DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 221
Accordo regionale per la definizione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di disabili e anziani per il triennio 2005-2007
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare, l'Allegato A, parte integrante della presente
deliberazione, concernente per il triennio 2005-2007:
- le indicazioni e i criteri in merito ai requisiti soggettivi e
limiti di reddito per accedere alle agevolazioni tariffarie di
trasporto pubblico locale e regionale;
- livelli di riferimento di prezzo per le tariffe agevolate a favore
di persone con disabilita' e pensionati per abbonamenti annuali di
trasporto pubblico locale e regionale da utilizzare sui servizi
urbano, extraurbano e cumulativamente su entrambi;
- le integrazioni tariffarie regionali per gli abbonamenti
extraurbani e cumulativi;
2) di dare atto che le risorse finanziarie regionali previste, per le
integrazioni tariffarie su abbonamenti agevolati extraurbani e
cumulativi, pari a Euro 800.714,77 sono allocate al Capitolo 43237
"Contributi ai Comuni singoli e alle forme associative, alle Aziende
locali per il trasporto pubblico, alle Aziende di trasporto per
interventi a favore della mobilita' di anziani, disabili o inabili
(art. 47, comma 1, lett. B), L.R. 12 marzo 2003, n. 2; art. 1, comma
3, Legge 5 maggio 1989, n. 160; art. 39, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"
di cui all'UPB 1.4.3.1 15000 del Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2005;
3) di dare atto inoltre che il Dirigente regionale competente
provvedera' con propri atti ad:
- assegnare, impegnare e liquidare, le integrazioni tariffarie per
gli abbonamenti agevolati extraurbani e cumulativi effettivamente
venduti dai gestori del servizio di trasporto pubblico locale e
regionale agli aventi diritto, a favore dei Comuni capoluogo di
Provincia della Regione Emilia-Romagna o a favore, in conseguenza di
quanto comunicato dai Comuni stessi alla Regione, dell'Agenzia locale
per la mobilita' territorialmente competente, in qualita' di soggetto
delegato a svolgere le funzioni di cui alla presente deliberazione;
- assegnare, impegnare e liquidare, con i medesimi criteri di cui
alla presente deliberazione, le risorse relative agli esercizi
finanziari 2006 e 2007 nei limiti della disponibilita' di risorse
previste nel Bilancio regionale;
4) di dare atto altresi' che:
- gli Enti locali e/o le Agenzie locali per la mobilita' assumeranno
gli atti di propria competenza al fine di autorizzare e garantire
tariffe agevolate urbane, a favore di persone con disabilita' e
anziani, per il triennio 2005-2007 sulla base di quanto meglio
specificato all'Allegato A;
- gli Enti locali che autorizzeranno le agevolazioni tariffarie o
ulteriori riduzioni rispetto alle tariffe minime per gli abbonamenti
agevolati urbani indicate nell'Allegato A, dovranno prevedere il
ripiano delle minori entrate che ne risulteranno per le Imprese
interessate a norma di quanto previsto dalla Legge 160/89, nonche' la
copertura finanziaria a carico dei rispettivi bilanci;
- i limiti di reddito ed i livelli tariffari di riferimento delle
agevolazioni di cui al presente atto hanno validita' per il triennio
2005-2007 e sono da ritenersi validi fino all'adozione delle
successive deliberazioni regionali e comunali;
- e' confermato il livello tariffario vigente per il 2005, mentre per
gli anni successivi al 2005 i limiti di reddito ed i livelli
tariffari di riferimento si intendono adeguati al 31/12 di ogni anno
sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'ISTAT
riferito al mese di novembre, con arrotondamento all'Euro superiore;
- e' confermata, per l'anno 2005, la validita' degli abbonamenti
coincidente all'anno solare (gennaio/dicembre). Dall'anno 2006 e'
previsto che la validita' di tutti gli abbonamenti decorra dal mese
di emissione e abbia una durata di 12 mesi. E' prevista comunque la
possibilita' di stabilire gia' nel 2005, limitatamente agli
abbonamenti di nuova emissione destinati a coloro che per la prima
volta usufruiscono del titolo agevolato, una validita' decorrente dal
mese di emissione con durata di 12 mesi;
5) si e' convenuto con le Organizzazioni rappresentative degli utenti
di utilizzare come indicatore della situazione reddituale il reddito
imponibile IRPEF in attesa della direttiva del Consiglio regionale
prevista all'articolo 49 della L.R. 2/03 che definira' i criteri per
la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle
prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali di
