REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 18256

L.R. 15/99 e Legge 388/00. Approvazione e finanziamento graduatoria domande di contributo per abbattimento di drupacee colpite da Sharka nel 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo              
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e               
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale                    
Agricoltura:                                                                    
- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati             
gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi, istituiti nell'ambito            
della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del            
17 dicembre 2001;                                                               
- n. 7321 del 23 giugno 2003 con la quale sono stati specificati gli            
ambiti operativo-gestionali delle posizioni dirigenziali professional           
istituite presso la Direzione con determinazione n. 14230 del 21                
dicembre 2001;                                                                  
- n. 4244 in data 31 marzo 2004 con la quale sono stati conferiti               
incarichi dirigenziali di struttura e professional nell'ambito della            
Direzione, cui la Giunta regionale ha conferito efficacia giuridica             
con deliberazione n. 642 del 5 aprile 2004;                                     
premesso:                                                                       
- che con la Legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle                 
produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi", e' stato                  
introdotto un intervento contributivo in favore delle aziende tenute            
all'estirpazione di piante infette da Sharka o vaiolatura delle                 
drupacee e da Erwinia amylovora o colpo di fuoco batterico delle                
rosacee e situate in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi             
dei decreti ministeriali rispettivamente del 29 novembre 1996 e del             
10 settembre 1999, n. 356;                                                      
- che, al fine di dare attuazione a tale legge, con deliberazione n.            
1782 del 12 ottobre 1998, ratificata dal Consiglio regionale con atto           
n. 1021 del 23 novembre 1998, la Giunta regionale ha provveduto a               
definire specifici criteri;                                                     
- che con la L.R. 27 luglio 1999, n. 15 "Interventi urgenti per la              
prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka" la                 
Regione e' stata autorizzata ad intervenire con proprie risorse nei             
confronti esclusivamente delle aziende tenute all'abbattimento di               
piante di drupacee infette da Sharka utilizzando, come previsto al              
comma 2 dell'art. 1 della medesima L.R. 15/99, i criteri gia'                   
stabiliti per l'attuazione della Legge 206/97;                                  
- che con la Legge 17 agosto 1999, n. 307 "Disposizioni in materia di           
interventi del Fondo di solidarieta' nazionale in favore delle                  
aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale                    
gravita'" e' stato disposto il rifinanziamento della sopra citata               
Legge 206/97;                                                                   
dato atto che le risorse assegnate alla Regione in base alle citate             
norme nazionali sono state integralmente utilizzate nel rispetto dei            
criteri definiti con la richiamata deliberazione 1782/98;                       
richiamati:                                                                     
- l'art. 129, comma 1, lettera f) della Legge 23 dicembre 2000, n.              
388 (Legge finanziaria 2001) con il quale sono stati disposti                   
finanziamenti per interventi strutturali negli impianti frutticoli              
colpiti da Sharka;                                                              
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n.              
100.522 del 9 aprile 2001 con il quale sono stati stabiliti i limiti            
massimi di intervento;                                                          
dato atto che con deliberazione n. 1775 del 30 settembre 2002,                  
ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 413 del 29 ottobre               
2002 - al fine di consentire la corretta attivazione della linea di             
finanziamento rappresentata dalla Legge 388/00 e la prosecuzione                
degli interventi finanziari previsti dalla L.R. 15/99 - la Giunta               
regionale ha provveduto ad apportare le necessarie modifiche ai                 
criteri gia' stabiliti con la citata deliberazione 1782/98;                     
preso atto, pertanto:                                                           
- che le attuali linee di finanziamento per interventi in favore                
delle produzioni agricole frutticole danneggiate da organismi nocivi            
sono riferite esclusivamente agli interventi in favore delle aziende            
colpite da Sharka;                                                              
- che dette linee sono rappresentate dalla L.R. 15/99 e dalla Legge             
388/00;                                                                         
viste la L.R. 22 dicembre 2003, n. 29, di approvazione del Bilancio             
di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale                    
2004-2006 nonche' la L.R. 28 luglio 2004, n. 18 di approvazione                 
dell'assestamento ai bilanci medesimi;                                          
dato atto che le predette linee di finanziamento sono attive nel                
bilancio regionale per l'esercizio in corso sui seguenti capitoli di            
spesa:                                                                          
- Capitolo 12027 "Contributi a favore di aziende tenute                         
all'abbattimento di piante di drupacee infette da Sharka (L.R. 27               
luglio 1999, n. 15)", compreso nell'Unita' previsionale di base                 
1.3.1.2.5300 "Prevenzione danni alla frutticoltura";                            
- Capitolo 12025 "Contributi alle aziende per l'estirpazione ed il              
reimpianto di drupacee e rosacee colpite rispettivamente dalle                  
infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora (Legge 1 luglio 1997, n.             
