REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA 19 maggio 2005, n. 7035

Azienda agricola Giandini Antonio e Lugani Fausta. Domanda in data 24/5/2002 di concessione di derivazione di acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Busseto (PR). Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) d'assentire a Giandini Antonio e Lugani Fausta proprietari e                 
rappresentanti legali dell'"Azienda agricola Giandini Antonio e                 
Lugani Fausta", codice fiscale/partita IVA 912080348, con sede in               
comune di Busseto, localita' Samboseto, Via Samboseto n. 12 e                   
legalmente domiciliata presso la sede del comune di Busseto, la                 
concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in                
Comune di Busseto, da destinare all'impianto d'irrigazione del fondo            
agricolo in localita' "La Banzoletta" del comune di Busseto esteso              
circa 25 Ha, nella quantita' stabilita fino ad un massimo e non                 
superiore a 0,40 moduli (40,00 1/s), per un volume complessivo annuo            
di circa 75.000 mc;                                                             
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle                    
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte                    
integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione           
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel                     
disciplinare medesimo;                                                          
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 40,00 l/s,            
pari a 0,40 moduli massimi, con limitazione del prelievo al periodo             
stagionale irriguo da maggio a settembre;                                       
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 7035 in data 19/5/2005.                                            
(omissis)                                                                       
Art. 4 -  Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la                       
derivazione                                                                     
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01.                  
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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