DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 20 giugno 2005, n. 8689
Comune di Bedonia. Domanda 13/8/2003 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso acquedotti, dalle sorgenti Fontana Ricca del torrente Gelana in comune di Bedonia (PR), loc. Montarsiccio. R.R. 41/01 artt. 5, 6. Opposizione 16/2/2004 del Comitato Val Gelana, Legambiente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
a) d'assentire all'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma,
P. IVA: 92114950345, con sede in Parma, Piazza della Pace n. 1 e
legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Bedonia, la
concessione a derivare acqua pubblica dalla sorgente S1 in localita'
"Fontana Ricca" del comune di Bedonia, da destinare ad uso potabile
consumo umano, nella quantita' stabilita fino ad un massimo e non
superiore a 0,01 moduli (1,00 1/s);
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata,
nelle more del perfezionamento dei provvedimenti concessori
riguardanti il complessivo schema d'acquedotto del capoluogo e
frazionali, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per
un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre
2005, subordinatamente alle prescrizioni e condizioni particolari di
cui all'art. 3 del disciplinare, con possibilita' di rinnovazione
alle condizioni di cui all'art. 27 del Reg. 41/01 e sulla base dei
risultati delle verifiche, dei lavori e dei rilievi stabiliti
all'art. 3 del disciplinare ed esercitata nel rispetto degli obblighi
e delle condizioni contenute nel disciplinare medesimo, che
costituisce parte integrante del presente atto, mediante l'opera di
presa denominata S1 e quella d'adduzione descritta nei progetti di
massima ed indicata nel disciplinare citato;
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 1,00 1/s,
pari a 0,01 moduli massimi;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 8689 in data 20/6/2005.
(omissis)
Art. 4
Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare, a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini