REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 221

Accordo regionale per la definizione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di disabili e anziani per il triennio 2005-2007

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare, l'Allegato A, parte integrante della presente                  
deliberazione, concernente per il triennio 2005-2007:                           
- le indicazioni e i criteri in merito ai requisiti soggettivi e                
limiti di reddito per accedere alle agevolazioni tariffarie di                  
trasporto pubblico locale e regionale;                                          
- livelli di riferimento di prezzo per le tariffe agevolate a favore            
di persone con disabilita' e pensionati per abbonamenti annuali di              
trasporto pubblico locale e regionale da utilizzare sui servizi                 
urbano, extraurbano e cumulativamente su entrambi;                              
- le integrazioni tariffarie regionali per gli abbonamenti                      
extraurbani e cumulativi;                                                       
2) di dare atto che le risorse finanziarie regionali previste, per le           
integrazioni tariffarie su abbonamenti agevolati extraurbani e                  
cumulativi, pari a Euro 800.714,77 sono allocate al Capitolo 43237              
"Contributi ai Comuni singoli e alle forme associative, alle Aziende            
locali per il trasporto pubblico, alle Aziende di trasporto per                 
interventi a favore della mobilita' di anziani, disabili o inabili              
(art. 47, comma 1, lett. B), L.R. 12 marzo 2003, n. 2; art. 1, comma            
3, Legge 5 maggio 1989, n. 160; art. 39, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"           
di cui all'UPB 1.4.3.1 15000 del Bilancio regionale per l'esercizio             
finanziario 2005;                                                               
3) di dare atto inoltre che il Dirigente regionale competente                   
provvedera' con propri atti ad:                                                 
- assegnare, impegnare e liquidare, le integrazioni tariffarie per              
gli abbonamenti agevolati extraurbani e cumulativi effettivamente               
venduti dai gestori del servizio di trasporto pubblico locale e                 
regionale agli aventi diritto, a favore dei Comuni capoluogo di                 
Provincia della Regione Emilia-Romagna o a favore, in conseguenza di            
quanto comunicato dai Comuni stessi alla Regione, dell'Agenzia locale           
per la mobilita' territorialmente competente, in qualita' di soggetto           
delegato a svolgere le funzioni di cui alla presente deliberazione;             
- assegnare, impegnare e liquidare, con i medesimi criteri di cui               
alla presente deliberazione, le risorse relative agli esercizi                  
finanziari 2006 e 2007 nei limiti della disponibilita' di risorse               
previste nel Bilancio regionale;                                                
4) di dare atto altresi' che:                                                   
- gli Enti locali e/o le Agenzie locali per la mobilita' assumeranno            
gli atti di propria competenza al fine di autorizzare e garantire               
tariffe agevolate urbane, a favore di persone con disabilita' e                 
anziani, per il triennio 2005-2007 sulla base di quanto meglio                  
specificato all'Allegato A;                                                     
- gli Enti locali che autorizzeranno le agevolazioni tariffarie o               
ulteriori riduzioni rispetto alle tariffe minime per gli abbonamenti            
agevolati urbani indicate nell'Allegato A, dovranno prevedere il                
ripiano delle minori entrate che ne risulteranno per le Imprese                 
interessate a norma di quanto previsto dalla Legge 160/89, nonche' la           
copertura finanziaria a carico dei rispettivi bilanci;                          
- i limiti di reddito ed i livelli tariffari di riferimento delle               
agevolazioni di cui al presente atto hanno validita' per il triennio            
2005-2007 e sono da ritenersi validi fino all'adozione delle                    
successive deliberazioni regionali e comunali;                                  
- e' confermato il livello tariffario vigente per il 2005, mentre per           
gli anni successivi al 2005 i limiti di reddito ed i livelli                    
tariffari di riferimento si intendono adeguati al 31/12 di ogni anno            
sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'ISTAT           
riferito al mese di novembre, con arrotondamento all'Euro superiore;            
- e' confermata, per l'anno 2005, la validita' degli abbonamenti                
coincidente all'anno solare (gennaio/dicembre). Dall'anno 2006 e'               
previsto che la validita' di tutti gli abbonamenti decorra dal mese             
di emissione e abbia una durata di 12 mesi. E' prevista comunque la             
possibilita' di stabilire gia' nel 2005, limitatamente agli                     
abbonamenti di nuova emissione destinati a coloro che per la prima              
volta usufruiscono del titolo agevolato, una validita' decorrente dal           
mese di emissione con durata di 12 mesi;                                        
5) si e' convenuto con le Organizzazioni rappresentative degli utenti           
di utilizzare come indicatore della situazione reddituale il reddito            
imponibile IRPEF in attesa della direttiva del Consiglio regionale              
prevista all'articolo 49 della L.R. 2/03 che definira' i criteri per            
la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle             
prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali di            
cui alla medesima L.R. 2/03, nonche' indicazioni in merito                      
all'utilizzo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente;            
6) la presente deliberazione sara' pubblicata, per estratto, nel                
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Indirizzi e criteri per l'equita' di accesso alle agevolazioni                  
