REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 9 giugno 2005, n. 8152

Concessione a favore di Termoagricola di A. Ferrari & F.lli Snc con sede a Gambara (BS) per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL ai sensi della Legge n. 7 del 1973

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
1) alla Societa' Termoagricola di A. Ferrari & F.lli Snc, con sede in           
Gambara (BS) , Via Martiri Liberta' n. 6, e' concesso di esercitare             
l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in piccoli serbatoi               
tramite autocisterne nel territorio della regione Emilia-Romagna;               
2) la Societa' Termoagricola di A. Ferrari & F.lli Snc, ha l'obbligo            
di immettere sul mercato ciascun recipiente accompagnato dalle                  
istruzioni per l'uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a           
norma dell'art. 6 della Legge 1 ottobre 1985, n. 539. La Societa'               
Termoagricola di A. Ferrari & F.lli Snc dovra' comunque disporre di             
propri tecnici qualificati per il pronto intervento laddove vengano             
segnalati disservizi di qualsiasi genere sulle installazioni presso             
l'utenza;                                                                       
3) la Societa' Termoagricola di A. Ferrari & F.lli Snc, e' tenuta,              
sotto la propria responsabilita', ad istruire i propri distributori e           
addetti sul corretto uso dei recipienti contenenti GPL e dei relativi           
annessi;                                                                        
4) nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere                      
chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e            
gli estremi della polizza assicurativa stipulata;                               
5) la presente concessione, la cui durata e' fissata in cinque anni             
dalla data del presente atto, resta subordinata alle autorizzazioni             
degli organi preposti alla sicurezza e al nullaosta di altre                    
Amministrazioni competenti in materia e non consente in alcun modo la           
costituzione di stoccaggi di GPL sfuso o in bombole in quantita'                
superiore a kg 500 di prodotto;                                                 
6) la Societa' Termoagricola di A. Ferrari & F.lli Snc, e' tenuta               
all'osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla Legge 21 marzo               
1958, n. 327, dalla Legge 2 febbraio 1973, n. 7 e successive                    
modificazioni, e dal D.M. 23 dicembre 1985;                                     
7) il presente atto e' pubblicato, per estratto, nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Paola Castellini                                                                

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