REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 14 giugno 2005, n. 8315

Definizione ai sensi della DGR 292/05, del procedimento per l'accreditamento istituzionale degli ambulatori pubblici e privati e degli studi professionali autorizzati all'esercizio dell'attivita' odontoiatrica

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Richiamata la L.R. n. 34 del 12 ottobre 1998, recante "Norme in                 
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie            
pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e                   
successive modificazioni, e richiamati in particolare:                          
- l'art. 2, che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e               
private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare                   
prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio sanitario regionale            
debbono ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le                   
modalita' stabilite dalla medesima legge e che l'accreditamento                 
costituisce titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui           
all'art. 8 quinquies del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed              
integrazioni;                                                                   
- l'art. 8, che demanda alla Giunta regionale, sentita la competente            
Commissione consiliare, il compito di determinare i requisiti                   
ulteriori per l'accreditamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del DPR            
14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, con             
riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione            
regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti              
dal Piano sanitario nazionale;                                                  
- l'art. 9, che stabilisce, in linea generale, le procedure per                 
l'accreditamento, e precisamente:                                               
- pone in capo all'Assessore regionale alla Sanita' la competenza di            
procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con                 
proprio decreto, sulla base della proposta del Direttore generale               
Sanita' e Politiche sociali, specificando che l'accreditamento puo'             
essere concesso anche con prescrizioni, ed in questo caso il                    
provvedimento deve stabilire altresi' il termine massimo per                    
l'adeguamento;                                                                  
- attribuisce all'Agenzia sanitaria regionale il compito di fungere             
da struttura di supporto della Regione nella verifica dei requisiti             
posseduti dalle strutture sanitarie richiedenti l'accreditamento;               
l'Agenzia provvede all'esame della documentazione e compie le visite            
di verifica redigendo, al termine della fase procedurale di propria             
competenza, una relazione motivata in ordine alla accreditabilita' o            
meno della struttura, da trasmettere a questa Direzione generale;               
- stabilisce il termine di sei mesi dalla data di presentazione della           
domanda di accreditamento per l'adozione del provvedimento di                   
concessione o diniego dell'accreditamento stesso;                               
dato atto che la Giunta regionale:                                              
- con deliberazione n. 2678 del 20 dicembre 2004, ha proceduto                  
all'approvazione del programma "Assistenza odontoiatrica nella                  
regione Emilia-Romagna: programma regionale per l'attuazione dei LEA            
e la definizione di livelli aggiuntivi", individuando le fasce di               
popolazione destinatarie dell'assistenza odontoiatrica e le modalita'           
di erogazione delle relative prestazioni;                                       
- con successivo provvedimento n. 292 del 14 febbraio 2005 ha                   
deciso:                                                                         
1. di affidare alle Aziende USL della regione la ricognizione del               
fabbisogno del livello di assistenza relativo alle prestazioni di               
natura odontoiatrica, stabilendo che le stesse procedano                        
all'elaborazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del                
provvedimento stesso e in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera,             
ove esistente, di un programma aziendale della assistenza                       
odontoiatrica, sottoposto al parere dei rispettivi Comitati di                  
Distretto e della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, nel              
quale sia specificato:                                                          
- il bisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali di natura              
odontoiatrica;                                                                  
- le azioni ritenute necessarie per soddisfare il fabbisogno;                   
- l'individuazione del livello territoriale di erogazione delle                 
prestazioni;                                                                    
2. di avviare il processo di accreditamento istituzionale delle                 
strutture pubbliche o private e dei professionisti autorizzati ad               
erogare prestazioni di natura odontoiatrica partendo dalle strutture            
pubbliche e da quelle private accreditate provvisoriamente ai sensi             
della Legge 724/94 e ai sensi dell'art. 8 quater, comma 6, del DLgs             
502/92 e successive modificazioni, o, comunque, titolari di contratti           
di fornitura per l'erogazione di prestazioni specialistiche con le              
Aziende USL della regione;                                                      
3. che i titolari degli ambulatori pubblici o privati ed i                      
professionisti titolari di studio odontoiatrico in possesso di                  
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' possono avanzare, per il            
tramite dell'Azienda USL competente per territorio, domanda di                  
accreditamento decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della               
citata deliberazione 292/05 o, qualora non siano ancora in possesso             
di autorizzazione all'esercizio, dalla data in cui il Comune abbia              
provveduto al rilascio della necessaria autorizzazione, fatto salvo             
che si tratti di studi professionali gia' esistenti alla data del 22            
