REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2005, n. 945

L.R. 44/95. Affidamento ad ARPA dell'attivita' di supporto tecnico per istruttoria dei progetti relativi alla realizzazione di reti fognarie e impianti di depurazione di acque reflue urbane. Approvazione schema di convenzione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto l'articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e            
successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina               
della programmazione negoziata;                                                 
richiamata in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che              
definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro,           
quale strumento della programmazione negoziata, dedicato                        
all'attuazione di una intesa istituzionale di programma per la                  
definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse                
comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che                
l'Accordo di programma quadro deve contenere;                                   
visti:                                                                          
- l'Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica           
e la Regione Emilia-Romagna, sottoscritta il 22 marzo 2000, che ha              
individuato i programmi di intervento nei settori di interesse                  
comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi           
di programma quadro e ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la            
sottoscrizione degli accordi stessi;                                            
- l'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la                  
gestione integrata delle risorse idriche stipulato in data 20                   
dicembre 2002 tra i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, il                 
Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio, il Ministero delle             
Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche agricole           
e forestali e la Regione Emilia-Romagna successivamente integrato in            
data 4 agosto 2004 che stabilisce l'elenco degli interventi condivisi           
per il superamento delle situazioni di maggior criticita'                       
ambientale;                                                                     
premesso che:                                                                   
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse            
idriche" prevede all'art. 17 che le Regioni possano promuovere                  
accordi di programma salvaguardando le finalita' della legge stessa;            
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla                
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva              
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di            
cui al DLgs 18 agosto 2000, n. 258 prevede all'art. 44 che le Regioni           
adottino il Piano di tutela delle acque;                                        
- l'art. 45 comma 5 del sopra citato Decreto legislativo prevede che            
le Regioni disciplinino le fasi di autorizzazione provvisoria agli              
scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il                
tempo necessario al loro avvio;                                                 
- l'art. 47 del sopra citato decreto prevede altresi' che le Regioni            
disciplinino le modalita' di approvazione dei progetti degli impianti           
di depurazione delle acque reflue urbane;                                       
considerato altresi' che con deliberazione n. 633 del 22 dicembre               
2004 il Consiglio regionale ha adottato a norma della L.R. 20/00 il             
Piano di tutela delle acque regionale;                                          
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 la quale all'art. 141, comma            
4  stabilisce che per l'adempimento degli obblighi comunitari in                
materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli artt.             
27, 31 e 32 del DLgs 152/99 le Regioni sono autorizzate ad attuare un           
programma di interventi urgenti a stralcio con gli stessi effetti di            
quelli previsti dalla Legge 36/94;                                              
vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 la quale all'art. 4, comma 35           
prevede che al fine di garantire il necessario coordinamento nella              
realizzazione di tutte le opere nel settore idrico, in coerenza con             
gli Accordi di programma quadro esistenti, e' definito il "Programma            
nazionale degli interventi nel settore idrico";                                 
ritenuto pertanto in questa ottica necessario anticipare, a livello             
regionale, la proposizione di interventi connessi con l'uso della               
risorsa idrica, individuati sulla base di un approfondito quadro                
conoscitivo delle caratteristiche dei corpi idrici e delle pressioni            
antropiche a cui questi sono soggetti;                                          
dato atto che la Regione Emilia-Romagna, su proposta delle Province e           
delle Agenzie d'Ambito sta redigendo l'aggiornamento del "Programma             
regionale degli interventi nel settore idrico" il quale comprende               
infrastrutture riguardanti le fognature, la depurazione,                        
l'acquedottistica, gli invasi a basso impatto ambientale, nonche' gli           
accumuli di dimensioni aziendali ed interaziendali per sostenere gli            
usi irrigui in agricoltura;                                                     
rilevato che la redazione dei progetti, da parte dei soggetti                   
attuatori, in certi casi, si e' rilevata difficoltosa con riferimento           
agli aspetti tecnici, con riflessi notevoli sui tempi di                        
realizzazione, anche con riferimento alla necessita' di elaborare               
perizie di variante e/o suppletive in corso d'opera con conseguenti             
appesantimenti economici e finanziari;                                          
tenuto conto che la Regione Emilia-Romagna deve dare attuazione a               
quanto previsto dall'art. 45, comma 5 e art. 47 del sopra citato DLgs           
152/99;                                                                         
visti:                                                                          
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia                  
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Ente             
strumentale della Regione affidandole all'art. 5, lettera n), tra le            
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla                 
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti           
ambientali;                                                                     
- l'art. 20 della sopra citata legge regionale, il quale stabilisce             
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad              
ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi            
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;                     
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare            
