DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2005, n. 1104
Approvazione delle nuove direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. 8/94, art. 16, comma 3 e revoca delle direttive precedenti emanate con deliberazioni 878/95 e 1068/98
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria" e
successive modifiche ed integrazioni;
richiamata la propria deliberazione n. 878 del 7 marzo 1995, recante
direttive alle Province in materia di corsi di preparazione alla
gestione faunistica, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R.
8/94;
atteso che le disposizioni contenute nelle sopracitate direttive
attenevano alla formazione di operatori che, previa partecipazione ad
appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica e superamento
del relativo esame, potessero coadiuvare le Province nelle operazioni
di controllo delle specie faunistiche responsabili di gravi danni
alle produzioni agricole;
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 1068 del 29 giugno
1998 che, nel modificare la citata deliberazione 878/95, individuava,
in particolare, una ulteriore figura di coadiutore al controllo della
specie cinghiale, espressamente formata a tal fine, prevedendone di
conseguenza uno specifico percorso di preparazione;
rilevato che le specie selvatiche - ovvero i gruppi di specie
indicate nelle direttive di cui trattasi - nei cui confronti le
Province attuano piani di controllo sono quelli tradizionalmente e
storicamente responsabili, nella regione Emilia-Romagna, di
ricorrenti danni alle produzioni agricole;
considerato peraltro che negli ultimi anni, cosi' come dimostrato
dalle comunicazioni che annualmente le Province trasmettono alla
Regione per quantificare i danni alle produzioni verificatisi sul
loro territorio, altre specie selvatiche sono divenute, in tal senso,
estremamente problematiche;
considerato altresi' che nel novero di tali specie puo' essere
inserito anche il Piccione di citta' (Columba livia) che, per quanto
specie non selvatica, e' stato a queste assimilata con la L.R. 12
luglio 2002, n. 15, a causa dell'elevata incidenza dei danni arrecati
sull'ammontare complessivo annualmente accertato;
ravvisata pertanto la necessita' di consentire alle Province, laddove
se ne verifichino i presupposti, di attuare efficaci piani di
controllo anche nei confronti di queste altre specie, ricorrendo ad
operatori appositamente formati sulla conoscenza delle stesse;
ritenuto quindi necessario modificare ed integrare il programma
formativo in materia di corsi di preparazione alla gestione
faunistica contenuto nelle direttive approvate con le citate
deliberazioni 1068/98 e 878/95, prevedendo specifiche lezioni
aggiuntive relative alle specie selvatiche nei confronti delle quali
effettuare piani di controllo ed individuate di volta in volta dalle
Province;
vista la L.R. 26/11/2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
dato atto del parere favorevole di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Agricoltura dott. Dario Manghi in
merito alla presente deliberazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della citata deliberazione di Giunta
regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale, Difesa del
suolo e della costa. Protezione civile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni esposte in narrativa e qui richiamate:
1) di revocare le precedenti direttive alle Province di cui alle
deliberazioni n. 1068 del 29 giugno 1998 e n. 878 del 7 marzo 1995;
2) di approvare nel testo allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, le nuove direttive alle Province in materia
di corsi di preparazione alla gestione faunistica di cui alla L.R.
8/1994, art. 16, comma 3;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Corsi di preparazione alla gestione faunistica di cui alla L.R. 8/94,
art. 16, comma 3 e successive modifiche
I corsi vengono istituiti per il controllo delle specie maggiormente
responsabili dei danni alle produzioni zoo-agro-forestali ed
ittiche.
Possono partecipare ai corsi, ciascuno nella Provincia di residenza,
i titolari di licenza di caccia e i non titolari, qualora le
operazioni connesse al controllo di determinate specie selvatiche non
comportino l'uso di armi, individuati dalle Province sulla base di
criteri stabiliti dalle medesime, relativi a servizi precedentemente
svolti in materia di controllo della fauna selvatica od alla
comprovata capacita' e disponibilita' alla collaborazione gestionale.
Le Province altresi' individuano il numero dei partecipanti a detti
corsi sulla base delle specifiche esigenze ed istituiscono appositi
Albi od Elenchi.
