REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA 21 aprile 2005, n. 5431

Laterlite SpA e LecaSistemi SpA domanda 30/11/2000 di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale tramite 2 pozzi in loc. Rubbiano del comune di Solignano (PR) - R.R. 41/01 L.R. 7/04, art 50. Concessione preferenziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire alle societa' Laterite SpA, partita IVA 02193140346,            
con sede in Rubbiano di Solignano (PR), Via Vittorio Veneto n. 30 e             
LecaSistemi SpA, partita IVA 02193150345, con sede in Rubbiano di               
Solignano (PR),Via Vittorio Veneto n. 57 legalmente domiciliato                 
presso la sede del Comune di Solignano (PR), la concessione                     
preferenziale a derivare acqua pubblica da due pozzi siti in comune             
di Solignano (PR), localita' Rubbiano, foglio 2, mappale 51 e foglio            
6 mappale 104, da destinare ad uso industriale, nella quantita'                 
stabilita fino ad un volume massimo di moduli 0,09 (270.000                     
mc/anno);                                                                       
b) di obbligare le societa' concessionarie a provvedere                         
all'installazione di un adeguato piezometro da installarsi ad una               
distanza compresa fra i 30 e i 50 m. dal pozzo n. 2 (pozzo Taro)                
secondo le modalita' che saranno stabilite dal Servizio Istruttore;             
c) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata per             
un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre                
2005, con possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui                   
all'art. 27 del R.R. 41/01 e all'art. 50 della L.R. 7/04, ed                    
esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute             
nel presente atto e nel disciplinare, che ne costituisce parte                  
integrante, mediante le opere di presa e adduzione identificate in              
domanda;                                                                        
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 5431 in data 21/4/2005.                                            
(omissis)                                                                       
Art. 4 -  Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la                       
derivazione                                                                     
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01.                  
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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