REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 224

Modalita' di funzionamento della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 5/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- gli artt. 6 e 7 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per                     
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche             
alle leggi regionali 21 febbraio 1990 n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2",             
con cui e' stata istituita la Consulta regionale per l'integrazione             
sociale dei cittadini stranieri immigrati e definita la sua                     
composizione;                                                                   
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 347 del 20                
dicembre 2004 di nomina dei componenti della Consulta regionale per             
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati composta, ai           
sensi dell'art. 7 comma 1, della L.R. 5/04, dall'Assessore competente           
per materia che la presiede, da diciotto rappresentanti degli                   
stranieri, da tre membri designati dalle organizzazioni                         
imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, da           
tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori              
maggiormente rappresentative, da tre rappresentanti delle autonomie             
locali regionali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali           
dell'Emilia-Romagna, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza           
regionale del Terzo settore, da un rappresentante dei Consigli                  
territoriali per l'immigrazione, da un rappresentante dell'Ufficio              
scolastico regionale e da un rappresentante della Direzione regionale           
del lavoro;                                                                     
considerato che l'art. 21, comma 2 della L.R. 5/04, stabilisce che              
"in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, la Consulta                  
regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri                    
immigrati resta in carica fino alla scadenza del successivo mandato             
amministrativo rispetto a quello di approvazione della presente                 
legge";                                                                         
ritenuto pertanto che le nomine effettuate con il sopra citato                  
decreto del Presidente della Giunta regionale 347/04 abbiano                    
validita' anche per tutta la durata del prossimo mandato                        
amministrativo e non solo per quello attualmente in scadenza;                   
dato atto che, ai sensi del citato art. 7, terzo comma della L.R.               
5/04, la Giunta regionale e' chiamata a disciplinare le modalita' di            
funzionamento della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei           
cittadini stranieri immigrati;                                                  
vista la L.R. 27 maggio 1994, n. 24 ed in particolare gli artt. 23 e            
24 sulla durata ed il funzionamento dei collegi, sui verbali e sulla            
documentazione dell'attivita';                                                  
ritenuto pertanto opportuno attivare la Consulta di cui all'oggetto             
disciplinando le modalita' di funzionamento della medesima cosi' come           
riportato nell'allegato alla presente deliberazione, che ne forma               
parte integrante e sostanziale;                                                 
richiamato inoltre l'art. 7, comma 4 della L.R. 5/04 che prevede la             
partecipazione alle sedute della Consulta a titolo gratuito ad                  
eccezione dei membri rappresentanti degli stranieri, di cui al comma            
1, lett. b) del sopra citato art. 7, per i quali si applicano le                
disposizioni della L.R. 18 marzo 1985, n. 8;                                    
vista la L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni, recante           
norme in materia di compensi e rimborsi spettanti ai componenti di              
organi collegiali;                                                              
ritenuto di corrispondere ai membri della Consulta di cui al comma 1,           
lett. b) del sopra citato art. 7 della L.R. 5/04 un gettone di                  
presenza pari ad Euro 28,41, al lordo delle ritenute di legge, per              
ogni singola seduta secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1                
della L.R. 8/85;considerato pertanto necessario adottare                        
contestualmente apposito impegno di spesa per provvedere alla                   
liquidazione dei gettoni di presenza  ai membri della Consulta di cui           
al comma 1, lettera b) dell'art. 7, L.R. 5/04, per la partecipazione            
alle sedute che si terranno entro il 31/12/2005;                                
ritenuto di dover impegnare la somma di Euro 2.000,00 che trova                 
copertura sul Capitolo di bilancio 50020 "Spese per il funzionamento            
- compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le               
indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri              
estranei alla Regione - di consigli, comitati e commissioni. Spese              
obbligatorie", UPB 1.2.1.1.100 - del bilancio per l'esercizio 2005              
che presenta la necessaria disponibilita';                                      
ritenuto inoltre che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47 della            
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 e che pertanto si possa procedere                  
all'assunzione dell'impegno di spesa con il presente atto;                      
viste le leggi regionali:                                                       
- 27/04;                                                                        
- 28/04 di approvazione del bilancio per l'esercizio 2005;                      
- 15 novembre 2001, n. 40, ed in particolare gli artt. 47 e 49;                 
- 43/01;                                                                        
richiamata la propria deliberazione n.447 del 24 marzo 2003 avente              
per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;                                     
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale alla Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, ai               
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria               
deliberazione 447/03;                                                           
- del parere di regolarita' contabile espresso ai sensi della L.R.              