Per quanto attiene ai piani di prelievo e di abbattimento rivolti
esclusivamente agli ungulati, le Province si avvalgono di cacciatori
di ungulati con metodi selettivi, abilitati attraverso gli appositi
corsi di cui al vigente Regolamento sulla gestione venatoria degli
ungulati, il cui numero viene valutato e stabilito sulla base delle
esigenze delle Province stesse che provvedono ad istituire apposito
Albo od Elenco.
Per quanto attiene ai piani di prelievo ed abbattimento rivolti al
solo cinghiale, le Province possono avvalersi di differenti tecniche
di controllo, quali il tiro di selezione su governe, la girata e la
cattura tramite trappole auto scattanti, a seconda degli ambiti ove
l'azione di controllo si esplica.
Per tali forme di controllo le Province possono avvalersi, quali
coadiutori, dei gia' citati cacciatori di ungulati con metodi
selettivi iscritti all'apposito Albo od Elenco provinciale, nonche'
dei cacciatori di cinghiale abilitati alla caccia collettiva in
squadre organizzate e dei capisquadra, ai sensi di quanto previsto
dalle Direttive regionali in materia, che abbiano conseguito la
qualifica di coadiutori nell'attivita' di controllo del cinghiale,
avendo frequentato il corso specifico e superato il relativo esame di
idoneita' di cui al successivo punto 3, iscritti all'apposito Albo od
Elenco provinciale, nei rispettivi distretti di assegnazione.
Le Province, qualora operino direttamente mediante i propri agenti di
vigilanza, possono utilizzare altresi' il metodo della braccata come
forma di controllo, avvalendosi di tutte le figure sopra
specificate.
1. Lezioni e materie per coadiutori nell'attivita' di controllo di
volpi, uccelli ittiofagi, corvidi, passeri e storni, nutrie ed altre
specie individuate dalle Province
Il corso si articola su di una parte generale di almeno tre lezioni,
e su una parte specifica di una o due lezioni, a seconda delle specie
o gruppi di specie ai quali e' finalizzata l'attivita' di controllo e
per i quali si intende conseguire l'abilitazione.
La frequenza alle lezioni relativamente alla parte generale e'
obbligatoria.
Per la parte specifica, il candidato e' tenuto a partecipare alle
lezioni relative alla specie od alle specie per le quali intende
conseguire l'abilitazione.
La mancata partecipazione anche ad una singola lezione comporta
l'esclusione dalla prova d'esame.
PARTE GENERALE
- Motivazioni ecologiche all'origine del conflitto tra alcune
attivita' antropiche e popolazioni selvatiche
- Specie selvatiche che si rendono piu' di frequente responsabili di
danneggiamento e tipologia dei danni arrecati
- Attivita' antropiche passibili di danneggiamento (agricoltura,
forestazione, itticoltura, patrimonio faunistico, problemi
igienico-sanitari, compromissione della pubblica incolumita')
- Normativa nazionale e regionale in materia di controllo della fauna
selvatica e di risarcimento monetario dei danni
- Strumenti d'intervento utilizzabili per il controllo indiretto del
danno (metodi ecologici di prevenzione, risarcimento monetario del
danno)
- Potenzialita' e limiti del controllo diretto
- Presupposti indispensabili per l'attuazione del controllo diretto
(status generale e locale delle specie, entita' economica ed
ecologica del danno)
- Caratteristiche proprie degli interventi di controllo diretto
(selettivita', efficacia, grado di disturbo).
PARTE SPECIFICA
- Volpe: 2 lezioni
- Uccelli ittiofagi: 2 lezioni
- Corvidi: 1 lezione
- Passeri e storni: 1 lezione
- Nutria: 1 lezione
- Altre: 1 o 2 lezioni a discrezione della Provincia.
