REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2005, n. 1655

L.R. 24/00. Modifiche alla delibera 1978/04 relativa ai nuovi criteri applicativi concernenti le Organizzazioni dei produttori e determinazioni in ordine alla liquidazione dei contributi per i programmi annuali 2003 e 2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle Organizzazioni di
produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per i prodotti
agroalimentari", modificata con L.R. 9 maggio 2001, n. 14;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 114 in data 28 gennaio 2002 - successivamente modificata con
deliberazioni n. 1448 del 2 agosto 2002 e n. 2774 del 30 dicembre 2003
- con la quale sono stati approvati i criteri e le modalita' operative
per la prima applicazione della citata legge;
- n. 1978 del 6 ottobre 2004 con la quale sono stati approvati nuovi
criteri attuativi della legge medesima limitatamente alla parte
relativa alle Organizzazioni di produttori;
dato atto che, secondo quanto stabilito al punto 4.f - Limiti di spesa
dell'allegato alla predetta deliberazione 1978/04, l'ammontare delle
spese ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 4 della legge non
puo' superare il 5% del valore del prodotto regionale fatturato
direttamente dall'Organizzazione di produttori, desunto dal bilancio
dell'ultimo esercizio chiuso e dal registro di carico e scarico;
considerato:
- che il predetto limite ed il relativo criterio di calcolo trovano
applicazione a partire dalla data di approvazione della piu' volte
citata deliberazione 1978/04;
- che l'applicazione del suddetto criterio per l'intervento
contributivo relativo all'anno 2005 - in quanto esso utilizza quale
base per il calcolo i dati contabili dell'anno precedente - determina
di fatto, in relazione alla data di adozione della deliberazione in
questione, un'applicazione retroattiva del criterio medesimo con
conseguenze obiettivamente penalizzanti per le Organizzazioni di
produttori;
ritenuto pertanto opportuno utilizzare ai fini della definizione dei
limiti di spesa, esclusivamente per l'anno 2005, il previgente
criterio stabilito dalla deliberazione 114/02 al punto 4.f, ove e'
previsto che l'ammontare delle spese ammissibili deve essere
commisurato al volume d'affari dell'Organizzazione di produttori e non
puo' superare il 5% del valore del prodotto rappresentato per ciascun
anno dall'OP;
dato atto che - come peraltro specificato nella deliberazione 1978/04
- per prodotto rappresentato deve intendersi la somma del prodotto
fatturato direttamente dall'OP e del prodotto fatturato dai soci,
relativo al prodotto regionale commercializzato dall'OP attraverso
contratti/accordi professionali equivalenti, quest'ultimo purche'
indicato nei conti d'ordine del bilancio dell'OP stessa, il tutto come
previsto dalle disposizioni di cui al punto 1.g dell'allegato alla
deliberazione 1978/04;
considerato, inoltre:
- che le attivita' di verifica sulla realizzazione dei programmi
annuali hanno evidenziato difficolta' da parte di alcune OP a
rispettare i termini fissati per la rendicontazione delle spese
sostenute;
- che le suddette difficolta' conseguono, in particolare, alle
prescrizioni di cui ai punti 4.e - Documentazione delle spese e 4.g -
Richiesta dei contributi dell'allegato alla deliberazione 114/02, dai
quali discende l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti e  di
registrarli anche contabilmente entro e non oltre il 31 gennaio
successivo alla chiusura dell'annualita' di riferimento;
- che tale previsione - anche in considerazione della  prossimita' del
termine rispetto a quello di realizzazione delle attivita' annuali -
e' particolarmente gravosa per le Organizzazioni di produttori che -
operando in settori marginali - affrontano, sotto il profilo
organizzativo, un considerevole sforzo gestionale;
ritenuto pertanto:
- di modificare l'allegato alla deliberazione 1978/04, al punto 4.e -
Documentazione delle spese, stabilendo che tutti i pagamenti devono
essere effettuati e registrati anche contabilmente entro e non oltre
il 20 marzo successivo alla chiusura dell'annualita' di riferimento;
- di modificare altresi' l'allegato alla stessa deliberazione 1978/04,
al punto 4.g.3 - Richiesta di liquidazione del contributo, laddove si
prevede che la richiesta di liquidazione del contributo venga
presentata al competente Servizio entro il termine del 15 febbraio
dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo,
stabilendo che la suddetta richiesta - con i relativi documenti
allegati, ivi incluso il rendiconto delle spese sostenute - debba
essere presentata entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a
quello cui si riferisce il contributo;
rilevato:
