REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n. 2429

Modifiche ed integrazioni alla "Direttiva per l'applicazione dell'articolo 6 della L.R. n. 26 del 17 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" di cui alla deliberazione n. 938 del 17/5/2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE           
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi              
con determinate sostanze pericolose";                                           
- la L.R. del 17 dicembre 2003, n. 26 recante "Disposizioni in                  
materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate             
sostanze pericolose";                                                           
- la "Direttiva per l'applicazione dell'articolo 6 della L.R. n. 26             
del 17 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di pericoli di            
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"               
approvata con delibera di Giunta regionale n. 938 del 17 maggio                 
2004;                                                                           
considerato che nella suddetta Direttiva e' previsto:                           
- all'art. 2, comma 2 che gli stabilimenti di cui all'art. 6, DLgs              
334/99 presentino la Scheda Tecnica, Allegato 1;                                
- all'art. 2, comma 3 che gli stabilimenti di cui all'art. 8, DLgs              
334/99 presentino la Scheda Tecnica, Allegato 2;                                
considerato inoltre che L.R. 26/03 all'art. 15 prevede che ARPA                 
provveda allo svolgimento dei controlli;                                        
rilevato che si ravvisa l'opportunita' di modificare la citata                  
Direttiva ed in particolare di:                                                 
- concedere ai gestori dei depositi petroliferi soggetti all'art. 6,            
DLgs 334/99 che commercializzano sostanze pericolose per l'ambiente             
una proroga dei tempi di presentazione della Scheda Tecnica, Allegato           
1 in considerazione della bassa pericolosita' di tali sostanze;                 
- esentare i gestori degli stabilimenti soggetti all'art. 8 del DLgs            
334/99 che introducono modifiche che non comportano aggravio di                 
rischio dalla presentazione della Scheda Tecnica, Allegato 2, che               
viene sostituita dalla dichiarazione che tali soggetti devono gia'              
presentare agli Enti competenti ai sensi del DM 9 agosto 2000 (GU n.            
196 del 23/8/2000);                                                             
- stabilire che i gestori degli stabilimenti soggetti all'art. 8 del            
DLgs 334/99 procedano all'aggiornamento della Scheda Tecnica,                   
Allegato 2 a conclusione della procedura di valutazione del Rapporto            
di Sicurezza da parte del Comitato di cui all'art. 21, DLgs 334/99              
inserendo solo le informazioni variate a seguito di tale                        
procedimento;                                                                   
- specificare meglio le modalita' per l'esercizio delle funzioni di             
vigilanza e controllo prevedendo il coordinamento degli Enti a cui              
competono tali funzioni;                                                        
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda                  
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente             
deliberazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. n. 43 del              
2001 e della delibera di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;             
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono            
integralmente riportate, le seguenti modifiche ed integrazioni della            
"Direttiva per l'applicazione dell'articolo 6 della L.R. n. 26 del 17           
dicembre 2003, recante disposizioni in materia di pericoli di                   
incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose",              
approvata con delibera di Giunta regionale n. 938 del 17/5/2004:                
- l'articolo 2, comma 2, lett. b) viene sostituito dal seguente "per            
gli stabilimenti esistenti entro sei mesi dalla pubblicazione della             
delibera regionale di approvazione della Scheda Tecnica e                       
successivamente con cadenza quinquennale. I depositi petroliferi che            
commercializzano sostanze pericolose per l'ambiente devono inviare la           
scheda entro l'1 luglio 2005, ad esclusione di quelli che stoccano              
esclusivamente sostanze infiammabili";                                          
- l'articolo 2, comma 3, lett.c) viene eliminato;                               
- all'articolo 2, vengono aggiunti i seguenti commi:                            
- comma 4: "I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 8, DLgs                
334/99 in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di           
rischio inviano alla Provincia la dichiarazione gia' inviata agli               
Enti competenti a seguito di quanto disposto dal DM 9 agosto 2000";             
- comma 5: "I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 8, DLgs                
334/99 aggiornano la Scheda Tecnica, Allegato 2 successivamente alle            
conclusioni dell'istruttoria effettuata sul Rapporto di Sicurezza dal           
Comitato di cui all'art. 21, DLgs 334/99 sulla base degli elementi di           
modifica e/o integrazione determinati da tale procedimento";                    
- all'articolo 4, viene aggiunto il seguente comma 4: "Ai fini                  
dell'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza e controllo, di             
norma le visite ispettive negli stabilimenti sottoposti alla                    
disciplina di cui agli artt. 6 e 7 del DLgs 334/99 vengono effettuate           
integrando le competenze tecniche di ARPA con quelle del Corpo                  
Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'ISPESL. Possono essere inoltre            
presenti tecnici degli Enti locali";                                            
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna;                                                         
3) di inviare copia del presente atto al Ministero dell'Ambiente e              
della Tutela del territorio.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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