REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 405

L.R. 28/98 - Capo I - Titolo III - Assistenza tecnica di livello regionale ed interprovinciale - Criteri generali e modalita' di intervento per il settore produzioni vegetali. Attivazione intervento di assistenza tecnica sulla tracciabilita' delle sementi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 11 agosto 1998, n. 28 "Promozione dei servizi di                  
sviluppo al sistema agro-alimentare", cosi' come modificata dalla               
L.R. 28 dicembre 1998, n. 43, che disciplina le modalita' di                    
intervento finanziario della Regione nei settori della ricerca e                
sperimentazione in campo agricolo e dell'assistenza tecnica;                    
richiamata la propria deliberazione n. 1750 del 3 settembre 2004 con            
la quale sono stati fissati nuovi criteri e modalita' per                       
l'intervento in materia di ricerca e sperimentazione e sono state               
dettate le linee guida per gli interventi di assistenza tecnica di              
livello provinciale;                                                            
preso atto che - con specifico riferimento al settore della ricerca e           
sperimentazione - con tale deliberazione si e' provveduto:                      
- ad aggiornare i criteri gia' stabiliti con la precedente                      
deliberazione 462/00 a supporto della modalita' applicativa usuale              
della L.R. 28/98, che prevede la concessione di contributi attraverso           
la formazione di graduatorie, definite sulla base di candidature e di           
progetti presentati dai diversi soggetti beneficiari nell'ambito di             
tematiche coerenti con il Programma poliennale dei servizi di                   
sviluppo al sistema agroalimentare;                                             
- a prevedere la possibilita' di un intervento integrato che                    
affianchi alla modalita' usuale sopra descritta il finanziamento di             
progetti presentati su specifici bandi di intervento relativi a                 
tematiche prioritarie di carattere strategico od emergenziale;                  
rilevato che, per quanto concerne il settore dell'assistenza tecnica,           
fermo restando il sostegno alle attivita' di livello provinciale, con           
la stessa deliberazione si e' individuato, quale strumento                      
applicativo per l'ambito sovraprovinciale, l'attivazione di specifici           
bandi su tematiche di assistenza tecnica, supporti e coordinamento,             
strategiche ed innovative, anche con carattere sperimentale;                    
constatata la necessita' di dare seguito alle previsioni gia'                   
contenute nella richiamata deliberazione 1750/04;                               
ritenuto che, preliminarmente all'individuazione delle tematiche di             
interesse del settore, sia necessario definire l'assetto generale dei           
criteri di selezione dei progetti di assistenza tecnica,                        
disciplinando puntualmente le fasi del procedimento, dalla                      
presentazione delle domande alla liquidazione dei contributi                    
concessi;                                                                       
rilevato:                                                                       
- che l'impianto generale delineato dalla citata deliberazione                  
1750/04 costituisce valido riferimento per regolare l'intervento                
contributivo in materia di assistenza tecnica di livello regionale ed           
interprovinciale di cui al Capo I del Titolo III della citata L.R.              
28/98;                                                                          
- che tuttavia le specifiche connotazioni proprie della materia, in             
relazione anche alle filiere coinvolte, richiedono opportuni                    
adeguamenti, con particolare riguardo alla descrizione delle                    
tipologie "standard" di attivita';                                              
considerato, pertanto, necessario provvedere con il presente atto a             
definire i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi             
in relazione all'attivita' di assistenza tecnica di livello regionale           
ed interprovinciale per il settore delle produzioni vegetali, quali             
risultano dall'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente           
atto;                                                                           
dato atto che tali criteri e modalita' costituiranno il quadro di               
riferimento per l'utilizzazione delle risorse iscritte nel bilancio             
regionale con finalizzazione all'assistenza tecnica in attuazione del           
Capo I del Titolo III della L.R. 28/98, su tematiche afferenti il               
predetto settore che saranno individuate con specifici atti                     
deliberativi;                                                                   
richiamata la propria deliberazione n. 2232 del 10 novembre 2004 con            
la quale, nel dare attuazione ai Programmi interregionali di cui                
all'art. 2, comma 2 della Legge 499/99, per i quali la Regione e'               
destinataria di specifiche risorse statali, sono stati fra l'altro              
definiti le azioni ed i relativi budget di spesa;                               
rilevato:                                                                       
- che, nell'ambito della sopra citata deliberazione, e' stata                   
prevista l'attivazione, con specifico bando a valere sulla L.R.                 
28/98, di interventi di assistenza tecnica finalizzati                          
all'introduzione di sistemi di controllo sulla tracciabilita' delle             
sementi con particolare attenzione alla presenza/assenza di materiale           
geneticamente modificato;                                                       
- che le risorse complessivamente destinate a tali interventi                   
ammontano ad Euro 510.265,29, individuati quanto ad Euro 319.660,29             
sull'Azione 2 - Sottoazione 1 - del Programma "Sementiero" e quanto             
ad Euro 190.605,00 sul Programma "Agricoltura e qualita'" - Misura 1            
"Rintracciabilita' e qualita'" - Azione 1 - Sottoazione 1;                      
ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:                         
- ad attivare la presentazione delle domande per l'accesso ai                   
finanziamenti sopra indicati, dando atto che il procedimento di cui             
trattasi sara' regolato secondo i criteri e le modalita' fissati                
nell'Allegato A);                                                               
- ad approvare, in relazione alla tematica considerata, le necessarie           
specifiche, ivi compresa la determinazione della soglia del                     
contributo concedibile, cosi' come indicato nell'Allegato B), parte             
integrante e sostanziale della presente deliberazione;                          
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
- la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, recante                    
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi                    
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione               
della Giunta regionale 447/03;                                                  
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di richiamare integralmente le motivazioni espresse in premessa              
che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto;            
2) di approvare, nella formulazione di cui all'Allegato A) parte                
sostanziale ed integrante del presente atto, i nuovi criteri e                  
modalita' per l'attuazione degli interventi di cui al Capo I del                
Titolo III della L.R. 28/98 in materia di assistenza tecnica                    
regionale ed interprovinciale per il settore delle produzioni                   
vegetali;                                                                       
3) di dare atto che i predetti criteri e modalita' costituiranno il             
quadro di riferimento per l'utilizzazione - su tematiche afferenti il           
predetto settore che saranno individuate con specifici atti                     
deliberativi - delle risorse stanziate nel bilancio regionale con               
finalizzazione all'assistenza tecnica in attuazione del Capo I del              
Titolo III della L.R. 28/98;                                                    
4) di attivare la presentazione delle domande per l'accesso ai                  
finanziamenti previsti con deliberazione 2232/04 per interventi di              
assistenza tecnica finalizzati all'introduzione di sistemi di                   
controllo sulla tracciabilita' delle sementi con particolare                    
attenzione alla presenza/assenza di materiale geneticamente                     
modificato, nel limite di complessivi Euro 510.265,29 a valere sulle            
risorse assegnate alla Regione per i Programmi interregionali di cui            
alla Legge 499/99, come dettagliatamente esplicitato in premessa;               
5) di stabilire che il procedimento per l'attuazione di quanto                  
previsto al punto 4) sara' regolato secondo i criteri e le modalita'            
fissati nell'Allegato A);                                                       
6) di approvare, in relazione alla tematica di cui al medesimo punto            
4), le necessarie specifiche, ivi compresa la determinazione della              
soglia del contributo concedibile, cosi' come indicato nell'Allegato            
B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;                
7) di stabilire che, relativamente ai progetti gia' approvati                   
nell'ambito dei Piani stralcio precedenti all'anno 2005, verranno               
applicati i criteri approvati con la deliberazione 462/00;                      
8) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dando atto che la Direzione             
generale Agricoltura provvedera' a darne la piu' ampia diffusione.              
