REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2005, n. 1492

Approvazione criteri e modalita' per l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 17/05

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 469/97 e successive modificazioni, recante il conferimento
alle Regioni ed agli Enti locali delle funzioni e compiti in materia
di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della Legge 59/97;
- la Legge 30/03, "Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro";
- il DLgs 276/03, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30", che
agli artt. 5 e 6 individua i requisiti giuridici e finanziari che
devono essere preventivamente accertati ai fini del rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione  professionale;
- la L.R. 17/05, "Norme per la promozione dell'occupazione, della
sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro";
ritenuto opportuno dotarsi di criteri e modalita' per l'autorizzazione
regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca
e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale, nonche' per l'eventuale sospensione e revoca della
stessa, a norma degli artt. 39 e 40 della L.R. 17/05, approvando
quanto contenuto nell'Allegato, parte integrante del presente atto;
sentiti il Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione
regionale Tripartita, quali organismi regionali di collaborazione
istituzionale e concertazione sociale ai sensi delle LL.RR. 12/03 e
17/05;
dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione
assembleare, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della L.R. 17/05, nella
seduta del 27 luglio 2005;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 447/03, del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa
Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni in premessa citate e qui
integralmente richiamate, nel testo di cui all'Allegato, parte
integrante della presente deliberazione, i "Criteri e modalita' per
l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di
intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione  professionale, nonche' per l'eventuale
sospensione e revoca della stessa, a norma degli artt. 39 e 40 della
L.R. 17/05";
2) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Criteri e modalita' per l'autorizzazione regionale allo svolgimento
dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e
di supporto alla ricollocazione  professionale, nonche' per
l'eventuale sospensione e revoca della stessa, a norma degli artt. 39
e 40 della L.R. 17/05
INDICE
CAPO I - Disposizioni generali
Art.  1 -  Ambito di intervento
Art.  2 -  Attivita' di intermediazione, di ricerca e selezione del
personale e di supporto alla ricollocazione  professionale
CAPO II - Attivita' di intermediazione
Art.  3 -  Societa'
Art.  4 -  Comuni, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e
paritari
Art.  5 -  Soggetti di carattere associativo ed Enti bilaterali
Art.  6 -  Requisiti finanziari per le autorizzazioni delle societa'
di cui all'art. 3
Art.  7 -  Requisiti giuridici, strutturali e professionali  per le
autorizzazioni dei soggetti di cui all'art. 3
Art.  8 -  Requisiti giuridici, strutturali e professionali  per le
autorizzazioni dei soggetti di cui agli artt. 4 e 5
CAPO III - Attivita' di ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale
Art.  9 -  Soggetti autorizzabili
Art. 10 -  Requisiti  finanziari per le autorizzazioni delle societa'
di cui all'art. 9
Art. 11 -  Requisiti giuridici, strutturali e professionali per le
autorizzazioni delle societa' di cui all'art. 9
CAPO IV - Adempimenti e condizioni d'esercizio
Art. 12 -  Obbligo di interconnessione con il Sistema informativo
lavoro della Regione Emilia-Romagna
Art. 13 -  Comunicazione alla Regione
Art. 14 -  Divieto di discriminazione, limiti alla diffusione di dati
Art. 15 -  Gratuita' per i lavoratori
Art. 16 -  Pubblicita' e trasparenza
CAPO V - Rilascio, sospensione e revoca del provvedimento di
autorizzazione
Art. 17 -  Procedure
Art. 18 -  Integrazione di autorizzazione
Art. 19 -  Sospensione e revoca del provvedimento di autorizzazione
Art. 20 -  Divieto di transazione
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di intervento
Le disposizioni di cui al presente provvedimento, nel dare attuazione
ai principi posti dalla L.R. 17/05, disciplinano le modalita' ed i
criteri per l'autorizzazione regionale allo svolgimento, nel
territorio regionale, dei servizi di intermediazione, di ricerca e
selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale, nonche' per l'eventuale sospensione e revoca
dell'autorizzazione stessa.
Art. 2
Attivita' di intermediazione, di ricerca
e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione  professionale
1. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione  professionale viene concessa dalla Regione con
esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento
della sussistenza dei requisiti previsti dal presente provvedimento.