cui alla medesima L.R. 2/03, nonche' indicazioni in merito
all'utilizzo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
6) la presente deliberazione sara' pubblicata, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Indirizzi e criteri per l'equita' di accesso alle agevolazioni
tariffarie di trasporto pubblico locale e regionale a favore di
disabili e anziani per il triennio 2005-2007
1. Requisiti soggettivi per accedere alle agevolazioni per il
trasporto pubblico locale e regionale per disabili, anziani e altre
categorie
ELENCO BENEFICIARI
Disabili
a) Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidita' permanente
riconosciuta al 100%;
b) ciechi totali e sordomuti anche se di eta' inferiore a 18 anni;
c) ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli
occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;
d) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi
civili per cause di guerra) e di servizio con invalidita' fisica
ascrivibile alla I Categoria compresi gli invalidi di I categoria con
assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
e) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi
civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione
dell'integrita' fisica ascrivibile alla Categoria dalla II alla V
della Tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;
f) invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica
competente come aventi diritto alla indennita' di accompagnamento di
cui alla Legge 18/80, o alla indennita' di frequenza di cui alla
Legge 289/90;
g) portatori di "pace-maker" ed emodializzati, sempre che muniti di
certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui
alla lettera a) suddetta;
h) cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP
- Servizio di Igiene Mentale ed Assistenza Psichiatrica - muniti di
apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante
espressamente la gravita' della patologia predetta nel rispetto dello
spirito della Legge 13 maggio 1978, n. 180;
i) persone nella situazione di handicap grave di cui all'art.3, comma
3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 accertata ai sensi
dell'articolo 4 della medesima legge;
j) mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidita'
permanente riconosciuta superiore al 50%;
k) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della
capacita' lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.
Altre categorie:
l) cittadini insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto
e vedove di caduti in guerra;
m) ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati
per motivi politici, religiosi o razziali.
Anziani:
n) persone di eta' non inferiore a 58 anni per le donne ed a 63 anni
per gli uomini che non vivono sole con un reddito personale
imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 11.000 Euro e, in caso di
persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito
complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge
pari o inferiore 22.000 Euro;
o) persone di eta' non inferiore a 58 anni per le donne e 63 anni per
gli uomini che vivono sole con un reddito personale complessivo
imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 13.200 Euro e, in caso di
persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito
complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge
pari o inferiore 22.000 Euro.
2. Livelli di riferimento di prezzo per abbonamenti annuali agevolati
da valere sui servizi autofilotranviari e ferroviari in gestione alle
imprese di trasporto pubblico sia di carattere locale che regionale,
a favore di persone con disabilita' e anziani
I livelli tariffari di riferimento delle agevolazioni di cui al
presente atto hanno validita' per il triennio 2005-2007 e sono da
ritenersi validi fino all'adozione delle successive deliberazioni
regionali e comunali.
E' confermato il livello tariffario vigente per il 2005. Per gli anni
successivi al 2005 i suddetti livelli tariffari di riferimento si
intendono adeguati al 31/12 di ogni anno sulla base dell'indice di
variazione dei prezzi al consumo dell'ISTAT riferito al mese di
novembre. I prezzi applicati saranno arrotondati all'Euro superiore.
E' confermata, per l'anno 2005, la validita' degli abbonamenti
coincidente all'anno solare (gennaio/dicembre). Dall'anno 2006 e'
previsto che la validita' di tutti gli abbonamenti decorra dal mese
di emissione e abbia una durata di 12 mesi. L'anno 2005 e' dunque
considerato un anno di transizione tra i due sistemi, al fine di
potere iniziare l'emissione degli abbonamenti 2006 fin dall'1/1/2006.
