REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 12 aprile 2005, n. 4938

Plafond Plast Snc - Domande 21/10/2003 e 29/10/2003 di concessione di derivazione di acqua pubblica, per uso industriale ed igienico e assimilati, dalle falde sotterranee in comune di Roccabianca (PR), localita' Capoluogo. R.R. 41/01 - Artt. 5, 6. Provvedimento di concessione di derivazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire alla Societa' Plafond Plast Snc, partita IVA                    
064229003400, con sede in Roccabianca, Via G. da Verrazzano n. 12 e             
legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Roccabianca, la             
concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee tramite           
due pozzi in comune di Roccabianca, da destinare ad uso industriale,            
servizi igienici ed antincendio, nella quantita' stabilita fino ad un           
massimo e non superiore a moduli 0,0035 per uso industriale e 0,0735            
per uso igienico e assimilati (7,35 l/sec.), per un volume                      
complessivo annuo di circa 10.860 metri cubi;                                   
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle                    
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte                    
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione            
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel                     
disciplinare medesimo;                                                          
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 7,35 l/sec.           
massimi;                                                                        
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 4938 in data 12/4/2005                                             
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico  Bacini Taro e Parma, che potra'            
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della                                    
derivazione.L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal            
diritto a derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.                         
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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