206) - Mezzi statali", compreso nell'Unita' previsionale di base                
1.3.1.3.6100 "Sussidi alle aziende per la distruzione ed il                     
reimpianto di piante inidonee - Risorse statali";                               
dato atto, inoltre, che con proprio comunicato, pubblicato nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 135 - Parte                
seconda - del 29 settembre 2004, si e' provveduto ad aprire i termini           
per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi per              
gli abbattimenti di piante di drupacee infette da Sharka imposti nel            
corso del 2004;                                                                 
preso atto:                                                                     
- che i contributi concedibili devono essere calcolati secondo i                
parametri di contributo per l'estirpazione, il mancato reddito ed il            
reimpianto di coltivazioni frutticole indicati al punto 3) del                  
dispositivo della citata deliberazione 1782/98 e al relativo punto 5            
dell'allegato parte integrante e sostanziale della medesima                     
deliberazione, cosi' come modificata dalla deliberazione 1775/02,               
secondo quanto di seguito riportato:                                            
Eta' dell'impianto  Euro per  Euro per ettaro                                   
  pianta                                                                        
I anno di impianto  23,24  fino ad un massimo                                   
    di 6.972,17                                                                 
II anno di impianto  29,05  fino ad un massimo                                  
    di 8.521,54                                                                 
III anno di impianto  34,86  fino ad un massimo                                 
    di 10.458,25                                                                
dal IV anno                                                                     
al IX anno di impianto  36,80  fino ad un massimo                               
    di 13.944,34                                                                
X anno di impianto  29,05  fino ad un massimo                                   
    di 11.620,28                                                                
XI anno di impianto  23,24  fino ad un massimo                                  
    di 9.296,22                                                                 
Dal XII anno di impianto  7,75  fino ad un massimo                              
    di 6.972,17                                                                 
Vivai  1,03/astone                                                              
- che sono ammissibili all'aiuto soltanto le aziende agricole e                 
vivaistiche che rispondono ai seguenti due requisiti:                           
- abbiano provveduto all'estirpazione di piante di drupacee in                  
ottemperanza a quanto disposto dalle specifiche prescrizioni                    
fitosanitarie emanate dal Servizio Fitosanitario regionale;                     
- si impegnino al reimpianto anche su altre particelle dell'impresa,            
entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante,           
fatte salve le limitazioni previste per i beneficiari degli aiuti di            
cui ai Regg. CE n. 2200/97 e n. 2467/97 concernenti la concessione di           
premi per il risanamento della produzione comunitaria di mele, pere,            
pesche e pesche-noci e l'eventuale divieto al reimpianto stesso                 
disposto per motivi sanitari dal Servizio Fitosanitario regionale;              
- che il punto 4 dell'Allegato della deliberazione 1782/98, cosi'               
come modificata dalla deliberazione 1775/02, prevede che nella                  
definizione della graduatoria siano applicati per le piante di                  
drupacee i seguenti criteri di priorita':                                       
a) estirpazione di piante in frutteti secondo il seguente ordine:               
- pesco                                                                         
- susino                                                                        
- albicocco                                                                     
- ciliegio                                                                      
definendo, nell'ambito della stessa specie, le seguenti priorita':              
1. abbattimenti su superfici superiori ad 1 (uno) ettaro: la                    
priorita' e' attribuita alla azienda per la quale risulta piu'                  
elevato il rapporto tra l'entita' del contributo concedibile e la SAU           
aziendale complessivamente investita a rosacee e drupacee al momento            
degli abbattimenti;                                                             
2. abbattimenti su superfici uguali o inferiori ad 1 (uno) ettaro: la           
priorita' e' attribuita all'azienda che ha diritto al contributo di             
maggiore entita';                                                               
b) estirpazione di astoni in vivaio di:                                         
- pesco                                                                         
- susino                                                                        
- albicocco                                                                     
- ciliegio;                                                                     
preso atto del verbale relativo all'istruttoria delle domande di                
contributo presentate in esito al predetto comunicato - registrato al           
protocollo n. AAG/OMP/04/40918 di questo Servizio in data 17 novembre           
2004 e conservato agli atti - dal quale risulta:                                
- che sono pervenute n. 93 domande relative ad abbattimenti di                  
drupacee effettuati nel corso del 2004 (Allegato A - Parte integrante           
e sostanziale del presente atto);                                               
- che per n. 9 domande si rende necessario un supplemento di                    
istruttoria al fine di acquisire ulteriori elementi comprovanti la              
sussistenza del diritto al contributo da parte del richiedente                  
(Allegato B - Parte integrante e sostanziale del presente atto);                
- che l'istruttoria tecnica ha tenuto conto del danno                           
complessivamente subito dalle aziende ai fini della formulazione di             
una proposta di graduatoria e della conseguente quantificazione del             
contributo concedibile rispondenti ai criteri stabiliti nella piu'              
volte citata deliberazione 1782/98 e successive modifiche sopra                 
riportate;                                                                      
- che per n. 8 aziende non vi era corrispondenza tra i dati relativi            
agli abbattimenti (numero delle piante e superfici interessate)                 
riportati nella domanda presentata ed i dati riportati nei verbali              
redatti dagli Ispettori fitosanitari e che, per questi casi, si e'              
provveduto ad effettuare verifiche che hanno permesso di individuare            
l'esatto numero delle piante abbattute e le superfici interessate;              
- che per n. 34 aziende, gia' interessate da abbattimenti effettuati            
precedentemente ed oggetto di precedenti contributi - concessi in               
applicazione della Legge 206/97, della L.R. 15/99 e della Legge                 
388/00, di cui alle deliberazioni 2746/99, 2747/99, 2584/00, 2756/01,           
2438/02 ed alla determinazione 16851/03 - l'istruttoria ha proceduto            
alla valutazione complessiva del danno subito ed alla relativa                  
determinazione del contributo concedibile, con conseguente calcolo              
del contributo pari a zero per n. 2 aziende (Allegato C - Parte                 
integrante e sostanziale del presente atto);                                    
- che per tutte le aziende il contributo concedibile e' stato                   
calcolato pari al 100% tranne nel caso dell'azienda Montalti Vittorio           
(FC) per la quale, in base alla documentazione presentata                       
dall'azienda stessa ed agli atti di questo Servizio, e' stato                   
calcolato al 100% per una parte degli abbattimenti e per un importo             
pari ai 2/3 (due terzi) del contributo spettante per l'altra parte              
degli abbattimenti effettuati, in relazione al numero dei potenziali            
aventi titolo cui si riferisce la domanda;                                      
- che sono state ritenute ammissibili n. 82 domande che si                      
concretizzano in n. 107 posizioni di graduatoria, in relazione alle             
diverse specie abbattute per le quali il richiedente ha presentato la           
domanda di contributo (Allegato D - Parte integrante e sostanziale              
del presente atto);                                                             
- che i criteri di priorita' stabiliti dalla citata deliberazione               
regionale 1782/98, cosi' come modificata dalla deliberazione 1775/02,           
sono stati applicati, ai fini della formulazione della graduatoria,             
come segue:                                                                     
- priorita' 01: abbattimento di piante di pesco in seguito ad                   
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento            
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato              
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a            
pomacee e drupacee;                                                             
- priorita' 02: abbattimento di piante di pesco in seguito ad                   
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;               
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'            
del contributo;                                                                 
- priorita' 03: abbattimento di piante di susino in seguito ad                  
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento            
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato              
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a            
pomacee e drupacee;                                                             
- priorita' 04: abbattimento di piante di susino in seguito ad                  
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;               
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'            
del contributo;                                                                 
- priorita' 05: abbattimento di piante di albicocco in seguito ad               
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento            
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato              
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a            
pomacee e drupacee;                                                             
- priorita' 06: abbattimento di piante di albicocco in seguito ad               
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;               
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'            
del contributo;                                                                 
- per abbattimenti su superfici complessivamente uguali o inferiori             
ad un ettaro, a parita' di contributo, la priorita' in graduatoria e'           
stata attribuita all'azienda che ha abbattuto il maggior numero di              
piante;                                                                         
dato atto che presso questo Servizio e' conservata tutta la                     
documentazione inerente le singole domande pervenute;                           
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la            
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle                     
comunicazioni e delle informazioni antimafia", ed in particolare                
l'art. 1, comma 2, lett. e);                                                    
vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della              
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31           
e 27 marzo 1972, n. 4";                                                         
ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:                         
- a recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta;             
- ad approvare la conseguente proposta di graduatoria;                          
- a concedere alle aziende collocate nell'Allegato D il contributo              
calcolato in sede di istruttoria tecnica e a fianco di ciascuna                 
indicato, per un onere complessivo a carico del bilancio regionale di           
Euro 386.959,78;                                                                
- ad assumere - ricorrendo le condizioni di cui all'art. 47, comma 2            
della predetta L.R. 40/01 - il relativo impegno di spesa con                    
imputazione prioritariamente sul citato Capitolo 12027 "Contributi a            
favore di aziende tenute all'abbattimento di piante di drupacee                 
infette da Sharka (L.R. 27 luglio 1999, n. 15)", compreso nell'Unita'           
previsionale di base 1.3.1.2.5300 "Prevenzione danni alla                       
frutticoltura" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004;                   
- a rinviare a successivo atto, da assumere sulla base dell'esito del           
necessario supplemento istruttorio, la concessione dei contributi               
eventualmente spettanti ai titolari delle domande indicate                      
nell'Allegato B, dando atto che il relativo onere trovera' copertura            
sul richiamato Capitolo 12025 "Contributi alle aziende per                      
l'estirpazione ed il reimpianto di drupacee e rosacee colpite                   
rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora                
(Legge 1 luglio 1997, n. 206) - Mezzi statali", compreso nell'Unita'            
previsionale di base 1.3.1.3.6100 "Sussidi alle aziende per la                  
distruzione ed il reimpianto di piante inidonee - Risorse statali";             
dato atto che, ai sensi di quanto stabilito al punto 4) del                     
dispositivo della deliberazione 1782/98 e successive modifiche, il              
contributo concesso con il presente atto e' pari al 100% di quanto              
spettante a ciascuna azienda sulla base dei criteri stabiliti - fatta           
eccezione per l'azienda Montalti Vittorio, per la quale il contributo           
concesso corrisponde alla somma dei contributi calcolati in parte per           
un importo pari al 100% ed in parte per un importo pari ai 2/3 del              
contributo spettante per le ragioni piu' sopra indicate - fatta salva           
comunque per tutte le aziende l'eventuale riduzione all'80% in                  
presenza di divieto di reimpianto disposto per motivi fitosanitari;             
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto ai sensi              
della deliberazione 447/03;                                                     
richiamate, infine, la determinazione del Direttore generale Risorse            
finanziarie e strumentali n. 4314 dell'1 aprile 2004 nonche' la gia'            
citata deliberazione 642/04 entrambe relative, tra l'altro, al                  
conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabilita' della                
posizione professional "Controllo e presidio dei processi connessi              
alla gestione delle spese del bilancio regionale";                              
dato atto pertanto del parere di regolarita' contabile espresso dal             
Dirigente titolare della posizione professional "Controllo e presidio           
dei processi connessi alla gestione delle spese del Bilancio                    
regionale", dr. Marcello Bonaccurso, ai sensi della precitata                   
deliberazione 447/03;                                                           
determina:                                                                      
1) di dare attuazione agli interventi contributivi previsti dalla               
L.R. 15/99 e dalla Legge 388/00 secondo i criteri stabiliti con                 
deliberazione della Giunta regionale 1782/98, ratificata con atto               
consiliare 1021/98 - cosi' come modificati con deliberazione 1775/02,           
ratificata con atto consiliare 413/02 - con riferimento alle domande            
pervenute in esito al proprio comunicato pubblicato nel Bollettino              
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 135/04 per gli abbattimenti              
effettuati nel corso del 2004;                                                  
2) di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta            
sulle domande pervenute sulla base dei predetti criteri e                       
sintetizzate nel verbale acquisito agli atti di questo Servizio al n.           
AAG/OMP/04/40918 di protocollo in data 17 novembre 2004, nel quale              
sono indicate:                                                                  
a) le domande pervenute (Allegato A - Parte integrante e sostanziale            
del presente atto);                                                             
b) le n. 9 domande per le quali e' necessario un supplemento di                 
istruttoria (Allegato B - Parte integrante e sostanziale del presente           
atto);                                                                          
c) le aziende per le quali il contributo e' stato calcolato pari a              
zero (Allegato C - Parte integrante e sostanziale del presente                  
atto);                                                                          
d) la proposta di graduatoria delle domande ammissibili costituita da           
n. 107 posizioni in relazione alle diverse specie abbattute per le              
quali il richiedente ha presentato la domanda di contributo e come              
tali collocate in graduatoria in conseguenza delle diverse priorita'            
previste (Allegato D - Parte integrante e sostanziale del presente              
atto);                                                                          
3) di approvare, pertanto, la graduatoria cosi' come riportata                  
nell'Allegato D al presente atto dalla quale risulta che l'importo              
complessivo del contributo concedibile agli aventi titolo ammonta ad            
Euro 386.959,78;                                                                
4) di dare atto che le disponibilita' utilizzabili per il                       
finanziamento della graduatoria qui approvata consentono la                     
concessione del contributo, nella misura massima dell'importo                   
indicato in graduatoria, a tutte le aziende presenti nella                      
graduatoria stessa;                                                             
5) di concedere, conseguentemente, ai soggetti collocati nella                  
graduatoria di cui all'Allegato D il contributo a fianco di ciascuno            
indicato, fatta salva l'eventuale riduzione all'80% di detto                    
contributo in presenza del divieto al reimpianto formalmente disposto           
per motivi fitosanitari con proprio atto formale;                               
6) di imputare la somma complessiva di Euro 386.959,78 registrati al            
n. 5269 di impegno sul Capitolo 12027 "Contributi a favore di aziende           
tenute all'abbattimento di piante di drupacee infette da Sharka (L.R.           
27 luglio 1999, n. 15)", compreso nell'Unita' previsionale di base              
1.3.1.2.5300 "Prevenzione danni alla frutticoltura" del Bilancio per            
l'esercizio finanziario 2004, che presenta la necessaria                        
disponibilita';                                                                 
7) di dare atto che si provvedera' con propri atti formali - ai sensi           
degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della deliberazione 447/03 -             
alla liquidazione dei contributi in favore dei beneficiari, previa              
eventuale definizione dell'esatta denominazione degli stessi, ed alla           
emissione delle relative richieste dei titoli di pagamento come                 
segue:                                                                          
a) 80% del contributo concesso ad avvenuta adozione del presente                
atto;                                                                           
b) 20% a saldo ad avvenuto accertamento della realizzazione dei                 
reimpianti previsti entro le tre annate agrarie successive                      
all'abbattimento delle piante infette;                                          
8) di dare atto che per le posizioni in graduatoria nei confronti               
delle quali, successivamente all'erogazione dell'acconto, sia stato             
emesso l'atto dirigenziale di divieto al reimpianto il contributo               
resta rideterminato in entita' pari all'acconto dell'80% gia'                   
liquidato;                                                                      
9) di stabilire che, nei confronti delle aziende che non hanno                  
realizzato il reimpianto entro i termini prescritti, si provvedera'             
alla revoca del contributo concesso e all'applicazione di quanto                
previsto dall'art. 18, terzo comma della L.R. 15/97;                            
10) di stabilire che, subordinatamente al completamento del                     
supplemento istruttorio, si provvedera' con proprio specifico atto              
alla concessione dei contributi eventualmente spettanti ai titolari             
delle domande di cui all'Allegato B, con utilizzo delle risorse                 
iscritte sul Capitolo 12025 citato in premessa;                                 
11) di trasmettere il presente atto a tutti i soggetti in                       
graduatoria;                                                                    
12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della               
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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