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione            
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o               
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di                  
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o                
amministrative;                                                                 
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua             
la proposta tecnico-economica presentata da ARPA - Sezione di                   
Ingegneria ambientale relativa all'attivita' di supporto tecnico alla           
Regione Emilia-Romagna per l'istruttoria dei progetti relativi alla             
realizzazione di reti fognarie e impianti di depurazione di acque               
reflue urbane, che prevede un costo complessivo a favore di ARPA pari           
ad Euro 94.800,00 IVA inclusa;                                                  
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,                   
competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea                
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;                      
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA Sezione di                 
Ingegneria ambientale per l'attivita' di supporto tecnico alla                  
Regione Emilia-Romagna per l'istruttoria dei progetti relativi alla             
realizzazione di reti fognarie e impianti di depurazione di acque               
reflue urbane, secondo le modalita' previste dallo schema di                    
convenzione allegato al presente atto, quale parte integrante e                 
sostanziale dello stesso;                                                       
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 94.800,00 IVA inclusa si           
fa fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo del bilancio 37250            
"Spese per la redazione del Piano regionale per il risanamento, l'uso           
e la tutela delle acque (art. 114, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui           
all'UPB 1.4.2.3.14170 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005,            
che e' dotato della necessaria disponibilita';                                  
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47                 
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere            
assunto con il presente atto;                                                   
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;richiamate le seguenti proprie               
deliberazioni esecutive ai sensi di legge:                                      
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta Regionale - Servizi                         
Professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi a livello dirigenziale (decorrenza              
1/1/2002)";                                                                     
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa Leopolda            
Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e                
della propria deliberazione 447/03;                                             
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Dirigente                    
Professional "Controllo e Presidio dei processi connessi alla                   
gestione delle spese del bilancio regionale" dott. Marcello                     
Bonaccurso in sostituzione della Responsabile del Servizio Bilancio -           
Risorse finanziarie dott.ssa Amina Curti, ai sensi delle note del               
Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali  prot. n.                  
ARB/DRF/02/59146 del 7 novembre 2002, n. ARB/DRF/03/2445-i del 21               
gennaio 2003 e della propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003;            
su proposta dell'Assessore, Ambiente e Sviluppo sostenibile;                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di affidare all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente            
- ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale con sede in Vicolo Carega             
n. 3 - Bologna, secondo le motivazioni espresse in premessa e sulla             
base della proposta tecnico-economica depositata presso il Servizio             
Tutela e Risanamento risorsa acqua, la realizzazione delle attivita'            
di supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna per l'istruttoria dei           
progetti relativi alla realizzazione di reti fognarie e impianti di             
depurazione di acque reflue urbane per un importo di Euro 94.800,00             
IVA inclusa secondo le modalita' di cui all'allegato schema di                  
convenzione;                                                                    
B) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto              
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;                              
C) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le cui               
attivita' avranno inizio a decorrere dalla sottoscrizione della                 
stessa per la durata di 12 mesi, sulla base delle attivita' di cui              
alla proposta tecnico-economica, provvedera' il Dirigente regionale             
competente per materia, in rappresentanza della Regione, ai sensi               
della normativa vigente;                                                        
D) di impegnare la spesa di Euro 94.800,00 IVA inclusa, al n. 2588 di           
impegno sul Capitolo 37250 "Spese per la redazione del Piano                    
regionale per il risanamento, l'uso e la tutela delle acque (art.               
114, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'UPB 1.4.2.3.14170 del               
Bilancio per l'esercizio finanziario 2005, che e' dotato della                  
necessaria disponibilita';                                                      
E) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla  emissione            
della richiesta del titolo di pagamento di cui alla lettera A)                  
provvedera' il Dirigente regionale competente con propri atti                   
formali, ai sensi della normativa vigente, secondo la modalita' di              
cui all'art. 4 dello schema di convenzione allegato al presente                 
atto;                                                                           
F) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA - Sezione           
di Ingegneria ambientale per la realizzazione delle attivita' di                
supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna per l'Istruttoria dei              
progetti relativi alla realizzazione di reti fognarie e impianti di             
depurazione di acque reflue urbane                                              
L'anno . . . . . . . . ., il giorno . . . . . . . . . . del mese . .            
. . . . . . . . . . . .                                                         
tra                                                                             
- la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille n.               
21(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione             
della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per               
materia, che elegge il domicilio legale presso il sopra citato                  
indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . .           
. . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . . .,                            
- l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente                           
dell'Emilia-Romagna - di seguito denominata ARPA - Sezione di                   
Ingegneria ambientale partita IVA e codice fiscale 04290860370 con              
sede in Vicolo Carega n. 3 - Bologna, rappresentata dal Direttore;              
visto l'articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e            
successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina               
della programmazione negoziata;                                                 
richiamata in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che              
definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro,           
quale strumento della programmazione negoziata, dedicato                        
all'attuazione di una intesa istituzionale di programma per la                  
definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse                
comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che                
l'Accordo di programma quadro deve contenere;                                   
visti:                                                                          
- l'Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica           
e la Regione Emilia-Romagna, sottoscritta il 22 marzo 2000, che ha              
individuato i programmi di intervento nei settori di interesse                  
comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi           
di programma quadro e ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la            
sottoscrizione degli accordi stessi;                                            
- l'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la                  
gestione integrata delle risorse idriche  stipulato in data 20                  
dicembre 2002 tra i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, il                 
Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio, il Ministero delle             
Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle Politiche agricole           
e forestali e la Regione Emilia-Romagna successivamente integrato in            
data 4 agosto 2004 che stabilisce l'elenco degli interventi condivisi           
per il superamento delle situazioni di maggior criticita'                       
ambientale;                                                                     
premesso che:                                                                   
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse            
idriche" prevede all'art. 17 che le Regioni possano promuovere                  
accordi di programma salvaguardando le finalita' della legge stessa;            
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla                
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva              
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di            
cui al DLgs 18 agosto 2000, n. 258 prevede all'art. 44 che le Regioni           
adottino il Piano di tutela delle acque;                                        
- l'art. 45 comma 5 del sopra citato decreto legislativo prevede che            
le Regioni disciplinino le fasi di autorizzazione provvisoria agli              
scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il                
tempo necessario al loro avvio;                                                 
- l'art. 47 del sopra citato decreto prevede altresi' che le Regioni            
disciplinino le modalita' di approvazione dei progetti degli impianti           
di depurazione delle acque reflue urbane;                                       
considerato altresi' che con deliberazione n. 633 del 22 dicembre               
2004 il Consiglio regionale ha  adottato a norma della L.R. 20/00 il            
Piano di tutela delle acque regionale;                                          
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 la quale all'art. 141 comma 4           
 stabilisce che per l'adempimento degli obblighi comunitari in                  
materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli artt.             
27, 31 e 32 del DLgs 152/99 le Regioni sono autorizzate ad attuare un           
programma di interventi urgenti a stralcio con gli stessi effetti di            
quelli previsti dalla Legge 36/94;                                              
vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 la quale all'art. 4, comma 35           
prevede che al fine di garantire il necessario coordinamento nella              
realizzazione di tutte le opere nel settore idrico, in coerenza con             
gli Accordi di programma quadro esistenti, e' definito il "Programma            
nazionale degli interventi nel settore idrico";                                 
ritenuto pertanto in questa ottica necessario anticipare, a livello             
regionale, la proposizione di interventi connessi con l'uso della               
risorsa idrica, individuati sulla base di un approfondito quadro                
conoscitivo delle caratteristiche dei corpi idrici e delle pressioni            
antropiche a cui questi sono soggetti;                                          
dato atto che la Regione Emilia-Romagna, su proposta delle Province e           
delle Agenzie d'Ambito sta redigendo l'aggiornamento del "Programma             
regionale degli interventi nel settore idrico" il quale comprende               
infrastrutture riguardanti le fognature, la depurazione,                        
l'acquedottistica, gli invasi a basso impatto ambientale, nonche' gli           
accumuli di dimensioni aziendali ed interaziendali per sostenere gli            
usi irrigui in agricoltura;                                                     
rilevato che la redazione dei progetti, da parte dei soggetti                   
attuatori, in certi casi, si e' rilevata difficoltosa con riferimento           
agli aspetti tecnici, con riflessi notevoli sui tempi di                        
realizzazione, anche con riferimento alla necessita' di elaborare               
perizie di variante e/o suppletive in corso d'opera con conseguenti             
appesantimenti economici e finanziari;                                          
tenuto conto che la Regione Emilia-Romagna deve dare attuazione a               
quanto previsto dall'art. 45 comma 5 e art. 47 del sopra citato DLgs            
152/99;                                                                         
visti:                                                                          
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA - Agenzia                 
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Ente             
strumentale della Regione affidandole all'art. 5, lettera n), tra le            
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla                 
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti           
ambientali;                                                                     
- l'art. 20 della sopra citata legge regionale, il quale stabilisce             
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad              
ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi            
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;                     
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare            
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione            
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o               
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di                  
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o                
amministrative;                                                                 
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua             
la proposta tecnico-economica presentata da ARPA - Sezione di                   
Ingegneria ambientale relativa all'attivita' di supporto tecnico alla           
Regione Emilia-Romagna per l'istruttoria dei progetti relativi alla             
