REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 7 dicembre 2004, n. 18042

Concessione a favore di Romanin Petroli Srl con sede a Santa Maria Maddalena di Occhiobello (RO) per l'esercizio della attivita' di distribuzione e vendita di GPL ai sensi della Legge n. 7 del 1973

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
1) alla societa' Romanin Petroli Srl con sede in Santa Maria                    
Maddalena di Occhiobello (RO), Via Piacentina n. 5, e' concesso di              
esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in piccoli             
serbatoi fissi tramite autocisterne nel territorio della regione                
Emilia-Romagna;                                                                 
2) la societa' Romanin Petroli Srl ha l'obbligo di immettere sul                
mercato ciascun recipiente accompagnato dalle istruzioni per l'uso e            
dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell'art. 6                
della Legge 1 ottobre 1985, n. 539. La societa' Romanin Petroli Srl             
dovra' comunque disporre di propri tecnici qualificati per il pronto            
intervento laddove vengano segnalati disservizi di qualsiasi genere             
sulle installazioni presso l'utenza;                                            
3) la societa' Romanin Petroli Srl e' tenuta, sotto la propria                  
responsbailita', ad utilizzare attrezzature omologate e ad istruire i           
propri distributori e addetti sul corretto uso dei recipienti                   
contenenti GPL e dei relativi annessi;                                          
4) nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere                      
chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e            
gli estremi della polizza assicurativa stipulata;                               
5) la presente concessione, la cui durata e' fissata in cinque anni             
dalla data del presente atto, resta subordinata alle autorizzazioni             
degli organi preposti alla sicurezza e al nullaosta di altre                    
Amministrazioni competenti in materia e non consente in alcun modo la           
costituzione di stoccaggi di GPL sfuso o in bombole in quantita'                
superiore a Kg. 500 di prodotto;                                                
6) la Societa' Romanin Petroli Srl e' tenuta all'osservanza di tutti            
gli obblighi imposti dalla Legge 21 marzo 1958, n. 327 dalla Legge 2            
febbraio 1973, n. 7 e successive modificazioni, e dal DM 23 dicembre            
1985;                                                                           
7) il presente atto e' pubblicato, per estratto, nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Paola Castellini                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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