43/01 e della citata deliberazione 447/03 dalla dr.ssa Amina Curti,             
Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse finanziarie;                       
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.                
Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di definire le modalita' di funzionamento della Consulta regionale           
per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui             
agli artt. 6 e 7 della L.R. 5/04, cosi' come riportato nell'Allegato            
"A" della presente deliberazione, che ne forma parte integrante e               
sostanziale;                                                                    
b) di corrispondere ai membri della Consulta rappresentanti degli               
stranieri di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 7 della L.R. 5/04             
un gettone di presenza pari ad Euro 28,41, al lordo delle ritenute di           
legge, per ogni singola seduta secondo quanto previsto dall'art. 1,             
comma 1 della L.R. 8/85;                                                        
c) di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.000,00 registrata al             
n. 483 di impegno sul Capitolo 50020 "Spese per il funzionamento -              
compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le                 
indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri              
estranei alla Regione - di consigli, comitati e commissioni. Spese              
obbligatorie", UPB 1.2.1.1.100 - del Bilancio per l'esercizio 2005              
che presenta la necessaria disponibilita';                                      
d) di dare atto che alla liquidazione dei rimborsi delle spese                  
relative al funzionamento della Consulta, provvedera', sulla base dei           
verbali delle sedute della Consulta regionale nel corso dell'anno               
2005, il Dirigente regionale competente con propri atti formali, ai             
sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e della delibera della Giunta               
regionale 447/03;                                                               
e) di dare atto che la presente deliberazione verra' pubblicata nel             
Bollettino Ufficiale regionale.                                                 
ALLEGATO A                                                                      
Modalita' di funzionamento della Consulta regionale per                         
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di  cui agli           
artt. 6 e 7 della L.R. 5/04                                                     
Premessa                                                                        
La Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini                  
stranieri immigrati - di seguito denominata "Consulta" - e' stata               
istituita con la L.R. 5/04 "Norme per l'integrazione sociale dei                
cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21                
febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2" (artt. 6 e 7) quale                 
strumento di coordinamento degli interventi per l'immigrazione di cui           
si avvale la Giunta regionale anche in raccordo con i Consigli                  
territoriali per l'immigrazione di cui al DLgs 286/98.                          
In particolare, tra le funzioni principali della Consulta sono                  
previste le attivita' di proposta alla Giunta regionale nella                   
formulazione del programma triennale per l'integrazione sociale dei             
cittadini stranieri immigrati, le attivita' di supporto alla                    
osservazione del fenomeno migratorio, la funzione di supporto alla              
attivita' di stima dei fabbisogni lavorativi e di indicazione annuale           
delle quote di ingresso necessarie, un ruolo di proposta e                      
osservazione costante in ordine alle iniziative e agli interventi               
regionali previsti dalla legge regionale ed un ruolo consultivo                 
generale su ogni argomento in materia di immigrazione (art. 6, comma            
1 della L.R. 5/04).                                                             
Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 5/04, la Consulta e'                   
composta dall'Assessore competente per materia che la presiede, da              
diciotto rappresentanti degli stranieri,  da  tre membri designati              
dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro                       
maggiormente rappresentative, da tre membri designati dalle                     
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative,           
da tre rappresentanti delle Autonomie locali regionali, designati               
dalla Conferenza Regione-Autonomie locali dell'Emilia-Romagna, da tre           
rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del Terzo                   
settore, da un rappresentante dei Consigli territoriali per                     
l'immigrazione, da un rappresentante dell'Ufficio scolastico                    
regionale e da un rappresentante della Direzione regionale del                  
lavoro.                                                                         
Organizzazione e funzionamento                                                  
La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio           
funzionamento e definire tutti i criteri utili a meglio assolvere               
alle proprie funzioni.                                                          
La Consulta assolve alle funzioni di cui all'art. 6, comma 1 della              
L.R. 5/04.                                                                      
La segreteria della Consulta e' tenuta dalla struttura regionale                
competente identificata dall'Assessore competente per materia.                  
