REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 293

Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che con propria deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004              
"Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di                
accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei                    
professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo                   
nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti" la Giunta regionale              
ha, tra l'altro, provveduto a definire i requisiti generali e                   
specifici nonche' il percorso generale attraverso cui pervenire                 
all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche            
e private e dei professionisti operanti sul territorio regionale,               
rinviando, al punto 2/7 del dispositivo, ad uno o piu' successivi               
provvedimenti del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali la             
definizione del procedimento amministrativo finalizzato                         
all'accreditamento e i relativi percorsi di verifica e, al punto 2/2            
del medesimo dispositivo, ad un apposito successivo atto della Giunta           
regionale per la definizione del percorso attraverso cui pervenire              
all'accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti           
che svolgono attivita' specialistica ambulatoriale;                             
dato atto:                                                                      
- che in data 26/7/2004, con propria determinazione n. 10256, il                
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali ha provveduto a                  
definire le priorita' ed il percorso per l'accreditamento                       
istituzionale delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di              
degenza e per quelle psichiatriche, sciogliendo in tal modo la                  
riserva di cui al punto 2/7 del dispositivo della citata                        
deliberazione 327/04;                                                           
- che, con propria deliberazione n. 292 del 14/2/2005, si e' avviato            
il percorso per l'accreditamento istituzionale delle strutture e dei            
professionisti che erogano prestazioni di odontoiatria;                         
ritenuto, con il presente provvedimento, di sciogliere la riserva di            
cui al punto 2/2 della richiamata delibera di Giunta regionale                  
327/04, definendo il percorso attraverso cui procedere                          
all'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private            
e dei professionisti che svolgono attivita' specialistica                       
ambulatoriale in vista dell'eventuale, successivo loro conferimento             
dello status di soggetti idonei ad erogare prestazioni per conto del            
Servizio sanitario nazionale, a partire dalle strutture pubbliche e             
da quelle private accreditate provvisoriamente ai sensi della Legge             
724/94 e ai sensi dell'art. 8 quater, VI comma del DLgs 502/92 e                
successive modificazioni, o, comunque, titolari di contratti di                 
fornitura per l'erogazione di prestazioni specialistiche con le                 
Aziende Unita' sanitarie locali della regione;                                  
dato atto che la Direzione generale Sanita' e Politiche sociali e               
l'Agenzia sanitaria regionale hanno elaborato un "Rapporto sulla                
specialistica ambulatoriale 2002" con il quale, tra l'altro, sono               
stati messi a punto metodi di analisi ed indicatori per la                      
valutazione dell'offerta e di utilizzo delle prestazioni di                     
assistenza specialistica ambulatoriale ed in particolare:                       
- DOP (Densita' dell'offerta pesata): indicatore della dotazione di             
punti di offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali;                   
- Indice di consumo: misura dell'utilizzo di prestazioni                        
specialistiche ambulatoriali da parte dei residenti;                            
- Indice di mobilita' passiva: percentuale di prestazioni                       
specialistiche ambulatoriali utilizzate dai residenti al di fuori del           
loro ambito territoriale di riferimento;                                        
valutato che questi indicatori sono idonei a classificare, anche                
rispetto a standard regionali di riferimento da definirsi ogni tre              
anni con apposito atto del Direttore generale Sanita' e Politiche               
sociali, gli ambiti territoriali di base, di norma coincidenti con i            
Distretti sanitari, nelle seguenti tipologie:                                   
1. Distretti con bassa dotazione di strutture erogatrici, con bassi             
consumi ed alta mobilita' passiva;                                              
2. Distretti con media o bassa dotazione di strutture e consumi, e              
ridotta mobilita' passiva;                                                      
3. Distretti con media o bassa dotazione di strutture, ma con elevati           
livelli di consumo e di mobilita' passiva;                                      
4. Distretti con alta dotazione di strutture e consumi medi in                  
assenza di mobilita' passiva significativa;                                     
5. Distretti con alta dotazione di strutture e consumi interni                  