febbraio 2005 che, avendo entro tale data presentato domanda di                 
autorizzazione all'esercizio sono da considerare, ai sensi                      
dell'Allegato n. 2 alla  deliberazione 2520/04, abilitati a protrarre           
la propria attivita' fino al rilascio del provvedimento di                      
autorizzazione richiesto o al suo eventuale diniego;                            
dato atto che il medesimo provvedimento demanda ad una determinazione           
di questa Direzione  generale Sanita' e Politiche sociali la                    
definizione del procedimento di verifica dei requisiti, stabilendo,             
in tale contesto, le attribuzioni e le modalita' organizzative e                
procedurali per l'espletamento delle relative attivita' istruttorie;            
ritenuto di provvedere in merito, stabilendo quanto di seguito                  
riportato:                                                                      
a) per quel che riguarda le modalita' e i tempi di esercizio  della             
competenza attribuita con la citata deliberazione 292/05 alle Aziende           
USL di ricevere le domande di accreditamento istituzionale, avanzate            
da parte degli ambulatori privati e dei professionisti titolari di              
studio odontoiatrico operanti sul territorio aziendale, le Aziende              
sanitarie stesse, previa individuazione di un proprio collaboratore             
quale responsabile del procedimento dovranno: a.1) accertare che alla           
domanda di accreditamento sia unita una dichiarazione attestante che            
la struttura stessa, anche relativamente a funzioni ed attivita'                
diverse da quelle oggetto di accreditamento, non impieghi personale             
incompatibile e che, comunque, in ipotesi diversa, contenga l'impegno           
del titolare a sciogliere tale situazione entro 30  giorni dalla data           
di emanazione dell'eventuale decreto regionale di accreditamento,               
dandone comunicazione a questa Direzione generale; a.2) procedere, ai           
fini della decorrenza del termine di cui all'articolo 9, quinto comma           
della L.R. 34/98, all'annotazione in un apposito registro della data            
di ricevimento dell'istanza medesima da parte del soggetto                      
interessato; a.3) acquisire, da parte del Responsabile del                      
Dipartimento di Sanita' pubblica, una dichiarazione attestante che la           
struttura o lo studio professionale singolo o associato sono                    
regolarmente autorizzati, ai sensi, rispettivamente, delle delibere             
di Giunta regionale 125/99 e/o 327/04 e della delibera di Giunta                
regionale 2520/04, all'esercizio dell'attivita' odontoiatrica (ivi              
compresi gli studi gia' esistenti abilitati alla protrazione                    
dell'attivita' in atto ai sensi dell'Allegato n. 2 alla richiamata              
deliberazione 2520/04) e che la relativa documentazione e' depositata           
agli atti del Dipartimento stesso; a.4) inoltrare, entro 20 giorni              
dalla data di ricevimento della domanda di accreditamento                       
istituzionale, la domanda stessa a questa Direzione generale Sanita'            
e Politiche sociali - Servizio Assistenza distrettuale,                         
Pianificazione e Sviluppo dei servizi sanitari, corredandola delle              
dichiarazioni e attestazioni di cui sopra ed evidenziando che, in               
sede di formulazione del Programma aziendale dell'assistenza                    
odontoiatrica, redatto in conformita' a quanto stabilito dalla                  
richiamata delibera 292/05, tra le azioni ritenute necessarie per               
soddisfare il fabbisogno di assistenza odontoiatrica del territorio             
aziendale, e' stato previsto l'accreditamento istituzionale di                  
ambulatori e di studi odontoiatrici privati, con l'eventuale                    
specificazione degli ambiti territoriali per i quali e' stato                   
evidenziato il fabbisogno; a.5) trasmettere, entro il termine di cui            
al punto precedente, la domanda a questa Direzione generale, anche              
nell'ipotesi in cui: - la struttura (ambulatorio o poliambulatorio)             
sia priva di autorizzazione per l'attivita' odontoiatrica;  lo studio           
professionale singolo o associato non risulti autorizzato ne' rientri           
tra quelli autorizzabili ai sensi della normativa di cui alla                   
delibera 2520/04; o, nell'ipotesi che il relativo Programma aziendale           
non abbia previsto, tra le azioni necessarie a soddisfare il                    
fabbisogno di assistenza odontoiatrica, l'accreditamento                        
istituzionale di ambulatori e di studi odontoiatrici privati. In tali           
casi l'Azienda dovra' evidenziare gli elementi che precedono, al fine           
della formalizzazione del diniego dell'accreditamento per                       
insussistenza delle condizioni preliminari;                                     
b) per quel che riguarda l'accreditamento degli ambulatori pubblici             
ubicati nel contesto organizzativo aziendale e/o dell'Azienda                   
Ospedaliera, il Direttore generale dell'Azienda, in qualita' di                 
rappresentante legale della stessa, nell'attestare che la struttura             
per la quale si propone l'accreditamento e' in possesso                         
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' odontoiatrica                  
rilasciata ai sensi della delibera di Giunta regionale 327/04, avanza           
a questa Direzione generale Sanita' e Politiche Sociali - Servizio              
Assistenza distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi                  
sanitari domanda di accreditamento istituzionale della stessa,                  
evidenziando la sua collocazione nell'ambito delle azioni necessarie            
per soddisfare il fabbisogno di assistenza odontoiatrica del                    
territorio aziendale, previste dal Programma aziendale                          
dell'assistenza odontoiatrica;                                                  
all'atto del ricevimento della documentazione di cui ai punti                   
precedenti da parte dell'Azienda USL competente, il Servizio                    
Assistenza distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi                  
sanitari di questa Direzione generale:                                          
I) procede all'apertura di un fascicolo per ciascuna richiesta di               
