REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 7 dicembre 2004, n. 18082

Concessione a favore di Energas Padana Srl con sede a Suzzara (MN) per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL ai sensi della Legge 7/73

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
1) alla societa' Energas Padana Srl con sede in Suzzara (MN), Via               
Nazionale Cisa n. 71, e' concesso di esercitare l'attivita' di                  
distribuzione e vendita di GPL in piccoli serbatoi fissi tramite                
autocisterne nel territorio della regione Emilia-Romagna;                       
2) la societa' Energas Padana Srl ha l'obbligo di immettere sul                 
mercato ciascun recipiente accompagnato dalle istruzioni per l'uso e            
dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell'art. 6                
della Legge 1 ottobre 1985, n. 539. La societa' Energas Padana Srl              
dovra' comunque disporre di propri tecnici qualificati, anche in caso           
di pronto intervento qualora vengano segnalati disservizi di                    
qualsiasi genere sulle installazioni presso l'utenza;                           
3) la societa' Energas Padana Srl e' tenuta, sotto la propria                   
responsabilita', ad istruire i propri distributori e addetti sul                
corretto uso dei recipienti contenenti GPL e dei relativi annessi;              
4) nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere                      
chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e            
gli estremi della polizza assicurativa stipulata;                               
5) la presente concessione, la cui durata e' fissata in cinque anni             
dalla data del presente atto, resta subordinata alla stipulazione               
della polizza assicurativa prevista dall'art. 5 della Legge 7/73,               
alle autorizzazioni degli organi preposti alla sicurezza, al                    
nullaosta di altre Amministrazioni competenti in materia e non                  
consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di GPL sfuso o in           
bombole in quantita' superiore a Kg. 500 di prodotto;                           
6) la societa' Energas Padana Srl e' tenuta all'osservanza di tutti             
gli obblighi imposti dalla Legge 21 marzo 1958, n. 327 dalla Legge 2            
febbraio 1973, n. 7 e successive modificazioni, e dal DM 23 dicembre            
1985;                                                                           
7) il presente atto e' pubblicato, per estratto, nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Paola Castellini                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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