elevati;                                                                        
ritenuto di affidare alle Aziende Unita' sanitarie locali della                 
regione la ricognizione del fabbisogno del livello di assistenza                
relativo alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale             
per ciascun Distretto, da effettuare in collaborazione con l'Azienda            
Ospedaliera o l'IRCCS di riferimento, secondo i metodi e gli                    
indicatori individuati, utilizzando i dati relativi al flusso                   
dell'assistenza specialistica ambulatoriale (flusso ASA) registrati             
nell'ultimo biennio disponibile. In particolare le Aziende USL                  
dovranno procedere all'elaborazione, previo accordo con l'Azienda               
Ospedaliera o l'IRCCS di riferimento, entro sei mesi dalla data di              
approvazione del presente provvedimento, di un Programma aziendale              
della specialistica ambulatoriale, sottoposto al parere dei                     
rispettivi Comitati di Distretto e della Conferenza territoriale                
sociale e sanitaria, nel quale sia specificato:                                 
- il fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali relativo            
a ciascun Distretto;                                                            
- le azioni ritenute necessarie per soddisfare il fabbisogno;                   
- l'individuazione del livello territoriale di erogazione delle                 
prestazioni (Distretto, Azienda Unita' sanitaria locale, Azienda                
Ospedaliera, ambito sovraziendale);                                             
valutato che la classificazione dei Distretti sopra indicata debba              
essere effettuata in relazione alle diverse tipologie di prestazioni            
specialistiche ambulatoriali, aggregate come di seguito indicato, e             
con riferimento a sottogruppi che saranno definiti con apposito                 
successivo provvedimento del Direttore generale Sanita' e Politiche             
sociali:                                                                        
Visite                                                                          
- prestazioni di diagnostica                                                    
- prestazioni di laboratorio                                                    
- prestazioni di riabilitazione                                                 
- prestazioni terapeutiche                                                      
- altre prestazioni;                                                            
ritenuto che, in base all'analisi del proprio fabbisogno elaborata da           
ciascuna Azienda secondo i criteri sopra evidenziati, la Direzione              
generale Sanita' e Politiche sociali proceda alla verifica:                     
- della corretta applicazione del metodo di classificazione;                    
- della rispondenza delle azioni proposte in relazione alla                     
classificazione dei Distretti ed agli obiettivi regionali per il                
settore;                                                                        
e proceda all'espletamento della fase istruttoria a supporto del                
processo di accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e            
private comprese nel piano/programma stesso, attraverso la                      
formulazione di una relazione motivata;                                         
valutato che, sul piano operativo, sia opportuno prevedere che il               
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali definisca con propria            
determinazione, tenuto conto dei programmi aziendali, le priorita'              
cui dar corso nell'attuazione del processo di accreditamento                    
istituzionale e che tali priorita', al fine di consentire il                    
materiale avvio del percorso di accreditamento, siano rese note agli            
interessati attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
ritenuto che i requisiti generali e specifici stabiliti dall'Allegato           
n. 3 alla piu' volte richiamata deliberazione regionale 327/04 siano            
utilizzati, per le parti compatibili, anche per l'accreditamento                
istituzionale delle strutture e dei professionisti che svolgono                 
attivita' di assistenza specialistica ambulatoriale;                            
ritenuto di rinviare ad uno specifico atto del Direttore generale               
Sanita' e Politiche sociali la definizione del procedimento di                  
verifica dei requisiti, nonche' le attribuzioni e le modalita'                  
organizzative e procedurali per l'espletamento delle relative                   
attivita' istruttorie;                                                          
valutato, infine, di stabilire che i titolari di strutture pubbliche            
o private in possesso di autorizzazione all'esercizio di attivita'              
specialistiche ambulatoriali ed i professionisti possano avanzare,              
tramite l'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio e           
secondo il percorso definito con l'atto di cui al punto precedente,             
domanda di accreditamento a far tempo dalla data di pubblicazione nel           
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del provvedimento             
di definizione delle eventuali priorita' adottato, in conformita' a             