ALLEGATO A)                                                                     
Criteri e modalita' per l'attuazione del Capo I "Attivita' di                   
assistenza tecnica di livello regionale ed interprovinciale" del                
Titolo III della L.R. 28/98 - Settore delle produzioni vegetali                 
Indice                                                                          
1. Ambito applicativo                                                           
2. Criteri e procedure                                                          
2.1 Presentazione dei progetti 2.1.1 Termini di presentazione delle             
istanze 2.1.2 Modalita' di presentazione delle istanze                          
2.2 Beneficiari 2.2.1 Partenariato                                              
2.3 Attivita' ammesse 2.3.1 Attivita' di assistenza tecnica di                  
livello regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. a)               
2.3.2 Supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e                  
interprovinciale, compresa la divulgazione - art. 11, comma 1, lett.            
b) 2.3.3 Attivita' di coordinamento dell'assistenza tecnica di                  
livello regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c)               
2.4 Spese ammissibili 2.4.1 Spese per il personale 2.4.2 Spese per la           
realizzazione 2.4.3 Spese generali 2.4.4 Definizione della spesa                
ammessa 2.4.5 Definizione del regime IVA 2.4.6 Esclusione del doppio            
finanziamento                                                                   
2.5 Valutazione dei progetti 2.5.1 Assegnazione punteggio progetti              
2.6 Definizione graduatorie 2.6.1 Percentuale di contribuzione 2.6.2            
Finanziamento progetti poliennali 2.6.3 Concessione contributi,                 
adempimenti preliminari ed erogazione anticipi 2.6.4 Proroghe 2.6.5             
Varianti 2.6.5.1 Modalita' di presentazione 2.6.6 Rimodulazione                 
2.7 Modalita' di rendicontazione 2.7.1 Rendiconto finanziario 2.7.2             
Relazione tecnica finale                                                        
2.8 Controlli e verifiche a consuntivo 2.8.1 Controlli aggiuntivi               
2.9 Revoche e sanzioni                                                          
Appendice: attivita' di assistenza tecnica standard del settore                 
produzioni vegetali                                                             
Premessa                                                                        
Al fine di perseguire compiutamente le finalita' proprie della L.R.             
28/98 in materia di assistenza tecnica ed in coerenza con quanto                
stabilito nell'Allegato B) alla deliberazione n. 1750 del 6 settembre           
2004, la Regione da' attuazione alle norme contenute nel Capo I del             
Titolo III fissando i criteri e le modalita' per la disciplina                  
puntuale delle fasi del procedimento, dalla presentazione delle                 
domande alla liquidazione dei contributi concessi, relativamente alla           
filiera vegetale.                                                               
Tali criteri e modalita' costituiscono il quadro di riferimento per             
l'utilizzazione delle risorse stanziate nel bilancio regionale con              
finalizzazione all'assistenza tecnica in attuazione del Capo I del              
Titolo III della L.R. 28/98.                                                    
La Giunta regionale individua, con propri atti, le singole tematiche            
di intervento, anche con carattere sperimentale ed innovativo, ivi              
comprese la realizzazione di supporti e l'attivita' di                          
coordinamento.                                                                  
I criteri che seguono potranno costituire riferimento per le Province           
in sede di attuazione degli interventi di assistenza tecnica nei                
rispettivi territori ai sensi del Capo II del Titolo III della L.R.             
28/98.                                                                          
Gli interventi finanziati secondo i presenti criteri concorrono a               
costituire il Piano stralcio annuale con il quale la Regione attua il           
Programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema                         
agro-alimentare.                                                                
1 - Ambito applicativo                                                          
L'attivita' di assistenza tecnica per il settore delle produzioni               
vegetali e' suddivisa fra attivita' di livello provinciale ed                   
attivita' di livello interprovinciale o regionale.                              
La Regione e le Province rendono reciprocamente disponibile                     
l'utilizzo dei risultati delle attivita' sia di livello regionale che           
di livello provinciale.                                                         
I criteri che seguono definiscono, nel rispetto di quanto stabilito             
dagli articoli da 11 a 14 della L.R. 28/98:                                     
- gli aspetti procedurali relativi alla concessione dei contributi e            
alla gestione degli iter amministrativi degli interventi;                       
- le tipologie di beneficiari e le spese ammissibili per ciascuna               
tipologia di attivita'.                                                         
Nell'individuazione delle singole tematiche di intervento saranno               
stabiliti i seguenti aspetti:                                                   
- tipologia di intervento e attivita' ammesse;                                  
- percentuale effettiva di contributo;                                          
- risorse disponibili;                                                          
- termini per la presentazione delle domande e durata del                       
procedimento;                                                                   
- altre caratteristiche specifiche in relazione alla tematica                   
considerata.                                                                    
2 - Criteri e procedure                                                         
I presenti criteri riguardano la concessione di contributi per i                
seguenti interventi:                                                            
- assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale - art.             
11, comma 1, lett. a);                                                          
- supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e                      
interprovinciale, compresa la divulgazione - art. 11, comma 1, lett.            
b);                                                                             
- coordinamento dell'assistenza tecnica di livello regionale e                  
interprovinciale art. 11, comma 1, lett. c).                                    
La proprieta' dei risultati delle attivita' cui la Regione                      
contribuisce attraverso gli strumenti previsti dalla L.R. 28/98 resta           
dei soggetti che hanno realizzato le attivita'.                                 
Detti risultati - costituiti da dati, elaborazioni, documentazioni e            
materiali in qualunque forma ottenuti - devono essere resi                      
disponibili, senza ulteriori oneri, per la Regione che ha facolta' di           
utilizzarli per finalita' interne.                                              
I beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di rendere disponibili i           
risultati delle attivita' finanziate sulla base di criteri non                  
discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria in materia            
di aiuti di Stato.                                                              
I richiedenti dovranno pertanto individuare nel progetto presentato             
per il finanziamento i prodotti costituenti i risultati e proporne il           
prezzo e le condizioni di vendita, ovvero, se la cessione sara'                 
gratuita, formulando un piano di utilizzo. Tale piano sara'                     
sottoposto alla preventiva approvazione o revisione solo nel caso in            
cui il contributo regionale superi il 50%. La messa a disposizione a            
titolo oneroso dei prodotti ottenuti con contributi della L.R. 28/98            
e' limitata alla quota parte non coperta dal contributo pubblico.               
In sede di utilizzazione, in qualsiasi forma, dei risultati delle               
attivita' realizzate con il contributo regionale il soggetto                    
beneficiario e' tenuto ad indicare che l'attivita' stessa e' stata              
realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi              
della L.R. 28/98 e successive modifiche.                                        
2.1. Presentazione dei progetti                                                 
Possono accedere ai contributi previsti dalla legge i soggetti che              
realizzano attivita' previste in progetti specifici ritenuti                    
ammissibili dalla Regione.                                                      
Sono ammissibili a contributo progetti di durata annuale e di durata            
poliennale.                                                                     
Ai fini della L.R. 28/98 sono definiti:                                         
- annuali i progetti di durata massima pari a 12 mesi;                          
- poliennali i progetti di durata compresa tra 12 mesi e 48 mesi. I             
relativi contributi regionali sono impegnati nei diversi esercizi               
finanziari con riferimento alle diverse annualita' di progetto che              
non possono essere di durata superiore a mesi 12.                               
2.1.1 - Termini di presentazione delle istanze                                  
I termini di presentazione delle istanze sono fissati negli atti                
deliberativi con i quali sono individuate le singole tematiche                  
oggetto di intervento.                                                          
Le istanze che perverranno successivamente al termine fissato saranno           
considerate irricevibili.                                                       
2.1.2 - Modalita' di presentazione delle istanze                                
L'istanza, in carta semplice ed in lingua italiana, deve:                       
- essere presentata a "Regione Emilia-Romagna - Direzione generale              
Agricoltura - Servizio Produzioni vegetali, Viale Silvani n. 6 -                
40122 Bologna";                                                                 
- essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta:                            
- dal legale rappresentante del soggetto richiedente;                           
- dal legale rappresentante del capogruppo nel caso del partenariato            
di cui al successivo punto 2.2.1;                                               
- da altro soggetto a ci delegato.                                              
La sottoscrizione di cui sopra, ai fini dell'autenticazione, secondo            
le disposizioni di cui al DPR 445/00, dovra' essere apposta in                  
presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza           
oppure, qualora l'istanza sia presentata gia' sottoscritta,                     
quest'ultima dovra' essere presentata unitamente a copia fotostatica            
di un documento di identita' del sottoscrittore, da trattenere agli             
atti.                                                                           
Le istanze per accedere ai contributi devono essere presentate a                
mano, o pervenire a mezzo posta, all'apposito sportello costituito              
presso la Segreteria del Servizio Produzioni vegetali, al quale deve            
pervenire anche il file elettronico con le modalita' tecniche fissate           
nell'apposito software (CD-ROM o mail certificata).                             
All'istanza deve essere allegato un file elettronico contenente il              
progetto e le informazioni accessorie, escludendo con ci la                     
presentazione del progetto in forma cartacea.                                   
Il file elettronico deve essere prodotto con lo specifico software              
disponibile all'indirizzo Internet                                              
http://gias.regione.emilia-romagna.it/gias/ScaricaSoftwareLegge2898.asp.        