accreditamento da parte di ambulatori o studi odontoiatrici                     
proveniente dall'AUSL di cui al precedente punto a); in tale                    
fascicolo deve essere conservata tutta la documentazione relativa al            
procedimento, annotando in un apposito registro la data di                      
ricevimento dell'istanza medesima da parte dell'Azienda inviante;               
analogamente per le domande di accreditamento di cui al precedente              
punto b);                                                                       
II) effettua una verifica circa l'ammissibilita' della richiesta,               
confermando la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive             
attestate dall'Azienda USL come determinanti la procedibilita'                  
dell'esame dell'istanza ed il buon esito dello stesso, e cioe': - il            
possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'                       
odontoiatrica, nei termini indicati al precedente punto II)3;  - la             
rispondenza dell'ambulatorio odontoiatrico pubblico o privato o dello           
studio professionale singolo o associato, anche in quanto a sua                 
ubicazione, al fabbisogno e alla funzionalita' della programmazione             
sanitaria regionale quale risulta dal Programma aziendale                       
dell'assistenza odontoiatrica, elaborato dall'Azienda USL competente            
ed opportunamente valutato in termini di congruita' con il Programma            
regionale da parte di questa Direzione generale. La verifica della              
rispondenza alla programmazione regionale viene effettuata da un                
apposito gruppo di lavoro regionale coordinato da un funzionario                
designato dal Responsabile del competente Servizio Assistenza                   
distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sanitari;                   
III) redige, al termine dell'attivita' descritta, una relazione                 
preliminare analitica da trasmettere: A. in caso di verifica                    
positiva, all'Agenzia sanitaria regionale, unitamente ad una copia              
completa della richiesta e del materiale ad essa allegato per il                
proseguimento dell'istruttoria; B. in caso di verifica negativa, per            
il prosieguo di competenza, al Direttore generale Sanita' e Politiche           
sociali con proposta motivata di diniego dell'accreditamento per                
insussistenza delle condizioni preliminari all'accertamento dei                 
requisiti di qualita';                                                          
IV) nel caso di cui al precedente punto III)A il Servizio Assistenza            
distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sanitari riceve             
da parte dell'Agenzia sanitaria regionale la relazione contenente le            
risultanze delle verifiche da essa espletate in merito alla                     
sussistenza dei requisiti di qualita' e predispone, a seguito di                
esame conclusivo della documentazione completa contenuta nel                    
fascicolo, proposta motivata di concessione/diniego                             
dell'accreditamento da trasmettere alla Direzione generale Sanita' e            
Politiche sociali, per il provvedimento conseguente;                            
dato atto che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 34/98 e del punto                
2.10) della deliberazione di Giunta regionale 327/04, la verifica del           
possesso dei requisiti di qualita' da parte delle strutture sanitarie           
richiedenti l'accreditamento viene effettuata dall'Agenzia sanitaria            
regionale;                                                                      
ritenuto di stabilire che i termini massimi per lo svolgimento delle            
singole fasi dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento             
delle domande pervenute a questa Direzione generale per il tramite              
delle Aziende USL, sono i seguenti:                                             
- per l'espletamento delle attivita' di cui ai punti I), II) e III):            
complessivamente 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della           
richiesta di accreditamento;                                                    
- per l'espletamento delle attivita' di cui al punto IV):                       
complessivamente 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da              
parte del Servizio Assistenza distrettuale, Pianificazione e Sviluppo           
dei Servizi sanitari del fascicolo completo di relazione dell'Agenzia           
sanitaria regionale, a seguito dell'espletamento delle verifiche in             
merito alla sussistenza dei requisiti di qualita'; entro i successivi           
10 giorni il procedimento sara' concluso con l'adozione del                     
provvedimento dell'Assessore alle Politiche per la Salute di                    
concessione/diniego dell'accreditamento;                                        
- per l'espletamento delle fasi procedurali di propria competenza               
l'Agenzia sanitaria regionale dispone di 110 giorni decorrenti dalla            
data di ricevimento del fascicolo contenente l'istruttoria effettuata           
dal Servizio Assistenza distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei             
Servizi sanitari in merito alla sussistenza delle condizioni di                 
procedibilita';                                                                 
attestata la regolarita' amministrativa, ai sensi della delibera di             
Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;                                      
determina:                                                                      
- di stabilire che le fasi del procedimento finalizzato alla                    
concessione dell'accreditamento istituzionale degli ambulatori                  
pubblici o privati e dei professionisti titolari di studio                      
odontoiatrico singolo o associato in possesso di autorizzazione                 
all'esercizio dell'attivita', nonche' i tempi riservati alle diverse            
fasi, che qui si intendono integralmente richiamate, sono quelle                
indicate in premessa;                                                           
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia - Romagna.                                                 
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Franco Rossi                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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