tariffarie di trasporto pubblico locale e regionale a favore di                 
disabili e anziani per il triennio 2005-2007                                    
1. Requisiti soggettivi per accedere alle agevolazioni per il                   
trasporto pubblico locale e regionale per disabili, anziani e altre             
categorie                                                                       
ELENCO BENEFICIARI                                                              
Disabili                                                                        
a) Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidita' permanente             
riconosciuta al 100%;                                                           
b) ciechi totali e sordomuti anche se di eta' inferiore a 18 anni;              
c) ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli              
occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;                                
d) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi              
civili per cause di guerra) e di servizio con invalidita' fisica                
ascrivibile alla I Categoria compresi gli invalidi di I categoria con           
assegni aggiuntivi di natura assistenziale;                                     
e) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi              
civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione                  
dell'integrita' fisica ascrivibile alla Categoria dalla II alla V               
della Tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;                     
f) invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica             
competente come aventi diritto alla indennita' di accompagnamento di            
cui alla Legge 18/80, o alla indennita' di frequenza di cui alla                
Legge 289/90;                                                                   
g) portatori di "pace-maker" ed emodializzati, sempre che muniti di             
certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria                
pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui              
alla lettera a) suddetta;                                                       
h) cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP           
- Servizio di Igiene Mentale ed Assistenza Psichiatrica - muniti di             
apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante            
espressamente la gravita' della patologia predetta nel rispetto dello           
spirito della Legge 13 maggio 1978, n. 180;                                     
i) persone nella situazione di handicap grave di cui all'art.3, comma           
3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 accertata ai sensi                       
dell'articolo 4 della medesima legge;                                           
j) mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidita'                     
permanente riconosciuta superiore al 50%;                                       
k) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della             
capacita' lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.                            
Altre categorie:                                                                
l) cittadini insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto           
e vedove di caduti in guerra;                                                   
m) ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati              
per motivi politici, religiosi o razziali.                                      
Anziani:                                                                        
n) persone di eta' non inferiore a 58 anni per le donne ed a 63 anni            
per gli uomini che non vivono sole con un reddito personale                     
imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 11.000 Euro e, in caso di           
persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito                     
complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge            
pari o inferiore 22.000 Euro;                                                   
o) persone di eta' non inferiore a 58 anni per le donne e 63 anni per           
gli uomini che vivono sole con un reddito personale complessivo                 
imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 13.200 Euro e, in caso di           
persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito                     
complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge            
pari o inferiore 22.000 Euro.                                                   
2. Livelli di riferimento di prezzo per abbonamenti annuali agevolati           
da valere sui servizi autofilotranviari e ferroviari in gestione alle           
imprese di trasporto pubblico sia di carattere locale che regionale,            
a favore di persone con disabilita' e anziani                                   
I livelli tariffari di riferimento delle agevolazioni di cui al                 
presente atto hanno validita' per il triennio 2005-2007 e sono da               
ritenersi validi fino all'adozione delle successive deliberazioni               
regionali e comunali.                                                           
E' confermato il livello tariffario vigente per il 2005. Per gli anni           
successivi al 2005 i suddetti livelli tariffari di riferimento si               
intendono adeguati al 31/12 di ogni anno sulla base dell'indice di              
variazione dei prezzi al consumo dell'ISTAT riferito al mese di                 
novembre. I prezzi applicati saranno arrotondati all'Euro superiore.            
E' confermata, per l'anno 2005, la validita' degli abbonamenti                  
coincidente all'anno solare (gennaio/dicembre). Dall'anno 2006 e'               
previsto che la validita' di tutti gli abbonamenti decorra dal mese             
di emissione e abbia una durata di 12 mesi. L'anno 2005 e' dunque               
considerato un anno di transizione tra i due sistemi, al fine di                
potere iniziare l'emissione degli abbonamenti 2006 fin dall'1/1/2006.           