Tale file sara' utilizzato dall'Amministrazione regionale per                   
l'attivazione del procedimento e costituisce parte integrante della             
domanda indispensabile ai fini dell'ammissibilita' al contributo.               
Il Dirigente competente provvedera' ad adeguare le modalita' di                 
presentazione della domanda subordinatamente alla possibilita' di               
dare applicazione alle norme sulla "firma digitale" per l'invio di              
documentazione in forma telematica.Lo sportello e' aperto nei giorni            
feriali (escluso il sabato) nei seguenti orari:                                 
- dal quinto al penultimo giorno lavorativo antecedente la data di              
scadenza: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14,30 alle 17;                        
- il giorno di scadenza: dalle ore 9 alle ore 12.                               
Presso lo sportello, per le istanze consegnate a mano,  alla presenza           
del richiedente o di un suo incaricato, e' effettuata seduta stante             
la verifica di ammissibilita' formale dell'istanza.                             
Tale verifica accerta che l'istanza presentata soddisfi i seguenti              
requisiti di ammissibilita' formale:                                            
- l'istanza deve essere compilata in tutte le sue parti e                       
sottoscritta con le modalita' piu' sopra previste;                              
- l'istanza non deve contenere dati difformi con quanto contenuto nel           
file elettronico allegato;                                                      
- il file elettronico deve essere nominato col titolo breve del                 
progetto e deve essere tecnicamente leggibile.                                  
Se la verifica da' esito positivo, l'istanza e' considerata                     
ricevibile e l'addetto allo sportello rilascia apposita ricevuta. In            
caso contrario, l'istanza non e' ricevuta e l'addetto allo sportello            
segnala le carenze rilevate al fine di consentire al richiedente la             
regolarizzazione dell'istanza che dovra' comunque essere ripresentata           
allo sportello entro la data di scadenza.                                       
Sulle istanze non presentate a mano, non viene effettuata alcuna                
verifica formale preventiva. Dette istanze saranno sottoposte alla              
verifica formale di ammissibilita' immediatamente dopo la scadenza              
del termine di presentazione e, se risultate prive dei requisiti                
formali sopradescritti, saranno giudicate non ammissibili.                      
Tutti i progetti ricevibili sono valutati secondo i criteri di                  
seguito stabiliti al fine di stilare graduatorie di merito.                     
L'Amministrazione regionale si riserva di chiedere, qualora non siano           
gia' depositati presso gli uffici e per i quali non sia possibile               
l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in              
funzione della natura del beneficiario e della tipologia di                     
intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualita' dichiarati sul            
modulo di presentazione dell'istanza quali: statuto, atto                       
costitutivo, libro dei soci, certificato di affidabilita' modello               
MURST (solo per piccole e medie imprese, cooperative e loro                     
consorzi), documentazione idonea a comprovare la facolta' a                     
presentare istanze, pubblicazioni, copia dei contratti che regolano i           
rapporti di partenariato, dichiarazione di eventuale assoggettamento            
a I.R.E.S.                                                                      
2.2 - Beneficiari                                                               
I requisiti stabiliti al presente punto devono essere posseduti alla            
data di presentazione dell'istanza.                                             
Nel caso in cui la presentazione dei progetti presupponga la qualita'           
di ente organizzatore della ricerca e/o di azienda sperimentale o               
laboratorio assimilato, possono presentare domanda tutti gli                    
organismi che hanno chiesto l'iscrizione agli elenchi previsti                  
dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 8, comma 5 della L.R. 28/98, fermo             
restando che l'inserimento in graduatoria dei progetti presentati               
dagli stessi resta subordinato all'iscrizione nel rispettivo elenco.            
Possono accedere ai contributi previsti per le tipologie di                     
intervento definite dall'art. 11 della L.R. 28/98 e successive                  
modifiche:                                                                      
a) quanto agli interventi di: - assistenza tecnica di livello                   
regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. a); -                    
coordinamento dell'assistenza tecnica di livello regionale e                    
interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c); i seguenti soggetti:             
a.1 associazioni aventi per scopo istituzionale l'assistenza tecnica            
riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e                  
regionale vigente in materia; a.2 cooperative o altre persone                   
giuridiche costituite da produttori agricoli che detengono il                   
prodotto; a.3 cooperative o altre persone giuridiche che sono                   
titolari di un rapporto contrattuale con i produttori che demandano             
ad esse attivita' di servizio.Tutti i soggetti sopra indicati devono            
documentare di avere base sociale e ambito di intervento che superano           
la dimensione provinciale. Per le persone giuridiche prive di base              
sociale deve essere documentato il solo ambito di intervento.                   
I requisiti riferiti alla base sociale e all'ambito di intervento               
possono essere acquisiti anche attraverso contratti di partenariato;            
b) quanto agli interventi di: - supporti per l'assistenza tecnica di            
livello regionale e interprovinciale, compresa la divulgazione - art.           
11, comma 1, lett. b); i seguenti soggetti: b.1. associazioni aventi            
per scopo istituzionale l'assistenza tecnica riconosciute ai sensi              
della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in                   
materia; b.2. cooperative o altre persone giuridiche costituite da              
produttori agricoli che detengono il prodotto; b.3. cooperative o               
altre persone giuridiche che sono titolari di un rapporto                       
contrattuale con i produttori che demandano ad esse attivita' di                
servizio; b.4. enti organizzatori della ricerca e aziende                       
sperimentali e laboratori assimilati iscritti nell'elenco regionale.            
Tutti i soggetti sopra indicati devono documentare di avere base                
sociale e ambito di intervento che superano la dimensione                       
provinciale. Per le persone giuridiche prive di base sociale deve               
essere documentato il solo ambito di intervento.                                
I requisiti riferiti alla base sociale e all'ambito di intervento               
possono essere acquisiti anche attraverso contratti di partenariato.            
Tutti i soggetti richiedenti devono essere regolarmente iscritti                
all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. 17/03.                       
2.2.1 - Partenariato                                                            
I soggetti che presentano istanza di contributo possono attivare                
contratti di partenariato secondo quanto disposto dalla normativa in            
vigore ovvero costituire consorzi e societa' consortili.                        
Ai fini dell'ammissibilita' ai contributi, sono considerate forme di            
partenariato:                                                                   
- riunioni o associazioni temporanee di impresa;                                
- gruppi europei di interesse economico (GEIE).                                 
Le condizioni per l'accesso ai contributi sono cosi' definite:                  
- deve essere individuato un capoprogetto che svolge funzioni di                
referente unico nei rapporti con l'Amministrazione;                             
- tutti i partner sono soggetti alle medesime condizioni stabilite              
nei presenti criteri per i beneficiari singoli.                                 
2.3 - Attivita' ammesse                                                         
Le attivita' previste nei progetti ammessi a contributo regionale               
sono realizzate dai beneficiari restando sollevata la Regione da ogni           
responsabilita' verso terzi.                                                    
Per la realizzazione delle attivita' i beneficiari sono tenuti a                
garantire:                                                                      
- il rispetto delle norme in materia di affidamento di servizi,                 
forniture e lavori recate dalla legislazione nazionale e comunitaria            
vigente;                                                                        
- il rispetto delle norme sulla sicurezza dei cantieri;                         
- il rispetto delle norme in materia di contratti di lavoro.                    
2.3.1. Attivita' di assistenza tecnica di livello regionale e                   
interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. a)                                   
Sono ammessi i soli progetti per i quali e' stato attestato                     
l'interesse preliminare di almeno due province.                                 
Sono ammesse, inoltre, le seguenti attivita':                                   
- attivita' di assistenza tecnica alle imprese agricole di carattere            
innovativo coerenti con il Programma poliennale dei servizi;                    
- attivita' standard di assistenza tecnica, descritte nell'Appendice            
1 ai presenti criteri, per:                                                     
- l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata per la fase           
di campo e/o di post raccolta, anche finalizzati alla valorizzazione            
delle produzioni ai sensi della L.R. 28/99;                                     
- l'applicazione delle norme tecniche di produzione integrata                   
previste dal Programma regionale di Sviluppo rurale;                            
- l'applicazione delle tecniche di produzione biologica definite dal            
Reg. CEE 2092/91 e successive modificazioni e per le analoghe misure            
previste dal Programma regionale di Sviluppo rurale.                            
2.3.2 - Supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e                
interprovinciale, compresa la divulgazione - art. 11, comma 1, lett.            
b)                                                                              
Sono ammesse le attivita' indicate dal Programma poliennale dei                 
servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare.                                 
2.3.3 - Attivita' di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello           
regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c)                       
Sono ammesse le attivita' indicate dal Programma poliennale dei                 
servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare.                                 
2.4 - Spese ammissibili                                                         
I progetti presentati devono indicare le spese, stimate in via                  
presuntiva, calcolate sulla base delle voci di spesa definite                   
ammissibili e dei parametri stabiliti nei presenti criteri per                  
ciascuna tipologia di intervento prevista.                                      
Nel caso di progetti realizzati tramite partenariato, devono essere             
indicate le spese distintamente per ciascuno dei partner.                       
Nel caso di progetti di durata poliennale il preventivo delle spese             
deve essere rappresentato per ciascuna delle annualita' di sviluppo             
del progetto.                                                                   
Nel progetto il richiedente deve dichiarare la data prevista di                 
inizio delle attivita'. In sede di conferma dell'interesse alla                 
realizzazione del progetto, dovra' essere espressamente indicata tale           
data. Qualora la data effettiva di inizio delle attivita' sia diversa           
da quella dichiarata in domanda, la modifica assume il carattere di             
variante quanto alle modalita' di presentazione. Tale data non potra'           
comunque essere antecedente alla data di presentazione dell'istanza.            
Saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute a decorrere dalla             
data di effettivo inizio delle attivita'.                                       
Non saranno considerate ammissibili spese supportate da                         
documentazione contabile recante data posteriore di oltre 60 giorni             
al termine delle attivita'.                                                     
2.4.1 - Spese per il personale                                                  
Per spese di personale si intende il costo totale e reale del                   
personale scientifico e tecnico in carico ai partecipanti al progetto           
ed utilizzato, totalmente o parzialmente, per l'esecuzione delle                
attivita' previste nel progetto stesso. In tale ambito sono                     
ricomprese:                                                                     
- le spese dirette ed indirette del personale dipendente impegnato              
nel progetto;                                                                   
- l'importo lordo dei compensi di liberi professionisti, di                     
incaricati e di borsisti;                                                       
- le spese vive di missione, sostenute dal personale a qualsiasi                
titolo impegnato nel progetto.                                                  
Il progetto deve contenere un idoneo preventivo che espliciti le                
spese relative a:                                                               
a) personale con rapporto di lavoro subordinato;                                
b) personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.              
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera a), devono                 
essere fornite le seguenti informazioni:                                        
- nome e cognome;                                                               
- organismo di appartenenza, qualifica, tipo di contratto (tempo                
indeterminato, a termine), costo a giornata (calcolato dividendo il             
costo annuo complessivo per 210 gg.), giornate dedicate al progetto             
distinte per attivita', costo delle spese di missione a carico del              
progetto divise per attivita'.                                                  
Il costo annuo complessivo deve essere desunto dall'apposita                    
contabilita' e comprende la retribuzione complessiva lorda, piu' la             
parte degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro                   
(contributi pensionistici, assicurazione malattie, contributi per la            
sicurezza sociale, ecc.).Non sono ammesse le spese relative al                  
personale dipendente dalle Universita' e altre istituzioni                      
scientifiche impegnato nella realizzazione dei progetti quando                  
l'attivita' di detto personale e' resa nell'ambito delle funzioni               
istituzionali di dette Universita' o istituzioni scientifiche. Sono             
ammesse le spese relative al personale dipendente da Universita' e              
istituzioni scientifiche impiegato nella realizzazione dei progetti,            
il cui onere sia a carico del soggetto richiedente.                             
Relativamente al costo del personale dipendente sono ammesse le                 
tariffe previste dalla relativa normativa contrattuale vigente.                 
Non sono ammissibili spese di personale riferite alla partecipazione            
a corsi di formazione e aggiornamento di base.                                  
Le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale su                   
tematiche specificatamente collegate e funzionali alla realizzazione            
del progetto presentato sono ritenute ammissibili esclusivamente se             
preventivate in modo dettagliato e adeguatamente motivate.                      
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera b), devono                 
essere fornite le seguenti informazioni:                                        
- nome e cognome o, in mancanza, la qualifica;                                  
- eventuale organismo di appartenenza, qualifica, tipo di rapporto              
contrattuale (borsa di studio o contratto libero professionale),                
oggetto della prestazione nell'attivita', costo a carico                        
dell'attivita'.                                                                 
Ai fini della definizione della spesa ammissibile, per il personale             
con contratto (rapporto contrattuale) libero professionale si fa                
riferimento alle tariffe adottate dai relativi ordini professionali.            
Sia per il personale di cui alla lettera a) che per quello di cui               
alla lettera b), eventuali maggiorazioni rispetto ai parametri                  
tariffari sopra indicati devono essere adeguatamente motivate.                  
2.4.2 - Spese per la realizzazione                                              
Si intendono le spese necessarie per la realizzazione delle attivita'           
previste dal progetto diverse da quelle relative al personale.                  
Le spese relative a beni e servizi che non esauriscono la loro                  
funzione nell'ambito del progetto sono ammissibili solo per la parte            
in cui sono strettamente ed esclusivamente funzionali al progetto               
stesso. Le voci di spesa ammissibili sono suddivise nelle seguenti              
categorie:                                                                      
- beni durevoli;                                                                
- beni non durevoli;                                                            
- servizi esterni;                                                              
- servizi svolti direttamente dal beneficiario.                                 
Per la categoria beni durevoli sono ammissibili le quote di                     
ammortamento di immobilizzazioni materiali ed immateriali                       
strettamente funzionali al progetto.                                            
Sono immobilizzazioni materiali: gli impianti, i macchinari, le                 
attrezzature, i fabbricati.                                                     
Sono immobilizzazioni immateriali: i brevetti, i marchi, le                     
concessioni di licenze d'uso ed altre assimilabili o equivalenti                
comprese le licenze non annuali dei programmi per elaboratori                   
elettronici.                                                                    
Per ogni bene durevole da utilizzare nel progetto, nell'istanza                 
devono essere indicate le seguenti informazioni:                                
- descrizione dettagliata del bene;                                             
- valore a nuovo del bene;                                                      
- anno di acquisizione;                                                         
- quota annuale di ammortamento;                                                
- percentuale di uso nel progetto;                                              
- costo a carico del progetto.                                                  
Per i soli organismi privati, le quote di ammortamento annuali                  
dovranno essere riportate nel registro dei cespiti dei beni                     
ammortizzabili.                                                                 
Non sono ammissibili le quote di ammortamento di attrezzature gia'              
oggetto di intervento finanziario comunitario, nazionale o                      
regionale.Il richiedente deve indicare nell'istanza per quali                   
attrezzature abbia eventualmente presentato richiesta di contributi             
pubblici.                                                                       
Per la categoria beni non durevoli sono ammissibili:                            
- spese per materiali di consumo;                                               
- spese per materiali non inventariabili;                                       
- spese per beni e materiali ammortizzabili nell'arco di un solo                
anno, comprese le licenze d'uso dei programmi per elaboratori                   
elettronici ammortizzabili in un solo anno.                                     
Per ogni bene non durevole da utilizzare nel progetto, nell'istanza             
devono essere indicate le seguenti informazioni:                                
- descrizione dettagliata del bene;                                             
- prezzo o costo a carico del progetto.                                         
Per la categoria servizi esterni sono ammissibili:                              
- spese per canoni d'affitto, di noleggio, di manutenzione, di                  
leasing (esclusi gli interessi) o d'uso di strutture - fabbricati -             
attrezzature - impianti - macchinari o altri beni equivalenti                   
comprese le licenze (o canoni) d'uso annuali di programmi per                   
elaboratori elettronici;                                                        
- spese per prestazioni d'opera e servizi resi da soggetti privati              
diversi dai partner di progetto;                                                
- spese per prestazioni d'opera e servizi resi da soggetti pubblici             
diversi dai partner di progetto;                                                
- spese per rimborsi a terzi per danni o mancati redditi causati da             
specifiche attivita' previste nel progetto;                                     
- spese per assicurazioni e manutenzioni di attrezzature e software             
utilizzati esclusivamente per la realizzazione del progetto;                    
- spese legali e notarili direttamente legate al progetto e                     
necessarie per una sua corretta preparazione e/o esecuzione.                    
Le spese relative ai servizi esterni devono essere adeguatamente                
motivate e dettagliate nel preventivo del progetto.                             
Le spese relative alle tipologie indicate fra le spese generali di              
cui al successivo punto 2.4.3 sono ammesse fra le spese di                      
realizzazione nel solo caso in cui le caratteristiche specifiche del            
progetto siano tali da qualificare dette spese come strettamente                
attinenti ai fini della realizzazione dell'attivita' (es. canoni per            
collegamenti telematici per progetti aventi per obiettivo la                    
fornitura di informazioni per via informatica).                                 
