DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2005, n. 1294
Decisione in merito a procedura di verifica (screening) su progetto per la realizzazione di un laghetto-invaso senza sbarramento ad uso irriguo a San Martino in Converseto comune di Borghi (FC) - (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
del limitato rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti
impatti ambientali, il progetto di invaso per raccolta acqua piovana
in localita' San Martino in Converseto in Via Vicinano del comune di
Borghi (FC) dalla procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni:
1) il rispetto delle prescrizioni e direttive contenute nel PTCP, e
recepite dal PRG ed il rispetto delle metodologie di intervento in
zona a vincolo idrogeologico;
2) il progetto sembra lambire aree tutelate dal PTCP della Provincia
di Forli'-Cesena, come sistema forestale boschivo (art. 10), si
prescrive la realizzazione di tale invaso, compreso di arginature,
completamente al di fuori di tale area tutelata;
3) dovra' essere eseguita una regimazione delle acque superficiali e,
di ruscellamento derivanti dal troppo pieno, al fine di evitare
probabili fenomeni di dissesto idrogeologico, sia a monte che a valle
dell'invaso, ed in particolare in tale regimazione dovra' rientrarvi
il fossato di raccolta del "troppo pieno";
4) nel territorio circostante la zona di progetto, la rete
idrografica di superficie e la regimazione delle acque di provenienza
meteorica, dovra' essere regolata con l'attivita' antropica di
fossati, come specificato nella relazione geologica;
5) la realizzazione dell'invaso dovra' attenersi alla distanza
prevista dall'art. 873 del Codice civile e dalle norme del Codice
della strada, sia dalla strada vicinale che dal fossato
interpoderale, per quest'ultimo, dovranno intercorrere atti
sottoscritti dai confinanti, attestanti l'accordo per la esecuzione
dell'intervento con "regolari" distanze;
6) i calcoli idraulici per il dimensionamento del tubo scolmatore
dovranno essere sottoposti all'approvazione del competente Servizio
Tecnico Bacino dei Fiumi Romagnoli;
7) si richiede che nel fondo e nelle pareti dell'invaso lo strato che
verra' omogeneamente compattato abbia almeno uno spessore di 40-50
cm. a compattazione avvenuta e, la esecuzione di "canalette" di
scolo, per garantire l'ottimale drenaggio dell'acqua all'interno
dell'invaso;
8) per dare maggiore consistenza al terreno circostante (argine di h.
0,50 cm.) si prescrive la messa a dimora di essenze autoctone, la
piantumazione nella stessa fascia di perimetro, per maggiore
sicurezza ed a prevenzione di fenomeni erosivi degli argini, di
specie autoctone da concordarsi con l'Amministrazione comunale;
9) la esecuzione degli interventi di ripristino vegetazionale al fine
di garantire un adeguato inserimento paesaggistico, dovranno
interessare l'intero perimetro del bacino di invaso e raccordarsi con
la fascia boscata esistente nella zona limitrofa, prevedendo
l'utilizzo esclusivamente di essenze autoctone e/o naturalizzate di
altezza minima di 1 m., evitando le specie riconosciute come
infestanti (Robinia, Alianto, ecc.) gli interventi di mitigazione
vegetazionali dovranno comunque essere tali da non compromettere le
caratteristiche di impermeabilita' e di stabilita' dell'opera
realizzata;
10) data la esigua dimensione del fossato interpoderale utilizzato
per il recupero dell'acqua dal bacino imbrifero, in caso di siccita',
per l'eventuale attingimento di acque pubbliche superficiali e acque
sotterranee e la loro derivazione, deve essere acquisita
rispettivamente l'autorizzazione e la concessione, rilasciata dalle
Autorita' competenti in materia in base al R.R. n. 41 del 20 novembre
2001;
11) le lavorazioni non dovranno prevedere l'utilizzo di sostanze o
tecnologie potenzialmente inquinanti;
12) la viabilita' poderale, i sentieri, e le carrarecce devono essere
mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque
e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in
collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno
devono mantenere la fascia di rispetto richiesta;
13) nella cantierizzazione dell'opera devono essere rispettati gli
alberi isolati e a gruppi, nonche' le siepi ed i filari a corredo
della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari,
preservandone in particolare l'apparato radicale;
14) la proprieta' dovra' garantire la periodica manutenzione e
pulizia dell'area dell'invaso in modo da assicurare l'efficacia del
sistema di drenaggio e la cura delle specie vegetali e la bonifica
delle erbe e animali infestanti;
15) si prescrive per la tutela della pubblica incolumita' che la
messa in opera della recinzione perimetrale alla cassa di espansione,
non sia inferiore ad h. 1,80 m., comprensiva di cancello chiuso con
lucchetto, inoltre devono esservi sia le scalette di sicurezza che l'
installazione di segnaletica di sicurezza;
16) al fine di evitare possibili impatti igienico-sanitari derivanti
dall'esercizio dell'opera, andra' realizzato un monitoraggio mediante
trappole idonee per verificare la presenza di specie infestanti e da
concordare con l'Amministrazione comunale Borghi (FC), ad esito di
tale monitoraggio andranno, se necessario, previsti appositi
trattamenti, con prodotti biologici allo scopo di tenere sotto
controllo le larve;
17) per il ripristino delle aree di cantiere andra' riutilizzato il
terreno vegetale proveniente dagli scavi, che si avra' cura di
accumulare in spessori adeguati separatamente dalle altre tipologie
di materiale e del quale si provvedera' alla manutenzione per
evitarne la morte biologica;
18) dovranno essere attuate tutte le eventuali prescrizioni
riguardanti le fasi costruttive emanate dalle Autorita' competenti
per la zona sismica, in seguito all'entrata in vigore della nuova
normativa (prevista per il giorno 8/8/2005);
19) durante la fase di realizzazione dovranno essere rispettati i
limiti previsti dalla normativa vigente in materia di pressione
sonora (DPCM 1/3/1991 e successive modifiche); una eventuale
previsione di superamento dei limiti acustici durante la fase di
realizzazione dovra' comportare la richiesta di autorizzazione alla
deroga di tali limiti da presentare al Comune competente e da
sottoporre al parere dell'ARPA, come previsto dalla L.R. 12/01
"Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
20) per evitare in fase di cantiere le emissioni diffuse e puntuali
di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali da
costruzione, si ritiene necessario adottare i seguenti accorgimenti:
- prevedere l'umidificazione dei depositi temporanei di inerti e
delle vie di transito da e per il cantiere; - per eventuale trasporto
degli inerti prevedere un sistema di ricopertura con teloni;
necessita' del rispetto delle metodologie previste per scavi
nell'area soggetta a vincolo idrogeologico della Comunita' Montana ed
in "zone agricole di tutela da moderatamente a fortemente acclivi"
del PRG;
21) resta fermo che la realizzazione dell'opera in oggetto della
presente valutazione e' subordinata al rilascio da parte delle
Autorita' competenti di tutte le autorizzazioni e/o concessioni e/o
pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Fondo agricolo
di proprieta' dei sig.ri Vanucci Maria Luisa e Razzani Attilio, al
Servizio Tecnico del Comune di Borghi (FC), al Servizio Tecnico di
Bacino dei Fiumi Romagnoli di Forli', alla Comunita'
Montana-Cesenate, all'ARPA - Sezione provinciale di Forli' e
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena;c) di pubblicare,
per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni il presente
partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.