DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 2 febbraio 2005, n. 969
Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 in comune di Bagnolo in Piano (RE) lotto D2 del Piano di Comparto ZIRT 2.6 per costruzione privata entro la distanza prescritta dall'art. 49 dello stesso DPR lungo la linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali, presenti, l'intervento per la realizzazione,
all'interno del lotto D2 - Piano di Comparto ZIRT 2.6 - previsto in
comune di Bagnolo in Piano (RE), della costruzione privata il cui
progetto e' stato presentato dai Sig.ri Le Rose Federico e Le Rose
Francesco, nei modi e secondo le ipotesi realizzative che risultano
dagli elaborati allegati al presente atto (vistati dal Servizio
Ferrovie dell'Agenzia Trasporti pubblici, ai sensi dell'art. 60 del
DPR 753/80) derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49
dello stesso DPR;
2) di dare atto che, e' assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, con la quale, il medesimo
esprime:
2.1) la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del
presente atto;
2.2) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria
delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via
diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o
ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa
d'indennizzi di sorta;
2.3) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
3) di dare atto che il richiedente, pena la decadenza della presente
autorizzazione, dovra':
3.1) recepire quanto gia' prescritto con determinazione n. 1749 del
24/2/2003 dell'Agenzia Trasporti pubblici della Regione
Emilia-Romagna;
3.2) presentare sia all'Agenzia Trasporti pubblici che al S.I.I.T. n.
4 per l'Emilia-Romagna e Marche, una dettagliata ed esaustiva
relazione tecnica e di calcolo, da cui poter evincere che la piscina
in oggetto verra' realizzata secondo criteri costruttivi tali da
poter garantire un adeguato livello di sicurezza, sotto il profilo
statico e dell'impermeabilizzazione, nei confronti della sede
ferroviaria (a questa presentazione e' subordinata la stessa
autorizzazione);
3.3) prevedere la costruzione di un adeguato fosso di guardia, tra il
previsto dosso di terra (anche con funzioni di barriera antirumore)
di altezza pari a m. 2,50 e la sede ferroviaria, al fine di
incanalare le acque meteoriche provenienti dal dosso medesimo;
3.4) realizzare la prevista recinzione, di altezza pari a m. 1,50, al
confine del lotto di stessa proprieta' con caratteristiche idonee a
garantire un'adeguata protezione della sede ferroviaria in caso di
eventuali smottamenti della barriera;
4) di dare atto che il richiedente dovra' altresi':
4.1) entro due anni dalla data del rilascio della presente
autorizzazione presentare domanda al Comune interessato per acquisire
il relativo Permesso di costruire o depositare la Denuncia d'inizio
attivita', scaduto inutilmente tale termine la presente
autorizzazione decade di validita';
4.2) qualora l'opera in questione sia soggetta a Permesso di
costruire nel suddetto atto, rilasciato dal Comune competente,
occorre indicare il seguente impegno nella formulazione
sottoindicata: "E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i
vincoli previsti dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie
della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla
distanza minima dell'opera in oggetto dalla piu' vicina rotaia, ai
sensi degli artt. 49 e 60 del DPR 753/80";
4.3) qualora l'opera in questione sia soggetta a Denuncia d'inizio
attivita' (DIA) e' fatto obbligo al proprietario richiedente di
allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
4.4) dare comunicazione all'Azienda concessionaria della linea
ferroviaria dell'inizio dei lavori in oggetto e successivamente,
dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
5) di dare atto che valgono, inoltre, le ulteriori disposizioni di
carattere generale:
5.1) all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la
sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
5.2) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera
in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'Azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
6) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione
Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i
diritti di terzi;
7) di dare atto che, qualora non vengano rispettate le condizioni
previste dal presente provvedimento, potra' essere disposta la revoca
e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte di
questa Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
8) di dare atto che la presente autorizzazione dovra' essere
conservata dalla/e proprieta' attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni
eventuale richiesta di presa visione del personale delle
Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea
ferroviaria in oggetto;
9) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini