REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 8 luglio 2004, n. 9305

AMPS SpA - Agenzia di Ambito di Parma. Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee per uso acquedottistico in localita' Cornocchio del comune di Parma. Art. 37, comma 1, lett. a) e art. 38, R.R. 41/01 e art. 50 della L.R. 7/04. Concessione preferenziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire alla Agenzia di ambito per i Servizi pubblici di                
Parma, codice fiscale 92114950345, con sede in Parma, Piazzale della            
Pace n. 1, la concessione preferenziale a derivare acqua pubblica               
dalle falde sotterranee mediante il pozzo denominato "Cornocchio                
Scuole" (n. 27), in comune di Parma, localita' Scuole di Cornocchio,            
da destinare ad uso acquedottistico, nella quantita' stabilita in               
moduli massimi 0,20 (l/sec. 20);                                                
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata per             
un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre                
2005, con possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui                   
all'art. 27 del R.R. 41/01 e all'art. 50 della L.R. 7/04, ed                    
esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute             
nel presente atto e nel disciplinare, che ne costituisce parte                  
integrante, mediante le opere di presa e adduzione identificate in              
domanda;                                                                        
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 9305 in data 8/7/2004                                              
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.                                   
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Gianfranco Larini                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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