DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 8 marzo 2005, n. 2765
L.R. 3/04 - Adempimenti fitosanitari per i prodotti di piante e dei relativi materiali di propagazione destinati all'autoconsumo e definizione dei limiti di produzione ai fini dell'autoconsumo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOVista la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3
"Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa
fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19/1/1998,
n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31" ed in particolare:
- l'art. 2, comma 5, il quale stabilisce che "Chiunque non in
possesso dell'autorizzazione intenda produrre piante e relativi
materiali di propagazione, ad eccezione delle sementi, destinati
all'esclusivo impiego a fini produttivi all'interno della propria
azienda, deve preventivamente presentare alla struttura fitosanitaria
regionale una dichiarazione attestante le specie e i quantitativi che
intende produrre, il luogo di conservazione e la relativa
collocazione";
- l'art. 2, comma 6, che demanda alla struttura fitosanitaria
regionale la definizione dei quantitativi massimi di piante per i
quali e' consentito l'esonero dalla dichiarazione di autoproduzione;
- l'art. 8, comma 1, lett. 1), il quale prevede, fra l'altro, che in
applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia la
struttura fitosanitaria regionale possa prescrivere tutte le misure
fitosanitarie ritenute necessarie;
ravvisata la necessita' di predisporre un modello di dichiarazione di
autoproduzione di piante e relativi materiali di propagazione, da
presentare alla struttura fitosanitaria regionale secondo le
procedure da queste definite, nonche' di stabilire il limite massimo
per il quale e' consentito l'esonero dalla dichiarazione di
autoproduzione di piante per autoconsumo;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003, e
n. 2554 del 9/12/2003, aventi per oggetto rispettivamente "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative" funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e "Disposizioni in merito
alla proroga degli incarichi di livello dirigenziale";
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale
Agricoltura:
- n. 14230 in data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle
responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni
dirigenziali Professional, la definizione dei rispettivi ambiti di
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28
dicembre 2001;
- n. 1.289 del 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23/6/2003, con le quali
sono stati specificati rispettivamente gli ambiti di competenza
assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali delle
posizioni dirigenziali Professional;
- n. 4244 in data 31 marzo 2004 con la quale sono stati conferiti
incarichi dirigenziali di struttura e Professional nell'ambito della
Direzione, cui la Giunta regionale ha conferito efficacia giuridica
con deliberazione n. 642 del 5 aprile 2004;
dato atto del parere di regolarita' amministativa esprsso dal
Dirigente titolare della posizione Professional "Certificazione e
controlli" dr. Alberto Contessi, ai sensi della citata deliberazione
di Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di definire i limiti massimi di produzione di piante per
autoconsumo entro i quali e' previsto l'esonero dalla dichiarazione
di produzione, come stabilito dall'Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2) di approvare lo schema di dichiarazione di autoproduzione, secondo
quanto stabilito dall'Allegato 2 (Parti A, B e C) , parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
3) di stabilire che alla dichiarazione di autoproduzione deve essere
allegata copia della documentazione relativa all'eventuale materiale
vegetale utilizzato di provenienza extra aziendale;
4) di vietare 1'autoproduzione di drupacee con materiale di
provenienza aziendale nel raggio di 1 km dai focolai di Sharka (Plum
pox virus - PPV).
La mancata o mendace presentazione della dichiarazione di
autoproduzione sara' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 100,00 a Euro 600,00, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della
L.R. 20 gennaio 2004, n. 3.
La mancata ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 4) sara'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a
Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 11, comma 9, della L.R. 20 gennaio
2004, n. 3.
La presente determinazione sara' pubblicata integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti
(segue allegato fotografato)