REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 1 luglio 2004, n. 8930

AMPS SpA - Domanda in data 26/7/2002 di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica per uso irrigazione parco, da acque sotterranee in localita' Marano del comune di Montechiarugolo (PR) - R.R. n. 41/01, art. 37, comma 1, lett. a) e art. 38 - L.R. 7/04, art. 50. Concessione preferenziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire ad AMPS SpA, codice fiscale 02009050341, con sede in            
Strada S. Margherita n. 6/A di Parma e legalmente domiciliata presso            
la sede del Comune di Parma, la concessione preferenziale a derivare            
acqua pubblica da falde sotterranee mediante i pozzi denominati                 
"Marano 1" (n. 40) e "Marano 2" (n. 44) in comune di Montechiarugolo,           
localita' Marano, da destinare ad uso irrigazione Parco delle                   
Gallerie di Marano, nella quantita' stabilita fino ad un massimo di             
moduli 0,10 (l/sec. 10);                                                        
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata per             
un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre                
2005, con possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui                   
all'art. 27 del R.R. 41/01 e all'art. 50 della L.R. 7/04, ed                    
esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute             
nel presente atto e nel disciplinare, che ne costituisce parte                  
integrante, mediante le opere di presa e adduzione identificate in              
domanda;                                                                        
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 8930 in data 1/7/2004                                              
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.                                   
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Gianfranco Larini                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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