La Consulta si riunisce di regola due volte l'anno in seduta                    
ordinaria. Ogni qualvolta se ne rilevi la necessita' la Consulta puo'           
essere convocata in seduta straordinaria.                                       
La Consulta puo' eleggere al proprio interno un Comitato esecutivo              
e/o organizzarsi in sezioni tematiche per l'assolvimento di                     
adempimenti particolari.                                                        
Il Comitato esecutivo se regolarmente eletto e/o le sezioni tematiche           
se effettivamente organizzate, sono parte integrante della Consulta e           
ad essa riportano tutte le iniziative di proposta, impulso,                     
sensibilizzazione, verifica e valutazione effettuate.                           
La Consulta, anche tramite il Comitato esecutivo e/o le sezioni                 
tematiche, puo' promuovere e/o partecipare a momenti d'incontro con             
tutti i soggetti interessati alle politiche per l'integrazione                  
sociale dei cittadini stranieri immigrati.                                      
Alle sedute della Consulta partecipano in qualita' di "invitati                 
permanenti" e senza diritto di voto i Dirigenti della struttura                 
regionale competenti per materia.                                               
La Consulta puo' invitare permanentemente o di volta in volta alle              
sedute senza diritto di voto rappresentanti di enti, istituzioni,               
soggetti del Terzo settore, Dirigenti ed esperti.                               
La partecipazione alle sedute della Consulta e' a titolo gratuito. Ai           
soli rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati componenti                
della Consulta di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) della L.R. 5/04,            
viene corrisposto un compenso pari ad Euro 28,41 secondo quanto                 
previsto dall'art. 1 della L.R. 8/85.                                           
Annualmente la Consulta invia al Presidente della Giunta regionale              
una relazione dettagliata sull'attivita' svolta.                                
La Consulta adotta con la presenza di almeno la meta' degli aventi              
diritto al voto un regolamento interno per disciplinare le modalita'            
di convocazione, di validita' delle riunioni, di svolgimento delle              
sedute, di votazione. Analoga maggioranza e' richiesta per le                   
modifiche del regolamento interno.                                              
Durata in carica                                                                
Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 5/04, i componenti della               
Consulta durano in carica fino alla scadenza del Consiglio                      
regionale.                                                                      
Il Comitato esecutivo se eletto e/o le sezioni tematiche se                     
organizzate, hanno la medesima durata della Consulta.                           
La Consulta in scadenza esercita le proprie funzioni fino                       
all'insediamento della Consulta successiva e comunque non oltre sei             
mesi dall'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale.             
Modalita' di nomina dei componenti                                              
Gli organismi interessati sono tenuti a designare i propri                      
rappresentanti, mediante comunicazione scritta da fare pervenire                
entro 30 giorni dalla richiesta formulata dall'Assessore regionale              
competente in materia di immigrazione.                                          
Tenuto conto delle designazioni suddette, il Presidente della Giunta            
regionale nomina la Consulta.                                                   
In caso di inadempienza da parte di alcuni degli organismi                      
interessati, la Consulta e' comunque nominata qualora siano stati               
designati almeno i 3/4 dei componenti, rimandando a successivo atto             
l'integrazione e/o modifica dei componenti della stessa.                        
Sede                                                                            
La Consulta si riunisce di norma presso la sede della Regione                   
Emilia-Romagna.                                                                 

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina