REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 4 febbraio 2005, n. 1141

Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 per la ristrutturazione di un edificio di civile abitazione in Via Stellata n. 26 situato nel comune di Bondeno, in eccezione alla distanza minima prevista all'art. 49 dello stesso DPR dalla linea ferroviaria Suzzara-Ferrara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
1) di autorizzare in via straordinaria, considerate le particolari              
circostanze locali, l'intervento di ristrutturazione di un edificio             
di civile abitazione, previsto in comune di Bondeno in Via Per                  
Stellata n. 26, presentato dal sig.re Soffritti Maurizio, nei modi e            
secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati           
al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie dell'Agenzia                   
Trasporti pubblici, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, derogando             
eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;               
2) di stabilire che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione                    
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:                
2.a) la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del                  
presente atto;                                                                  
2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria                
delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via                  
diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o            
ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa                 
d'indennizzi di sorta;                                                          
2.c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a             
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali                    
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in            
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle                     
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione             
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli           
stessi;                                                                         
3) di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente            
autorizzazione dovra' ottemperare alle seguenti prescrizioni:                   
3.a) il richiedente dovra' firmare un impegno scritto finalizzato a             
consentire il passaggio da parte del personale di F.E.R. Srl,                   
S.I.I.T. 4 e Regione Emilia-Romagna per l'effettuazione delle                   
attivita' di verifica e controllo del rilevato ferroviario, qualora             
se ne ravvisi la necessita';                                                    
4) di stabilire che valgono le ulteriori disposizioni di carattere              
generale:                                                                       
4.a) l'intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti             
dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e                    
integrative in merito all'inquinamento acustico;                                
4.b) all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'            
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la              
sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle                
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;                
4.c) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti             
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera             
in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura            
dell'Azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa             
della costruzione;                                                              
5) di stabilire che la presente autorizzazione e' rilasciata nei                
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio                 
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia             
Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti           
di terzi;                                                                       
6) di stabilire che ai sensi del DPCM 5 dicembre 1997, sono a totale            
carico del richiedente gli interventi per il contenimento acustico              
del rumore ferroviario, previsti dal vigente quadro normativo;                  
7) di stabilire che, qualora non vengano rispettate le condizioni               
previste dal presente provvedimento, potra' essere disposta la revoca           
e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte di                 
questa Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;                     
8) di stabilire che la presente autorizzazione dovra' essere                    
conservata dalla/e proprieta' attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni           
eventuale richiesta di presa visione del personale delle                        
Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea            
ferroviaria in oggetto;                                                         
9) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Maurizio Tubertini                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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