REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di apertura di una cava in localita' Fratta Terme - Ambito estrattivo n. 1 del PAE comunale di Bertinoro e della relativa strada di servizio ricadente nei comuni di Forli' e Bertinoro

L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica                      
la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) - ex              
artt. 9 e 10 della L.R. 9/99 - relativa al progetto di apertura di              
una cava in localita' Fratta Terme - Ambito estrattivo n. 1 del PAE             
comunale di Bertinoro e della relativa strada di servizio ricadente             
nei comuni di Forli' e Bertinoro.                                               
Il progetto e' presentato dalla Ditta S.G.S. Srl.                               
Il progetto interessa il territorio dei comuni di Bertinoro e Forli'            
e della provincia di Forli'-Cesena.                                             
Il progetto rientra tra quelli indicati alla voce B.3.4 "Cave e                 
torbiere" dell'Allegato B.3 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed           
integrazioni ed e' soggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b)            
della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, ad una                  
procedura di screening di competenza provinciale, anziche' comunale,            
perche' interessa il territorio di due comuni.                                  
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come                   
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'autorita' competente           
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.             
32257/173 del 10/5/2005, ha assunto la seguente decisione:                      
"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA                                     
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 18 maggio           
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla                       
coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia denominato Ambito 1 del             
Polo "La Penitenziera", in localita' "Fratta Terme" del Comune di               
Bertinoro, e della relativa strada di servizio, ricadente nei comuni            
di Bertinoro e Forli', presentato dalla Ditta S.G.S. Srl,                       
dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:                   
 1) avendo accertato la parziale sovrapposizione delle opere e degli            
interventi previsti per l'attuazione dell'intervento estrattivo, in             
zona compresa all'interno della fascia di tutela del fiume Ronco,               
tutelata ai sensi dell'art. 142 del DLgs 42/04 (vincolo                         
ambientale-paesaggistico), si richiama la necessita' di subordinare             
l'attivita' di coltivazione e le necessarie opere in progetto                   
all'acquisizione della necessaria autorizzazione per il superamento             
del vincolo ambientale-paesaggistico previsto ai sensi dall'art. 146,           
comma 14 del DLgs 42/04;                                                        
 2) le modalita' di coltivazione e ripristino dell'area di cava                 
dovranno scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal progetto               
presentato, cosi' come integrato con le modifiche derivanti                     
dall'adempimento delle prescrizioni relative alla sistemazione                  
finale, ed attuando tutti gli interventi indicati nella tavola di               
sistemazione finale. Dovra' essere previsto, inoltre, lo scrupoloso             
mantenimento, a seguito dell'attuazione dell'intervento estrattivo,             
di uno spessore di almeno 50 centimetri del materasso ghiaioso                  
soggiacente il substrato pliocenico necessario a consentire il                  
deflusso delle acque sotterranee, l'alimentazione dei laghetti                  
insistenti sull'area e l'efficace drenaggio delle acque di                      
infiltrazione meteorica;                                                        
 3) premesso che nella definizione delle distanze di scavo rispetto             
al limite di proprieta' trova applicazione quanto stabilito dall'art.           
891 del Codice civile, articolo attinente le distanze dal confine di            
canali e fossi, applicabile, secondo la giurisprudenza consolidata,             
anche alle escavazioni non provvisorie eseguite per l'estrazione di             
materiale di qualunque specie, si ritiene che anche nei confronti dei           
confini con le proprieta' oggetto futura e prossima estrazione                  
l'avvicinamento degli scavi fino al limite della proprieta' possa               
essere possibile esclusivamente attraverso la sottoscrizione di una             
convenzione, redatta in forma scritta ad substantiam ai sensi                   
dell'art. 1350 n. 4 Codice civile, con cui venga acquisito l'assenso            
del proprietario del fondo confinante;                                          
 4) durante tutte le fasi di coltivazione previste dovranno essere              
impiegati contemporaneamente un solo mezzo operatore e un mezzo di              
trasporto;                                                                      
 5) in fase di coltivazione dovranno essere messe in atto tutte le              
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della              
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri                
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi           
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire           
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla                    
normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al            
fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti           
dalla movimentazione dei materiali, dal funzionamento dei mezzi                 