quanto stabilito in precedenza, dal Direttore generale Sanita' e                
Politiche sociali;                                                              
acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione Sanita' e             
Politiche sociali nella seduta del 10 febbraio 2005;                            
dato atto, ai sensi dell'art. 37, IV comma della L.R. 43/01 e della             
propria delibera n. 447 del 24 marzo 2003 del parere favorevole di              
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale Sanita' e            
Politiche sociali, dott. Franco Rossi:                                          
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di avviare, a partire dalle strutture pubbliche, da quelle private           
accreditate provvisoriamente ai sensi della Legge 724/94 e ai sensi             
dell'art. 8 quater, VI comma del DLgs 502/92 e successive                       
modificazioni e da quelle titolari di contratti di fornitura per                
l'erogazione di prestazioni specialistiche con le Aziende Unita'                
sanitarie locali della regione, il processo di accreditamento                   
istituzionale ai fini dell'eventuale, successivo loro conferimento              
dello status di soggetti idonei ad erogare prestazioni per conto del            
Servizio sanitario nazionale;                                                   
2) di stabilire che l'accreditamento istituzionale delle strutture              
pubbliche o private e dei professionisti e' subordinato                         
all'accertamento del possesso dei requisiti individuati all'Allegato            
n. 3 della propria deliberazione 327/04;                                        
3) di stabilire che il procedimento di verifica dei requisiti, le               
attribuzioni e le modalita' organizzative e procedurali per                     
l'espletamento della relativa attivita' istruttoria saranno definite            
con determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche                   
sociali;                                                                        
4) di dare mandato alle Aziende Unita' sanitarie locali della                   
regione, di concerto con l'Azienda Ospedaliera/IRCCS di riferimento,            
di procedere alla classificazione dei propri ambiti territoriali, di            
norma coincidenti con i Distretti sanitari, secondo i criteri e le              
metodologie di cui in premessa, attraverso l'elaborazione, previo               
parere dei rispettivi Comitati di Distretto e della Conferenza                  
territoriale sociale e sanitaria, di un Programma aziendale della               
specialistica ambulatoriale, da trasmettere alla Direzione generale             
Sanita' e Politiche sociali entro sei mesi dalla data di approvazione           
del presente provvedimento;                                                     
5) di stabilire che, al ricevimento del Programma aziendale della               
specialistica ambulatoriale elaborato da ciascuna Azienda la                    
Direzione generale di cui al precedente punto 4) proceda, a supporto            
del processo di accreditamento istituzionale, al completamento della            
fase istruttoria secondo le modalita' di cui in premessa;                       
6) di stabilire che il Direttore generale Sanita' e Politiche sociali           
definisca, con propria determinazione, le priorita', cui dar corso              
nell'attuazione del processo di accreditamento istituzionale, del               
Programma aziendale della specialistica ambulatoriale di cui al                 
precedente punto 4) e che tali priorita', al fine di consentire il              
materiale avvio del percorso di accreditamento delle strutture, siano           
rese note agli interessati attraverso la pubblicazione nel Bollettino           
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;                                         
7) di dare mandato al Direttore generale Sanita' e Politiche sociali            
perche' provveda, con uno o piu' atti, alla definizione degli                   
standard regionali di riferimento per gli indicatori di cui alla                
premessa e alla loro periodica revisione da effettuare, di norma, con           
cadenza triennale. Nel medesimo contesto, in sede di puntualizzazioni           
in merito alle azioni finalizzate al soddisfacimento del fabbisogno,            
si provvedera' altresi',  per le aggregazioni delle tipologie di                
prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui in premessa, ad                 
individuare i relativi sottogruppi;                                             
8) di stabilire che i titolari di strutture pubbliche o private in              
possesso di autorizzazione all'esercizio di attivita' specialistiche            
ambulatoriali ed i professionisti interessati avanzino, per il                  
tramite dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente per                     
territorio, domanda di accreditamento, a far tempo dalla data di                
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna             
del provvedimento di definizione delle eventuali priorita' adottato,            
in conformita' a quanto stabilito al precedente punto 6), dal                   
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali;                                 
9) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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