
apposita convenzione con la provincia competente. La comunicazione da           
inviare entro trenta giorni alla Regione di cui all'art. 2 del DL 1             
luglio 1999, n. 214, convertito con modificazioni nella Legge 2                 
agosto 1999, n. 263, contenente i dati dell'apprendista e quelli del            
tutore aziendale, sara' unificata con la comunicazione di assunzione            
e trasmessa automaticamente dal 'SARE' al sistema informativo della             
formazione professionale regionale";                                            
- il SARE e' ormai operativo a tutti gli effetti in tutte le province           
della Regione;                                                                  
acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale             
Tripartita nelle sedute del 22/7/2004 e 21/10/2004;                             
ritenuto:                                                                       
- di attivare in maniera obbligatoria ed esclusiva l'invio della                
comunicazione di accensione del contratto di apprendistato tramite il           
sistema "SARE" a far data dal 14 febbraio 2005, per consentire                  
l'adeguamento da parte delle imprese stesse, o dei centri di servizi            
e dei consulenti da queste eventualmente impiegati, dei sistemi per             
la spedizione telematica;                                                       
- di rinviare al 30 settembre 2005 l'utilizzo esclusivo del sistema             
SARE per le piccolissime imprese che inviano poche comunicazioni                
all'anno e non dispongono ancora di collegamento telematico e che non           
operano tramite l'ausilio di consulenti o associazioni, nonche' per             
le imprese che hanno sede legale fuori regione poiche' comportano un            
numero limitato di comunicazioni e il coinvolgimento delle quali                
porrebbe al momento problemi tecnici e comunicativi di complessa                
soluzione;                                                                      
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale dell'area "Cultura, Formazione e Lavoro" dott.ssa            
Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e             
della propria deliberazione 447/03;                                             
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui                     
integralmente richiamate, le seguenti disposizioni:                             
a) l'invio delle comunicazioni di attivazione, trasformazione,                  
cessazione  del contratto di apprendistato avverra' per via                     
telematica utilizzando il sistema "SARE" in maniera obbligatoria ed             
esclusiva a fare data dal 14 febbraio 2005 in sostituzione della                
modalita' attuale e contestualmente viene abolita, unificando le                
relative informazioni, la ulteriore comunicazione alla Regione                  
prevista dalle norme riportate in premessa. I soggetti (imprese,                
centri di servizio, consulenti, associazioni ecc.) convenzionati con            
una delle Province del sistema "SARE" possono comunque utilizzare  la           
comunicazione telematica di cui sopra anche prima di tale data;                 
b) le imprese con sede legale situata fuori dal territorio regionale            
e sede operativa temporanea in Emilia-Romagna (es. cantieri edili               
ecc...), nonche' le imprese che abbiano alle loro dipendenze non piu'           
di un lavoratore specializzato o qualificato e che assumano                     
apprendisti non piu' di una volta all'anno, potranno derogare a                 
quanto stabilito nel punto precedente sino al 30 settembre 2005.                
Dette imprese dovranno pertanto, sino a tale data, continuare a                 
rivolgersi al Centro per l'impiego competente che indichera' e                  
fornira' il servizio specifico adeguato anche eventualmente con                 
modalita' tradizionali. Inoltre dette imprese dovranno comunque                 
fornire le informazioni coerenti con quelle previste dal sistema                
"SARE"(le comunicazioni previste dall'attuale procedura arricchite              
dall'indicazione del tutor aziendale ): a questa condizione saranno             
dispensate dalla comunicazione aggiuntiva alla Regione legata                   
all'assolvimento dell'obbligo formativo prevista dalla normativa                
riportata in premessa;                                                          
c) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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