operatori e dalla movimentazione dei mezzi si prescrive quanto segue:           
- copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni; -                
copertura degli accumuli di materiale mediante teloni nei periodi di            
inattivita'; - si dovra' provvedere nei periodi secchi alla periodica           
umidificazione degli eventuali depositi di accumulo provvisorio,                
delle vie di transito alle aree di scavo non asfaltate (interne ed              
esterne all'area di cava) e dei fronti di scavo;                                
 6) alla luce di quanto evidenziato nello studio presentato e dei               
risultati delle simulazioni effettuate e di quanto espressamente                
previsto dal proponente in merito all'esecuzione di un monitoraggio,            
si ritiene necessario, al fine di verificare i risultati dello                  
studio, pianificare e predisporre un programma di monitoraggio della            
qualita' dell'aria della zona, a carico del proponente, seguendo le             
indicazioni operative di seguito riportate: - e' necessario prevedere           
un piano di monitoraggio della qualita' dell'aria in corso d'opera di           
durata annuale caratterizzato da due campagne di monitoraggio                   
stagionali (invernale ed estiva) della durata di 10 giorni                      
consecutivi ciascuna per singolo punto, in modo da poter verificare             
il livello di qualita' dell'aria nei periodi monitorati e l'eventuale           
impatto prodotto dall'attivita' estrattiva. Tali campagne dovranno              
essere effettuate in periodi caratterizzati da operazioni di                    
coltivazione particolarmente gravosi in termini di emissioni di                 
inquinanti in relazione alla ubicazione dei punti di monitoraggio e             
dei ricettori esistenti; - le campagne di monitoraggio dovranno                 
essere effettuate in prossimita' di due punti caratterizzati dai                
recettori R4 e Rl (Case la Fratta) (lato cava), indicati                        
nell'elaborato SIA.03.01: Valutazione inquinanti aerodispersi ambito            
1 - Revisione 2, allegato al S.I.A.; - dovranno essere monitorati i             
parametri PM10, PTS, NO2, NOx, mediante mezzo mobile, od attraverso             
altra metodologia di campionamento ritenuta maggiormente                        
significativa e utile allo scopo prefissato; - i periodi stagionali             
(caratterizzati dalle condizioni meteoclimatiche maggiormente                   
sfavorevoli presso i ricettori considerati), l'esatta ubicazione dei            
punti di monitoraggio, le misurazioni e le metodologie di analisi ed            
elaborazione dati dovranno essere preventivamente concordati con ARPA           
e Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio                        
Pianificazione territoriale, al fine di ottenere, a seguito degli               
esiti delle campagne di monitoraggio, dati rappresentativi per i                
parametri monitorati e degli eventuali impatti prodotti dalla                   
attivita' in oggetto; - nell'eventualita' che durante le campagne di            
monitoraggio si verifichino (secondo quanto disposto e previsto dagli           
Enti sopra citati) condizioni (sia in termini di presenza e modalita'           
di lavorazioni e coltivazioni sia in termini di condizioni meteo o              
eventi di altro genere) che possano causare l'acquisizione di dati              
non significativi per gli scopi prefissati, la campagna specifica               
dovra' essere ripetuta; nell'eventualita' che le campagne di misure             
effettuate durante la coltivazione della cava evidenzino (secondo               
quanto valutato da ARPA e Amministrazione provinciale di                        
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale) situazioni di              
criticita' in termini di qualita' dell'aria e di protezione della               
salute umana e della vegetazione dovute all'attivita' in oggetto,               
dovranno tempestivamente essere messe in atto da parte del                      
propronente misure di mitigazione opportune in grado di garantire il            
rispetto dei limiti di legge; - il monitoraggio da promuovere in                
corso di esercizio dovra' essere effettuato, in relazione con le                
previsioni del piano di coltivazione, in periodo di piena                       
operativita' dell'attivita' di coltivazione da parte del proponente,            
in concomitanza di interventi comportanti la movimentazione di                  
ingenti volumi di terreno e/o il coinvolgimento di ampie superfici              
(situazione peggiore in termini di emissione di inquinanti prodotti,            
di concentrazione di mezzi impiegati e intensita' di attivita'                  
lavorative in prossimita' dei ricettori analizzati), e dovra' essere            
iniziato entro 6 mesi dall'inizio dei lavori di coltivazione. La                
comunicazione di inizio attivita' dovra' essere effettuata a cura del           
proponente l'attivita' estrattiva ad ARPA ed all'Amministrazione                
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;             
 7) gli esiti dei monitoraggi di cui al punto precedente dovranno, al           
termine di ogni singola campagna stagionale prevista, essere                    
tempestivamente inviati a cadenza semestrale ad ARPA di Forli'-Cesena           
e all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio                    
Pianificazione territoriale;                                                    
 8) in periodo precedente all'inizio delle ordinarie attivita' di               
coltivazione dovra' essere realizzato, lungo l'intero perimetro di              
cava, un rilevato in terra di altezza pari a 3 m dal piano campagna;            
 9) in periodo immediatamente precedente all'inizio di lavorazioni              