2. Le predette attivita' sono rivolte esclusivamente ai datori di
lavoro che abbiano sedi operative nel territorio regionale,
limitatamente alle esigenze di personale delle sedi medesime.
CAPO II
Attivita' di intermediazione
Art. 3
Societa'
Possono essere autorizzate allo svolgimento dell'attivita' di
intermediazione le societa' di capitali ovvero cooperative o consorzi
di cooperative, italiane o di altro Stato membro della Unione Europea,
secondo le procedure  di cui all'art. 18 del presente provvedimento e
limitatamente alle sedi presenti nel territorio regionale.
Art. 4
Comuni, Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, Istituti di scuola secondaria
di secondo grado, statali e paritari
Possono essere  autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione secondo le procedure ed i limiti di cui all'art. 3 del
 presente provvedimento, a condizione che svolgano tale attivita'
senza finalita' di lucro:
a) i Comuni, anche nelle forme associative disciplinate dalla L.R.
11/01 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in
materia di Enti locali);
b) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e
paritari.
Art. 5
Soggetti di carattere associativo ed Enti bilaterali
Possono essere autorizzati  allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, secondo le procedure ed i limiti di cui all'art. 3
del presente provvedimento:
a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie di 
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro;
b) le associazioni in possesso  di  riconoscimento  istituzionale  di
rilevanza nazionale e aventi  come oggetto sociale la tutela e
l'assistenza delle attivita' imprenditoriali, del lavoro o delle 
disabilita';
c) gli enti bilaterali, costituiti secondo le clausole degli accordi e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale.
Art. 6
Requisiti finanziari per le autorizzazioni
delle societa' di cui all'art. 3
1. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione sono 
richieste:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 Euro;
b) l'indicazione della attivita' di intermediazione come oggetto
sociale prevalente.
2. In riferimento a quanto previsto al comma 1, lettera b),
l'attivita' oggetto di autorizzazione deve superare il 50  per cento
delle attivita' della agenzia svolte nell'arco dei dodici mesi.
3. Per i soggetti autorizzati e operativi ai sensi della previgente
normativa, la verifica della prevalenza dell'oggetto sociale potra'
essere  effettuata a consuntivo dell'ultimo anno di attivita', sulla
base dei dati di contabilita' analitica che devono essere desumibili
da ogni unita' operativa.
4. Alle societa' che intendano ricevere  l'autorizzazione ai sensi del
presente provvedimento si richiede l'impegno a che l'attivita' oggetto
di autorizzazione superi il 50 per cento delle attivita' della
societa' medesima.
Art. 7
Requisiti giuridici, strutturali e professionali
per le autorizzazioni dei soggetti di cui all'art. 3
1. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione da parte di
societa' sono, altresi', richieste:
a) la presenza di una o piu' sedi operative che svolgano l'attivita'
nel territorio della regione;
b) la disponibilita' di luoghi dedicati e di attrezzature d'ufficio,
informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento
dell'attivita' stessa, nonche' conformi alla normativa in materia di
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; i locali adibiti  a
sportello devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio per
almeno 22 ore settimanali e accessibili ai disabili ai sensi della
vigente normativa;
c) competenze professionali relative a:
c. 1) almeno quattro persone nella sede principale;
c. 2) almeno due persone per ogni altra unita' organizzativa;
d) l'assenza, in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di
condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per
delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il
delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per
delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di
lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione
alle misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, o della Legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) la presenza, nel caso di soggetti polifunzionali, non
caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, di distinte divisioni
operative, gestite con strumenti di contabilita' analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con il sistema informativo regionale del lavoro,
nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione utile
ad un  efficace funzionamento del mercato del lavoro.
2. Il personale di cui al comma 1, lettera c), deve essere dotato di
adeguate competenze documentabili derivanti da esperienze
professionalizzanti di durata non inferiore a due anni maturate nel
campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della
fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o
dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di
orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel
campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell'acquisizione
dell'esperienza professionale di minimo due anni, si tiene altresi'
conto dei percorsi formativi certificati, oltre che dalla Regione
Emilia-Romagna,  dalle altre Regioni e Province autonome, in quanto
siano compatibili con le direttive in materia della Regione
Emilia-Romagna, e promossi anche dalle associazioni maggiormente
rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale,
ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non
inferiore ad un anno. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro
da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo
all'esperienza professionale. E' altresi' ammessa la possibilita',
limitatamente ad una delle persone di cui al comma 1, lettera c. 1),
qualora impegnata con contratto di lavoro di tipo subordinato in
funzioni di carattere operativo, di non  disporre delle competenze
professionalizzanti descritte nel primo periodo; tale possibilita' e'
inoltre ammessa, negli stessi termini, per le persone di cui al comma
1, lettera c. 2).
Art. 8
Requisiti giuridici, strutturali e professionali
per le autorizzazioni dei soggetti di cui agli artt. 4  e 5
1. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di intermediazione da
parte di tali soggetti sono richieste:
a) la presenza di una o piu' sedi operative che svolgano l'attivita'
nel territorio della regione;
b) la disponibilita' di luoghi dedicati e di attrezzature d'ufficio,
informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento
dell'attivita' stessa, nonche' conformi alla normativa in materia di
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; i locali adibiti  a
sportello devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio per
almeno 22 ore settimanali e accessibili ai disabili ai sensi della
vigente normativa;
c) competenze professionali relative a:
c. 1) almeno quattro persone nella sede principale;
c. 2) almeno due  persone per ogni altra unita' organizzativa;
d) l'assenza, in capo ai rappresentanti legali dei soggetti di cui
all'art. 5, di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le
sanzioni sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia
pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice
penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di
lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione
alle misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, o della Legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) l'interconnessione con il sistema informativo regionale del lavoro,
nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione  per un
efficace funzionamento del mercato del lavoro.
2. Il personale di cui al comma 1, lettera c), deve essere dotato di
adeguate competenze documentabili derivanti da esperienze
professionalizzanti di durata non inferiore a due anni, maturate nel
campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della
fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o
dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di
orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel
campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell'acquisizione
dell'esperienza professionale di minimo due anni, si tiene altresi'
conto dei percorsi formativi certificati, oltre che dalla Regione
Emilia-Romagna, dalle altre Regioni e Province autonome, in quanto
siano compatibili con le direttive in materia della Regione
Emilia-Romagna, e promossi anche dalle associazioni maggiormente
rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale,
ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non
inferiore ad un anno. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro
da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo
all'esperienza professionale. E' altresi' ammessa la possibilita',
limitatamente ad una delle persone di cui al comma 1, lettera c. 1),
qualora impegnata con contratto di lavoro di tipo subordinato in
funzioni di carattere operativo, di non  disporre delle competenze
professionalizzanti descritte nel primo periodo; tale possibilita' e'
inoltre ammessa, negli stessi termini, per le persone di cui al comma
1, lettera c. 2).
3. I soggetti autorizzati possono fornire, garantendo adeguate forme
di raccordo con le Provincie territorialmente competenti, i servizi di
intermediazione, per i seguenti ambiti di utenza:
a) i Comuni, esclusivamente verso le persone residenti  o verso le
imprese con sedi operative sul loro territorio;
b) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio
registro;
c) le Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie,
esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi
non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di
intermediazione.
CAPO III
Attivita' di ricerca e selezione del personale
e di supporto alla ricollocazione professionale
Art. 9
Soggetti autorizzabili
Possono essere autorizzate allo svolgimento delle attivita' di ricerca
e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione
professionale le societa' di capitali e di persone ovvero cooperative
o consorzi di cooperative,  italiane o di altro Stato membro della
Unione europea, secondo le procedure di cui al presente provvedimento
e limitatamente alle sedi presenti nel territorio regionale.
Art. 10
Requisiti  finanziari per le autorizzazioni
delle societa' di cui all'art. 9
Per l'esercizio delle attivita' di ricerca e selezione del personale o
di supporto alla ricollocazione professionale sono richieste:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 Euro,
fatte comunque salve le disposizioni dell'ordinamento civile;
b) l'indicazione delle attivita' di ricerca e selezione del personale
o di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale.