Le spese per le attivita' di servizio svolte direttamente dal                   
beneficiario (es. analisi chimiche) sono ammesse per un importo pari            
al costo effettivo e comunque non superiore al costo di mercato.                
Fra le spese di realizzazione, sono ammesse le spese relative                   
all'introduzione di innovazioni tecnologiche, gia' testate e                    
riconosciute come valide per l'adozione su vasta scala, a condizione            
che tali spese non usufruiscano di altri aiuti analoghi (es.: spese             
per innovazioni previste come obbligo in aziende aderenti al                    
programma regionale di applicazione del PRSR - Misura 2f - Azioni 1 e           
2).                                                                             
Non sono in ogni caso ammissibili spese di rappresentanza (es.:                 
pranzi, viaggi promozionali, ecc.).                                             
2.4.3 - Spese generali                                                          
Per spese generali si intendono i costi di carattere generale                   
ascrivibili al progetto in modo indiretto e pertanto ammissibili in             
misura percentuale.                                                             
Per i soggetti che dispongono di contabilita' analitica, i criteri di           
ammissibilita' delle spese generali sono cosi' definiti:                        
a) tipologie di spese ammissibili; - spese di amministrazione,                  
direzione e segreteria; - spese di ammortamento e leasing di                    
immobili, apparecchiature e software ad eccezione della quota                   
interessi; - spese di manutenzione (immobili, apparecchiature,                  
software); - affitto dei locali; - spese per il funzionamento degli             
Organi di amministrazione e di controllo; - spese bancarie                      
limitatamente ai costi vivi per operazioni su bonifici e per                    
istruttorie di fideiussioni; - spese postali, telefoniche,                      
telematiche, di elettricita', riscaldamento, pulizia e custodia dei             
locali, assicurazioni e cancelleria; - spese per l'acquisizione e il            
mantenimento della certificazione di qualita';abbonamenti a riviste             
amministrative e tributarie; - spese legali e notarili per                      
adempimenti statutari di legge. Le spese generali devono comunque               
essere: - verificabili nella contabilita'; - non incluse nei costi              
diretti; - non finanziate specificatamente da terzi;                            
b) percentuale di ammissibilita' Sono ammissibili spese generali, sul           
totale della spesa ammissibile del progetto, in percentuale massima             
del 25% ad eccezione degli interventi di cui all'art. 11, comma 1,              
lett. a) per i quali la percentuale massima e' fissata al 10%. In               
ogni caso, la percentuale delle spese generali non potra' superare              
l'effettiva incidenza percentuale delle spese generali - calcolate              
secondo i presenti criteri - complessivamente sostenute dal                     
beneficiario sul valore della produzione o, in assenza, del totale              
delle entrate risultanti dal bilancio relativo all'anno in cui si               
sono prevalentemente svolte le attivita'. A tal fine, nel progetto la           
previsione delle spese generali deve essere formulata tenendo conto             
dei dati risultanti dall'ultimo bilancio disponibile ovvero, per i              
soggetti di nuova costituzione, sulla base di idoneo preventivo di              
spesa. Qualora il periodo di realizzazione dell'attivita' non                   
coincida con un unico esercizio finanziario, in sede di rendiconto              
devono essere utilizzati i dati risultanti dal bilancio                         
dell'esercizio in cui si sono svolte, in prevalenza, le attivita'. In           
sede di rendiconto le spese generali possono essere compensate con le           
spese di realizzazione e/o con le spese di personale, ferme restando            
comunque la spesa massima ammessa per il progetto e la percentuale              
massima per le spese generali sopra fissata.                                    
Nei casi in cui il beneficiario non disponga di contabilita'                    
analitica la percentuale massima delle spese generali ammissibili si            
riduce, per tutti i tipi di intervento, al 5%.                                  
2.4.4 - Definizione della spesa ammessa                                         
L'entita' della spesa ammessa a contributo viene definita attraverso            
l'istruttoria e le valutazioni dei gruppi di lavoro per la                      
valutazione dei progetti di cui al successivo punto 2.5.                        
2.4.5 - Definizione del regime IVA                                              
In sede di presentazione del progetto il richiedente deve indicare              
l'eventuale indetraibilita' degli oneri I.V.A. connessi alla                    
realizzazione del progetto.                                                     
2.4.6 - Esclusione del doppio finanziamento                                     
I contributi pubblici complessivamente richiesti sui progetti non               
possono superare in ogni caso la percentuale di contribuzione massima           
prevista dalla L.R. 28/98.                                                      
Al fine di determinare il contributo regionale concedibile, il                  
richiedente, in sede di presentazione dell'istanza, deve dichiarare             
che la quota di contributo richiesta non e' coperta da altri                    
contributi pubblici.                                                            
I beneficiari sono tenuti ad informare tempestivamente il                       
responsabile del procedimento, durante tutto il periodo di                      
svolgimento delle attivita' di progetto, dell'eventuale concessione             
di altri contributi da enti o pubbliche Amministrazioni pena                    
l'applicazione delle sanzioni di legge, salvo che il fatto non                  
costituisca piu' grave reato.                                                   
Restano salvi eventuali limiti piu' restrittivi eventualmente                   
stabiliti dalle altre normative di finanziamento alle quali il                  
richiedente abbia avuto accesso.                                                
2.5 - Valutazione dei progetti                                                  
Il responsabile del procedimento affida la valutazione dei progetti             
formalmente ammissibili a gruppi di lavoro tecnico-amministrativi,              
appositamente costituiti con atto formale del Direttore generale                
Agricoltura.Ai gruppi di lavoro che curano l'istruttoria dei progetti           
e' richiesta la definizione di proposte in merito alla valutazione ed           
alla congruita' tecnico-economica dei progetti stessi ed alla                   
ammissibilita' delle singole voci di spesa. Per ogni progetto viene             
individuato un tutor o referente, che ne cura l'istruttoria e ne                
segue le fasi successive.                                                       
2.5.1 - Assegnazione punteggio progetti                                         
Il gruppo di lavoro esamina ciascun progetto sulla base                         
dell'istruttoria del tutor e del parere acquisito dalle Province.               
L'assegnazione del punteggio ai singoli progetti e' disposta dal                
gruppo di lavoro secondo i criteri di seguito stabiliti.                        
La somma dei punteggi assegnati costituisce la valutazione di merito            
del progetto e determina l'ordine di inserimento nella graduatoria.             
Sono inseriti in graduatoria i progetti che raggiungono almeno il 60%           
del punteggio massimo assegnabile ed almeno il 40% del punteggio                
relativo a ciascuna delle caratteristiche come di seguito                       
individuate.                                                                    
I progetti che non raggiungono entrambe le suddette soglie sono                 
ritenuti privi del livello minimo di qualita' e pertanto giudicati              
non ammissibili.                                                                
I punteggi attribuibili a ciascun progetto sono articolati per le               
seguenti caratteristiche:                                                       
A validita' tecnico-scientifica;                                                
B integrazioni e sinergie con il sistema produttivo;                            
C corrispondenza agli obiettivi e priorita' della programmazione                
regionale;                                                                      
D efficienza e impatto socio-economico del progetto;                            
E gestione del progetto, congruita' e grado di cofinanziamento.                 
Per le diverse tipologie di intervento ad ogni caratteristica vengono           
attribuiti i punteggi massimi indicati nella tabella che segue:                 
- Tipologie di intervento:                                                      
Assistenza tecnica interprovinciale e regionale                                 
- Caratteristiche:                                                              
A: 100; B: 150; C: 300; D: 200; E: 250; Totale: 1000;                           
- Tipologie di intervento:                                                      
Supporti per assistenza tecnica interprovinciale e regionale                    
- Caratteristiche:                                                              
A: 100; B: 200; C: 300; D: 200; E: 200; Totale: 1000;                           
- Tipologie di intervento:                                                      
Coordinamento per assistenza tecnica interprovinciale e regionale               
- Caratteristiche:                                                              
A: 100; B: 250; C: 350; D: 150; E: 150; Totale: 1000.                           
Ogni caratteristica verra' valutata sulla base dei dettagli tecnici             
precisati nei manuali di valutazione resi disponibili a tutti gli               
interessati all'indirizzo Internet: http://www.ermesagricoltura.it/             
in relazione alle singole tematiche oggetto di intervento.                      