nell'ambito del settore di cava ubicato in prossimita' del confine              
prospiciente ciascun singolo ricettore presente (ricettori Rl, R3,              
R4), tali da produrre condizioni di lavorazione e di conseguente                
rumore prodotto maggiormente gravose per ciascun singolo ricettore              
medesimo, dovra' essere realizzata una barriera acustica temporanea             
di altezza pari a 2 m ubicata sulla sommita' del terrapieno e avente            
dimensioni tali da garantire il rispetto dei limiti vigenti presso il           
ricettore di volta in volta interessato;                                        
10) si ritiene necessario che, a seguito della realizzazione delle              
misure di mitigazione acustica sopra descritte (rilevato e barriere             
temporanee), vengano effettuati rilievi fonometrici seguendo le                 
modalita' di seguito descritte: - devono essere eseguiti, secondo le            
modalita' stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a                     
determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in            
periodo diurno in prossimita' dei ricettori presenti maggiormente               
prossimi all'area della cava (ricettori Rl, R4). Tali rilievi vanno             
eseguiti all'interno degli ambienti abitativi, monitorando il rumore            
residuo in assenza di attivita' di lavorazione ed il livello                    
equivalente di rumore ambientale con cava in attivita'; - devono                
essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore ambientale             
in periodo diurno (16 ore in continuo), in prossimita' dei ricettori            
maggiormente prossimi all'area della cava (ricettori Rl, R4), secondo           
le modalita' stabilite dalla normativa vigente, in fase di esercizio,           
al fine di verificare i possibili incrementi di rumorosita' prodotti            
dalla attivita' in esame rispetto ai livelli esistenti e il rispetto            
dei valori limite vigenti nelle aree monitorate; - il monitoraggio di           
cui ai due punti precedenti dovra' essere eseguito da ARPA entro i 2            
mesi successivi alla realizzazione presso il singolo ricettore                  
monitorato degli interventi di mitigazione acustica sopra descritti             
(rilevato e barriera mobile) in condizioni di lavorazione                       
maggiormente gravose per i singoli ricettori monitorati, con oneri a            
carico della societa' proponente; - le comunicazioni di inizio                  
attivita' nonche' le tempistiche di coltivazione dei singoli settori            
e di realizzazione degli interventi di mitigazione acustica                     
descritti, dovranno essere effettuate, a cura del proponente, ad ARPA           
ed all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio                   
Pianificazione territoriale; - tutti i risultati e le relative                  
conclusioni dovranno essere trasmessi all'Amministrazione provinciale           
di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e alla                   
societa' proponente; - in caso di verifica da parte di ARPA del                 
mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno tempestivamente essere            
messe in atto dal proponente, a proprio carico, entro e non oltre 1             
mese dalla comunicazione dei risultati del monitoraggio da parte di             
ARPA ai soggetti sopra elencati, idonee misure di mitigazione                   
acustica al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti             
presso tutti i ricettori presenti;                                              
11) durante le attivita' di estrazione e lavorazione e trasporto                
lungo la strada di accesso, dovranno essere messi in atto tutti gli             
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia                   
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in                   
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante un'adeguata organizzazione delle singole               
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria limitazione e               
regolamentazione dei flussi di traffico indotti e delle relative                
velocita' massime consentite, sia con l'eventualmente necessaria                
realizzazione di misure di mitigazione temporanee (trincee, rilevati            
o barriere mobili), al fine di garantire il rispetto dei valori                 
limite vigenti nelle aree interessate dalle attivita' previste e in             
prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei               
periodi di loro attivita';                                                      
12) al fine di ridurre il rischio di possibili dispersioni e                    
contaminazioni al suolo di sostanze idroinquinanti, l'eventuale                 
stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari all'utilizzo e              
gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite aree                     
opportunamente confinate e impermeabilizzate, inoltre, i mezzi                  
utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione, dovranno permanere                
sulle zone di lavoro per il solo periodo del loro impiego ed essere             
posizionate nelle fasi di inattivita' entro un piazzale appositamente           
predisposto allo scopo isolato dalla rete scolante;                             
13) dovra' essere realizzata una compagine arborea nell'area compresa           
tra il confine dell'ambito 1 lato nord e il ciglio superiore della              
scarpata nella quale si riscontra la presenza dell'affioramento                 
roccioso e per uno spessore costante di circa 30 m, nell'area dove              
termina l'affioramento, fino al confine est dell'ambito 1, seguendo             
un andamento parallelo al confine dell'ambito che costeggia il fiume.           
