REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 292

Accreditamento istituzionale degli ambulatori e degli studi autorizzati all'esercizio dell'attivita' di odontoiatria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- con propria deliberazione n. 2678 del 20 dicembre 2004 si e'                  
proceduto all'approvazione del programma "Assistenza odontoiatrica              
nella regione Emilia-Romagna: programma regionale per l'attuazione              
dei LEA e la definizione di livelli aggiuntivi";                                
- il provvedimento richiamato, in applicazione del DPCM 29/11/2001 -            
Allegato 2B - ha, tra l'altro, individuato le fasce di utenti e le              
"condizioni di vulnerabilita'" di cui al comma 5, art. 9 del DLgs 30            
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni,                   
stabilendo livelli diversificati di assistenza odontoiatrica a                  
seconda delle classi di reddito ISEE dei nuclei familiari di                    
appartenenza dei singoli assistiti;                                             
- il medesimo provvedimento prevede la necessita' "di sviluppare le             
attivita' odontoiatriche nelle strutture sanitarie pubbliche, anche             
attraverso l'integrazione con il sistema del privato accreditato, al            
fine di garantire le cure odontoiatriche,... alla popolazione                   
residente in ambito regionale...";                                              
ritenuto che l'attuazione del provvedimento richiamato comporti la              
necessita' di coprire il presumibile fabbisogno dell'intero                     
territorio regionale attraverso una rete diffusa di studi ed                    
ambulatori odontoiatrici, tale da consentire di soddisfare le                   
esigenze derivanti dall'applicazione della citata deliberazione n.              
2678 del 20 dicembre 2004;                                                      
ritenuto pertanto opportuno dare avvio al processo di accreditamento            
delle strutture pubbliche o private e dei professionisti autorizzati            
ad erogare prestazioni di natura odontoiatrica;                                 
considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 327 del 23           
febbraio 2004 ha confermato che l'accreditamento istituzionale e'               
subordinato all'accertamento, secondo le procedure ivi stabilite, del           
possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli necessari per                 
l'esercizio dell'attivita';                                                     
ritenuto quindi di fare riferimento:                                            
- per quanto riguarda gli ambulatori odontoiatrici, ai requisiti                
generali per l'accreditamento delle strutture ambulatoriali                     
monospecialistiche individuati nell'Allegato n. 3 alla deliberazione            
prima richiamata;                                                               
- relativamente agli studi odontoiatrici singoli o associati, a                 
quelli stabiliti per l'accreditamento dei professionisti di cui al              
medesimo Allegato n. 3;                                                         
valutato che, in applicazione dell'art. 8 ter del DLgs 502/92 e                 
successive modificazioni ed integrazioni, questa Giunta regionale,              
con la richiamata deliberazione 2520/04, in sede di definizione del             
percorso autorizzatorio ha distinto gli studi a seconda che gli                 
stessi fossero gia' esistenti oppure di nuova istituzione, stabilendo           
che i primi possono fruire di deroghe di natura strutturale fino a              
quando non intervengono ampliamenti nei termini meglio specificati              
nel provvedimento stesso, per cui e' opportuno che in sede di prima             
applicazione del presente provvedimento l'accreditamento possa                  
riguardare anche studi professionali autorizzati in presenza delle              
deroghe stesse, a condizione che, laddove la deroga riguardi il                 
superamento delle barriere architettoniche, siano state attivate                
procedure idonee ad evitare discriminazioni per l'accesso;                      
ritenuto del pari che, in sede di prima applicazione del presente               
provvedimento, possano essere accreditati anche gli ambulatori                  
espletanti attivita' odontoiatrica autorizzati ai sensi del                     
richiamato art. 8 ter, in conformita' a quanto stabilito dalla gia'             
citata delibera 327/04, a condizione che, laddove la deroga riguardi            
il superamento delle barriere architettoniche, siano state attivate             
procedure idonee ad evitare discriminazioni per l'accesso;ritenuto,             
con il presente provvedimento, di sciogliere la riserva di cui al               
punto 2.2 della richiamata delibera di Giunta regionale 327/04,                 
relativamente alla definizione del percorso attraverso cui procedere            
all'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private            
e dei professionisti autorizzati ad erogare prestazioni di natura               
odontoiatrica, in vista dell'eventuale, successivo loro conferimento            
dello status di soggetti idonei ad erogare prestazioni per conto del            
Servizio Sanitario nazionale, a partire dalle strutture pubbliche e             
da quelle private accreditate provvisoriamente ai sensi della Legge             
724/94 e ai sensi dell'art. 8 quater, VI comma del DLgs 502/92 e                
successive modificazioni, o, comunque, titolari di contratti di                 
fornitura per l'erogazione di prestazioni specialistiche con le                 
Aziende Unita' sanitarie locali della regione;                                  
ritenuto di affidare alle Aziende Unita' sanitarie locali della                 
regione la ricognizione del fabbisogno del livello di assistenza                
relativo alle prestazioni di natura odontoiatrica, tenendo conto                
delle indicazioni contenute nella gia' citata deliberazione n. 2678             
del 20 dicembre 2004, procedendo all'elaborazione, entro tre mesi               
dalla data di approvazione del presente provvedimento e in                      
collaborazione con l'Azienda Ospedaliera ove esistente, di un                   
Programma aziendale della assistenza odontoiatrica, sottoposto al               
parere dei rispettivi Comitati di Distretto e della Conferenza                  
territoriale sociale e sanitaria, nel quale sia specificato:                    
- il bisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali di natura              