Al fine di assicurare il concorso delle Province, i progetti vengono            
trasmessi alle stesse per l'espressione di un parere tecnico con                
riguardo agli aspetti di interesse provinciale.                                 
2.6. Definizione graduatorie                                                    
2.6.1 - Percentuale di contribuzione                                            
Le percentuali di contributo per le diverse tipologie di intervento             
sono fissate nei limiti di cui all'art. 13 della L.R. 28/98.                    
L'importo del contributo concedibile non pu in ogni caso essere                 
superiore alla richiesta presentata nell'istanza.                               
In sede di concessione dei contributi, si applicano le prescrizioni             
di cui Sezione 14 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di                
Stato per il settore agricolo (2000/C 28/02), in base alle quali la             
somma dei contributi accordati al singolo beneficiario per le                   
attivita' di assistenza tecnica non potra' essere superiore al limite           
massimo di Euro 100.000,00 per triennio, fatta eccezione per i                  
beneficiari che rientrino nella definizione di piccola e media                  
impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,              
per i quali il limite massimo di contributo e' fissato nel 50% dei              
costi ammissibili se quest'ultimo importo e' superiore al primo.                
Per beneficiario si intende il soggetto che fruisce dei servizi di              
assistenza tecnica.                                                             
2.6.2 - Finanziamento progetti poliennali                                       
Il finanziamento delle annualita' successive alla prima dei progetti            
poliennali ammessi a contributo ha priorita' sulla destinazione delle           
risorse stanziate nel bilancio regionale di competenza sui capitoli             
di spesa afferenti alle attivita' di assistenza tecnica di cui al               
Capo I del Titolo III della L.R. 28/98.                                         
2.6.3 - Concessione contributi, adempimenti preliminari ed erogazione           
anticipi                                                                        
La concessione dei contributi relativi ai progetti e' disposta dal              
Dirigente competente sulla base delle graduatorie approvate e nei               
limiti delle risorse assegnate a ciascuna tematica.                             
Preliminarmente alla concessione del contributo, verra' acquisita               
apposita comunicazione, da parte del beneficiario, di conferma                  
dell'interesse alla realizzazione del progetto ovvero di rinuncia.              
Nel caso di conferma la comunicazione dovra' contenere anche                    
l'indicazione della data effettiva di inizio delle attivita' di cui             
al precedente punto 2.4.                                                        
Possono essere erogati acconti fino al 70% del contributo concesso.             
Per i soli progetti relativi agli interventi di cui all'art. 11,                
comma 1, lett. a), preliminarmente alla liquidazione dell'anticipo              
dovra' essere fornito l'elenco delle aziende assistite corredato                
dalle specifiche informazioni previste nell'atto deliberativo che               
individua la tematica di intervento.                                            
La concessione del contributo relativo alle annualita' successive               
alla prima dei progetti poliennali e' disposta dal Dirigente                    
competente subordinatamente all'acquisizione, entro 30 giorni dal               
termine dell'attivita', della dichiarazione, resa dal legale                    
rappresentante del soggetto beneficiario ai sensi della normativa               
vigente, attestante l'avvenuta realizzazione delle attivita' relative           
all'annualita' precedente.                                                      
Qualora, dalla verifica tecnica finale sull'attivita' svolta                    
nell'annualita' precedente, dovessero emergere elementi                         
pregiudizievoli alla regolare prosecuzione dell'attivita' del                   
progetto, saranno applicate le revoche e sanzioni di cui al                     
successivo punto 2.9.                                                           
2.6.4 - Proroghe                                                                
Il termine fissato nella determinazione dirigenziale di concessione             
del contributo per il completamento dell'attivita' potra' essere                
prorogato per una sola volta per giustificato motivo esclusivamente             
nel caso in cui non vengano alterati gli obiettivi e l'attivita'                
complessiva prevista nel progetto.                                              
Il beneficiario che riscontri l'impossibilita' di completare                    
l'attivita' nel termine previsto dovra' far pervenire al Servizio               
competente, entro i 30 gg. antecedenti la scadenza del predetto                 
termine, una motivata richiesta di proroga indicandone la durata. La            
richiesta di proroga va presentata con le modalita' previste per le             
varianti.                                                                       
Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che           
l'Amministrazione abbia comunicato con lettera del responsabile del             
procedimento il diniego o abbia richiesto chiarimenti, la proroga si            
intende concessa. La richiesta di chiarimenti deve essere formulata             
per iscritto dal responsabile del procedimento.                                 
Per i progetti poliennali la proroga potra' essere richiesta e                  
concessa solo relativamente all'ultima annualita'.                              
Il termine per la presentazione della rendicontazione delle attivita'           
svolte si intende prorogato per un periodo pari alla proroga                    
concessa.                                                                       
Non sono ammesse richieste di proroga riferite esclusivamente al                
termine di presentazione della rendicontazione delle attivita'                  
svolte.Ulteriori modalita' operative per la presentazione delle                 
richieste di proroga vengono definite dal Servizio competente.                  
2.6.5 - Varianti                                                                
Le modifiche all'assetto tecnico-economico del progetto che non                 
determinino variazioni  sostanziali dello stesso rientrano nella                
discrezionalita' del beneficiario, fermo restando che in sede di                
verifica finale, preliminare alla liquidazione del saldo del                    
contributo, sara' accertato che tali modifiche o variazioni non                 
abbiano alterato gli obiettivi previsti dal progetto.                           
Variazioni che modifichino le azioni, gli obiettivi e le ricadute del           
progetto in modo rilevante dovranno essere preventivamente sottoposte           
alla valutazione della Regione. Decorsi 30 giorni dalla data di                 
ricevimento della richiesta di variazione senza che l'Amministrazione           
abbia comunicato con raccomandata a.r. del responsabile del                     
procedimento il diniego o abbia richiesto chiarimenti, la variazione            
si intende autorizzata.                                                         
Il tutor del progetto effettua l'istruttoria sull'ammissibilita'                
della variante e ne propone l'esito al responsabile del procedimento            
per gli eventuali successivi adempimenti.                                       
2.6.5.1 - Modalita' di presentazione                                            
La richiesta di variante deve essere sottoscritta dal legale                    
rappresentante del soggetto richiedente o da altro soggetto a ci                
delegato.                                                                       
Alla richiesta deve essere allegato un file elettronico contenente la           
nuova stesura integrale del progetto e le informazioni accessorie,              
escludendo con ci la presentazione della variante in forma cartacea.            
Il file elettronico deve essere prodotto con lo specifico software              
disponibile al seguente indirizzo Internet:                                     
http://gias.regione.emilia-romagna.it/gias/ScaricaSoftwareLegge2898.asp.        
2.6.6 - Rimodulazione                                                           
Nel caso in cui l'Amministrazione ammetta una spesa sensibilmente               
inferiore a quella preventivata e' riconosciuta al beneficiario la              
possibilita' di rimodulare il progetto recependo le indicazioni                 
dell'Amministrazione stessa. Tale rimodulazione deve pervenire                  
contestualmente alla conferma di interesse alla realizzazione del               
progetto.                                                                       
2.7 - Modalita' di rendicontazione                                              
Al termine delle attivita' il legale rappresentante trasmette la                
richiesta di saldo, redatta attraverso l'uso dello specifico                    
software, contenente il rendiconto finanziario a cui e' allegata la             
relazione tecnica finale sui risultati dell'attivita'.                          
La richiesta di saldo e la relativa documentazione deve essere                  
presentata entro i seguenti termini:                                            
- per i progetti annuali: entro 4 mesi dalla scadenza del termine               
fissato per la realizzazione del progetto;                                      
- per i progetti poliennali: entro 4 mesi dalla chiusura di ciascuna            
annualita' di progetto,                                                         
ovvero                                                                          
entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui            
si sono svolte in prevalenza le attivita', qualora alle scadenze                
sopra indicate detto bilancio non sia ancora stato approvato.                   
La scelta della modalita' di rendicontazione avviene in sede di                 
presentazione dell'istanza. Eventuali variazioni devono essere                  
comunicate prima del termine dell'attivita' del progetto.                       