Art. 11
Requisiti giuridici, strutturali e professionali
per le autorizzazioni delle societa' di cui all'art. 9
1. Per l'esercizio delle attivita' di ricerca e selezione del
personale o di supporto alla ricollocazione professionale sono,
altresi',  richieste:
a) la presenza di una o piu' sedi operative che svolgano l'attivita'
nel territorio della regione;
b) la disponibilita' di luoghi dedicati e di attrezzature d'ufficio,
informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento
dell'attivita' stessa, nonche' conformi alla normativa in materia di
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; i locali adibiti  a
sportello devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio per
almeno 22 ore settimanali e accessibili ai disabili ai sensi della
vigente normativa;
c) competenze professionali relative a:
c.1) almeno due persone nella sede principale;
c.2) almeno una persona per ogni altra eventuale unita' organizzativa
periferica;
d) l'assenza, in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di
condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per
delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il
delitto previsto dall'articolo 416-bis del Codice penale, o per
delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di
lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione
alle misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, o della Legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) la presenza, nel caso di soggetti polifunzionali, non
caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, di distinte divisioni
operative, gestite con strumenti di contabilita' analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con il sistema informativo regionale del lavoro,
nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.
2. Il personale di cui al comma 1, lettera c), deve essere dotato di
adeguate competenze documentabili derivanti da esperienze
professionalizzanti di durata non inferiore a due anni, maturate nel
campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della
fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o
dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di
orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel
campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell'acquisizione
dell'esperienza professionale di minimo due anni, si tiene altresi'
conto dei percorsi formativi certificati, oltre che dalla Regione
Emilia-Romagna,  dalle altre Regioni e Province autonome, in quanto
siano compatibili con le direttive regionali, e promossi anche dalle
associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e
selezione del personale, ricollocazione professionale e
somministrazione, di durata non inferiore ad un anno. L'iscrizione
all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce
titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale. E' altresi'
ammessa la possibilita', limitatamente ad una delle persone di cui al
comma 1, lettera c. 1), qualora impegnata con contratto di lavoro di
tipo subordinato in funzioni di carattere operativo, di non disporre
delle competenze professionalizzanti descritte nel primo periodo; tale
possibilita' e' inoltre ammessa, negli stessi termini, per le persone
di cui al comma 1, lettera c. 2).
CAPO IV
Adempimenti e condizioni di esercizio
Art. 12
Obbligo di interconnessione con
il Sistema informativo lavoro della Regione Emilia-Romagna
1. Tutti i soggetti autorizzati dalla Regione con le procedure e le
modalita' di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5 devono richiedere alla
Regione le modalita' di rilascio dell'apposito codice di accesso
necessario per l'invio telematico al SILER dei dati relativi alle
offerte di lavoro.
2. I soggetti autorizzati di cui al comma 1 utilizzeranno per la
trasmissione telematica dei dati, il formato indicato dalla Regione,
secondo le modalita' di dettaglio che verranno definite dalla Giunta
regionale, e saranno responsabili dell'aggiornamento delle
informazioni inserite nel SILER.
Art. 13
Comunicazione alla Regione
1. I soggetti autorizzati si impegnano a comunicare all'autorita'
concedente gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o
succursali, la cessazione delle attivita' ed hanno inoltre l'obbligo
di fornire alla stessa tutte le informazioni  richieste. Le
comunicazioni all'autorita' concedente relative agli spostamenti di
sede, all'apertura di filiali o succursali, alla cessazione delle
attivita', saranno da questa comunicate tempestivamente alla Provincia
o alle Province nel cui territorio ha sede operativa e/o legale il
soggetto autorizzato.
2. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o
informazioni richieste l'autorizzazione potra' essere revocata dalla
predetta autorita'.
Art. 14
Divieto di discriminazione,
limiti alla diffusione di dati
1. Nello svolgimento delle attivita' di intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale,
e' vietata ogni pratica discriminatoria, diretta ed indiretta, basata
su condizioni e convinzioni personali, affiliazione sindacale o
politica, credo religioso, sesso, orientamento sessuale, stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, eta', handicap,
cittadinanza, razza, origine etnica, colore, ascendenza, origine
nazionale e territoriale, gruppo linguistico, stato di salute,
eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, ulteriori
caratteri espressivi dell'identita' personale e comunque non
strettamente attinenti alla valutazione dell'attitudine professionale
del lavoratore.
2. E' in particolare vietato ai soggetti autorizzati effettuare
qualsivoglia indagine, trattamento di dati, ovvero preselezione di
lavoratori, anche con il loro consenso, in base ai menzionati elementi
discriminatori.
3. I soggetti autorizzati sono altresi' in particolare tenuti a non
raccogliere ed esaudire richieste di datori di lavoro caratterizzate
dalla presenza di tali elementi.
4. Deroghe ai precedenti due commi sono possibili, laddove la
considerazione dei menzionati caratteri costituisca requisito
essenziale o determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' di
lavoro, incidendo sull'adempimento della prestazione, ovvero allo
scopo di favorire la  collocabilita' delle persone svantaggiate, ai
sensi dell'art. 11 della L.R. 17/05, esclusivamente su specifica
autorizzazione dell'autorita' concedente.
5. L'autorita' concedente l'autorizzazione allo svolgimento di
attivita' di intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale, al fine di verificare il
rispetto del divieto di discriminazione, raccoglie elementi di fatto,
desunti anche da dati di carattere statistico, relativi in particolare
ai nominativi di aspiranti prestatori segnalati alle imprese,  nonche'
assunti.
6. I soggetti autorizzati assicurano agli aspiranti prestatori il
diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
propri dati devono essere comunicati e garantiscono l'ambito di
diffusione dei dati dagli stessi individuato, nel rispetto della
normativa in  materia di protezione dei dati personali.
7. E' obbligo dei soggetti autorizzati fornire adeguata informazione
individuale, agli aspiranti prestatori, del proprio diritto ad una
selettiva diffusione dei dati.
Art. 15
Gratuita' per i lavoratori
E' fatto divieto ai soggetti autorizzati di esigere o comunque di
percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore per
le prestazioni svolte.
Art. 16
Pubblicita' e trasparenza
1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unita' organizzative
devono essere indicati in modo visibile gli estremi
dell'autorizzazione e deve essere affisso l'orario di apertura che
viene garantito al pubblico. Deve altresi' essere indicato
l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze
professionali ed il responsabile della unita' organizzativa.
2. I soggetti autorizzati comunicano all'autorita' concedente
l'organigramma organizzativo articolato per funzioni aziendali con
allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. A
tale elenco devono poter accedere per consultazione quanti intendano
avvalersi dei loro servizi.
CAPO V
Rilascio, Sospensione e revoca
del provvedimento di autorizzazione
Art. 17
Procedure
1. Il rilascio della autorizzazione allo svolgimento delle attivita'
di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto
alla ricollocazione professionale da parte dei soggetti di cui agli
artt. 3, 4 e 5 del presente provvedimento, avviene previa
presentazione della richiesta al seguente indirizzo:
"Regione Emilia-Romagna, Assessorato Scuola. Formazione professionale.
Universita'. Lavoro. Pari Opportunita', Servizio Lavoro - Viale A.
Moro n. 38 - 40127 Bologna (BO)", da effettuarsi mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mano, piano II, dalle
ore 9 alle ore 13.
2. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione e' subordinata alla verifica della sussistenza dei
requisiti di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente provvedimento e di
ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento.
L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di ricerca e
selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale e' subordinata alla verifica della sussistenza dei
requisiti di cui agli artt. 10, 11 del presente provvedimento e di
ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento.
3. La richiesta di autorizzazione alle attivita' di intermediazione,
resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, deve contenere
specifica dichiarazione in ordine ai:
- requisiti finanziari, nonche' giuridici, strutturali e professionali
 (di cui rispettivamente agli artt. 6 e 7) per le autorizzazioni dei
soggetti di cui all'art. 3;
- requisiti giuridici, strutturali e professionali (di cui all'art. 8)
per le autorizzazioni dei soggetti di cui agli artt. 4  e 5.