odontoiatrica;                                                                  
- le azioni ritenute necessarie per soddisfare il fabbisogno;                   
- l'individuazione del livello territoriale di erogazione delle                 
prestazioni;                                                                    
ritenuto di rinviare ad uno specifico atto del Direttore generale               
Sanita' e Politiche sociali la definizione del procedimento di                  
verifica dei requisiti, nonche' le attribuzioni e le modalita'                  
organizzative e procedurali per l'espletamento delle relative                   
attivita' istruttorie;                                                          
valutato, infine, che i titolari di strutture pubbliche o private ed            
i professionisti in possesso di autorizzazione all'esercizio di                 
attivita' odontoiatrica possano avanzare, per il tramite dell'Azienda           
Unita' sanitaria locale competente per territorio, domanda di                   
accreditamento, utilizzando i modelli di domanda di cui agli Allegati           
n. 4 bis e 4 ter alla deliberazione 327/04 a far tempo dalla scadenza           
del termine previsto per la elaborazione del Programma aziendale                
della assistenza odontoiatrica, vale a dire decorsi tre mesi dalla              
data di pubblicazione del presente provvedimento o, qualora non siano           
ancora in possesso di autorizzazione all'esercizio, dalla data in cui           
il Comune abbia provveduto al rilascio del provvedimento di                     
autorizzazione;                                                                 
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,             
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria            
deliberazione 447/03;                                                           
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanita'            
e Politiche sociali" espresso nella seduta del 10 febbraio 2005;                
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di avviare, a partire dalle strutture pubbliche e da quelle                  
private accreditate provvisoriamente ai sensi della Legge 724/94 e ai           
sensi dell'art. 8 quater, VI comma del DLgs 502/92 e successive                 
modificazioni, o, comunque, titolari di contratti di fornitura per              
l'erogazione di prestazioni specialistiche con le Aziende Unita'                
sanitarie locali della regione, il processo di accreditamento delle             
strutture pubbliche o private e dei professionisti autorizzati ad               
erogare prestazioni di natura odontoiatrica, al fine dell'eventuale,            
successivo loro conferimento dello status di soggetti idonei ad                 
erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario nazionale;                 
2) di stabilire che l'accreditamento istituzionale delle strutture              
pubbliche o private e dei professionisti, purche' in possesso di                
formale autorizzazione per l'erogazione di prestazioni di natura                
odontoiatrica, e' subordinato all'accertamento:                                 
- per quanto riguarda gli ambulatori odontoiatrici, dei requisiti               
generali per l'accreditamento delle strutture  ambulatoriali                    
monospecialistiche individuati nell'Allegato n. 3 alla propria                  
deliberazione 327/04;                                                           
- relativamente agli studi odontoiatrici singoli o associati ai                 
requisiti stabiliti per l'accreditamento dei professionisti di cui al           
medesimo Allegato n. 3 alla deliberazione di cui sopra;                         
3) di stabilire che:                                                            
- gli ambulatori espletanti attivita' odontoiatrica che, in sede di             
autorizzazione all'esercizio, abbiano fruito delle deroghe di natura            
strutturale di cui alla deliberazione 327/04 in quanto gia' esistenti           
o gia' autorizzati, fino a quando non intervengano modificazioni nei            
termini specificati dal provvedimento richiamato possano, in sede di            
prima applicazione del presente provvedimento, essere accreditati               
anche se autorizzati in presenza delle deroghe stesse, a condizione             
che, laddove la deroga riguardi il superamento delle barriere                   
architettoniche, siano state attivate procedure idonee ad evitare               
discriminazioni per l'accesso;                                                  
- gli studi singoli o associati che, in sede di autorizzazione                  
all'esercizio, abbiano fruito delle deroghe di natura strutturale di            
cui alla deliberazione 2520/04 in quanto gia' esistenti, possano                
essere accreditati anche se autorizzati in presenza delle deroghe               
stesse, a condizione che dimostrino di aver attivato procedure idonee           
ad evitare discriminazioni per l'accesso in materia di superamento              
delle barriere architettoniche;                                                 
4) di stabilire che i titolari di strutture pubbliche o private ed i            
professionisti in possesso di autorizzazione all'esercizio di                   
attivita' odontoiatrica possano avanzare, per il tramite dell'Azienda           
Unita' sanitaria locale competente per territorio, domanda di                   
accreditamento, utilizzando i modelli di domanda di cui agli Allegati           
n. 4 bis e 4 ter alla deliberazione 327/04, a far tempo dalla                   
scadenza del termine previsto per la elaborazione, da parte delle               
Aziende USL in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera ove                     
esistente, del Programma aziendale della assistenza odontoiatrica,              
vale a dire decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente           
provvedimento o, qualora non siano ancora in possesso di                        
autorizzazione all'esercizio, dalla data in cui il Comune abbia                 
provveduto al rilascio del provvedimento di autorizzazione;                     
5) di stabilire che il procedimento di verifica dei requisiti, le               
attribuzioni e le modalita' organizzative e procedurali per                     
l'espletamento della relativa attivita' istruttoria saranno definite            
con propria determinazione dal Direttore generale Sanita' e Politiche           
sociali;                                                                        
6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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