2.7.1 - Rendiconto finanziario                                                  
Il rendiconto finanziario deve essere sottoscritto, ai sensi della              
normativa vigente, dal legale rappresentante del soggetto                       
beneficiario - e nel caso di enti pubblici o di enti di diritto                 
pubblico anche dal responsabile di ragioneria dell'ente - in ordine             
alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle                  
attivita' ammesse a contributo.                                                 
Nel caso che l'attivita' sia stata svolta nell'ambito di un contratto           
di partenariato ai sensi del precedente punto 2.2.1, il rendiconto              
finanziario deve essere presentato da tutti i partner.Il rendiconto             
finanziario, redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto           
notorio, deve contenere:                                                        
a) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute per           
l'attuazione del progetto o per l'attuazione dell'annualita' del                
progetto della quale si chiede il saldo, articolato nei seguenti                
aggregati di spesa: - ammontare complessivo delle spese sostenute per           
il personale; - ammontare complessivo delle spese sostenute per la              
realizzazione del progetto; - ammontare delle spese generali imputate           
al progetto secondo quanto definito nei presenti criteri;                       
b) la dichiarazione che tutte le spese indicate sono state effettuate           
per la realizzazione delle attivita' relative al progetto ammesso a             
contributo e che rientrano nella categoria delle spese ammissibili;             
c) la dichiarazione che tutte le spese indicate sono supportate da              
titoli giustificativi, che sono regolarmente registrate nella                   
contabilita' e chiaramente identificabili per centro di costo o                 
all'interno della nota integrativa, e che i titoli giustificativi               
sono ordinatamente conservati e disponibili presso la sede legale per           
consentire l'effettuazione delle eventuali verifiche                            
tecnico-amministrative da parte della Regione;                                  
d) la dichiarazione che la quota di contributo richiesta non e'                 
coperta da altri contributi pubblici;                                           
e) l'indicazione dell'ammontare delle spese effettivamente pagate               
supportata dalla dichiarazione che tale ammontare non e' inferiore              
all'acconto percepito;                                                          
f) la dichiarazione che l'incidenza percentuale delle spese generali            
e' conforme a quanto stabilito dai presenti criteri.                            
Ai fini della corretta indicazione delle spese sostenute si richiama            
quanto previsto al precedente punto 2.4 in ordine all'ammissibilita'            
delle spese stesse.                                                             
2.7.2 - Relazione tecnica finale                                                
La relazione tecnica finale corredata dai dati, dalla documentazione            
e dai materiali prodotti nella realizzazione dei progetti dovra'                
essere prodotta, in allegato alla richiesta di saldo, sotto forma di            
file elettronico utilizzando lo specifico software.                             
Tutta la documentazione tecnica di supporto e gli allegati devono               
essere presentati sotto forma di file elettronici utilizzando lo                
specifico software ad eccezione dei prodotti che per la loro natura             
tecnica non possono essere ivi contenuti (pubblicazioni,                        
videocassette, ecc.) che dovranno essere invece consegnati                      
direttamente.                                                                   
2.8 - Controlli e verifiche a consuntivo                                        
I controlli e le verifiche a consuntivo previsti dall'art. 24 della             
legge attengono ai seguenti aspetti:                                            
a) verifiche sulla corrispondenza dell'attivita' svolta con quella              
ammessa e sul raggiungimento degli obiettivi nonche' sulla                      
corrispondenza della documentazione presentata a quanto stabilito dai           
presenti criteri. Le verifiche sono effettuate su ciascun progetto e            
costituiscono presupposto per la liquidazione del saldo del                     
contributo. Gli aspetti tecnici sono curati dal tutor del progetto              
che ne trasmette le risultanze al responsabile del procedimento per             
gli atti conseguenti. Il responsabile del procedimento potra'                   
disporre verifiche e sopralluoghi anche in corso d'opera in relazione           
alla particolare tipologia e complessita' dei singoli progetti;                 
b) controlli tecnico-amministrativi sulle dichiarazioni presentate in           
sede di richiesta di saldo. I controlli saranno effettuati a campione           
secondo le modalita' previste all'art. 71 e seguenti del DPR 445/00             
al fine di verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive            
rese dai soggetti beneficiari. Sono previste le seguenti forme di               
controllo tecnico-amministrativo che sara' effettuato su un campione            
di almeno il 10% dei progetti ai quali e' stato concesso il                     
contributo: - controllo preliminare alla liquidazione del saldo dei             
contributi; - controllo successivo alla liquidazione del saldo dei              
contributi. Il controllo consiste nell'esame dettagliato, da                    
effettuarsi presso la sede del beneficiario, dei documenti di                   
bilancio, delle scritture contabili e della documentazione                      
giustificativa delle spese sostenute relativi al progetto                       
controllato. Allo scopo l'Amministrazione pu richiedere                         
preventivamente un elenco dettagliato dei documenti giustificativi              
delle spese dichiarate nel rendiconto. Dell'intenzione di procedere             
al controllo l'Amministrazione dara' preventiva comunicazione al                
soggetto interessato. Il controllo sara' effettuato da una                      
commissione composta da due unita' con competenze                               
amministrativo-contabili con il supporto del tecnico referente                  
coadiuvato da un membro del gruppo di lavoro per la valutazione del             
progetto. Le risultanze del controllo saranno sintetizzate in                   
apposito verbale sulla base del quale il responsabile del                       
procedimento promuovera' l'adozione degli atti conseguenti. La                  
Commissione effettua i necessari riscontri, eventualmente anche                 
presso il domicilio fiscale, la sede operativa e gli eventuali                  
diversi luoghi di realizzazione del progetto con riferimento sia al             
beneficiario che agli eventuali partner.                                        
2.8.1 - Controlli aggiuntivi                                                    
Al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, il            
responsabile del procedimento potra' disporre ulteriori controlli su            
progetti non compresi nel campione, in base alle specifiche norme di            
legge.                                                                          
2.9 - Revoche e sanzioni                                                        
Per eventuali revoche e sanzioni si applica quanto previsto dalla               
L.R. 15/97 all'art. 18.                                                         
APPENDICE                                                                       
Attivita' di assistenza tecnica standard del settore delle produzioni           
vegetali                                                                        
Sono di seguito descritte alcune tipologie standard di attivita' di             
assistenza tecnica per il settore delle produzioni vegetali, assieme            
alle relative modalita' di valutazione della spesa ammissibile.                 
Tipologie standard di attivita'                                                 
a) Applicazione dei disciplinari di produzione integrata per la fase            
di campo e/o di post raccolta, anche finalizzati alla valorizzazione            
delle produzioni ai sensi della L.R. 28/99;                                     
b) applicazione delle norme tecniche di produzione integrata previste           
dal Programma regionale sviluppo rurale 2000-2006;                              
c) applicazione delle tecniche di produzione biologica definite dal             
Reg. CEE 2092/91 e successive modificazioni e per le analoghe misure            
previste dal PRSR 2000-2006.                                                    
Monitoraggio tecnico-scientifico                                                
All'interno della attivita' di assistenza tecnica e' compreso il                
monitoraggio delle pratiche agricole adottate dall'azienda e                    
l'inserimento dei dati nel sistema informativo regionale secondo                
modalita' definite a livello regionale; tale attivita' e' necessaria            
per la predisposizione dei bollettini e lo sviluppo di nuove                    
tecniche; dovranno essere sottoposte a monitoraggio tecnico almeno il           
5% delle aziende coinvolte con un minimo di 5 aziende per progetto              
secondo le modalita' standard definite a livello regionale.                     
Quantificazione della attivita'                                                 
Generalita' e modalita' di calcolo                                              
1) Ai fini della valutazione dei progetti di assistenza tecnica                 
vengono presi in considerazione i seguenti parametri: - tipo di                 
disciplinare o norme adottate/fase (incluso o escluso post-raccolta);           
- tipo coltura; - dimensione aziendale;                                         
2) per ciascuno di questi parametri sono di seguito elencati, in                
specifiche tabelle, i valori di coefficienti di correzione da                   
assegnare in relazione alle condizioni dei singoli progetti;                    
3) la superficie in ettari equivalenti, al fine della valutazione               
quali-quantitativa, viene ricalcolata per ciascuna coltura tenendo              
conto dei parametri sopra esposti attraverso il seguente calcolo:               
sup. ha equivalenti = sup. effettiva coltura (ha) x coeff. corr.                
