ARNI - AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA - BORETTO (Reggio Emilia)

APPALTO

Bando di gara Servizio di brokeraggio assicurativo

1. Amministrazione appaltante: Azienda regionale per la Navigazione
interna - ARNI, Via Argine Cisa n. 11 - 42022 - Boretto (RE).
2. Descrizione dei servizi: Servizio di brokeraggio assicurativo.
3. Procedura di aggiudicazione: trattativa privata, procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 15, L.R. 25 febbraio 2000, n. 9, secondo
il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. E'
consentita l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
purche' ritenuta congrua.
4. Facolta' di presentare offerte parziali: non e' consentito
presentare offerte parziali. Sono ammesse esclusivamente offerte
concernenti la totalita' dei servizi messi a gara.
5. Durata del servizio: quattro anni dalla data di stipulazione del
contratto.
6. Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: le
domande di partecipazione dovranno essere inviate all'Azienda
regionale per la Navigazione interna - ARNI, Via Argine Cisa n. 11 -
42022 Boretto (RE) entro le ore 12 del 28 ottobre 2005. Si terra'
conto della data di arrivo e non di quella di spedizione.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta legale e
sottoscritte dal legale rappresentante della ditta partecipante,
oppure, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, da tutti
i legali rappresentanti delle ditte raggruppate o comunque da soggetti
muniti dei necessari poteri di rappresentanza.
Al fine di consentire l'accertamento della propria idoneita' alla
partecipazione, i concorrenti dovranno presentare la seguente
documentazione:
a) la domanda di partecipazione in carta legale;
b) la dichiarazione di ritenere valida l'offerta per un tempo non
inferiore a giorni 180 dal termine fissato per la presentazione
dell'offerta stessa;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, di iscrizione al registro
della CCIAA per attivita' corrispondente a quella oggetto del
servizio;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, di iscrizione all'Albo dei
broker di cui alla Legge 28/11/1984, n. 792;
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, di avere in essere una
polizza assicurativa, con massimale non inferiore a 4.000.000,00 Euro,
a garanzia della responsabilita' professionale verso terzi
dell'impresa nonche' dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche
occasionali con l'obbligo di tenere in essere detta polizza per tutta
la durata dell'incarico;
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, di non trovarsi nelle cause
di esclusione previste dall'art. 12, DLgs 157/95, cosi' come
sostituito dall'art. 10 del DLgs 65/00;
g) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, di mancata irrogazione di
sanzioni o misure cautelari di cui al DLgs 231/01 che impediscano di
contrattare con la pubblica Amministrazione;
h) dichiarazione di essere in regola (se soggetto) con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/99
);
i) dichiarazione di rispetto del CCNL di settore, nonche' di rispetto
degli obblighi previsti dalla Legge 626/94 per la sicurezza e la
salute nei luoghi di lavoro;
j) indicazione del nominativo del legale rappresentante ed i relativi
poteri.
Nel caso di imprese riunite i requisiti di cui sopra devono essere
soddisfatti da tutte le Societa' costituenti il raggruppamento.
L'ARNI si riserva il diritto di effettuare ogni verifica in merito
alle dichiarazioni formulate.
La mancata presentazione di uno o piu' tra i sopra citati documenti
sara' causa di esclusione. La presentazione di documentazione carente
o irregolare sara' motivo di esclusione, esclusivamente qualora essa
infici il possesso di requisiti sostanziali e non abbia comunque
carattere meramente formale, fatto comunque salvo quanto stabilito
dall'art. 16 del DLgs 157 del 1995.
7. Raggruppamenti di imprese: e' ammessa la partecipazione in forma di
raggruppamento di imprese secondo la disciplina prevista dall'art. 11
del DLgs 17/3/1995, n. 157, cosi' come modificato dall'art. 9 del DLgs
25/2/2000, n. 65.
IL DIRETTORE
Ivano Galvani
Scadenza: 28 ottobre 2005

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