REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 26 maggio 2005, n. 7762

Ferrarini Silvestro & C. Snc. Domanda 8/3/2002 di concessione di derivazione di acqua pubblica, per uso igienico ed assimilati, dalle falde sotterranee comune di Montechiarugolo (PR), localita' Tortiano. R.R. n. 41 del 20 novembre 2001 - artt. 5, 6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire alla societa' Ferrarini Silvestro e C. Snc, n. di P.            
IVA 01518230345, con sede in Tortiano di Montechiarugolo, Via Solari            
n. 77, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di                    
Montechiarugolo, la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde           
sotterranee in comune di Montechiarugolo, da destinare a uso servizi            
igienici di un caseificio, nella quantita' stabilita fino ad un                 
massimo e non superiore a moduli 0,03 (3,00 l/sec), per un volume               
complessivo annuo di circa 9125 metri cubi;                                     
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
Regolamento regionale 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi           
e delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte            
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione            
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel                     
disciplinare medesimo;                                                          
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 3,00 l/sec,           
pari a 0,03 moduli massimi, con limitazione del prelievo al periodo             
irriguo;                                                                        
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 7762 in data 26/5/2005.                                            
(omissis).                                                                      
Art. 4                                                                          
Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione                     
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01.                  
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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