La piantumazione dovra' essere caratterizzata da una copertura non              
inferiore al 60% e dalla commistione di essenze arboree e arbustive             
distribuite secondo un sesto di impianto irregolare. In particolare,            
per quel che riguarda gli alberi da piantumare e' necessario                    
sostituire la roverella, a causa della maggior compatibilita con i              
suoli asciutti, con una specie piu' tipicamente perifluviale (a                 
titolo esemplificativo si menzionano Salix alba, Alnus cordata,                 
Populus alba, Populus nigra), mentre, relativamente agli arbusti, si            
confermano Sanguinella (Cornus sanguinea), prugnolo (Prunus spinosa),           
vescicaria (Colutea arborescens), ciavardello (Sorbus torminalis) e             
fusaggine (Euonymus europaeus), mantenendo le distanze di impianto e            
le percentuali previste dal progetto;                                           
14) dovra' essere prevista la manutenzione dell'impianto arboreo per            
i primi cinque anni dalla messa a dimora delle piante anziche' per i            
primi due previsti dal progetto. Tale ampliamento del periodo di                
manutenzione si rende necessario, oltre che per ottemperare a quanto            
previsto dal PIAE, anche al fine di garantire maggiori possibilita'             
di riuscita dell'impianto. I principali interventi di manutenzione da           
prevedere sono: l'accertamento delle fallanze e la sostituzione delle           
piante morte con elementi della stessa specie o di specie diversa               
avente la stessa potenzialita' di sviluppo, lo sfalcio del cotico               
erboso, l'annaffiatura di soccorso nell'ipotesi che non venga                   
realizzato un impianto di irrigazione e la manutenzione o ripristino            
della rete idraulica di regimazione delle acque meteoriche;                     
15) il terreno vegetale che ricopre il substrato litoide dovra'                 
essere accantonato a margine dell'area estrattiva per essere                    
distribuito su tutta l'area di recupero al termine dei lavori di                
estrazione. Per favorire il mantenimento della microflora e                     
microfauna presente nel terreno i cumuli dovranno essere realizzati             
facendo attenzione a evitare compattamenti eccessivi e processi di              
asfissia e prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti               
erbosi, fogliame o semina di coltura da sovescio;                               
16) considerata la possibilita' che si verifichino impatti a carico             
degli ecosistemi e della fauna presenti nel pSIC It4080006 "Meandri             
del Fiume Ronco", a seguito della realizzazione e dell'esercizio                
della viabilita' di servizio alla cava e del relativo guado                     
sommergibile sul fiume Ronco, e' necessario, ai sensi dell'art. 6               
della L.R. 7/04 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed               
integrazioni a leggi regionali", che tale progetto venga sottoposto a           
valutazione di incidenza, al fine di verificarne l'effettiva                    
influenza sul sito di Importanza Comunitaria;                                   
b) di decidere sulle osservazioni pervenute conformemente a quanto              
specificato ai punti Al, Bl, B2, B3, CI, DI, D2, D3, D4 e D5 del                
paragrafo "Controdeduzioni nel merito delle osservazioni" della                 
premessa narrativa, che e' qui richiamata come parte integrante e               
sostanziale;                                                                    
c) di quantificare in Euro 241,07, pari allo 0,02 % del valore                  
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese                  
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive             
modifiche ed integrazioni, sono a carico del proponente;                        
d) di decidere sulle osservazioni pervenute conformemente a quanto              
specificato ai punti Al, Bl, B2, B3, CI, DI, D2, D3, D4 e D5 del                
paragrafo "Controdeduzioni nel merito delle osservazioni" della                 
premessa narrativa, che e' qui richiamata come parte integrante e               
sostanziale;                                                                    
e) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante              
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del           
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                                    
f) di trasmettere il presente provvedimento alla societa' proponente,           
al Comune di Bertinoro, al Comune di Forli' e ad ARPA;                          
g) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999,             
n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito            
di deliberazione;                                                               
h) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione                   
territoriale per il seguito di competenza".                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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