E' prevista comunque la possibilita' di stabilire gia' nel 2005,
limitatamente agli abbonamenti di nuova emissione destinati a coloro
che per la prima volta usufruiscono del titolo agevolato, una
validita' decorrente dal mese di emissione con durata di 12 mesi.
a) Tariffa di abbonamento annuale senza limitazioni di corse, valido
per un percorso extraurbano o suburbano, anche se di concessione
comunale nonche' di linee conseguenti, e sui servizi ferroviari in
gestione alle imprese di trasporto pubblico locale: 116 Euro;
b) tariffa minima di abbonamento annuale senza limitazione di corse,
valido per l'intera rete urbana della citta' di residenza, compresi
gli eventuali servizi urbani intercomunali, fatto salvo quanto
specificato in premessa ed in particolare quanto previsto dall'art.1
comma 3 della L. 160/89: 116 Euro;
c) tariffa minima di abbonamento annuale cumulativo senza limitazione
di corse, valido per un percorso, extraurbano o suburbano anche se di
linee conseguenti, nonche' di servizi ferroviari in gestione alle
imprese di trasporto pubblico locale, piu' la rete urbana della
citta' di destinazione, oppure, a scelta dell'utente, per un
percorso, anche di linee conseguenti, extraurbano o suburbano,
nonche' di servizi ferroviari in gestione alle imprese di trasporto
pubblico locale, piu' la rete urbana della citta' di residenza: 173
Euro. Ai fini della integrazione finanziaria regionale, la quota
effettiva posta a carico dell'utente che usufruisce dell'abbonamento
cumulativo annuale agevolato dovra' risultare superiore di almeno il
20% della quota utente effettiva determinata dai singoli Comuni per
la rete urbana. I Comuni per quanto attiene la rete urbana, pur
facendo il presente atto riferimento alla tariffa relativa
all'abbonamento annuale valido per l'intera rete, in sede di
contrattazione locale, possono anche, assumendone l'onere
finanziario, applicare su altre tipologie di titoli di viaggio
ordinari agevolazioni tariffarie, per collegare piu' strettamente il
beneficio riservato alle categorie agevolate all'uso del mezzo
pubblico. E' consentita la fruizione di una sola delle agevolazioni
in argomento. L'abbonamento rilasciato ad invalidi a cui sia stato
formalmente riconosciuto il diritto all'accompagnatore costituisce
titolo per il viaggio anche di quest'ultimo senza alcun
sovrapprezzo;
d) per quanto riguarda il bacino di Modena, prosegue l'utilizzo,
iniziato nel 1996, di un abbonamento magnetico avente le
caratteristiche e le tariffe di seguito indicate: - uso strettamente
personale; - rilascio per una relazione con determinazione di una
zona di origine e una di destinazione; - libera circolazione nelle
zone di origine e di destinazione; - numero di viaggi illimitato; -
obbligatorieta' di convalida sia all'inizio del viaggio che in caso
di interscambio, prevedendo la sanzionabilita' nel caso di
inosservanza di questa regola;
e) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono del servizio urbano: 206
Euro;
f) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di un servizio con origine
zone 1, 10, 20, 30, 40 e 12, e destinazione le rimanenti zone: 191
Euro;
g) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che
non comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo: 168
Euro;
h) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che
comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo: 191 Euro.
In relazione a specifiche determinazioni connesse alla attivazione
del sistema tariffario zonale nell'ambito provinciale di Modena,
possono ritenersi autorizzate aggregazioni tariffarie diverse,
correlate alle zone di utilizzo, purche' adottate dagli Enti locali
interessati e fermo restando il limite del concorso regionale
sopraindicato.
3. Requisiti di reddito e integrazioni tariffarie regionali
La Regione Emilia-Romagna ed i Comuni favoriscono la mobilita' delle
categorie elencate alle precedenti lettere a)-n) prevedendo la
possibilita' di usufruire delle tariffe agevolate elencate al
precedente punto 2), nonche' di ulteriori agevolazioni tariffarie
sulla base del "principio di progressivita' in ragione della
capacita' economica dei soggetti" cosi' come previsto anche dalla
L.R. 2/03.