Per ogni specie o gruppo di specie devono essere trattati i seguenti
argomenti:
- Sistematica, distribuzione e morfologia; riconoscimento del sesso e
dell'eta' in natura e su esemplari abbattuti o catturati
- Ecologia: preferenze ambientali, fattori limitanti, dinamica della
popolazione
- Comportamento: struttura sociale e rapporti intraspecifici
- Predazione come fattore limitante delle specie predate
- Aspetti sanitari
- Valutazione quantitativa delle popolazioni (censimenti ed indici di
abbondanza)
- Metodi specifici di controllo indiretti
- Metodi specifici di controllo diretti (tipologie, tempi, tecniche e
mezzi).
2. Lezioni e materie per coadiutori nell'attivita' di controllo di
cinghiali
Possono accedere a questi corsi i cacciatori di cinghiale in squadre
organizzate nonche' i capisquadra, abilitati ai sensi della
deliberazione regionale n. 2324 del 27 giugno 1995 o della
deliberazione regionale n. 2659 del 20 dicembre 2004.
Il corso si articola su quattro lezioni, con frequenza obbligatoria,
relative alle seguenti materie:
Biologia
- Cenni di sistematica
- Caratteristiche morfologiche
- Distribuzione storico-geografica
- Habitat
- Comportamento e organizzazione sociale
- Organizzazione spaziale
- Dieta e preferenze alimentari
- Valutazione del sesso e dell'eta' in natura
- Concetti di ecologia delle popolazioni
- Biologia riproduttiva
- Valutazioni e misurazioni biometriche
- Caratteristiche morfologiche e fisiologiche, significato dei
rilevamenti biometrici sui capi abbattuti e compilazione delle
schede
- determinazione del sesso e dell'eta'
- determinazione dei pesi medi
- conteggio dei feti
- determinazione dei capezzoli tirati
- valutazione incrementi potenziali
Gestione
- Principi generali di gestione
- Obiettivi generali e obiettivi specifici legati al problema
cinghiale
- Problemi legati alla presenza del cinghiale
- Metodi della gestione del problema cinghiale
- Valutazione e confronto tra distribuzione e consistenza reale e
potenziale
- Metodi di stima quantitativa delle popolazioni
- censimenti alle governe
- censimenti in battuta
- stime mediante l'applicazione di indici basati sullo sforzo di
caccia
- Valutazione delle consistenze potenziali
- densita' biotica e densita' agro-forestale; come definire la
vocazione di un territorio al cinghiale; aspetti ecologici e aspetti
socio-economici; quali sono le densita' minime compatibili con
l'attivita' venatoria
- Impatto del cinghiale sulle biocenosi e sugli ecosistemi agrari
- Riconoscimento, valutazione, prevenzione e rifusione dei danni
- Aspetti di carattere normativo connessi alla gestione ed al
controllo delle popolazioni di cinghiale
- La gestione del territorio vocato e non vocato
- Definizione e obiettivi
- Dimensioni e caratteristiche di un distretto venatorio
- Metodi indiretti (miglioramenti ambientali, prevenzione dei danni,
foraggiamento dissuasivo)
- Pianificazione dell'attivita' venatoria
- Controllo
- Valutazione dell'efficacia dei mezzi adottati
- Come dovrebbe essere formulato un corretto piano di prelievo
venatorio
- Esempi di piano di prelievo.
Tecniche di prelievo e controllo
- Sistemi di cattura
- Sistemi di caccia al cinghiale
- La caccia in braccata
- La caccia individuale alla cerca e all'aspetto
- La caccia con il metodo della girata
- Il comportamento e la sicurezza alle poste
- Confronto tra i diversi metodi.
Valutazioni biometriche dei capi abbattuti
Acquisizione dei principali dati biometrici ed esercitazioni di
valutazione dell'eta' dall'esame delle mandibole.
3. Esame di idoneita'
Al termine dei corsi e' prevista una prova d'esame, consistente in un
colloquio sugli argomenti trattati nel corso delle lezioni, dinanzi
ad una apposita Commissione istituita dalla Provincia e composta da
almeno 3 membri uno dei quali abbia collaborato ai corsi come
docente.
Il superamento della prova d'esame da parte dell'aspirante coadiutore
comporta il rilascio, da parte della Provincia, della specifica
qualifica acquisita, nonche' l'inserimento nell'apposito Albo od
Elenco.