realizzazione di reti fognarie e impianti di depurazione di acque               
reflue urbane che prevede un costo complessivo a favore di ARPA pari            
ad Euro 94.800,00 IVA inclusa;                                                  
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,                   
competente per materia, ha ritenuto la proposta anzidetta idonea                
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;                      
tutto cio' premesso si stipula quanto segue:                                    
Art. 1 - Oggetto della convenzione                                              
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA - Sezione di Ingegneria               
ambientale, che accetta la realizzazione delle attivita' di supporto            
tecnico alla Regione Emilia-Romagna per l'istruttoria dei progetti              
relativi alla realizzazione di reti fognarie e impianti di                      
depurazione di acque reflue urbane analiticamente descritte nella               
proposta tecnico-economica, conservata agli atti del Servizio Tutela            
e Risanamento risorsa acqua.                                                    
Art. 2 - Tempi di esecuzione                                                    
I tempi di esecuzione per le attivita' previsti dalla presente                  
convenzione decorrono dalla data di stipula della convenzione stessa            
e dovranno terminare entro 12 mesi.                                             
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute             
dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione              
delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove                     
giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna,               
concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Tutela e                
Risanamento risorsa acqua.                                                      
Art. 3 - Controllo sull'esecuzione dell'incarico                                
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la            
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e                
Risanamento risorsa acqua che avvalendosi del personale del Servizio,           
verifichera' l'operato dell'ARPA e il rispetto dei tempi e delle                
modalita' di attuazione del programma di lavoro in conformita' della            
presente convenzione.                                                           
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle             
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in            
accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli           
obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere tra il            
Responsabile ed ARPA.                                                           
Art. 4 - Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento               
La Regione corrispondera' ad ARPA - Sezione di Ingegneria ambientale            
quale compenso per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 1           
l'importo di Euro 94.800,00 IVA inclusa.                                        
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione, previa                        
presentazione di regolari fatture, secondo le seguenti modalita':               
- il 20% pari ad Euro 18.960,00 IVA inclusa previa stipula della                
presente convenzione e dietro presentazione del Piano Dettagliato               
delle attivita' (P.D.A.);                                                       
- il 40% pari ad Euro 37.920,00 IVA inclusa dietro presentazione del            
rapporto sulle attivita' svolte relative alla raccolta di progetti              
preliminari e alla prima bozza delle linee guida previste dalla                 
specifica tecnico economica;                                                    
- il 40% a saldo, pari ad Euro 37.920,00 IVA inclusa dietro                     
presentazione della relazione finale sulle attivita' svolte;                    
Art. 5 - Obblighi dell'ARPA                                                     
L'ARPA - Sezione di Ingegneria Ambientale s'impegna, altresi', in               
adempimento della presente convenzione a:                                       
- comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle             
attivita', che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento                
risorsa acqua potra' sindacare chiedendone la sostituzione a suo                
libero convincimento;                                                           
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento risorsa            
acqua, nonche' esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione             
relativa allo svolgimento delle attivita' nonche' predisporre                   
tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attivita'             
stessa;                                                                         
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate               
dalla Regione;                                                                  
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei               
risultati.                                                                      
Art. 6 - Collaborazioni esterne                                                 
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra'                     
avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la                  
normativa c.d. "Antimafia", dell'opera di altri organismi                       
specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di professionisti.            
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto            
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, agli               
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.                                     
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di               
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente             
convenzione.                                                                    
Art. 7 - Diritti d'autore e riservatezza                                        
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce                       
sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la           
titolarita' a titolo originario del diritto d'autore della Regione.             
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti            
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione                  
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,             
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le              
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto             
da parte di Enti pubblici.                                                      
Art. 8 - Responsabilita' nei confronti di terzi                                 
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che            
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi                        
dall'esecuzione della presente convenzione.                                     
Art. 9 - Oneri fiscali                                                          
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR           
26 aprile 1986, n. l31, con spesa a carico della parte richiedente.             
E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre            
1972, n. 642 e successive modificazioni.                                        
L'imposta di bollo e' a carico di ARPA.                                         
Letto, confermato e sottoscritto.                                               
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per ARPA SEZIONE                                 
IL DIRIGENTE REGIONALE  ING. AMBIENTALE                                         
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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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