E' prevista comunque la possibilita' di stabilire gia' nel 2005,                
limitatamente agli abbonamenti di nuova emissione destinati a coloro            
che per la prima volta usufruiscono del titolo agevolato, una                   
validita' decorrente dal mese di emissione con durata di 12 mesi.               
a) Tariffa di abbonamento annuale senza limitazioni di corse, valido            
per un percorso extraurbano o suburbano, anche se di concessione                
comunale nonche' di linee conseguenti, e sui servizi ferroviari in              
gestione alle imprese di trasporto pubblico locale: 116 Euro;                   
b) tariffa minima di abbonamento annuale senza limitazione di corse,            
valido per l'intera rete urbana della citta' di residenza, compresi             
gli eventuali servizi urbani intercomunali, fatto salvo quanto                  
specificato in premessa ed in particolare  quanto previsto dall'art.1           
comma 3 della L. 160/89: 116 Euro;                                              
c) tariffa minima di abbonamento annuale cumulativo senza limitazione           
di corse, valido per un percorso, extraurbano o suburbano anche se di           
linee conseguenti, nonche' di servizi ferroviari in gestione alle               
imprese di trasporto pubblico locale,  piu' la rete urbana della                
citta' di destinazione, oppure, a scelta dell'utente, per un                    
percorso, anche di linee conseguenti, extraurbano o suburbano,                  
nonche' di servizi ferroviari in gestione alle imprese di trasporto             
pubblico locale, piu' la rete urbana della citta' di residenza: 173             
Euro. Ai fini della integrazione finanziaria regionale, la quota                
effettiva posta a carico dell'utente che usufruisce dell'abbonamento            
cumulativo annuale agevolato dovra' risultare superiore di almeno il            
20% della quota utente effettiva determinata dai singoli Comuni per             
la rete urbana. I Comuni per quanto attiene la rete urbana, pur                 
facendo il presente atto riferimento alla tariffa relativa                      
all'abbonamento annuale valido per l'intera rete, in sede di                    
contrattazione locale, possono anche, assumendone l'onere                       
finanziario, applicare su altre tipologie di titoli di viaggio                  
ordinari agevolazioni tariffarie, per collegare piu' strettamente il            
beneficio riservato alle categorie agevolate all'uso del mezzo                  
pubblico. E' consentita la fruizione di una sola delle agevolazioni             
in argomento. L'abbonamento rilasciato ad invalidi a cui sia stato              
formalmente riconosciuto il diritto all'accompagnatore costituisce              
titolo per il viaggio anche di quest'ultimo senza alcun                         
sovrapprezzo;                                                                   
d) per quanto riguarda il bacino di Modena, prosegue l'utilizzo,                
iniziato nel 1996, di un abbonamento magnetico avente le                        
caratteristiche e le tariffe di seguito indicate: - uso strettamente            
personale; - rilascio per una relazione con determinazione di una               
zona di origine e una di destinazione; - libera circolazione nelle              
zone di origine e di destinazione; - numero di viaggi illimitato; -             
obbligatorieta' di convalida sia all'inizio del viaggio che in caso             
di interscambio, prevedendo la sanzionabilita' nel caso di                      
inosservanza di questa regola;                                                  
e) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di                  
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono del servizio urbano: 206              
Euro;                                                                           
f) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di                  
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di un servizio con origine            
zone 1, 10, 20, 30, 40 e 12, e destinazione le rimanenti zone: 191              
Euro;                                                                           
g) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di              
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che           
non comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo: 168               
Euro;                                                                           
h) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di              
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che           
comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo: 191 Euro.             
