REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2005, n. 1274

Rideterminazione di canoni e spese istruttorie per derivazioni di acqua pubblica ai sensi degli artt. 152 e 153 della L.R. 3/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
- la L.R. 21 aprile 1999, n3;
considerato che:
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e
locale" all'art. 152 fissa i canoni per i diversi usi delle acque
pubbliche derivate, stabilendone anche gli importi minimi e dando
facolta' alla Giunta regionale di rideterminare tali canoni anche in
diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o
tipologie di utilizzo;
valutato:
- che il canone minimo previsto per l'uso "industriale" risulta
particolarmente elevato per portate di modesta entita';
ritenuto:
- che sia opportuna una rideterminazione in diminuzione del canone
minimo per determinate portate nell'ambito dei prelievi ad uso
industriale;
- che risulti congruo stabilire che gli importi dei canoni dovuti per
le derivazioni d'acqua pubblica ad uso industriale non possano essere
inferiori a:
1. Euro 250,00 per volumi d'acqua concessa inferiori o uguali a 500
mc/a;
2. Euro 500,00 per volumi d'acqua concessa compresi tra 501 mc/a e
3000 mc/a;
- che, in considerazione del fatto che il rilascio dei titoli
ricognitori delle concessioni preferenziali e dei riconoscimenti di
antico diritto d'uso di cui all'art. 50 della L.R. 7/04 sta avendo
luogo solo ora, risulti opportuno, con riferimento a tali fattispecie,
applicare i canoni minimi soprariportati con decorrenza 1 gennaio
2001;
considerato, inoltre:
- che l'art. 153 della citata L.R. 3/99 determina le spese
d'istruttoria in modo forfettario nella misura minima, prevedendo la
possibilita' di rideterminare tali importi, anche in diminuzione, per
particolari categorie di utenti o in relazione a determinate tipologie
di utilizzo;
- che risulta opportuno intervenire sulle spese di istruttoria
differenziandole, sulla base del disposto del citato art. 153 della
L.R. 3/99, essendo in generale necessaria una istruttoria piu' snella,
rispetto a quella ordinariamente prevista, per il rilascio per le
istanze di rinnovo senza varianti sostanziali e per le istanze di
variante non sostanziale;
ritenuto:
- che risulti opportuno fissare un ulteriore importo minimo dovuto per
l'istruttoria delle istanze di rinnovo senza varianti sostanziali e
per istanze di varianti non sostanziali, fissandolo forfettariamente
in Euro 75;
- che tale importo minimo non e' comunque applicabile  ai rinnovi di
concessioni preferenziali assentiti ope legis ai sensi dell'art. 50
della L.R. 7/04, in quanto per tali concessioni l'istruttoria tesa a
verificare la compatibilita' del prelievo sia con l'equilibrio del
bilancio idrico sia con le previsioni del PTA verra' eseguita solo in
sede di rinnovo;
- che conseguentemente le spese d'istruttoria tese al rinnovo di tali
concessioni sono corrispondenti, a seconda della tipologia, a quelle
dovute per l'istruttoria di domande di nuova concessione;
- che per rinnovi di concessioni di derivazione di acqua pubblica per
uso consumo umano comportanti un prelievo medio fino a 0,1 l/s, le
spese d'istruttoria sono pari a quelle dovute per domande ex novo,
essendo gia' fissate in misura ridotta;
- che infine, qualora l'istruttoria tesa al rilascio del rinnovo
risulti particolarmente complessa o necessitante di rilievi,
accertamenti o sopralluoghi, l'importo dovuto per le relative spese
debba essere quantificato e motivato nel disciplinare e non possa
comunque essere fissato in misura superiore a quanto dovuto per
l'istruttoria di nuove concessioni di uguale tipologia;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo
2003, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa
Leopolda Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.
43/01 e della propria deliberazione 447/03;
tutto cio' premesso, dato atto, valutato e ritenuto;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni sopra esposte, e che si intendono qui integralmente
richiamate:
a) di stabilire che gli importi dei canoni dovuti per derivazioni
d'acqua pubblica ad uso industriale non possano essere inferiori a:
1. Euro 250,00 per volumi d'acqua concessa inferiori o uguali a 500
mc/a;
2. Euro 500,00 per volumi d'acqua concessa compresi tra 501 mc/a e
3000 mc/a;
b) di stabilire che per le concessioni preferenziali e per i
riconoscimenti di antico diritto d'uso si applicano i canoni minimi
soprariportati con decorrenza 1 gennaio 2001;
c) di fissare un ulteriore importo minimo dovuto per l'istruttoria
delle istanze di rinnovo senza varianti sostanziali e per istanze di
varianti non sostanziali, nella misura di Euro 75;
d) di stabilire che tale importo minimo non e' comunque applicabile ai
rinnovi di concessioni preferenziali assentiti ope legis ai sensi
dell'art. 50 della L.R. 7/04, per le quali le spese d'istruttoria tese
al rinnovo sono corrispondenti, a seconda della tipologia, a quelle
dovute per l'istruttoria di domande di nuova concessione;
e) di stabilire che per rinnovi di concessioni di derivazione di acqua
pubblica per uso consumo umano comportanti un prelievo medio fino a
0,1 l/s, le spese d'istruttoria sono pari a quelle dovute per domande
ex novo, essendo gia' fissate in misura ridotta;
f) di stabilire che qualora l'istruttoria tesa al rilascio del rinnovo
risulti particolarmente complessa o necessitante di rilievi,
accertamenti o sopralluoghi, l'importo dovuto per le relative spese
debba essere quantificato e motivato nel disciplinare e non possa
comunque essere fissato in misura superiore a quanto dovuto per
istruttorie di nuove concessioni di uguale tipologia;
g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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