REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA 8 aprile 2005, n. 4631

Italfine Srl. Domanda in data 28/4/2000 di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica per uso industriale, da pozzo in loc. Beduzzo del comune di Corniglio (PR) - R.R 41/01 art. 37 comma 1, lett. a) e art. 38 L.R. 7/04, art. 50. Concessione preferenziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire alla societa' Italfine Srl, con sede in Beduzzo di              
Corniglio, Via Provinciale n. 46, P. IVA 00537010340, legalmente                
domiciliata presso la sede del Comune di Corniglio, la concessione              
preferenziale a derivare acqua pubblica sotterranea da pozzo sito in            
Beduzzo, Via Molino Nuovo, del comune di Corniglio, su terreno                  
appartenente al demanio dello Stato, da destinare ad uso industriale            
al servizio di stabilimento per la lavorazione di prosciutti, nella             
quantita' stabilita fino ad un massimo di moduli 0,03 (1/sec 3) e per           
un consumo annuo di mc 2.500, con linea dotata di contatore                     
volumetrico;                                                                    
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata per             
un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre                
2005, con possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui                   
all'art. 27 del R.R. 41/01 e all'art. 50 della L.R. 7/04, ed                    
esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute             
nel presente atto e nel disciplinare, che ne costituisce parte                  
integrante, mediante le opere di presa e adduzione identificate in              
domanda;                                                                        
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 4631 in data 8/4/2005.                                             
(omissis)                                                                       
Art. 4 -  Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la                       
derivazione                                                                     
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01.                  
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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