In relazione a specifiche determinazioni connesse alla attivazione              
del sistema tariffario zonale nell'ambito provinciale di Modena,                
possono ritenersi autorizzate aggregazioni tariffarie diverse,                  
correlate alle zone di utilizzo, purche' adottate dagli Enti locali             
interessati e fermo restando il limite del concorso regionale                   
sopraindicato.                                                                  
3. Requisiti di reddito e integrazioni tariffarie regionali                     
La Regione Emilia-Romagna ed i Comuni favoriscono la mobilita' delle            
categorie elencate alle precedenti lettere a)-n) prevedendo la                  
possibilita' di usufruire delle tariffe agevolate elencate al                   
precedente punto 2), nonche' di ulteriori agevolazioni tariffarie               
sulla base del "principio di progressivita' in ragione della                    
capacita' economica dei soggetti" cosi' come previsto anche dalla               
L.R. 2/03.                                                                      
In attesa della direttiva del Consiglio regionale prevista                      
all'articolo 49 della L.R. 2/03 che definira' i criteri per la                  
determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle                
prestazioni del sistema integrato, nonche' fornira' indicazioni in              
merito all'utilizzo dell'Indicatore della Situazione Economica                  
Equivalente, si e' convenuto di utilizzare come indicatore della                
situazione reddituale il reddito imponibile IRPEF come di seguito               
specificato.                                                                    
I limiti di reddito di cui al presente atto hanno validita' per il              
triennio 2005-2007 e sono da ritenersi validi fino all'adozione delle           
successive deliberazioni regionali e comunali. Per gli anni                     
successivi al 2005 i seguenti limiti di reddito si intendono adeguati           
al 31/12 di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi           
al consumo dell'ISTAT riferito al mese di novembre. I limiti di                 
reddito dovranno essere arrotondati all'Euro superiore.                         
A) Persone disabili, anziani ed altre categorie di cui alle lettere             
dalla a) alla o) con un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o                 
inferiore a 7.000 Euro; - abbonamento annuale di linea extraurbana;             
integrazione regionale pari a 90 Euro; - abbonamento cumulativo                 
integrazione regionale pari a 126 Euro;                                         
B) persone disabili, anziani ed altre categorie di cui alle lettere             
dalla a) alla o) con reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a               
7.000 Euro e pari o inferiore a 9.100 Euro; - abbonamento annuale di            
linea extraurbana   integrazione regionale pari a 59 Euro; -                    
abbonamento annuale cumulativo   integrazione regionale pari a 99               
Euro;                                                                           
C) persone disabili, anziani ed altre categorie di cui alle lettere             
dalla a) alla o) con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a            
9.100 Euro e pari o inferiore a 13.500 Euro; - abbonamento annuale di           
linea extraurbana:   integrazione regionale pari a 31 Euro; -                   
abbonamento annuale cumulativo:   integrazione regionale pari a 47              
Euro;                                                                           
D) appartenenti alla categoria dei disabili ed altre categorie di cui           
al punto 2) dalla lettera a) alla lettera i), invalidi civili e                 
mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidita' permanente             
riconosciuta superiore all'80%, nonche' persone appartenenti alle               
categorie di cui alle lettere l) ed m), anche se con un reddito                 
imponibile ai fini IRPEF superiore a 13.500 Euro: - abbonamento                 
annuale di linea extraurbana:   tariffa agevolata 116 Euro -                    
abbonamento annuale cumulativo:   tariffa agevolata 173 Euro -                  
abbonamento annuale urbano:   tariffa agevolata 116 Euro                        
Le integrazioni tariffarie di cui ai punti precedenti costituiscono             
indicazione per i Comuni ai fini di un opportuno coordinamento con le           
tariffe di competenza regionale.                                                
4. Modalita' di fruizione delle agevolazioni e ulteriori indicazioni            
I titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al precedente  punto 2           
vengono rilasciati previa presentazione di idonea documentazione                
attestante lo stato di avente diritto.                                          
Sono requisiti di accesso alle tariffe agevolate e alle integrazioni            
di cui ai precedenti punti 1) e 3):                                             
- il possesso da parte del cittadino di un documento o certificazione           
medica attestante l'appartenenza ad una delle categorie indicate al             
punto 1) lettere a) - n);                                                       
- un livello di reddito imponibile ai fini IRPEF corrispondente ai              
limiti indicati al precedente punto 2. Il reddito imponibile IRPEF e'           
quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (ad            
esempio Modello 730-3, calcolo dell'IRPEF, rigo 10 - Modello Unico              
persone fisiche rigo RN5), o quello indicato nell'ultima                        
certificazione sostitutiva ricevuta (ad esempio al punto n. 31 del              
CUD) se non e' stata presentata la dichiarazione.                               
L'accertamento dei requisiti soggettivi e' effettuato nelle modalita'           
definite dal Comune territorialmente competente, anche attraverso una           
dichiarazione che il soggetto interessato deve rendere in un unico              
atto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di                
notorieta'.                                                                     
I Comuni sono tenuti a verificare il possesso e la sussistenza dei              
requisiti soggettivi anche mediante verifiche a campione.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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