REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 20 giugno 2005, n. 8689

Comune di Bedonia. Domanda 13/8/2003 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso acquedotti, dalle sorgenti Fontana Ricca del torrente Gelana in comune di Bedonia (PR), loc. Montarsiccio. R.R. 41/01 artt. 5, 6. Opposizione 16/2/2004 del Comitato Val Gelana, Legambiente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) d'assentire all'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma,           
P. IVA: 92114950345, con sede in Parma, Piazza della Pace n. 1 e                
legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Bedonia, la                 
concessione a derivare acqua pubblica dalla sorgente S1 in localita'            
"Fontana Ricca" del comune di Bedonia, da destinare ad uso potabile             
consumo umano, nella quantita' stabilita fino ad un massimo e non               
superiore a 0,01 moduli (1,00 1/s);                                             
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata,                
nelle more del perfezionamento dei provvedimenti concessori                     
riguardanti il complessivo schema d'acquedotto del capoluogo e                  
frazionali, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per             
un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre                
2005, subordinatamente alle prescrizioni e condizioni particolari di            
cui all'art. 3 del disciplinare, con possibilita' di rinnovazione               
alle condizioni di cui all'art. 27 del Reg. 41/01 e sulla base dei              
risultati delle verifiche, dei lavori e dei rilievi stabiliti                   
all'art. 3 del disciplinare ed esercitata nel rispetto degli obblighi           
e delle condizioni contenute nel disciplinare medesimo, che                     
costituisce parte integrante del presente atto, mediante l'opera di             
presa denominata S1 e quella d'adduzione descritta nei progetti di              
massima ed indicata nel disciplinare citato;                                    
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 1,00 1/s,             
pari a 0,01 moduli massimi;                                                     
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 8689 in data 20/6/2005.                                            
(omissis)                                                                       
Art. 4                                                                          
Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione                     
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare, a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01.                 
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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