REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 300

Art. 6, L.R. 25/01 - Approvazione della proposta di accordo di programma relativo al piano di delocalizzazione del Comune di Colorno

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di confermare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) e b) della            
L.R. 25/01, l'assegnazione al Comune di Colorno (PR), sulla base del            
piano di delocalizzazione trasmesso dallo stesso Comune, del                    
contributo massimo concedibile pari a Euro 2.069.057,24, gia'                   
assegnato dalla propria deliberazione 1684/04, al fine della                    
delocalizzazione di 14 unita' immobilari ad uso abitativo (8 prime              
case e 6 seconde case), site nelle fasce golenali di pertinenza                 
comunale dei fiumi Po e Parma, unita' colpite dall'alluvione                    
verificatesi nell'ottobre e novembre 2000;                                      
2) di dare atto che, in conformita' con quanto disposto dalla propria           
deliberazione 1684/04, il contributo complessivo pari a Euro                    
2.069.057,24, di cui al punto 1) precedente, e' allocato al Capitolo            
di spesa n. 48094 del Bilancio di previsione regionale per                      
l'esercizio finanziario 2005;                                                   
3) di approvare, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/01, sulla base              
del piano di delocalizzazione trasmesso dal Comune di Colorno, la               
proposta di accordo di programma di cui all'Allegato A, parte                   
integrante e sostanziale del presente atto;                                     
4) di dare atto che il Presidente della Giunta regionale o suo                  
delegato, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/01, al fine                        
dell'approvazione del piano di delocalizzazione del comune di                   
Colorno, potra' procedere alla sottoscrizione dell'accordo di                   
programma relativo, anche nel caso in cui siano state apportate                 
modifiche non sostanziali al testo della proposta di accordo                    
approvata con il presente atto;                                                 
5) di riservarsi l'espressione di una nuova valutazione, qualora, nel           
corso del procedimento, fossero apportate modifiche sostanziali ai              
contenuti della proposta di accordo di programma approvata con il               
presente atto;                                                                  
6) di dare atto, infine, che il Dirigente regionale competente                  
provvedera' con propri atti formali, ai sensi della L.R. 40/01 ed in            
attuazione della propria deliberazione 447/03, alla concessione dei             
contributi al Comune di Colorno, nel rispetto del limite dell'importo           
massimo concedibile e delle finalita' di cui al punto 1) precedente,            
all'assunzione degli oneri di spesa a valere sul capitolo indicato al           
punto 2) precedente, nonche' alla liquidazione degli importi dovuti,            
al verificarsi delle prescrizioni tecnico-procedurali ed operative              
riportate nel protocollo d'intesa relativo al piano di                          
delocalizzazione e sulla base delle modalita' gestionali specificate            
nelle proprie deliberazioni 413/03 e 672/04 per quanto applicabili;             
7) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel            
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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