In attesa della direttiva del Consiglio regionale prevista
all'articolo 49 della L.R. 2/03 che definira' i criteri per la
determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle
prestazioni del sistema integrato, nonche' fornira' indicazioni in
merito all'utilizzo dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente, si e' convenuto di utilizzare come indicatore della
situazione reddituale il reddito imponibile IRPEF come di seguito
specificato.
I limiti di reddito di cui al presente atto hanno validita' per il
triennio 2005-2007 e sono da ritenersi validi fino all'adozione delle
successive deliberazioni regionali e comunali. Per gli anni
successivi al 2005 i seguenti limiti di reddito si intendono adeguati
al 31/12 di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi
al consumo dell'ISTAT riferito al mese di novembre. I limiti di
reddito dovranno essere arrotondati all'Euro superiore.
A) Persone disabili, anziani ed altre categorie di cui alle lettere
dalla a) alla o) con un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o
inferiore a 7.000 Euro; - abbonamento annuale di linea extraurbana;
integrazione regionale pari a 90 Euro; - abbonamento cumulativo
integrazione regionale pari a 126 Euro;
B) persone disabili, anziani ed altre categorie di cui alle lettere
dalla a) alla o) con reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a
7.000 Euro e pari o inferiore a 9.100 Euro; - abbonamento annuale di
linea extraurbana integrazione regionale pari a 59 Euro; -
abbonamento annuale cumulativo integrazione regionale pari a 99
Euro;
C) persone disabili, anziani ed altre categorie di cui alle lettere
dalla a) alla o) con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a
9.100 Euro e pari o inferiore a 13.500 Euro; - abbonamento annuale di
linea extraurbana: integrazione regionale pari a 31 Euro; -
abbonamento annuale cumulativo: integrazione regionale pari a 47
Euro;
D) appartenenti alla categoria dei disabili ed altre categorie di cui
al punto 2) dalla lettera a) alla lettera i), invalidi civili e
mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidita' permanente
riconosciuta superiore all'80%, nonche' persone appartenenti alle
categorie di cui alle lettere l) ed m), anche se con un reddito
imponibile ai fini IRPEF superiore a 13.500 Euro: - abbonamento
annuale di linea extraurbana: tariffa agevolata 116 Euro -
abbonamento annuale cumulativo: tariffa agevolata 173 Euro -
abbonamento annuale urbano: tariffa agevolata 116 Euro
Le integrazioni tariffarie di cui ai punti precedenti costituiscono
indicazione per i Comuni ai fini di un opportuno coordinamento con le
tariffe di competenza regionale.
4. Modalita' di fruizione delle agevolazioni e ulteriori indicazioni
I titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al precedente punto 2
vengono rilasciati previa presentazione di idonea documentazione
attestante lo stato di avente diritto.
Sono requisiti di accesso alle tariffe agevolate e alle integrazioni
di cui ai precedenti punti 1) e 3):
- il possesso da parte del cittadino di un documento o certificazione
medica attestante l'appartenenza ad una delle categorie indicate al
punto 1) lettere a) - n);
- un livello di reddito imponibile ai fini IRPEF corrispondente ai
limiti indicati al precedente punto 2. Il reddito imponibile IRPEF e'
quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (ad
esempio Modello 730-3, calcolo dell'IRPEF, rigo 10 - Modello Unico
persone fisiche rigo RN5), o quello indicato nell'ultima
certificazione sostitutiva ricevuta (ad esempio al punto n. 31 del
CUD) se non e' stata presentata la dichiarazione.
L'accertamento dei requisiti soggettivi e' effettuato nelle modalita'
definite dal Comune territorialmente competente, anche attraverso una
dichiarazione che il soggetto interessato deve rendere in un unico
atto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorieta'.
I Comuni sono tenuti a verificare il possesso e la sussistenza dei
requisiti soggettivi anche mediante verifiche a campione.