coltura x coeff. corr. Tecnica/Fase x coeff. corr. Dimensione                   
aziendale.                                                                      
Valutazione disciplinare e fase interessata dai progetti                        
Vengono valutate al fine della selezione dei progetti nel settore               
delle coltivazioni le seguenti attivita', secondo il seguente schema            
di valori relativi:                                                             
Tecnica/disciplinare  Coefficiente correzione                                   
Disciplinare produzione integrata                                               
AT/QC (L.R. 28/98)  1                                                           
Disciplinare biologico                                                          
(Reg. CEE 2092/91 e segg.)  1,6                                                 
Valutazione colture                                                             
Per la valutazione di progetti che coinvolgono diverse colture il               
valore relativo delle colture, in relazione all'impegno nella                   
applicazione dei DPI, e' riportato nella seguente tabella:                      
Coltura  Coefficiente correzione                                                
melo, pero  1,2                                                                 
pesco, susino   1                                                               
albicocco, ciliegio, vite  0,8                                                  
actinidia, olivo, kaki   0,4                                                    
pomodoro da industria, patata,                                                  
cipolla, aglio  0,6                                                             
fagiolino da industria e da consumo                                             
fresco, fagiolo da industria, pisello                                           
da industria, spinacio da industria  0,5 per ciclo                              
fragola, pomodoro da mensa, cetriolo,                                           
melanzana, carota, zucchino, peperone,cocomero, melone - pieno campo            
lattuga pieno campo e serra, sedano,                                            
finocchio, cicoria scarola, radicchio,                                          
cavoli, ravanello  1,5 per ciclo                                                
fragola, pomodoro da mensa, cetriolo,                                           
lattuga, melanzana, carota, zucchino,                                           
peperone, cocomero, melone -                                                    
coltura protetta  3                                                             
asparago, zucca  1                                                              
barbabietola da zucchero  0,5                                                   
grano tenero, grano duro, riso, orzo,                                           
mais, sorgo, soia, girasole  0,3                                                
colture foraggere  0,15                                                         
Valutazione della dimensione aziendale                                          
Viene presa in considerazione la dimensione aziendale effettiva (non            
quella ponderata in ettari equivalenti) come parametro di correzione            
delle superfici coinvolte secondo il seguente schema:                           
Dimensione aziendale (ha effettivi)  Coefficiente correzione                    
>20  0,5                                                                        
>10-20   0,75                                                                   
> 5-10  1                                                                       
3-5  1,25                                                                       
 = Esempio di calcolo:                                                          
200 ha totali su un totale di 50 aziende = 4 ha/azienda da cui                  
coefficiente correzione = 1,25.                                                 
Spesa ammissibile                                                               
Spese per personale                                                             
La spesa massima ammissibile per il personale e' pari a Euro 130,00             
per ettaro equivalente.                                                         
Spese di realizzazione                                                          
Sono ammesse spese di realizzazione, secondo quanto definito al                 
precedente punto 2.4.2 in merito alla esclusione di spese che                   
usufruiscono di aiuti analoghi, con le seguenti precisazioni:                   
- maggiori spese per la applicazione di tecniche a minore impatto               
ambientale individuate nell'ambito di quelle ammesse dai disciplinari           
di produzione integrata o delle norme di agricoltura biologica: non             
ammesse se obbligatorie (es.: analisi del terreno per piano                     
concimazione);                                                                  
- maggiori spese per esecuzione analisi per la verifica/miglioramento           
della qualita' delle produzioni: non ammesse se obbligatorie (es.:              
analisi residui prodotti fitosanitari se obbligatori per marchio QC             
L.R. 28/98);                                                                    
- ulteriori maggiori spese per la applicazione dei disciplinari di              
produzione o delle norme di agricoltura biologica: non ammesse se               
obbligatorie.                                                                   
ALLEGATO B)                                                                     
Attuazione Programmi interregionali "Sementiero" e "Agricoltura e               
qualita'" - Misura 1 "Rintracciabilita' e qualita'" - Interventi di             
assistenza tecnica nel settore vegetale                                         
Per l'utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione per                    
l'attuazione della III Fase dei Programmi interregionali di cui alla            
Legge 499/99, con deliberazione n. 2232 del 10 novembre 2004 sono               
stati definiti le azioni da porre in essere ed i relativi budget di             
spesa.                                                                          
Alcune di tali azioni riguardano interventi di assistenza tecnica nel           
settore vegetale da realizzare attraverso la concessione di                     
contributi e precisamente:                                                      
- Azione 2 "Supporto all'applicazione di sistemi di qualita'                    
aziendale e rintracciabilita' in agricoltura" - Sottoazione 1                   
"Interventi di assistenza tecnica all'introduzione di sistemi di                
controllo sulla tracciabilita' delle sementi, con particolare                   
attenzione alla presenza/assenza di materiale geneticamente                     
modificato (OGM) all'interno della filiera produttiva" del Programma            
"Sementiero";                                                                   
- Azione 1 "Supporto all'applicazione di sistemi di qualita'                    
aziendale e rintracciabilita' in agricoltura" - Sottoazione 1                   
"Incentivazione all'introduzione di sistemi di controllo sulla                  
tracciabilita' delle sementi e delle coltivazioni proteiche, in                 
particolare per la presenza/assenza di materiale geneticamente                  
modificato (OGM) e messa a punto di disciplinari di produzione nella            
filiera produttiva delle sementi" - del Programma "Agricoltura e                
qualita'" - Misura 1 "Rintracciabilita' e qualita'".                            
Nel presente documento sono definite le modalita' per la selezione di           
progetti dedicati all'introduzione di sistemi di controllo sulla                
tracciabilita' delle sementi, con particolare attenzione alla                   
presenza/assenza di materiale geneticamente modificato.                         
L'intero procedimento e' disciplinato dai criteri e modalita'                   
generali stabiliti per l'attuazione del Capo I "Attivita' di                    
assistenza tecnica di livello regionale ed interprovinciale" del                
Titolo III della L.R. 28/98 nel settore delle produzioni vegetali,              
riportati nell'Allegato A).                                                     
Nel presente documento sono inoltre fissati gli aspetti specifici che           
integrano i criteri generali sopra richiamati, e precisamente:                  
- tipologia di intervento e attivita' ammesse;                                  
- caratteristiche specifiche in relazione alla tematica considerata;            
- percentuale di contributo;                                                    
- risorse disponibili;                                                          
- termini per la presentazione delle domande e durata del                       
procedimento.                                                                   
Tipologia di intervento                                                         
Assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale - art. 11,           
comma 1, lett. a), L.R. 28/98.                                                  
Attivita' ammesse                                                               
Assistenza tecnica a iniziative volte alla introduzione di sistemi di           
controllo sulla tracciabilita' delle sementi, con particolare                   
attenzione alla presenza/assenza di materiale geneticamente                     
modificato (OGM); le attivita' dovranno essere orientate                        
prevalentemente alle colture di mais e soia e potranno estendersi ad            
altre colture con problemi di potenziale contaminazione da OGM.                 
Caratteristiche specifiche                                                      
I progetti devono prevedere uno sviluppo triennale delle attivita'.             
Verranno considerati prioritari i progetti aventi come obbiettivo               
finale la valorizzazione del prodotto attraverso l'integrazione di              
filiera.                                                                        
Percentuale di contributo                                                       
La percentuale di contributo e' fissata nel 50% della spesa ritenuta            
ammissibile. Il contributo non potra' in ogni caso essere superiore a           
quanto richiesto nella domanda.                                                 
Risorse disponibili                                                             
Le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento dei                
progetti ammessi a contributo per l'intero sviluppo temporale dei               
progetti stessi ammontano ad Euro 510.265,29, in coerenza con quanto            
previsto nella richiamata deliberazione 2232/04.                                
Le risorse predette trovano allocazione sul bilancio regionale per              
l'esercizio finanziario 2005 some segue:                                        
- quanto ad Euro 319.660,29 sul Capitolo 18320 "Interventi per                  
l'attuazione dei Programmi interregionali previsti nell'ambito del              
Documento Programmatico agroalimentare, agroindustriale e forestale             
2001-2003 - Programma "Sementiero" (art. 2, comma 2, Legge 23                   
dicmembre 1999, n. 499) - Mezzi statali";                                       
- quanto ad Euro 190.605,00 sul Capitolo 18324 "Interventi per                  
l'attuazione dei Programmi interregionali previsti nell'ambito del              
Documento Programmatico agroalimentare, agroindustriale e forestale             
2001-2003 - Programma "Agricoltura e qualita'" (art. 2, comma 2,                
Legge 23 dicembre 1999, n. 499) - Mezzi statali";                               
compresi nell'Unita' previsionale di base 1.2.1.2.5561 "Attuazione              
Programmi interregionali - Risorse statali".                                    
Termine per la presentazione delle domande e durata del procedimento            
Il termine ultimo per la presentazione delle domande presso                     
l'apposito sportello e' fissato alle ore 12 del 6 maggio 2005.                  
L'approvazione della graduatoria dovra' essere disposta con atto                
formale del Dirigente regionale competente entro 90 giorni dalla                
scadenza del termine di presentazione delle domande.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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