- che le difficolta' di cui sopra circa il rispetto delle  scadenze
per l'effettuazione dei pagamenti e per la loro registrazione
contabile sono state particolarmente evidenti nella rendicontazione
dell'attivita' 2003, che costituiva la prima annualita' di
intervento;
- che, peraltro, tali difficolta' si sono riproposte anche per l'anno
2004;
considerato che e' interesse della Regione promuovere la
concentrazione dell'offerta dei prodotti agricoli e la loro migliore
collocazione sui mercati attraverso il sostegno delle Organizzazioni
di produttori che, mediante la programmazione annuale e pluriennale,
sviluppano azioni di assistenza commerciale piu' efficaci, connesse al
miglioramento della qualita' dei prodotti, a vantaggio anche dei
consumatori;
ritenuto, pertanto, opportuno consentire che tutte le spese
effettivamente attivate dalle Organizzazioni dei produttori entro la
scadenza del termine per la realizzazione, rispettivamente, dei
programmi 2003 e 2004 costituiscano base per il calcolo del contributo
da liquidare per ciascuna delle annualita' considerate, purche'
effettivamente pagate e registrate contabilmente dall'OP entro il
termine ultimo del 30 settembre 2005 e a condizione che, in sede di
istruttoria a consuntivo, tali spese risultino ammissibili e vi sia il
positivo riscontro circa la funzionalita' complessiva delle
realizzazioni effettuate rispetto agli obiettivi progettuali;
viste:
- la L.R. 43/01 ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003, recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa espresso
sulla presente deliberazione dal Direttore generale Agricoltura, dott.
Dario Manghi, ai sensi dei citati articoli di legge e deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare integralmente tutte le considerazioni formulate in
premessa che costituiscono, pertanto, parte integrante del presente
dispositivo;
2) di utilizzare, ai fini della definizione dei limiti di spesa per
l'ampliamento di attivita' delle Organizzazioni di produttori,
esclusivamente per l'anno 2005, il previgente criterio stabilito dalla
deliberazione 114/02 al punto 4.f, il quale prevede che l'ammontare
delle spese ammissibili deve essere commisurato al volume d'affari
delle OP e non puo' superare il 5% del valore del prodotto
rappresentato per ciascun anno dall'OP;
3) di dare atto - per le finalita' di cui al punto 2) e come peraltro
specificato nella deliberazione 1978/04 - che per prodotto
rappresentato deve intendersi la somma del prodotto fatturato
direttamente dall'OP e del prodotto fatturato dai soci, relativo al
prodotto regionale commercializzato dall'OP attraverso
contratti/accordi professionali equivalenti, quest'ultimo purche'
indicato nei conti d'ordine del bilancio dell'OP stessa, il tutto come
previsto dalle disposizioni di cui al punto 1.g dell'allegato alla
delibera di Giunta 1978/04;
4) di sostituire il primo capoverso del punto 4.e - Documentazione
delle spese dell'allegato alla deliberazione 1978/04, con il seguente:
"Tutti i pagamenti devono essere effettuati e registrati anche
contabilmente entro e non oltre il 20 marzo successivo alla chiusura
dell'annualita' di riferimento";
5) di sostituire il primo capoverso del punto 4.g.3 - Richiesta di
liquidazione del contributo dell'allegato alla deliberazione 1978/04,
con il seguente: "La richiesta di liquidazione del contributo, in
carta semplice, debitamente sottoscritta del legale rappresentante
dell'OP, deve essere indirizzata a "Regione Emilia-Romagna - Direzione
generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni -
Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna" entro il termine del 31 marzo
dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo";
6) di consentire che tutte le spese effettivamente attivate dalle
Organizzazioni dei produttori entro la scadenza del termine per la
realizzazione, rispettivamente, dei programmi 2003 e 2004
costituiscano base per il calcolo del contributo da liquidare per
ciascuna delle annualita' considerate, purche' effettivamente pagate e
registrate contabilmente dall'OP entro il termine ultimo del 30
settembre 2005 e a condizione che, in sede di istruttoria a
consuntivo, tali spese risultino ammissibili e vi sia il positivo
riscontro circa la funzionalita' complessiva delle realizzazioni
effettuate rispetto agli obiettivi progettuali;
7) di autorizzare i Responsabili dei Servizi competenti ad adottare
gli atti necessari per dar luogo alla liquidazione dei contributi
riferiti alle annualita' 2003 e 2004 secondo quanto stabilito al
precedente punto 6);
8) di confermare quant'altro previsto nella propria deliberazione
1978/04.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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