REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2005, n. 1294

Decisione in merito a procedura di verifica (screening) su progetto per la realizzazione di un laghetto-invaso senza sbarramento ad uso irriguo a San Martino in Converseto comune di Borghi (FC) - (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione            
del limitato rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti                
impatti ambientali, il progetto di invaso per raccolta acqua piovana            
in localita' San Martino in Converseto in Via Vicinano del comune di            
Borghi (FC) dalla procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni:               
1) il rispetto delle prescrizioni e direttive contenute nel PTCP, e             
recepite dal PRG ed il rispetto delle metodologie di intervento in              
zona a vincolo idrogeologico;                                                   
2) il progetto sembra lambire aree tutelate dal PTCP della Provincia            
di Forli'-Cesena, come sistema forestale boschivo (art. 10), si                 
prescrive la realizzazione di tale invaso, compreso di arginature,              
completamente al di fuori di tale area tutelata;                                
3) dovra' essere eseguita una regimazione delle acque superficiali e,           
di ruscellamento derivanti dal troppo pieno, al fine di evitare                 
probabili fenomeni di dissesto idrogeologico, sia a monte che a valle           
dell'invaso, ed in particolare in tale regimazione dovra' rientrarvi            
il fossato di raccolta del "troppo pieno";                                      
4) nel territorio circostante la zona di progetto, la rete                      
idrografica di superficie e la regimazione delle acque di provenienza           
meteorica, dovra' essere regolata con l'attivita' antropica di                  
fossati, come specificato nella relazione geologica;                            
5) la realizzazione dell'invaso dovra' attenersi alla distanza                  
prevista dall'art. 873 del Codice civile e dalle norme del Codice               
della strada, sia dalla strada vicinale che dal fossato                         
interpoderale, per quest'ultimo, dovranno intercorrere atti                     
sottoscritti dai confinanti, attestanti l'accordo per la esecuzione             
dell'intervento con "regolari" distanze;                                        
6) i calcoli idraulici per il dimensionamento del tubo scolmatore               
dovranno essere sottoposti all'approvazione del competente Servizio             
Tecnico Bacino dei Fiumi Romagnoli;                                             
7) si richiede che nel fondo e nelle pareti dell'invaso lo strato che           
verra' omogeneamente compattato abbia almeno uno spessore di 40-50              
cm. a compattazione avvenuta e, la esecuzione di "canalette" di                 
scolo, per garantire l'ottimale drenaggio dell'acqua all'interno                
dell'invaso;                                                                    
8) per dare maggiore consistenza al terreno circostante (argine di h.           
0,50 cm.) si prescrive la messa a dimora di essenze autoctone, la               
piantumazione nella stessa fascia di perimetro, per maggiore                    
sicurezza ed a prevenzione di fenomeni erosivi degli argini, di                 
specie autoctone da concordarsi con l'Amministrazione comunale;                 
9) la esecuzione degli interventi di ripristino vegetazionale al fine           
di garantire un adeguato inserimento paesaggistico, dovranno                    
interessare l'intero perimetro del bacino di invaso e raccordarsi con           
la fascia boscata esistente nella zona limitrofa, prevedendo                    
l'utilizzo esclusivamente di essenze autoctone e/o naturalizzate di             
altezza minima di 1 m., evitando le specie riconosciute come                    
infestanti (Robinia, Alianto, ecc.) gli interventi di mitigazione               
vegetazionali dovranno comunque essere tali da non compromettere le             
caratteristiche di impermeabilita' e di stabilita' dell'opera                   
realizzata;                                                                     
10) data la esigua dimensione del fossato interpoderale utilizzato              
per il recupero dell'acqua dal bacino imbrifero, in caso di siccita',           
per l'eventuale attingimento di acque pubbliche superficiali e acque            
sotterranee e la loro derivazione, deve essere acquisita                        
rispettivamente l'autorizzazione e la concessione, rilasciata dalle             
Autorita' competenti in materia in base al R.R. n. 41 del 20 novembre           
2001;                                                                           
11) le lavorazioni non dovranno prevedere l'utilizzo di sostanze o              
tecnologie potenzialmente inquinanti;                                           
12) la viabilita' poderale, i sentieri, e le carrarecce devono essere           
mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque           
e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in                 
collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno           
devono mantenere la fascia di rispetto richiesta;                               
13) nella cantierizzazione dell'opera devono essere rispettati gli              
alberi isolati e a gruppi, nonche' le siepi ed i filari a corredo               
della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari,                    
preservandone in particolare l'apparato radicale;                               
14) la proprieta' dovra' garantire la periodica manutenzione e                  
pulizia dell'area dell'invaso in modo da assicurare l'efficacia del             
sistema di drenaggio e la cura delle specie vegetali e la bonifica              
delle erbe e animali infestanti;                                                
15) si prescrive per la tutela della pubblica incolumita' che la                
messa in opera della recinzione perimetrale alla cassa di espansione,           
non sia inferiore ad h. 1,80 m., comprensiva di cancello chiuso con             
lucchetto, inoltre devono esservi sia le scalette di sicurezza che l'           
installazione di segnaletica di sicurezza;                                      
16) al fine di evitare possibili impatti igienico-sanitari derivanti            
dall'esercizio dell'opera, andra' realizzato un monitoraggio mediante           
trappole idonee per verificare la presenza di specie infestanti e da            
concordare con l'Amministrazione comunale Borghi (FC), ad esito di              
tale monitoraggio andranno, se necessario, previsti appositi                    
trattamenti, con prodotti biologici allo scopo di tenere sotto                  
controllo le larve;                                                             
17) per il ripristino delle aree di cantiere andra' riutilizzato il             
terreno vegetale proveniente dagli scavi, che si avra' cura di                  
accumulare in spessori adeguati separatamente dalle altre tipologie             
di materiale e del quale si provvedera' alla manutenzione per                   
evitarne la morte biologica;                                                    
18) dovranno essere attuate tutte le eventuali prescrizioni                     
riguardanti le fasi costruttive emanate dalle Autorita' competenti              
per la zona sismica, in seguito all'entrata in vigore della nuova               
normativa (prevista per il giorno 8/8/2005);                                    
19) durante la fase di realizzazione dovranno essere rispettati i               
limiti previsti dalla normativa vigente in materia di pressione                 
sonora (DPCM 1/3/1991 e successive modifiche); una eventuale                    
previsione di superamento dei limiti acustici durante la fase di                
realizzazione dovra' comportare la richiesta di autorizzazione alla             
deroga di tali limiti da presentare al Comune competente e da                   
sottoporre al parere dell'ARPA, come previsto dalla L.R. 12/01                  
"Disposizioni in materia di inquinamento acustico";                             
20) per evitare in fase di cantiere le emissioni diffuse e puntuali             
di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali da                      
costruzione, si ritiene necessario adottare i seguenti accorgimenti:            
- prevedere l'umidificazione dei depositi temporanei di inerti e                
delle vie di transito da e per il cantiere; - per eventuale trasporto           
degli inerti prevedere un sistema di ricopertura con teloni;                    
necessita' del rispetto delle metodologie previste per scavi                    
nell'area soggetta a vincolo idrogeologico della Comunita' Montana ed           
in "zone agricole di tutela da moderatamente a fortemente acclivi"              
del PRG;                                                                        
21) resta fermo che la realizzazione dell'opera in oggetto della                
presente valutazione e' subordinata al rilascio da parte delle                  
Autorita' competenti di tutte le autorizzazioni e/o concessioni e/o             
pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;                  
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Fondo agricolo             
di proprieta' dei sig.ri Vanucci Maria Luisa e Razzani Attilio, al              
Servizio Tecnico del Comune di Borghi (FC), al Servizio Tecnico di              
Bacino dei Fiumi Romagnoli di Forli', alla Comunita'                            
Montana-Cesenate, all'ARPA - Sezione provinciale di Forli' e                    
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena;c) di pubblicare,              
per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio               
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni il presente               
partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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