4. La richiesta da parte dei soggetti di cui all'art. 9 di
autorizzazione alle attivita' di ricollocazione e ricerca e selezione,
resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, deve contenere
specifica dichiarazione in ordine ai: requisiti  finanziari (di cui
all'art. 10), nonche' giuridici, strutturali e professionali (di cui
all'art. 11).
5. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai presenti
"Criteri e modalita'", l'autorita' concedente adotta il provvedimento
di autorizzazione all'esercizio delle attivita' e ne informa
contestualmente il soggetto interessato, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, nonche' le Province nel cui territorio il
soggetto interessato ha sede legale e/o operativa.
6. L'autorita' concedente ha 20 giorni di tempo per richiedere
chiarimenti e/o integrazioni. Tale richiesta vale ad interrompere i
termini di cui al comma 5.
7. Nel caso in cui non esistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione, l'autorita' concedente adotta un motivato
provvedimento di diniego.
Art. 18
Integrazione di autorizzazione
1. I soggetti in possesso di autorizzazione allo svolgimento di
attivita' di ricerca e selezione o ricollocazione professionale
possono fare richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle
attivita' di intermediazione, previa acquisizione dei requisiti
tecnici, finanziari e professionali richiesti per lo svolgimento di
tale attivita', anche mediante integrazione di quelli gia' da loro
posseduti. In caso di integrazione, l'oggetto sociale prevalente della
societa' che ne fa richiesta diverra', contestualmente, l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione.
2. Attraverso tale integrazione e' possibile pervenire ai requisiti
richiesti per lo svolgimento della attivita' con esclusivo riferimento
all'ambito regionale.
3. In caso di integrazione di autorizzazione trovano applicazione le
norme previste per l'attivita' di intermediazione.
Art. 19
Sospensione e revoca del provvedimento di autorizzazione
1. L'autorita' concedente vigila, al fine di verificare che i soggetti
autorizzati rispettino le disposizioni nazionali o regionali sul
lavoro.
2. I soggetti autorizzati si impegnano a collaborare pienamente con
l'autorita' concedente, quanto alla verifica ed al controllo delle
attivita' da essi svolte, in particolare consentendo l'ingresso nei
propri locali e la visione di tutti i documenti ritenuti utili, da
parte di personale che opera per conto dell'autorita' concedente.
L'Amministrazione si riserva di verificare, anche in loco, la
rispondenza della documentazione prodotta  ai  requisiti.
3. L'autorita' concedente sospende l'autorizzazione, dandone
comunicazione al soggetto interessato, a tutti i soggetti che
risultino non aver rispettato disposizioni nazionali o regionali sul
lavoro. Nei casi piu' gravi, in particolare quanto alla violazione
delle norme in materia di discriminazione, tutela della riservatezza
ed oneri economici per i prestatori di lavoro, l'autorita' concedente
revoca direttamente l'autorizzazione.
4. L'autorita' concedente, ove non revochi direttamente
l'autorizzazione, informa il soggetto autorizzato delle irregolarita'
riscontrate ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni,
affinche' il medesimo provveda a sanare le irregolarita' o a fornire
eventuali chiarimenti.
5. Ove il soggetto autorizzato non si adegui a quanto richiesto,
ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, l'autorita'
concedente, nei 60 giorni successivi, provvede a revocare
l'autorizzazione.
6. Il soggetto cui sia stata revocata la autorizzazione potra'
presentare domanda di riesame all'autorita' concedente nel termine di
30 giorni  a decorrere dalla comunicazione del predetto provvedimento
di revoca.
7. La Regione provvedera' a comunicare l'adozione del provvedimento di
sospensione o di revoca contestualmente al soggetto interessato, al
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonche' alle Province
nel cui territorio il soggetto interessato ha sede legale e/o
operativa.
Art. 20
Divieto di transazione
1. L'autorizzazione non puo' costituire oggetto di transazione
commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche,
attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia
forma di trasferimento o concessione della autorizzazione ottenuta a
favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. E'
altresi' vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui
viene ceduta a terzi parte della attivita' oggetto di autorizzazione,
compresa l'attivita' di commercializzazione.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di
conferimento in nuova o diversa societa' non autorizzata a tempo
indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessita' di
ottenerne una nuova.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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